 |
| |
 |
 |
| n. 12-2006 - © copyright |
T.A.R.
LAZIO - ROMA - SEZIONE III TER - Sentenza 14 dicembre 2006
n. 14517
Pres. Corsaro, Est. Ferrari
Telecom Italia s.p.a. (Avv.ti F. Satta, S. d'Ercole, N.
Palombi, F. Lattanzi) c/ Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni (Avv. dello Stato), Fastweb s.p.a. (
Avv.ti V. Cerulli Irelli, M. Libertini, R. Restuccia) |
1. Diritto delle comunicazioni - Controversie tra operatori in materia di interconnessione - Competenza dell'AGCOM - Ex art. 23 d. l.vo 259/2003 - Presupposti - Limiti - Fattispecie. |
| |
2. Controversie in tema di interconnessione - Ex art. 23 d. l.vo 259/2003 - Competenza dell'AGCOM - Carattere paragiurisdizionale - Applicabilità delle regole del procedimento amministrativo - Non sussiste - Conseguenze. |
| |
3. Procedimento ex art. 23 D. l.vo 259/2003 - Carattere paragiurisdizonale - Principio del contraddittorio - Applicabilità - Sussiste - Fattispecie. |
| |
1.
Ai sensi dell'art. 23 D. l.vo 259/2003 -Codice delle Comunicazioni
Elettroniche- l'AGCOM è competente a risolvere le
controversie sorte tra operatori in tema di comunicazione
elettronica solo ove venga dedotta la violazione di obblighi
imposti da una fonte comunitaria o da una fonte primaria
nazionale attuativa, e non anche da una fonte negoziale.
(Pertanto, nella specie, sussiste la competenza dell'AGCOM
a decidere la controversia insorta tra due operatori relativa
all'applicazione dell'art. 4 , co. 3, della delibera della
predetta Autorità 11/03/Cons- in tema di tariffe
di interconnessione a carico degli operatori alternativi-,
a nulla rilevando la circostanza che la soluzione del Garante
possa riverbare i suoi effetti anche sul contratto stipulato
tra i medesimi operatori. Perdipiù tale competenza
è riconosciuta in modo specifico all'Autorità
dalla direttiva 148/01/Cons.) |
| |
2.
La competenza dell'AGCOM di cui all'art. 23 D.l.vo 259/2003,
ha carattere paragiurisdizionale, di guisa che l'intero
procedimento davanti a tale Autorità si svolge secondo
la disciplina del procedimento paragiurisdizionale e non
amministrativo. Pertanto, nella specie, la circostanza che
sia decorso il termine previsto dal predetto art. 23 per
la conclusione del procedimento de quo, non fa venir meno
la potestas decidendi dell'Autorità, posto che ove
il giudice depositi una decisione oltre i termini di legge,
non perde il potere di deliberare ma al più incorre
in sanzioni disciplinari. |
| |
3.
Il procedimento di cui all'art. 23 D. l.vo 259/2003, avendo
carattere paragiurisdizionale, è regolato dal principio
del contraddittorio e di identità di diritti o di
obblighi delle parti nel giudizio, pena la sua difformità
all'art. 24 Cost.. Pertanto, ove l'Autorità abbia
disposto, come nella specie, la nomina di un consulente
tecnico d'ufficio e contestualmente consentito ad entrambe
le parti di nominare consulenti tecnici di parte, non può
poi precludere ad una parte di prendere visione della documentazione
contabile prodotta dalla controparte e destinata ad essere
impiegata dal CTU per giungere alla sua determinazione finale.
Tale conclusione si pone a garanzia del principio di par
condicio tra le parti, non potendo altrimenti il CTP relazionarsi
fattivamente con il CTU. Viceversa non rileva in senso contrario
la normativa sull'accesso alla documentazione amministrativa,
e i limiti da essa imposti alla ostensione di documenti
coperti da riservatezza, essendo tale disciplina inapplicabile
al caso di specie, atteso che oggetto di richiesta non sono
documenti amministrativi ex art. 22, co. 1, lett. d) l.
241/90, ma atti di società private. |
REPUBBLICA
ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO |
| |
N.
Reg.Sent.
Anno 2006
N. 6844 Reg.Ric.
Anno 2006 |
| |
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
- SEZIONE TERZA TER - |
| |
Composta
dai Sig.ri: Francesco Corsaro Presidente; Angelica Dell'Utri
Componente; Giulia Ferrari Componente - Estensore |
| |
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
sul
ricorso n. 6844/06, proposto dalla |
| |
Telecom
Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo
Satta, Stefano d'Ercole, Nicola Palombi e Filippo Lattanzi,
presso il cui studio legale in Roma, via G.P. da Palestrina
n. 47, è elettivamente domiciliata, |
| |
contro |
| |
l'Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona
del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via dei
Portoghesi n. 12, è per legge domiciliata, nonché
|
| |
nei
confronti |
| |
della
Fastweb s.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo
Cerulli Irelli, Mario Libertini e Renzo Restuccia e con
questi elettivamente domiciliata in Roma, via Dora n. 1,
presso lo studio dell'avv. Cerulli Irelli, |
| |
per
l'annullamento, previa sospensiva,
della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni n. 16/06/CIR del 4 maggio 2006, recante "Definizione
della controversia Fastweb s.p.a./Telecom Italia s.p.a.
in materia di tariffe di interconnessione inversa". |
| |
Visto
l'atto di costituzione in giudizio dell'Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della controinteressata
Fastweb s.p.a.;
Viste le memorie prodotte dalle parti in causa costituite
a sostegno delle rispettive difese;
Visti i motivi aggiunti notificati in data 7 ottobre 2006;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 7 dicembre 2006 il magistrato
dott.ssa Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori
presenti delle parti in causa, come da verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
|
| |
FATTO |
| |
1.
