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T.A.R. CALABRIA - CATANZARO - SEZIONE II - Sentenza 27 dicembre 2006 n. 1983
Guido Romano – Presidente, Giuseppe Chinè – Estensore.
Scopelliti e altro (avv. D. Macrì) c. Regione Calabria (avv. I. Mauro e A. Marafioti), Consiglio Regionale della Calabria (n.c.), Fincalabra s.p.a. (n.c.).


Autonomia e decentramento – Disciplina delle regioni – Regione Calabria – Socia di maggioranza di una società da essa partecipata – Delibera di revoca di amministratore o sindaco – Ricorso – Inammissibilità per difetto di giurisdizione.

E’ inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo il ricorso avverso la delibera di revoca adottata dalla Regione Calabria, socia di maggioranza di una società da essa partecipata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 comma 6, della l. reg. Calabria 11 gennaio 2006 n.1 e 2449 – 2450 c.c., in relazione a specifiche condotte integranti violazione di obblighi legali e statutari inerenti la qualità di amministratore e sindaco.


N. 1983 REG. DEC.
N. 315/2006
REG. RIC.
ANNO 2006


REPUBBLICA ITALIANA

N NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria,
Catanzaro - Sezione Seconda




composto dai signori magistrati:
Dr. Guido ROMANO – Presidente
Dr. Giuseppe CHINE’ – Giudice rel.
Dr. Carlo DELL’OLIO – Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso n. 315/2006 proposto da
Scopelliti Rinaldo, Marafioti Pasquale e Spataro Michelangelo, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Domenica Macrì, domiciliati, in assenza di domicilio eletto in Catanzaro, presso la Segreteria del T.A.R.,

contro



la Regione Calabria, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Iolanda Mauro e Angela Marafioti, elettivamente domiciliata in Catanzaro, v.le De Filippis n. 280, presso gli Uffici dell’Avvocatura regionale,
il Consiglio Regionale della Calabria, in persona del legale rappresentante pro-tempore, n.c.g.,

nei confronti di
Fincalabra S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, n.c.g.,

per l’annullamento
- della deliberazione della Giunta regionale n. 4 del 16.01.2006, con cui è stata decisa la revoca per giusta causa dei ricorrenti, quali componenti del consiglio di amministrazione di Fincalabra S.p.a.;
- della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 4 del 24.01.2006 con cui è stata decisa la nomina di sei componenti del consiglio di amministrazione di Fincalabra S.p.a. e, tra questi, il presidente del predetto consiglio di amministrazione,

e per la condanna
della Regione Calabria al risarcimento dei danni patiti dai ricorrenti in conseguenza dei provvedimenti impugnati.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione dell’Amministrazione costituita, con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza del 10 novembre 2006 il giudice relatore, dr. Giuseppe Chiné;
Uditi gli avvocati delle parti costituite come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO



Con deliberazione di Giunta regionale n. 4 del 16.01.2006 è stata decisa la revoca per giusta causa, ai sensi dell’art. 20, 6° comma, l. r. 11 gennaio 2006, n. 1 dei ricorrenti da componenti del consiglio di amministrazione di Fincalabra S.p.a. (Società Finanziaria Regionale per lo Sviluppo Economico della Calabria per Azioni), società a partecipazione maggioritaria della Regione Calabria costituita ai sensi dell’art. 1 della l. r. 30 aprile 1984 n. 7 ed avente come scopo statutario “ di concorrere, nel quadro della politica di programmazione economica della Regione, allo sviluppo economico e sociale della Calabria”.
Con successiva deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 4 del 24.01.2006, è stata decisa la nomina di sei componenti del consiglio di amministrazione di Fincalabra S.p.a. e, tra questi, del presidente del predetto consiglio di amministrazione.
Con il presente gravame, i ricorrenti hanno impugnato entrambe le delibere suindicate, chiedendone l’annullamento e la sospensione in via cautelare, articolando a tal fine una pluralità di censure, e segnatamente: 1) Eccesso di potere sub specie sviamento di potere, perplessa ed omessa motivazione; 2) Eccesso di potere sub specie travisamento dei fatti, contraddittorietà nella motivazione, manifesta ingiustizia e violazione della prassi amministrativa; 3) Violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990; 4) Illegittimità costituzionale dell’art. 20, 6° comma, della legge regionale n. 1/2006; 5) Eccesso di potere sub specie incompetenza assoluta.
Con il medesimo gravame hanno proposto domanda di risarcimento dei danni subìti in conseguenza degli atti impugnati.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente, instando per l’inammissibilità e l’infondatezza nel merito del proposto gravame.
Con ordinanza n. 260/2006 del 6.04.2006, riformata da C.d.S., sez. V, n. 2622/2006 del 30.05.2006, il Collegio ha accolto la domanda di sospensione cautelare limitatamente alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 4 del 24.01.2006.
In prossimità dell’udienza di discussione del merito del proposto gravame, entrambe le parti costituite hanno depositato ulteriori memorie difensive.
All’udienza del 10 novembre 2006, sentiti i difensori come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO



