T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 13 novembre 2006 n. 4130
Pres. Gomez de Ayala – Est. Lotti
Giusta Francesco (avv. Savatteri, Lobera) c. Ministero dell’Interno |
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1. Giustizia amministrativa – Risarcimento danni – Necessità impugnazione atto lesivo.
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2. Giustizia amministrativa – Risarcimento danni - Intrinseca comunione dell’interesse legittimo e della pretesa risarcitoria.
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1. La mancata tempestiva impugnazione degli atti amministrativi da cui il ricorrente prospetti un danno, rende inammissibile la domanda risarcitoria.
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2. La sintesi dell’interesse pubblico e di quello privato nell’interesse legittimo comporta la necessità che le due forme di tutela vadano di pari passo con la fisiologica subordinazione della tutela risarcitoria a quella impugnatoria.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
- I sezione –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2847-00, proposto da
GIUSTA Francesco, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Savatteri ed Elivia Lobera ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Torino, via Pietro Micca n. 3,
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale domicilia, in corso Stati Uniti, n. 45,
per l'accertamento
del diritto del ricorrente ad essere adibito all'ufficio, alle funzioni ed agli incarichi previsti dalle vigenti disposizioni (art. 39 e tab. A, allegata al D.P.R. 335/82), nonché del diritto all'integrità psico-fisica, rispetto della personalità e della dignità professionale ed umana; della sussistenza di illeciti penali e civili (art. 2043 e 2059 c.c.),
e per la condanna
dell'Amministrazione resistente ad adempiere in forma specifica ai fini del conferimento di ufficio incarichi e funzioni di livello dirigenziale, corrispondenti all'esperienza e anzianità di qualifica e del ruolo posseduti dal ricorrente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore il dott. Paolo Lotti;
Uditi, alla pubblica udienza del 9 novembre 2006, per la parte ricorrente l’avv. Cerutti per delega dell’avv. Savatteri e, per l’Amministrazione resistente, l’avv. Carotenuto.
FATTO
Con ricorso notificato in data 18.8.2000 e depositato in data 16.10.2000, il ricorrente narra che, mentre egli si trovava a casa della figlia Eugenia, in Alessandria, a riposo per le gravi lesioni riportate a Bergamo il giorno 19 maggio 1996, in occasione dei violentissimi scontri verificatisi prima, durante e dopo la partita di calcio Atalanta-Fiorentina, valevole per la Finale di Coppa Italia, su disposizione del competente Giudice di Cuneo, ove aveva svolto fino al 17 marzo 1996 incarico di Vice Questore Vicario, veniva privato della libertà personale per il reato di cui agli artt. 61, n. 9 e 378 cod. pen. e contestualmente raggiunto da avviso di garanzia per i reati di cui agli artt. 319 e 323 cod. pen., per i fatti asseritamente commessi in quel capoluogo il 9 marzo 1996. Il procedimento penale si protraeva sino al 16 aprile 1998, allorquando con due sentenze di uguale statuizione, emesse al termine dell'udienza preliminare, il ricorrente veniva definitivamente prosciolto da ogni addebito con formula ampia "perché il fatto non sussiste".
In conseguenza dell'arresto il dr. Francesco Giusta veniva prima sospeso cautelativamente dal servizio, dal 30 maggio al 30 luglio 1996; quindi, a seguito di annullamento dell'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari e di quella interdittiva della sospensione, ex art. 289 c.p.c., applicata dal Giudice delle Indagini Preliminari, in sostituzione della disposta revoca degli arresti domiciliari, da parte del Tribunale della Libertà, in data 15 giugno 1996, riammesso in servizio a Bergamo, ove svolgeva servizio nell'ambito della Questura con l'incarico di Vice Questore Vicario a decorrere dalla data della notifica del provvedimento ministeriale, ossia dal 31 luglio 1996.
Narra ancora il ricorrente, in ricorso, che, contestualmente alla riammissione in servizio, egli veniva d'autorità trasferito, per esigenze di servizio, dalla Questura di Bergamo all'Ufficio Ispettivo Periferico di Torino, senza alcuna determinazione e/o indicazione di funzioni, incarichi ed ufficio adeguati alla qualifica posseduta (I Dirigente della Polizia di Stato), all'anzianità di qualifica (dal 1 gennaio 1986) ed alle esperienze di servizio di oltre trentacinque anni, rimanendo in tale posizione per lungo tempo, percependo solo lo stipendio e gli altri emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
In particolare, il ricorrente narra che dal 1° agosto 1996 all'11 ottobre 1998 agli atti del fascicolo personale tenuto dalla Direzione Centrale del Personale, il ricorrente Giusta risultava indicato solamente e semplicemente come "Addetto", figura inesistente per i funzionari dirigenti della Polizia di Stato.