Con ricorso notificato in data 12 luglio 2006, e depositato
il successivo 18 luglio, la Telecom Italia s.p.a. impugna
la delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
n. 16/06/CIR del 4 maggio 2006, recante "Definizione della
controversia Fastweb s.p.a./Telecom Italia s.p.a. in materia
di tariffe di interconnessione inversa", e ne chiede l'annullamento.
Espone, in fatto, che con delibera dell'Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 11/03/CIR le sono
stati imposti, in quanto operatore notificato come avente
notevole forza di mercato, alcuni obblighi in materia di
tariffe di interconnessione, intendendosi per tale l'importo
versato dall'operatore di originazione (id est, l'operatore
titolare della rete cui è abbonato il chiamante)
all'operatore di terminazione (id est, l'operatore sulla
cui rete termina la chiamata). In particolare la delibera
ha previsto che "gli accordi relativi ai servizi di interconnessione
offerti dagli operatori attivi nel mercato dell'accesso,
diretto e disaggregato, e diversi da Telecom Italia, possono
prevedere condizioni economiche differenti da quelle approvate
con il presente provvedimento. Telecom Italia, su richiesta
della parte, procede alle opportune modifiche dei contratti
di servizio di terminazione su rete di altro operatore entro
i termini previsti dalla normativa vigente".
Con successiva delibera n. 289/03 la stessa Autorità
ha disposto (art. 5, nono comma) che per Telecom Italia
"tutti i prezzi praticati al pubblico delle chiamate su
numerazioni geografiche non sono differenziati sul territorio
nazionale e non dipendono dalla tipologia di traffico ovvero
dall'operatore di terminazione".
Per effetto delle due delibere dell'Autorità per
le Garanzie nelle Comunicazioni tutti gli operatori alternativi
- che operano nel mercato dell'accesso e, dunque, investono
per conquistare non solo il traffico ma anche l'abbonamento
di accesso del cliente finale - sono stati autorizzati a
richiedere alla ricorrente Telecom Italia, sul mercato del
traffico, un prezzo di terminazione unilateralmente fissato,
senza dover fornire giustificazioni dei costi sostenuti
per fornirlo. Invece a Telecom Italia non è consentito
di modificare conseguentemente il prezzo delle chiamate
per l'utente finale in funzione dell'incremento del compenso
di terminazione.
Avverso dette delibere Telecom Italia s.p.a. ha proposto
ricorso dinanzi a questo Tribunale, che lo ha respinto con
sentenza n. 1773 dell'8 marzo 2006. Dal gennaio 2004 Fastweb
ha quindi emesso fatture per il traffico di interconnessione,
applicando un valore di terminazione unilateralmente definito
secondo valori abnormi (2,71 eurocent a fronte di 0,4141
eurocent al minuto richiesti da Telecom Italia per la fornitura
di identico servizio).
In applicazione dell'art. 4, terzo comma, della delibera
n. 11/03, che aveva devoluto all'Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni la cognizione delle controversie
insorte in ordine al prezzo per il servizio di terminazione
su rete OLO, con istanza ex delibera 148/01/Cons del 22
ottobre 2004 Telecom Italia si è rivolta alla predetta
Autorità affinché si pronunciasse sull'applicabilità
a Fastweb della delibera n. 11/03 e, comunque, accertasse
l'incongruità e l'irragionevolezza del prezzo da
quest'ultima richiesto. Nel novembre 2005, essendo inutilmente
trascorsi più dei quattro mesi previsti dall'art.
23 del Codice delle telecomunicazioni, Telecom ha rinunciato
a questa procedura ed ha invitato Fastweb alla costituzione
del comitato tecnico previsto dagli artt. 25 e 26 del contratto
stipulato il 28 gennaio 2000, il cui esito negativo costituisce
condizione di procedibilità del giudizio arbitrale.
Con nota del 9 dicembre 2005 Fastweb ha comunicato che le
attività del comitato si dovevano intendere concluse
senza alcun esito positivo ed ha chiesto all'Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni una decisione vincolante,
ai sensi della delibera n. 148/01 e dell'art. 23 del Codice
delle comunicazioni, in ordine alla congruità del
prezzo di terminazione proposto. Intanto, con atto del 13
dicembre, la ricorrente ha notificato a Fastweb domanda
di arbitrato ai sensi dell'art. 28 del contratto affinché
fosse accertato l'inadempimento di Fastweb.
Nonostante l'inutile decorso del termine di quattro mesi
fissato dall'art. 23, secondo comma, del Codice delle comunicazioni
elettroniche relativamente alla controversia originariamente
proposta da Telecom Italia e nonostante la pendenza del
giudizio arbitrale, l'Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni ha avviato un nuovo procedimento contenzioso
sulla stessa controversia già rinunciata da Telecom,
all'esito del quale ha adottato l'impugnata delibera n.
16 del 4 maggio 2006, che ha risolto negativamente per l'odierna
ricorrente le numerose eccezioni pregiudiziali ed ha riconosciuto
nell'an il diritto di Fastweb a prevedere condizioni economiche
per il servizio di terminazione differenti da quelle praticate
da Telecom Italia. Ha poi disposto la nomina di un Consulente
tecnico per la determinazione dei possibili valori minimo
e massimo del prezzo di terminazione sulla rete di Fastweb,
ferma restando la possibilità per entrambi gli operatori
di nominare propri esperti, che avrebbero potuto relazionarsi
con il Consulente tecnico d'ufficio ma senza avere accesso
alla documentazione riservata prodotta dalle rispettive
controparti. |
| |
2.
Avverso la predetta delibera la ricorrente è insorta
deducendo, con un primo motivo l'illegittimità del
diniego di accesso alla documentazione prodotta da Fastweb
(relativa ai costi connessi alla prestazione del servizio
di terminazione e alla rendicontazione), necessaria, a suo
avviso, per poter preparare le proprie deduzioni, da sottoporre
al Consulente tecnico d'ufficio prima che questi determini
il prezzo applicabile al servizio di terminazione sulla
rete di Fastweb. Tale documentazione è dunque indispensabile
perché la ricorrente possa adeguatamente esercitare
il proprio diritto di difesa procedimentale, che prevale
sull'eventuale diritto alla riservatezza opposto dalla controinteressata.