1. Assume valenza necessariamente preliminare lo scrutinio dell’eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione formulata dall’Amministrazione resistente nei suoi scritti difensivi.
Secondo tale prospettazione, l’atto di revoca oggetto del presente gravame avrebbe natura privatistica, in quanto con esso l’Amministrazione, titolare del pacchetto azionario di maggioranza di Fincalabra S.p.a., ha esercitato poteri negoziali disciplinati dallo statuto societario, con la conseguenza rilevante che la posizione giuridica soggettiva degli amministratori revocati assurge a diritto soggettivo tutelabile esclusivamente davanti al giudice ordinario.
2.1 Lo scrutinio dell’eccezione non può prescindere da una ricognizione dei riferimenti normativi ai quali è riconducibile il potere di revoca nella specie esercitato dalla Regione Calabria.
2.2 La Fincalabra S.p.a., società a partecipazione maggioritaria della Regione Calabria, è stata costituita ai sensi dell’art. 1 della l. r. n. 7/1984 con “ lo scopo di concorrere nel quadro della politica di programmazione economica della Regione, allo sviluppo economico e sociale della Calabria”.
Ai sensi dell’art. 3, 1° comma, lett. a) della l. r. n. 7/1984 “ la Regione deve assumere e mantenere nella società una partecipazione azionaria non inferiore al 51 per cento del capitale sociale”; ai sensi della successiva lett. b), “ è riservata al Consiglio regionale la nomina: della metà più uno dei componenti il Consiglio di amministrazione e tra essi del Presidente; di due sindaci effettivi, tra i quali il Presidente, e di un Sindaco supplente”.
In conformità alla predetta previsione normativa, l’art. 23 dello statuto di Fincalabra stabilisce che “ al Consiglio Regionale della Calabria è riservata la nomina di metà più uno dei componenti e, tra essi, del Presidente”, mentre “ gli altri componenti sono nominati dall’Assemblea”.
2.3 Con l’art. 20, 6° comma, della l. r. 11 gennaio 2006, n. 1, recante norme di tipo ordinamentale e finanziario, si è previsto che “ L’omissione, il ritardo senza giustificato motivo o l’elusione dell’esecuzione di atti o di attività doverosi, ovvero il compimento di gravi violazioni da parte di società partecipate dalla Regione costituisce giusta causa di revoca automatica, anche ai sensi degli articoli 2449 e 2450 del codice civile, nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati dalla Regione negli organi della società”. Tale potere di revoca è stato espressamente attribuito alla Giunta regionale.
2.4 Con la deliberazione n. 4 del 16.01.2006, la Giunta regionale, richiamando espressamente la previsione dell’art. 20, 6° comma, della l. r. n. 1/2006, ha revocato per giusta causa i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di Fincalabra di nomina regionale, addebitando a questi ultimi una pluralità di violazioni di obblighi inerenti la carica sociale ricoperta.
Con la successiva deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 4 del 24.01.2006, è stata decisa l’attivazione della procedura per la copertura dei posti di componente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale rimasti vacanti in virtù della predetta revoca.
3.1 Tanto rilevato, osserva il Collegio che sul tema della scelta del giudice munito di giurisdizione a conoscere dell’impugnazione di un atto di revoca di un amministratore o sindaco, designato dall’ente revocante, di società per azioni a partecipazione pubblica si sono registrate, anche in tempi recenti, pronunce contrastanti.
3.2 Secondo un primo orientamento (cfr. C.d.S., sez. V, 11 febbraio 2003, n. 708; Id. 13 giugno 2003, n. 3346), recepito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. S.U. 15 aprile 2005, n. 7799), la giurisdizione spetterebbe al giudice ordinario, in quanto il potere di nomina (e quello correlato di revoca) di amministratori e sindaci di società a partecipazione statale o di altri enti pubblici contemplato dagli artt. 2449 – 2450 c.c. (già artt. 2458 - 2459) è attribuito al soggetto pubblico nella sua veste di socio, risolvendosi nell’esercizio diretto di un potere altrimenti riservato all’assemblea.