Dal 26 aprile 1999 al 9 febbraio 2000, il ricorrente veniva confermato responsabile dell'Unità Organizzativa "Studi, Analisi e Documentazione" per effetto delle ordinanze di servizio n. 2 e 3 del 25 e 26 aprile 1999, a firma del Direttore pro tempore dell'Ufficio Ispettivo di Torino.
Dal 10 febbraio 2000, per effetto dell'ordinanza di servizio n. 8 del 9 febbraio 2000, sempre a firma del Direttore pro tempore dell'Ufficio Periferico di Torino, al ricorrente veniva attribuita, questa volta, la sovrintendenza all'Ufficio Studi, Analisi e Documentazioni.
Secondo il ricorrente, tale posizione di servizio, nonostante l'intervenuta favorevole decisione giudiziaria e l'ammissione dello stesso alla tutela legale a carico dell'Amministrazione, ed in assenza di qualsiasi procedimento disciplinare, perdurante dal 1° agosto 1996, è del tutto illegittima.
Tale posizione di servizio avrebbe, inoltre, cagionato al ricorrente una malattia di carattere cronico, caratterizzata da manifestazioni negative dermatologiche "depressione maggiore di entità decisamente severa di tipo reattivo", nervosismo, insonnia, ansia, tristezza, crisi di angoscia, di pianto, inappetenza, con una "irreversibile riduzione della capacità sociale e relazionale", mai sofferta prima del 1° agosto 1996, tanto da costringere il medesimo a ricorrere ad una terapia.
L'indicata posizione, in ogni caso, ha dequalificato il ricorrente rispetto al livello di professionalità ed esperienza acquisita, essendo adibito a compiti puramente esecutivi e/o comunque marginali, irrilevanti e saltuari, tali da comportare l'irrimediabile perdita di credibilità e di immagine nell'utenza e nel personale della Polizia di Stato, di fronte al quale la lesione di prestigio ed autorevolezza è immane ed irrecuperabile.
La collocazione all'interno di un ufficio non dirigenziale, nonché l'attribuzione di funzioni meramente esecutive e di supporto, incidendo sulla capacità di espansione e, quindi, verso quel lato del completamento della personalità del ricorrente che tiene allo svolgimento di rapporti con altre persone, ancorché non fini a se stessi, si riflettono , secondo lo stesso, un pregiudizio di carattere patrimoniale.
In ragione di quanto sopra esposto, il ricorrente ha proposto il ricorso in oggetto per i seguenti motivi:
- L'art. 5, comma I, lett. b), l. 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo Ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) prevede tra le articolazioni del Dipartimento della Pubblica Sicurezza l'Ufficio Centrale Ispettivo. Detto articolo, ai commi 7 e 8, precisa rispettivamente i compiti e l'organizzazione dell'indicato Ufficio Centrale, rinviando espressamente per quanto concerne tale ultimo aspetto organizzativo, alle determinazioni da emanare con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministero del Tesoro. Il decreto interministeriale del 16 gennaio 1996, concernente la nuova articolazione dell'Ufficio Centrale Ispettivo, mentre prevede la propria articolazione interna limitatamente ad un ufficio "Affari Generali" ed un ufficio "Studi, Analisi e Proposte", stabilisce al secondo comma dell'art. 1 che l'Ufficio Centrale Ispettivo per l'attribuzione dei propri compiti si avvale di Uffici Ispettivi Periferici, in numero di nove, tra cui quello di Torino, cui è stato assegnato il ricorrente. Le richiamate disposizioni nulla dispongono per ciò che attiene all'organizzazione interna degli Uffici Ispettivi Periferici. Parimenti nulla dispongono circa le dotazioni di organico, di mezzi e l'impiego di personale. Nell'ordinamento, secondo il ricorrente, non esiste dunque alcuna norma che consente al titolare di una struttura periferica dell'Amministrazione Statale di istituire con un'ordinanza di servizio uffici ed assegnare agli stessi dipendenti, essendo tale potere riservato ad organi ben individuati. Ne consegue che l'ufficio "Studi, Analisi e Documentazione", cui egli è stato assegnato, dal 1° agosto 1996 al 9 febbraio 2000, quale responsabile, e dal 10 febbraio 2000 quale sovrintendente, non è di rango dirigenziale, poiché non rientrante tra quelli di cui alla tassativa tabella A, allegata al D.P.R. n. 335 del 1982, né esso indicato, né previsto dal decreto interministeriale 16 gennaio 1996, concernente l'organizzazione dell'Ufficio Centrale Ispettivo, per la ragione assorbente che l'Ufficio Ispettivo Periferico di Torino costituisce già di per se stesso una articolazione di quello Centrale.