Aggiungasi che il diniego di accesso ingenera una palese
disparità di trattamento tra le parti del procedimento,
atteso che Fastweb già conosce la documentazione
di Telecom.
Aggiunge Telecom Italia (secondo motivo) che la delibera
n. 16/06/CIR è illegittima anche nella parte in cui
ha respinto tutte le eccezioni preliminari da essa sollevate
in ordine: a) alla sussistenza di una competenza decisoria
dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,
anche in considerazione della pendenza di un giudizio arbitrale
avente ad oggetto l'inadempimento contrattuale di Fastweb;
b) alla ritualità della devoluzione della controversia
da parte di Fastweb alla cognizione dell'Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni; c) alla definitiva
consumazione del potere decisorio dell'Autorità a
causa dell'inutile decorso del termine perentorio di quattro
mesi; d) a numerosi vizi procedurali verificatisi nel corso
del procedimento. |
| |
3.
Con motivi aggiunti, notificati in data 7 ottobre 2006 e
depositati il successivo 9 ottobre, Telecom Italia afferma
in primo luogo l'incompetenza dell'Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni, potendo la stessa intervenire
per dirimere una controversia tra operatori solo se viene
dedotta la violazione di obblighi imposti da una fonte comunitaria
o da una fonte primaria nazionale attuativa, ma non anche
nell'ipotesi, che si è verificata nel caso in esame,
di contrasti relativi ad obblighi e diritti nascenti da
una fonte negoziale.
Con altra censura, sempre dedotta nella via dei motivi aggiunti,
Telecom Italia afferma che erroneamente sono stati disattesi
ulteriori due profili di inammissibilità sollevati
in sede amministrativa, e cioè: a) l'improcedibilità
dell'istanza di Fastweb, avendo la stessa già proposto
due analoghe istanze mentre era ancora pendente il termine
previsto dall'art. 26, comma 2, del contratto stipulato
il 28 gennaio 2000; b) l'inutile decorso del termine di
quattro mesi (illegittimamente ritenuto dall' Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni non perentorio) entro
il quale, ai sensi dell'art. 23, primo comma, del Codice
delle comunicazioni elettroniche, l'Autorità deve
decidere.
Infine, sempre ad avviso di Telecom Italia, illegittimamente
l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha
concluso per la configurabilità del diritto di Fastweb
alla modifica unilaterale delle condizioni economiche del
contratto di interconnessione, atteso che l'art. 4, terzo
comma, della delibera dell'Autorità n. 11/03 ha introdotto
una forma di variabilità delle condizioni economiche
praticate dall'operatore alternativo per la fornitura del
servizio di terminazione sulla propria rete, ma di certo
non anche un'automaticità delle modifiche unilaterali
del sinallagma esclusivamente per volontà dell'operatore
alternativo. |
| |
4.
Si è costituita in giudizio l'Autorità per
le Garanzie nelle Comunicazioni, che ha sostenuto l'inammissibilità
della censura dell'atto introduttivo del giudizio rivolta
avverso il diniego di accesso alla documentazione prodotta
da Fastweb e la tardività delle censure dedotte nella
via dei motivi aggiunti. Nel merito ha affermato l'infondatezza
del ricorso. |
| |
5.
Si è costituita in giudizio la controinteressata
Fastweb s.p.a., che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità
del ricorso per carenza di interesse, mentre nel merito
ne ha sostenuto l'infondatezza. |
| |
6.
Con memorie depositate alla vigilia dell'udienza di discussione
le parti costituite hanno ribadito le rispettive tesi difensive.
|
| |
7.
Con ordinanza n. 4249 del 20 luglio 2006 (riformata dalla
VI Sez. del Consiglio di Stato con ordinanza n. 4116 del
28 luglio 2006) è stata respinta l'istanza cautelare
di sospensiva. |
| |
8.
All'udienza del 6 dicembre 2006 la causa è stata
trattenuta per la decisione. |
| |
DIRITTO |
| |
1.
Come esposto in narrativa, Telecom Italia s.p.a. - operatore
dominante nel mercato della telefonia e notificato come
avente notevole forza nel mercato nazionale dell'interconnessione
e della telefonia vocale - impugna la delibera dell'Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 16/06/CIR del 4 maggio
2006, recante "Definizione della controversia Fastweb s.p.a./Telecom
Italia s.p.a. in materia di tariffe di interconnessione
inversa", che ha: a) risolto negativamente per la ricorrente
le numerose eccezioni pregiudiziali che la stessa aveva
sollevato; b) riconosciuto nell'an il diritto di Fastweb
a prevedere condizioni economiche per il servizio di terminazione
differenti da quelle praticate da Telecom Italia, affermando
in pratica l'applicabilità, alla stessa Fastweb,
dell'art. 4, terzo comma, della delibera 11/03/Cir; c) disposto
la nomina di un Consulente tecnico per la determinazione
dei possibili valori minimo e massimo del prezzo di terminazione
sulla rete di Fastweb, ferma restando la possibilità
per entrambe le parti di chiamare propri esperti, che avrebbero
potuto relazionarsi con il Consulente tecnico d'ufficio
ma senza avere accesso alla documentazione riservata prodotta
dalle rispettive controparti.