Tale tesi prende le mosse proprio dalla lettera degli artt. 2449 – 2450 c.c., secondo cui, da un lato, lo statuto sociale può riservare allo Stato od all’ente pubblico titolare della partecipazione al capitale di una società per azioni il potere di nomina di amministratori o sindaci, i quali possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati, dall’altro detto potere esclusivo di revoca si estende anche agli amministratori e sindaci nominati da un ente pubblico che non sia titolare di alcuna partecipazione sociale, in virtù di espressa previsione legislativa o statutaria. Le predette norme codicistiche, nel disciplinare uno speciale potere di nomina e revoca in capo al soggetto pubblico, pur derogando alle ordinarie competenze in materia dell’assemblea dei soci, non coglierebbero nel segno di mutare la natura del medesimo potere, privatistico se esercitato dall’assemblea, pubblicistico se esercitato dall’ente titolare della partecipazione al capitale sociale.
In altri termini, ove lo statuto di una società per azioni a partecipazione pubblica, in ossequio alla previsione dell’art. 2449 c.c., attribuisca al socio pubblico il potere di nomina di uno o più amministratori e sindaci, esso è “ estrinsecazione non di un potere pubblico, ma essenzialmente di una potestà di diritto privato, in quanto espressiva di una potestà attinente ad una situazione giuridica societaria, restando esclusa qualsiasi sua valenza amministrativa” (Cass. S.U. n. 7799/2005).
A conforto della tesi predetta, si è inoltre osservato che, per espressa indicazione del Giudice delle leggi (cfr. C. Cost. 6 luglio 2004, n. 204), la mera partecipazione al giudizio di un’amministrazione pubblica, così come il generico coinvolgimento di un interesse pubblico nella controversia, sono insufficienti affinché si radichi la giurisdizione del giudice amministrativo. Ne consegue che, sebbene gli atti di nomina e revoca di amministratori e sindaci ai sensi dell’art. 2449 c.c., possono in concreto coinvolgere interessi di matrice pubblicistica, tale circostanza è ininfluente ai fini del riparto di giurisdizione.
3.3 In senso esattamente opposto, con specifico riferimento ad una controversia analoga a quella oggetto del presente gravame, si è pronunciata una parte della giurisprudenza amministrativa di prime cure (cfr. T.A.R. Sardegna, sez. II, 21 settembre 2005, n. 1920), secondo cui ove il potere di nomina e revoca sia attribuito all’ente pubblico direttamente da una previsione legislativa, ed il suo esercizio prescinda da una conforme previsione statutaria, esso è configurato esclusivamente in termini pubblicistici e soggiace alle regole proprie degli atti amministrativi.
Per detto indirizzo occorre distinguere il caso in cui il potere di nomina e revoca, astrattamente disciplinato dalla legge, presupponga il previo esercizio dell’autonomia statutaria, dal caso in cui tale potere trovi la sua esclusiva fonte nella legge statale o regionale, senza che la volontà assembleare possa incidere su di esso. Quest’ultimo caso non sarebbe al primo assimilabile, non trovando il potere genesi pattizia, né essendo essenziale per il suo esercizio che la previsione normativa sia doppiata da quella statutaria.
Pertanto, l’ente pubblico titolare del potere di nomina e revoca degli amministratori e sindaci quivi non agirebbe nella sua qualità di socio, ma nella veste di pubblica amministrazione, esercitando un potere di matrice pubblicistica, al quale non possono che correlarsi posizioni soggettive di interesse legittimo. Tale costruzione troverebbe un chiaro addentellato normativo nell’art. 2450 c.c., che consente l’attribuzione ex lege allo Stato o ad altri enti pubblici del potere di nomina di amministratori e sindaci “ anche in mancanza di partecipazione azionaria”.
3.4. La ricostruzione in termini pubblicistici del potere di nomina e revoca degli amministratori e sindaci attribuito direttamente da una norma di legge, sebbene suggestiva, non può essere accolta.