Consegue, secondo il ricorrente, l'illegittimità delle ordinanze (del 10 settembre 1996, del 25 aprile 1999 e del 9 febbraio 2000) in materia i organizzazione interna dell'Ufficio Ispettivo Periferico e di Assegnazione di compiti, incarichi ed uffici ai funzionari dirigenti, assegnazione che deve avvenire nel rispetto del quadro normativo di riferimento vigente (artt. 39 tab. A, all. D.P.R. n. 335 del 1982 e 12, D.P.R. n. 748 del 1972);
Inoltre, secondo il ricorrente, le disposizioni di cui all'art. 39, D.P.R. n. 335 del 1982, nonché della tab. A ad esso allegata, e agli artt. 4-12, D.P.R. n. 748 del 1972, fatti salvi dal citato art. 39, individua chiaramente quali sono le funzioni che possono essere attribuite al personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo dei Dirigenti e gli uffici ai quali gli stessi dirigenti possono essere preposti. Tra le funzioni che possono essere attribuite dagli "organi di vertice" ai dirigenti le disposizioni vigenti indicano anche quelle ispettive e quelle di "consulenza, studio e ricerca", aventi peraltro carattere marginale rispetto alla funzione dirigenziale. Nel caso in esame al ricorrente non solo non sono mai state conferite con provvedimento formale del Ministro funzioni ispettive, analogamente a quanto praticato in passato e recentemente verso altri pari e/o superiori di qualifica, ma non sono state conferite neppure altre funzionai rientranti nell'ambito delle disposizioni normative di riferimento, venendone unicamente assegnato all'Ufficio Ispettivo Periferico quale "addetto" quindi come responsabile dell'Ufficio "Studi, Analisi e Documentazione", che non è di livello dirigenziale.
Ne consegue, secondo il ricorrente, che l'Amministrazione di appartenenza, pur disponendo del potere discrezionale di assegnare il ricorrente ad altro Ufficio, aveva l'obbligo di rispettare il profilo professionale e la qualifica posseduti dallo stesso ricorrente e non collocarlo in una posizione di forzosa inattività, dequalificandolo, e/o illecita emarginazione di cui parla la pag. 13 dell'appunto diretto al sig. Capo della Polizia 25 luglio1998;
Inoltre, secondo il ricorrente, l'art. 19, comma 1, l. n. 29 del 1993, prevede esplicitamente che, ai fini del conferimento degli incarichi e del passaggio ad altri incarichi, si deve tenere conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, nonché delle abitudini e delle capacità professionali dimostrate dal singolo Dirigente. Il primo comma dell'art. 19 pone dunque due requisiti per il conferimento degli incarichi e per la rotazione delle funzioni; uno oggettivo relativo alla natura ed alle caratteristiche dei programmi da realizzare ed uno soggettivo, relativo alle attitudini e alle capacità professionali dimostrate dal dirigente nei precedenti incarichi ricoperti e dei risultati gestionali conseguenti. Nel caso in esame, secondo il ricorrente, entrambi i requisiti difettano, posto che l'Ufficio Ispettivo Periferico ingenerale ed in particolare l'Ufficio "Studi, Analisi e Documentazione" non ha programmi da realizzare, ma agisce espressamente per incarico nominativo da parte degli organi di vertice politico nell'ambito esclusivo del disposto di cui all'art. 5, comma I,lett. b), l. n. 121 del 1981, e posto che il ricorrente è dotato di specifica specializzazione nei disimpegni dei servizi di Polizia Stradale e di altre diverse esperienze di servizio (che nulla hanno a che fare con le funzioni inesistenti attualmente esercitate) a seguito delle quali ha conseguito rilevanti risultati gestionali in materia di Polizia Giudiziaria, di ordine e sicurezza pubblica, mai messi in discussione, ne eguagliati da altri Dirigenti;