Con il primo, articolato motivo dell'atto introduttivo del
giudizio si afferma l'illegittimità della previsione
che esclude la possibilità di accedere alla documentazione
prodotta da Fastweb (relativa ai costi connessi alla prestazione
del servizio di terminazione e alla rendicontazione), necessaria,
ad avviso della ricorrente, per poter preparare le proprie
deduzioni, da sottoporre al Consulente tecnico d'ufficio
prima che questi determini il prezzo applicabile al servizio
di terminazione sulla rete di Fastweb. Con un secondo, breve
motivo di ricorso si deduce l'illegittimo rigetto di tutte
le eccezioni che Telecom Italia aveva sollevato all'Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni, facendo riserva di
motivi aggiunti, puntualmente prodotti.
Ritiene il Collegio di dover preliminarmente esaminare l'eccezione,
sollevata sia dall'Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni che dalla controinteressata Fastweb, di inammissibilità
del ricorso nella parte in cui esclude la possibilità
di ottenere copia della documentazione prodotta da Fastweb,
trattandosi di determinazione endoprocedimentale inidonea
di per se sola a produrre una lesione alla sfera giuridica
di Telecom Italia s.p.a..
L'eccezione è priva di pregio atteso che la documentazione
in questione è necessaria alla ricorrente per poter
partecipare, con il proprio esperto, all'istruttoria compiuta
dal Consulente tecnico d'ufficio per determinare il valore
minimo e massimo del prezzo di terminazione sulla rete di
Fastweb. La decisione in ordine alla legittimità
del diniego a prendere visione di detti atti, rinviata alla
conclusione del procedimento, quando è stata ormai
determinata la tariffa di interconnessione ritenuta congrua,
non avrebbe più alcuna utilità in sede amministrativa
ma potrebbe al più servire a contestare la determinazione
finale dinanzi agli organi giurisdizionali competenti. |
| |
2.
Priva di pregio è anche la seconda eccezione di inammissibilità
sollevata da Fastweb s.p.a., questa volta sul rilievo che
il diniego di rilascio della documentazione sarebbe reiterativo
di precedente diniego non impugnato.
Come sarà chiarito in seguito, non è in discussione
l'esercizio del diritto di accesso ex artt. 23 e ss. L.
agosto 1990 n. 241 quanto, piuttosto, l'acquisizione, da
parte di Consulenti tecnici di parte, di atti di soggetti
privati, con la conseguenza che è del tutto inconferente
il richiamo ai principi, elaborati dalla giurisprudenza
del giudice amministrativo, in tema di accesso alla documentazione
formata da una Pubblica amministrazione o da un soggetto
ad essa equiparato ex art. 22, primo comma, lett. e), e
dalla stessa detenuta. |
| |
3.
Un'ultima eccezione, questa volta sollevata dall'Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni, attiene alla tardività
dei motivi aggiunti, perché proposti oltre il termine
dimidiato previsto dall'art. 23 bis L. 6 dicembre 1971 n.
1034.
Preliminarmente occorre rilevare che i motivi aggiunti di
cui si discute non sono quelli introdotti dall'art. 1 L.
21 luglio 2000 n. 205 e dedotti avverso provvedimenti nuovi
"adottati in pendenza del ricorso tra le stesse parti, connessi
all'oggetto del ricorso stesso" ma quelli tradizionalmente
intesi (i cd. motivi nuovi), con i quali si propongono nuove
censure avverso il provvedimento originariamente impugnato
(T.A.R. Napoli, I Sez., 3 novembre 2006 n. 9363; T.A.R.
Palermo, II Sez., 19 febbraio 2004 n. 339).
Anche questa eccezione è priva di pregio.
Ritiene il Collegio, in linea con un orientamento del giudice
di appello (Cons.Stato, VI Sez., 11 aprile 2006 n. 2010
e V Sez., 8 agosto 2005 n. 4207), che ai sensi dell'art.
23 bis L. n. 1034 del 1971, si sottrae al dimezzamento il
termine per la proposizione non solo del ricorso principale,
ma anche dei motivi aggiunti, siano essi quelli propriamente
detti che i cd. motivi nuovi. In particolare per questi
ultimi - tra i quali rientrano, come già chiarito,
quelli proposti da Telecom Italia - la motivazione sottesa
a questa conclusione è chiara: trattandosi di nuove
censure avverso lo stesso provvedimento gravato con l'atto
introduttivo del giudizio, esse devono essere proposte nello
stesso arco temporale di sessanta giorni previsto per il
ricorso originario.
Trattasi di conclusione conforme ai principi espressi dall'Adunanza
plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 31 maggio 2002,
secondo cui la regola del dimezzamento dei termini ex art.
23 bis L. n. 1034 del 1971 trova applicazione generalizzata,
con la conseguenza che eventuali eccezioni debbono essere
espressamente previste dalla stessa normativa che richiama
quel rito. La previsione del termine intero di sessanta
giorni per la proposizione dei motivi nuovi non costituisce,
infatti, un'ulteriore eccezione al principio del dimezzamento,
ma rientra nella deroga prevista dal Legislatore per la
"proposizione del ricorso introduttivo" del giudizio. |
| |
4.
E' ora possibile passare all'esame dei motivi di ricorso,
principiando, per ragioni di ordine logico, da quelli dedotti,
nella via dei motivi aggiunti, sia avverso la competenza
dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
a decidere sulla controversia insorta tra i due operatori
- dalla stessa Autorità motivatamente affermata,
nella delibera impugnata, con il richiamo all'art. 23 del
Codice delle comunicazioni, approvato con D.L.vo 1 agosto
2003 n. 259 (d'ora in poi, Codice) - sia avverso il rigetto
di tutte le eccezioni sollevate da Telecom Italia s.p.a.
in sede amministrativa. L'eventuale loro accoglimento, infatti,
privando di fatto l'Autorità del potere di deliberare,
renderebbe inutile ogni decisione di questo giudice non
solo in ordine al diritto della ricorrente ad ottenere copia
della documentazione relativa ai costi connessi alla prestazione
del servizio di terminazione e alla rendicontazione di Fastweb
ma anche, e soprattutto, alla configurabilità o meno
del diritto di Fastweb di modificare le condizioni economiche
del contratto di interconnessione stipulato con Telecom
Italia il 28 gennaio 2000 in applicazione dell'art. 4, terzo
comma, della delibera 11/03/Cons.