Essa, anzitutto, trova un argomento letterale contrario nello stesso art. 2450 c.c. che, nell’autorizzare un potere di nomina e revoca di amministratori e sindaci in capo al soggetto pubblico non titolare di alcuna partecipazione azionaria, pone sullo stesso piano la fonte legislativa e quella statutaria. Ne discende con tutta evidenza che non è intenzione del legislatore distinguere tra il potere attribuito direttamente dalla legge o dallo statuto, né per quanto concerne la natura del potere stesso, né sotto il profilo disciplinatorio.
Ma ciò che quivi massimamente rileva è che la predetta ricostruzione teorica trova un poco solido appiglio nell’affermato collegamento biunivoco tra potere pubblico e fonte legislativa, come se ad una previsione legislativa attributiva di un potere debba sempre corrispondere la natura pubblicistica di quest’ultimo. In realtà, l’attuale panorama legislativo dimostra l’esatto contrario, ovvero che molte norme legislative attribuiscono e disciplinano poteri di matrice privatistica, ai quali, ovviamente, non si estende il sindacato del giudice amministrativo (es. conferimento e revoca di incarichi dirigenziali: artt. 19 e 63, 1° comma, d. lgv. n. 165/2001). Ed invero, se in virtù del principio di legalità un potere di matrice pubblicistica non può non trovare fonte nella legge, detta fonte non sempre disciplina poteri di tal fatta.
Ne discende che nessuna differenziazione può essere nella specie rilevata tra poteri di nomina e revoca di amministratori e sindaci muovendo dalla mera natura della fonte del relativo potere, a seconda che essa sia o meno quella legislativa, giacché, da un lato, la fonte legislativa sussiste in ogni caso (artt. 2449 – 2450 c.c.), dall’altro tale fonte, anche se esclusiva e non doppiata da previsioni statutarie, e pur in assenza della qualità di socio in capo all’ente pubblico, disciplina un potere che è sostitutivo delle ordinarie competenze assembleari e che è destinato ad incidere su organi societari che operano in ogni caso secondo il diritto privato. Difatti, tali organi non svolgono né esercitano un pubblico servizio (cfr. Cass. S.U. n. 7799/2005), e le proprie competenze sono disciplinate dal codice civile (artt. 2380 ss.)
3.5. Traslando i superiori principi al presente gravame, ed in accoglimento dell’eccezione proposta negli scritti difensivi regionali, deve essere quindi rilevato il difetto di giurisdizione del Tribunale adìto.
Risulta, invero, per tabulas che la delibera di revoca impugnata è stata adottata dalla Regione Calabria, socia di maggioranza della Fincalabra S.p.a., ai sensi del combinato disposto degli artt. 20, 6 comma, della l. r. n. 1/2006 e 2449 – 2450 c.c., in virtù di specifiche condotte integranti violazione di obblighi legali e statutari inerenti la qualità di amministratore e sindaco.
La natura eminentemente privatistica, per le ragioni già esposte, del potere nella specie esercitato dalla Regione, impone la qualificazione in termini di diritto soggettivo della posizione giuridica soggettiva azionata dai ricorrenti.
Il gravame proposto avverso la predetta delibera di revoca esula pertanto dalla sfera di giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando in quella del giudice ordinario.
4. In conclusione, alla luce degli argomenti che precedono, il ricorso proposto avverso la delibera di revoca dei ricorrenti deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
Si palesa, quindi, inammissibile l’impugnazione proposta, denunciando esclusivamente vizi di invalidità derivata, avverso la delibera dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 4 del 24.01.2006.
Ne consegue, infine, l’inammissibilità dell’azione risarcitoria.
5. Per la natura controversa delle questioni scrutinate sussistono giusti motivi per la compensazione integrale di spese, onorari e diritti di giudizio.

P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Catanzaro - Sez. II – dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe, nei termini meglio precisati in motivazione.
Compensa spese, diritti ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 10 novembre 2006.
Depositata in Segreteria il 18 dicembre 2006.

 
 


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