Infine, sempre secondo il ricorrente, le funzioni ispettive del comparto della Polizia di Stato possono essere svolte unicamente dai funzionari Dirigenti Generali e/o Superiori, sulla scorta di un provvedimento formale del Ministro, che qualifica in tal modo il funzionario investito della specifica funzione quale Ispettore Generale; le funzioni che possono essere svolte dai Primi Dirigenti, secondo la prescrizione dell'art. 39 c. 5, D.P.R. n. 335 del 1982, in assenza comunque dell'indicato provvedimento di nomina ministeriale, sono quelle affidate agli stessi Primi Dirigenti con l'incarico espresso di Funzionario Ispettore nell'ambito delle Questure di livello "E" e limitatamente alle articolazioni di esse, secondo quanto previsto dal D.M. 16 marzo 1989 e succ. modificazioni e integrazioni; né l'attribuzione al ricorrente, a decorrere dal maggio 1999, di saltuarie visite "ricognitive e conoscitive" dal significato piuttosto vago e generico, vale a modificare, secondo il ricorrente, il totale esautoramento dalle funzioni dirigenziali, posto che né l'ufficio, né l'incarico, né le funzioni sono state conferite con provvedimento ministeriale (Decreto del Ministro art. 19 D.lgs. n. 29 del 1993) come per gli altri funzionari di rango dirigenziale e che le funzioni ricognitive e conoscitive non sembrano rientrare nell'ambito delle prescrizioni normative vigenti (artt. 39 – 45 D.P.R. n. 335 del 1982, 2 D. INT. del 16 gennaio 1996);
Ricorda il ricorrente che egli è stato riammesso in servizio a decorrere dalla data di notificazione del provvedimento ministeriale n. 333- C/2425 del 28 giugno 1996, notifica che è avvenuta il 31 luglio 1996, cui ha fatto seguito il contestuale ed immediato trasferimento dalla Questura di Bergamo all'Ufficio Ispettivo Periferico di Torino per asserite ragioni di servizio; la riammissione in servizio del ricorrente è tuttavia avvenuta con due mesi di ritardo creando in capo allo stesso un danno ingiusto anche di carattere patrimoniale (perdita di straordinario, indennità accessorie).
Quanto al riconoscimento del danno, secondo il ricorrente è indubbio che esso va ricondotto secondo la ripartizione operata dalla ormai costante giurisprudenza nell'ambito del danno biologico, del danno morale e del danno patrimoniale. Ai fini del risarcimento del danno biologico occorrerebbe richiamarsi alla costruzione operata dalla sentenza n. 356 del 1991 della Corte Cost., avuto riguardo al bene salute nella sua interezza e porre il danno in relazione all'integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, in situazioni e rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita, non soltanto quindi con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale ed affettiva, sociale, sportiva e ad ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità, e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana.
Diversi sono dunque i contenuti del danno biologico e vanno dal danno meramente morfologico alla riduzione dell'efficienza psicofisica, al danno alla vita di relazione, alla riduzione della capacità lavorativa generica, alla perdita di chances lavorative, alla maggior fatica nell'espletamento del proprio lavoro.
Quanto al danno patrimoniale, con espresso riferimento al lucro cessante ed al danno emergente, esso deriverebbe dalla perdita di numerose attività accessorie (O.P., più elevato limite del monte ore, straordinari, insegnamento, partecipazione in qualità di membro e/o di presidente in commissioni) dalla compromissione irreversibile della progressione in carriera soprattutto in ragione di quanto esposto al punto 4 del diritto ed al costo delle cure.
Si costituiva l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.
Seguiva uno scambio di memorie.
All’udienza pubblica del 9 novembre 2006, il ricorso veniva posto in decisione.
DIRITTO
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di accertamento del diritto del ricorrente ad essere adibito all'ufficio, alle funzioni ed agli incarichi previsti dalle vigenti disposizioni (art. 39 e tab. A, allegata al D.P.R. 335/82), che lo stesso ricorrente è stato collocato in posizione di disponibilità, a sua domanda, ai sensi del d. lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, a decorrere dal 1° ottobre 2004, come emerge dal decreto del 28 settembre 2004, depositato dalla difesa erariale.