Ciò chiarito, con la prima censura dedotta nella
via dei motivi aggiunti Telecom Italia afferma l'incompetenza
dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
a decidere ex art. 23 del Codice la controversia insorta
con Fastweb s.p.a., potendo a suo avviso intervenire a dirimere
una lite solo se viene dedotta la violazione degli obblighi
imposti dalla fonte comunitaria o dalla fonte primaria nazionale
attuativa e non anche, come nel caso di specie, da una fonte
pattizia.
La censura non è condivisibile.
Con nota del 12 dicembre 2005 Fastweb s.p.a. ha presentato
all'Autorità istanza ai sensi sia dell'art. 23 del
Codice che della Direttiva n. 148/01/Cons perché
risolvesse la "controversia insorta con Telecom Italia s.p.a.
relativamente all'interpretazione ed all'applicazione di
quanto disposto dall'art. 4, terzo comma, della delibera
n. 11/03/Cons relativamente alle tariffe di terminazione
su rete di operatori alternativi".
Dunque l'Autorità è stata investita da Fastweb
s.p.a. perché accerti e dichiari "se esiste o meno,
ai sensi della delibera 11/03/Cons il diritto di Fastweb
a prevedere condizioni economiche differenti da quelle di
Telecom Italia". La fonte regolatrice del rapporto di interconnessione
con l'operatore Telecom, invocata da Fastweb, è dunque
la delibera dell'Autorità n. 11/03/Cons e non il
contratto stipulato con Telecom il 28 gennaio 2000, a nulla
rilevando che la soluzione che il Garante avrebbe dato alla
controversia, ove fosse stata nel senso dell'applicabilità
dell'art. 4, terzo comma, della delibera n. 11/03/Cons.
anche a Fastweb, avrebbe riverberato i suoi effetti anche
sulla disciplina pattizia.
Il contenuto della stessa delibera impugnata è la
riprova della correttezza di questa conclusione: l'Autorità,
prima di determinare la tariffa di terminazione (e, quindi,
il quantum debeatur) ha accolto la richiesta di Fastweb
"in merito alla sussistenza di un proprio diritto a prevedere
condizioni economiche per il servizio di terminazione differenti
da quelle praticate da Telecom Italia s.p.a.", accertando
perciò l'an della pretesa.
Ciò chiarito in punto di fatto e ricondotta la materia
del contendere nei suoi esatti confini, è agevole
rilevare, questa volta in punto di diritto, che il cit.
art. 4, terzo comma, della delibera n. 11/03/Cons dispone
che "gli accordi relativi ai servizi di interconnessione
offerti dagli operatori attivi nel mercato dell'accesso,
diretto e disaggregato, e diversi da Telecom Italia, possono
prevedere condizioni economiche differenti da quelle approvate
con il presente provvedimento. Telecom Italia, su richiesta
delle parti, procede alle opportune modificazioni dei contratti
di servizio di terminazione su rete di altro operatore entro
i termini previsti dalla normativa vigente. Le controversie
tra operatori sono rimesse all'Autorità secondo le
disposizioni di cui al capo I dell'allegato A della delibera
n. 148/01/Cons". In altri termini, ogni controversia insorta
in ordine all'applicazione della delibera 11/03/Cons deve
essere risolta dall'Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni in applicazione di quanto disposto dalla delibera
n. 148/01/Cons.
Da questa premessa consegue, come corollario obbligato,
che correttamente Fastweb ha individuato nell'Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni il soggetto competente
a risolvere la controversia, peraltro tuzioristicamente
richiamando, nel proprio ricorso, sia l'art. 23 del Codice
che la direttiva n. 148/01/Cons, e che quindi altrettanto
legittimamente l'Autorità ha deciso. Non interessa
pertanto accertare se, come afferma Telecom Italia, il potere
dell' Autorità di decidere il ricorso non rientra
tra quelli attribuitole dall'art. 23 del Codice, atteso
che, a tutto voler concedere, tale potere le sarebbe comunque
affidato dalla direttiva n. 148/01/Cons.
Peraltro, la conferma della correttezza di questa conclusione
la offre proprio la ricorrente che, in data 22 ottobre 2004,
aveva essa stessa investito l'Autorità, ai sensi
dell'art. 23 del Codice e della delibera 148/01/Cons, perché
dichiarasse l'inapplicabilità a Fastweb s.p.a. dell'art.
4, terzo comma, della delibera 11/03/Cir e, quindi, specularmente
per l'identico motivo che ha ora indotto Fastweb ad adire
la medesima Autorità.
Prima di passare all'esame delle ulteriori censure, preme
al Collegio precisare, per la rilevanza che questo chiarimento
assumerà nell'ulteriore trattazione della causa,
che l'Autorità, sia che sia stata investita ai sensi
dell'art. 23 del Codice che della delibera 148/01/Cons,
non ha esercitato funzioni amministrative ma paragiurisdizionali.
Mentre infatti adottando la delibera 11/03/Cir è
intervenuta nei rapporti tra gli operatori esercitando i
poteri amministrativi ex artt. 13 e 49 del Codice al fine
di garantire l'interesse pubblico alla libera concorrenza,
nell'adottare l'impugnata delibera n.16/06/Cir è
invece intervenuta come giudice di una controversia, con
la conseguenza che l'intero procedimento che davanti ad
essa si è svolto segue le regole del procedimento
paragiurisdizionale e non amministrativo. |
| |
5.
Sempre con la prima censura dedotta nella via dei motivi
aggiunti viene denunciata, sotto altro profilo, l'incompetenza
dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
a decidere la controversia insorta tra Fastweb e Telecom
Italia perché, ai sensi del secondo comma dell'art.
23 del Codice, l'Autorità, adita in sede paragiurisdizionale,
non potrebbe risolvere una controversia ove entrambe le
parti abbiano espressamente derogato prevedendo altri mezzi
per la soluzione della lite.
Anche questa argomentazione difensiva non può essere
condivisa.
Presupposto perché operi la preclusione ex art. 23,
secondo comma, del Codice è la volontà, di
entrambe le parti, di derogare espressamente alla competenza
paragiurisdizionale dell' Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni. Detta condizione certamente non si
è verificata nel caso in esame perché il contratto
stipulato tra Telecom Italia s.p.a. e Fastweb s.p.a. il
28 gennaio 2000 non escludeva il ricorso alla predetta Autorità.
|
| |
6.
Con altra censura, dedotta sempre nella via di motivi aggiunti,
Telecom Italia ha affermato l'illegittima reiezione dell'eccezione,
sollevata dinanzi all'Autorità, di improcedibilità
dell'istanza di Fastweb, avendone la stessa in precedenza
proposte altre due identiche mentre pendeva ancora il termine,
previsto dall'art. 26, secondo comma, del contratto stipulato
il 28 gennaio 2000 tra Telecom Italia e Fastweb, per la
definizione della vertenza ad opera del Comitato tecnico.
Anche questa censura non è assecondabile, perché
frutto di un equivoco di fondo da cui muove la ricorrente.
Come è già stato chiarito in precedenza, il
ricorso proposto da Fastweb all'Autorità ha ad oggetto
non un asserito inadempimento contrattuale ad opera di Telecom
Italia quanto, piuttosto, la richiesta di estendere anche
ad essa i benefici introdotti dal terzo comma dell'art.
4 della delibera 11/03/Cons, a nulla rilevando che la soluzione
data a questa controversia dall' Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni avrebbe avuto effetti immediati
e diretti anche sul contratto stipulato tra i due operatori
il 28 gennaio 2000. Segue da ciò l'inconferenza della
previsione, invocata da Telecom a supporto del proprio assunto
difensivo, contenuta nell'art. 26 del predetto contratto,
la cui applicabilità è limitata ai "contrasti
sui contenuti, interpretazioni e/o esecuzione del contratto".
|
| |
7.
Ad avviso di Telecom Italia la delibera 16/06/Cir è
illegittima anche laddove afferma che il termine di quattro
mesi, previsto dall'art. 23, secondo comma, del Codice per
la conclusione del procedimento paragiurisdizionale, non
sarebbe perentorio (secondo motivo dell'atto introduttivo
del giudizio e censura dedotta con i motivi aggiunti).
Anche questa argomentazione difensiva è da disattendere
e ciò consente al Collegio di prescindere dalla verifica
se la fonte attributiva della potestas decidendi all'Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni è l'art. 23 del
Codice o, piuttosto, la direttiva 148/01/Cons. In entrambi
i casi, infatti, l'Autorità svolge una funzione paragiurisdizionale
ed è noto che nel caso in cui il giudice depositi
una decisione (sentenza, ordinanza, dispositivo, ecc) oltre
i termini previsti dalla legge, non per questo perde il
potere di deliberare ma, al più, incorre in sanzioni
disciplinari. Ciò in quanto il termine per detto
deposito non è qualificato come perentorio dalla
norma che lo introduce, cosicché la sua violazione
non può incidere sulla titolarità del potere
di decidere o sulla validità della statuizione adottata
dopo che è scaduto (Cass. civ., SS.UU., 12 ottobre
2004 n. 20133; Cons.Stato, IV Sez., 31 gennaio 2005 n. 224;
V Sez. 19 febbraio 2004 n. 679 e IV Sez. 22 settembre 2003
n. 5357).
Peraltro, anche a voler prescindere dalla natura paragiurisdizionale
della delibera con la quale l'Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni decide la controversia ed applicando
un principio costantemente affermato dal giudice amministrativo
con precipuo riferimento ai termini che regolano il procedimento
amministrativo, la conclusione non cambierebbe. E' stato
infatti chiarito che ove manchi una specifica disposizione
che espressamente individui la natura, sollecitatoria o
decadenziale, di un termine, questo deve essere qualificato
perentorio se dal suo inutile decorso consegue la perdita
della possibilità di azione da parte del soggetto
a favore del quale quel termine era stato previsto. Nel
caso in esame, dall'art. 23 del Codice non solo non è
dato evincere la natura decadenziale del termine di quattro
mesi entro il quale l'Autorità deve adottare la decisione,
ma la previsione, contenuta nel quinto comma dello stesso
articolo, della possibilità per le parti di adire
il giudice naturale in pendenza della procedura paragiurisdizionale,
lascia intendere proprio il contrario.
Analoga conclusione vale anche per il termine di novanta
giorni previsto dall'art. 3, secondo comma, della direttiva
147/01/Cons ove si dovesse ritenere che sia questa la norma
che attribuisce all'Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni il potere di risolvere le controversia in
materia di interconnessione. |
| |
8.
Ciò chiarito in ordine alle questioni pregiudiziali,
il Collegio ritiene di dover esaminare la censura, anch'essa
dedotta nella via dei motivi aggiunti, con la quale Telecom
Italia afferma l'illegittimità della conclusione
alla quale l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
è pervenuta con l'impugnata delibera 16/06/Cir riconoscendo
il diritto di Fastweb ad avanzare proposte di modifica delle
condizioni economiche del contratto di interconnessione,
in applicazione dell'art. 4, terzo comma, della delibera
n. 11/03/Cons.
Al fine del decidere ritiene il Collegio di dover fare alcune
precisazioni in ordine all'esatto contenuto delle disposizioni
introdotte con la delibera n. 11/03/Cons e, quindi, all'effettivo
oggetto della controversia.