Emerge, pertanto, una situazione di sopravvenuta carenza di interesse con riguardo a tale profilo, poiché, anche accogliendo il ricorso, non si potrebbe dar corso, in questo giudizio, al soddisfacimento dell’interesse azionato dal ricorrente, interesse ormai superato dalla sopravvenuta situazione di collocazione in disponibilità.
Quanto alla domanda risarcitoria, ritiene il Collegio, contrariamente a quanto statuito dalle note ordinanze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 13659 e 13660 del 13 giugno 2006, e conformemente alla giurisprudenza amministrativa consolidata, da ultimo ribadita con la sentenza del TAR Puglia, Lecce, 4 luglio 2006, n. 3710, che in assenza di tempestiva impugnazione degli atti da cui il ricorrente prospetti essere derivato un danno, come nella specie, non possa darsi corso alla domanda risarcitoria per il principio generale, immanente nell’ordinamento, della cd. “pregiudizialità di annullamento”.
Infatti, alla declaratoria di inammissibilità della domanda impugnatoria, per mancata tempestiva impugnazione degli atti indicati in ricorso che avrebbero determinato un “demansionamento” del ricorrente, dovrebbe conseguire naturaliter la declaratoria di inammissibilità della domanda risarcitoria, secondo la regola della cd. pregiudizialità amministrativa (espressa, come è noto, in forma di arresto definitivo, dalla decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 26 marzo 2003, n. 4).
Peraltro, come accennato, una siffatta piana conclusione non sarebbe più possibile, alla luce delle recentissime decisioni delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ordinanze 13 giugno 2006, n. 13659 e n. 13660), in cui il Giudice regolatore della giurisdizione ha affermato principi difformi.
Come è noto, infatti, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella sentenza 26 marzo 2003 n. 4 (che richiama la sentenza della IV Sezione 15 febbraio 2002 n. 3338), ha ritenuto che una volta concentrata presso il giudice amministrativo la tutela impugnatoria dell’atto illegittimo e quella risarcitoria conseguente, non è possibile l’accertamento incidentale da parte del giudice amministrativo della illegittimità dell’atto non impugnato nei termini decadenziali al solo fine di un giudizio risarcitorio, e che l’azione di risarcimento del danno può essere proposta sia unitamente all’azione di annullamento che in via autonoma, ma che è ammissibile solo a condizione che sia impugnato tempestivamente il provvedimento illegittimo e che sia coltivato con successo il relativo giudizio di annullamento, in quanto al giudice amministrativo non è dato di poter disapplicare atti amministrativi non regolamentari.
La sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004 (secondo la quale confligge con principi costituzionali l’attribuzione al giudice amministrativo della cognizione di tutte le controversie in materia di pubblici servizi, e quindi anche di quelle relative a vicende nelle quali non v’era stata la spendita di un potere autoritativo, nonché della cognizione delle controversie afferenti comportamenti in materia urbanistica ed edilizia) ha comportato la necessità di riflettere sull’assetto della giurisdizione generato dalla legge n. 205 del 2000.
La Corte di Cassazione (con l’ordinanza 31 marzo 2005 n. 6745) ha ritenuto che il risarcimento del danno causato da una attività amministrativa dovesse essere necessariamente chiesto al giudice amministrativo, risultando preclusa la facoltà di chiedere autonomamente il risarcimento del danno dinanzi al giudice ordinario.
Questo, sia per l’esigenza di concentrare innanzi ad un medesimo giudice la tutela piena ed effettiva delle situazioni giuridiche (esigenza avvertita e nei lavori preparatori e nell’art. 7 della legge n. 205-00 e nell’interpretazione data dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 204-04), sia per l’esigenza di evitare che la concentrazione giudiziaria perseguita dal legislatore sia rimessa alla volontà delle parti.