Nella predetta delibera l'Autorità ha chiarito che
il mercato dei servizi di accesso in Italia presenta una
condizione di sostanziale monopolio a vantaggio dell'operatore
incumbent Telecom Italia s.p.a. ed ha escluso che lo sviluppo
dei servizi di accesso disaggregato mostri, allo stato,
l'avvio di una effettiva concorrenza nel mercato dell'accesso.
Peraltro, poiché un'effettiva concorrenza in tale
mercato può essere realizzata solo nell'ambito di
un quadro che faciliti l'ingresso di operatori che investano
in infrastrutture alternative e che, allo stesso tempo,
siano in grado di offrire i servizi di accesso a tutti i
cittadini senza limitazioni territoriali dovute a vincoli
di natura regolatoria, l'Autorità ha ritenuto necessario
intraprendere iniziative finalizzate ad ottenere che le
condizioni di interconnessione ed i servizi all'ingrosso,
presenti nell'offerta di riferimento dell'operatore incumbent,
siano adeguate al raggiungimento dei predetti obiettivi.
A tal fine il Garante ha ritenuto di dover accedere alla
richiesta, avanzata dagli operatori alternativi, di rivedere
le loro quote di terminazione - intendendosi per tali il
prezzo che l'operatore di «originazione» deve
corrispondere per terminare una chiamata originata da un
proprio cliente sulla rete di un altro operatore, fornitore
del servizio di accesso per l'utenza chiamata - rispetto
ai valori attualmente contrattualizzati, potendo una tale
soluzione portare effetti benefici sia per la concorrenza
che per gli investimenti. Lo sviluppo della concorrenza
sul mercato dell'accesso e la sopravvivenza degli operatori
in tale mercato, secondo l'Autorità, si potrà
avere, infatti, solo qualora si consenta agli operatori
nuovi entranti di recuperare i propri maggiori costi, anche
tramite i ricavi da interconnessione. È peraltro
evidente che tali maggiori oneri sono destinati a ridursi
quando l'operatore nuovo entrante riesca a guadagnare quote
di mercato rilevanti e tali da consentire la fruizione di
economie di scala. Ha ancora chiarito l'Autorità
che il quadro normativo prevede che, qualora l'operatore
di terminazione sia Telecom Italia, ovvero un altro operatore
con obblighi equivalenti, il prezzo del servizio di terminazione
è soggetto a vincoli di natura regolamentare. Nel
caso in cui l'operatore di terminazione sia invece un operatore
alternativo, non esiste, allo stato alcun obbligo regolamentare
sulla modalità di definizione del prezzo di terminazione.
Per prassi, il valore di riferimento riconosciuto all'operatore
alternativo per la quota di terminazione è pari a
quello di Telecom Italia in virtù dei cosiddetti
accordi di «reciprocità» che, tuttavia,
non sono riferibili a specifiche previsioni normative. Peraltro,
per effetto della riduzione dei costi e degli interventi
regolamentari dell'Autorità, il prezzo di terminazione
sulla rete di Telecom Italia si è negli anni ridotto
e di conseguenza anche il prezzo riconosciuto agli operatori
alternativi ha subito una riduzione. È evidente,
ha aggiunto il Garante, che la tariffa di terminazione determinata
per Telecom Italia sulla base dei propri costi efficienti
riflette economie di scala e di scopo proprie di un operatore
incumbent efficiente e verticalmente integrato e non può
essere rappresentativa dei costi tipici di un operatore
nuovo entrante, soprattutto quando questi decida di investire
sulle infrastrutture di rete di accesso. Tale differente
struttura dei costi e degli investimenti rende chiaro che
non può esistere un legame diretto tra i valori di
terminazione sulla rete di un operatore nuovo entrante ed
i valori riportati nell'offerta di riferimento dell'operatore
incumbent.
Tutto ciò premesso, con il terzo comma dell'art.
4 della delibera n. 11/03/Cons l'Autorità ha previsto
la possibilità per gli OLO di richiedere a Telecom
Italia la modifica dei prezzi di terminazione stabilita
nel contratto. Ove non fosse stato raggiunto un accordo
l'OLO può adire l'Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni perché stabilisca la congruità
della tariffa da essa proposta.
Fatta questa breve ricostruzione, il Collegio ritiene che
la censura in esame non sia suscettibile di positiva valutazione.
Contrariamente a quanto ritiene Telecom Italia, l' Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni non ha affatto affermato,
all'art. 1, punto b), della delibera impugnata, il diritto
di Fastweb di modificare unilateralmente il contenuto del
contratto stipulato con Telecom Italia il 28 gennaio 2000
ma solo la possibilità di avanzare a quest'ultima
una proposta di variazione. Sul contenuto di questa proposta,
non condivisa da Telecom, è appunto intervenuta l'Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni, adita in sede paragiurisdizionale
dal proponente, per stabilire l'esatto prezzo di terminazione,
secondo quanto previsto dall'art. 4, terzo comma, della
delibera 11/03/Cons.
Al più si potrebbe ritenere che su tale punto l'
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni non
aveva uno spatium deliberandi, essendo detta possibilità
di avanzare una proposta di variazione già insita
nell'art. 4, terzo comma, della delibera 11/03/Cons. Ma
su questa questione il Collegio non è chiamato a
pronunciare, sia perché non oggetto di specifica
censura sia, soprattutto, perché in ogni caso la
conclusione alla quale è pervenuto il Garante in
ordine all'an è pienamente conforme alla previsione
della predetta delibera 11/03/Cons. |
| |
9.
L'Autorità è dunque chiamata a verificare
la congruità del prezzo di terminazione proposto
da Fastweb. A tal fine la stessa ha nominato un Consulente
tecnico d'ufficio perché determini i possibili valori
minimo e massimo del prezzo di terminazione sulla rete di
Fastweb ed ha lasciato la possibilità, ad entrambi
gli operatori, di incaricare un proprio esperto perché
si relazioni con il Consulente tecnico d'ufficio; ha però
escluso l'accesso alla documentazione riservata prodotta
dalle rispettive controparti. Ed è proprio quest'ultima
previsione oggetto del primo motivo dell'atto introduttivo
del giudizio.