Le Sezioni Unite Civili sono ritornate sulla questione (sempre in sede di regolamento preventivo di giurisdizione) con l’ordinanza 23 gennaio 2006, n. 1207 ed hanno ritenuto che :a) la connessione legale fra tutela demolitoria e tutela risarcitoria è subordinata all’iniziativa del ricorrente, il quale è libero di esercitare in un unico contesto entrambe le azioni,ovvero di riservarsi l’esercizio separato dell’azione risarcitoria dopo aver ottenuto l’annullamento dell’atto o del provvedimento illegittimo, proponendo la sua domanda al giudice ordinario, cui compete in via generale la cognizione sulle posizioni di diritto soggettivo; b) resta, esclusa dalla giurisdizione del giudice ordinario l’azione risarcitoria avente ad oggetto il pregiudizio derivante da un atto amministrativo definitivo per difetto di tempestiva impugnazione,essendogli precluso il sindacato in via principale sull’atto o sul provvedimento amministrativo; c) quando non viene in contestazione il legittimo esercizio dell’attività amministrativa, perché l’atto è stato annullato in sede di autotutela o dal giudice amministrativo o abbia esaurito i suoi effetti, l’azione risarcitoria rientra nella giurisdizione generale del giudice ordinario, non operando nella specie la connessione legale fra tutela demolitoria e tutela risarcitoria.
Da ultimo (ordinanze 13.6.2006, n. 13659 e n. 13660, citate) le Sezioni Unite Civili hanno affrontato l’argomento, con una ampia trattazione.
Adita in sede di regolamento preventivo di giurisdizione (nell’ambito di due controversie concernenti, rispettivamente, un’azione risarcitoria per danno da occupazione acquisitiva e un’azione risarcitoria per danno da ritardo), la Cassazione ha colto l’occasione per procedere ad una risistemazione degli ambiti delle giurisdizioni civile ed amministrativa in materia risarcitoria; in ciò chiaramente stimolata anche dalle considerazioni espresse dalla Corte Costituzionale nella recentissima sentenza 11 maggio 2006, n. 191, con la quale la Consulta ha completato il discorso avviato con la sentenza 6.7.2004, n. 204, dichiarando costituzionalmente illegittimo l’art. 53 del T.U. n. 327-01, nella parte in cui la norma, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati, non esclude i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere.
Muovendo dalle argomentazioni su cui si fondano le decisioni della Corte Costituzionale e dopo aver compiuto un ampio excursus sull’evoluzione storica della giurisdizione amministrativa e dei suoi rapporti con la giurisdizione ordinaria, le ordinanze delle SS.UU. n. 13659 e n. 13660 del 2006, pervengono all’affermazione dei seguenti principi:
- la tutela giurisdizionale contro l’agire illegittimo della pubblica amministrazione spetta al giudice ordinario, “…quante volte il diritto del privato non sopporti compressione per effetto di un potere esercitato in modo illegittimo, o, se la sopporti, quante volte l’azione della pubblica amministrazione non trovi rispondenza in un precedente esercizio del potere, che sia riconoscibile come tale,perché a sua volta deliberato nei modi e in presenza dei requisiti richiesti per valere come atto o provvedimento e non come mera via di fatto” (a questo proposito, le SS.UU. affermano espressamente di condividere il principio di diritto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 204 del 2004, secondo cui la giurisdizione del giudice amministrativo resta in ogni caso delimitata dal collegamento con l’esercizio in concreto del potere amministrativo secondo le forme tipiche previste dall’ordinamento, e ciò sia nella giurisdizione esclusiva che nella giurisdizione di annullamento);
- la giurisdizione amministrativa non sussiste quando l’Amministrazione agisca in posizione di parità con i soggetti privati, ovvero quando l’operare del soggetto pubblico sia ascrivibile a mera attività materiale, e comunque ogni qualvolta l’esercizio del potere non sia riconoscibile neppure come indiretto ascendente della vicenda;
- per venire a casi pratici, sussiste la giurisdizione dell’A.G.O. in caso di un’azione risarcitoria proposta a tutela dei diritti incomprimibili, come la salute o l’integrità personale, oppure quando la lesione del patrimonio del privato sia l’effetto indiretto di un esercizio illegittimo o mancato di poteri, ordinati a tutela del privato ;
- sussiste invece la giurisdizione amministrativa quando la situazione soggettiva di base ha consistenza di interesse legittimo, e ciò anche nei casi in cui non viene in evidenza l’annullamento di un provvedimento autoritativo (danno da ritardo, inerzia della P.A., etc.);
- la tutela risarcitoria degli interessi legittimi va chiesta al giudice amministrativo, unitamente alla tutela impugnatoria o separatamente da questa; in tal caso nel termine prescrizionale. Nell’ipotesi in cui il giudice amministrativo dichiari inammissibile una domanda risarcitoria sul presupposto che non è stato impugnato tempestivamente l’atto dalla cui esecuzione è derivato il danno di cui si chiede il ristoro, la pronuncia è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111, ultimo comma, Cost., e 362, primo comma, c.p.c., configurandosi nel caso di specie il rifiuto da parte del giudice amministrativo di esercitare una giurisdizione che gli appartiene e venendo a configurarsi una ipotesi di ricorso per motivi di giurisdizione (art. 111 della Costituzione e art. 362, primo comma, c.p.c).