La ricorrente giudica infatti illegittima la preclusione
di prendere visione della rendicontazione contabile di Fastweb,
dalla quale sola è possibile determinare la sua forza
economica nel mercato e, quindi, il prezzo di terminazione
congruo.
Il Collegio ritiene di poter condividere sul punto quanto
affermato dalla ricorrente non potendo il Consulente tecnico
di parte fattivamente relazionarsi con il Consulente tecnico
d'ufficio senza avere prima avuto puntuale cognizione della
documentazione contabile prodotta da Fastweb, documentazione
che sarà utilizzata dal Consulente d'ufficio per
individuare la giusta tariffa di interconnessione. Detta
conclusione risponde a criteri di logica e si pone, soprattutto,
a garanzia del rispetto del principio di par condicio tra
le parti che relazionano con l'Autorità nello stesso
procedimento paragiurisdizionale, regolato dalla regola
del contraddittorio e di identità di diritti ed obblighi
tra le parti del giudizio. Solo a queste condizioni si può
concludere che l'art. 23 del Codice, che conferisce all'Autorità
poteri giudiziali per la risoluzione delle controversie
tra operatori, è conforme all'art. 23 Cost.
Dunque, perché sia Fastweb che Telecom Italia possano
partecipare attivamente al procedimento paragiurisdizionale
ad armi pari è giusto che siano entrambe poste in
condizione di conoscere la documentazione di controparte,
che sarà utilizzata dal Consulente tecnico d'ufficio
per giungere alla determinazione finale.
Ritiene ancora il Collegio che più correttamente
l'Autorità, che giudicava detta documentazione non
ostensibile perché coperta da riservatezza, non avrebbe
dovuto consentire a Telecom Italia e a Fastweb di nominare
propri Consulenti, perché è stata proprio
detta statuizione che ha fatto sorgere la necessità
per la ricorrente di far conoscere al proprio Consulente
tecnico la rendicontazione di Fastweb.
Trattandosi di visione di documentazione nella fase di un
procedimento paragiurisdizionale, è del tutto inconferente
il richiamo, operato dalla controinteressata a supporto
delle proprie argomentazioni difensive, alla normativa che
disciplina l'accesso alla documentazione amministrativa
e, quindi, ai limiti che la stessa introduce all'ostensione
di documenti che potrebbero essere coperti da riservatezza.
Ed invero, come chiarito dal Consiglio di Stato in sede
cautelare (ord. n. 4116 del 28 luglio 2006), nella specie
oggetto della richiesta non sono documenti amministrativi
nell'accezione che degli stessi è data dall'art.
22, primo comma, lett. d) L. 7 agosto 1990 n. 241 quanto,
piuttosto, atti privati di paternità non di una pubblica
amministrazione ma di società private.
E' ben vero, come afferma Fastweb nella propria memoria
conclusionale, che nel settore delle comunicazioni la tutela
della riservatezza di dati commerciali e industriali degli
operatori è fondamentale per garantire il raggiungimento
degli obiettivi di incentivazione della concorrenza che
la regolazione in materia impone. E' però opportuno
evidenziare che a fronte della pur comprensibile esigenza
di Fastweb di mantenere segreti i propri dati contabili
per evitare un indebolimento della posizione economica nel
mercato delle comunicazioni si contrappone l'altrettanto
comprensibile necessità per Telecom Italia di tutelare
i propri interessi economici, che potrebbero essere compromessi
ove si determinasse il prezzo di terminazione proposto dalla
controinteressata, ritenuto abnorme (stimato dalla ricorrente
pari a 500% in più rispetto a quanto previsto nel
contratto stipulato il 28 gennaio 2000) e sproporzionato
rispetto alla reale presenza di Fastweb sul mercato.
Aggiungasi che l'art. 41 del Codice al terzo comma, proprio
al fine di tutelare la riservatezza dei dati contabili degli
operatori, ha statuito che gli operatori che ottengono informazioni
da un altro operatore prima, durante o dopo il negoziato
sugli accordi in materia di accesso o di interconnessione,
devono utilizzare tali informazioni esclusivamente per i
fini per cui sono state fornite e devono altresì
osservano in qualsiasi circostanza gli obblighi di riservatezza
delle informazioni trasmesse o memorizzate. Le informazioni
ricevute non sono comunicate ad altre parti, in particolare
ad altre unità organizzative, ad altre società
consociate o partner commerciali, per i quali esse potrebbero
rappresentare un vantaggio concorrenziale. |
| |
10.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere accolto
limitatamente alla possibilità per Telecom Italia
s.p.a. di visionare la documentazione depositata da Fastweb
s.p.a. e, all'occorrenza, di estrarne copia, con i limiti
e gli obblighi imposti dall'art. 41 del Codice. A tal fine
il Collegio assegna all'Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni il termine di 15 giorni dalla notificazione
o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza,
per consentire a Telecom Italia s.p.a. di prendere visione
e, ove occorra, di estrarre copia, della predetta documentazione.
Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l'integrale
compensazione fra le parti costituite in giudizio. |
| |
P.Q.M. |
| |
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - SEZIONE
TERZA TER definitivamente pronunciando sul ricorso proposto,
come in epigrafe, dalla Telecom Italia s.p.a., lo accoglie
nei limiti e nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto,
ordina all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
di consentire alla ricorrente la visione e, all'occorrenza,
l'estrazione di copia della documentazione individuata nella
parte motiva.
Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e
gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa. |
| |
Così
deciso in Roma, addì 7 dicembre 2006, dal |
| |
TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, SEZIONE TERZA TER
in Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:
Francesco Corsaro Presidente
Giulia Ferrari Componente - Estensore |
|
|
|
| |
|
| |
|