La Corte di Cassazione ha quindi superato :a) sia l’orientamento espresso nella ordinanza 31 marzo 2005 n. 6745, secondo il quale la tutela impugnatoria e quella risarcitoria, in caso di lamentate lesioni di interessi legittimi, venivano ad essere concentrate innanzi al giudice amministrativo per ragioni di effettività e pienezza della tutela giurisdizionale; il superamento avviene sul piano della elaborazione concettuale, molto più ampia e sofisticata; b) sia l’orientamento espresso nella ordinanza 23 gennaio 2006 n. 1207, che riconduceva all’iniziativa della parte il collegamento fra azione risarcitoria e azione impugnatoria,subordinando tuttavia l’esercizio dell’azione risarcitoria innanzi al giudice ordinario all’annullamento dell’atto amministrativo da parte del giudice amministrativo ogni qual volta la lesione fosse causata dall’esercizio di un potere autoritativo; al giudice ordinario spettava invece di conoscere le azioni risarcitorie ogni qual volta non fosse in discussione il legittimo esercizio dell’azione amministrativa.
Tale superamento avviene rifiutando l’approccio alla vicenda fornito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 500 del 1999, secondo il quale il giudice ordinario può ben conoscere delle pretese risarcitorie assumendo l’atto amministrativo come fatto, elemento costitutivo dell’illecito lamentato;approccio seguito anche dopo l’intervento dell’art. 7 della legge n. 205 del 2000, sul presupposto che l’ambito cognitivo attribuito al giudice amministrativo non concreterebbe una concentrazione necessaria,con attrazione inscindibile della tutela risarcitoria da parte della tutela impugnatoria e con sottrazione al giudice ordinario di un ambito tradizionalmente attribuitogli quale giudice per elezione dei diritti (art. 103 della Costituzione).
L’elemento di novità sul quale si fonda l’articolata elaborazione delle ordinanze in questione è costituito dalla assunzione come situazioni giuridiche distinte ed autonome dell’interesse legittimo e del diritto al risarcimento del danno;della prima conosce il giudice amministrativo (in base all’art. 103 della Costituzione), della seconda conosce sempre il giudice amministrativo in base all’art. 35, primo e quarto comma del d. lgs. n. 80 del 1998 (come riscritto dall’art. 7 della legge n. 205 del 2000), nell’ambito rispettivamente della giurisdizione esclusiva e della giurisdizione di legittimità.
Della pretesa risarcitoria il giudice amministrativo deve conoscere quale diritto, quindi in base alle regole sostanziali e processuali che disciplinano i diritti.
Vale la pena di sottolineare che l’atto amministrativo, nell’ambito della pretesa risarcitoria, è conosciuto dal giudice amministrativo non in quanto tale (e cioè regola dell’interesse pubblico e al tempo stesso dell’interesse privato,quindi dell’interesse legittimo), ma come elemento costitutivo dell’illecito, se determina un danno.
Questa ricostruzione è ritenuta “coerente con il processo di evoluzione che caratterizza l’interesse legittimo,che va perdendo la sua tradizionale funzione meramente famulativa o ancillare rispetto all’interesse pubblico, per assumere un più marcato connotato sostanziale…” (ord. n. 13659 del 2006).
Si deve a questo punto osservare che la norma oggetto di interpretazione attribuisce, sic et simpliciter, al giudice amministrativo le questioni relative al risarcimento del danno nell’ambito della giurisdizione esclusiva e della giurisdizione di legittimità.
Tale attribuzione ha superato il vaglio della legittimità costituzionale, in riferimento alla qualificabilità delle questioni risarcitorie come una “materia” e quindi alla coerenza con l’art. 103 Cost. dell’attribuzione di tale ambito cognitivo al giudice amministrativo; la sentenza n. 204 del 2004, infatti, ha ritenuto che “il potere riconosciuto al giudice amministrativo di disporre ,anche attraverso la reintegrazione in forma specifica,il risarcimento del danno ingiusto non costituisce sotto alcun profilo una nuova “materia” attribuita alla sua giurisdizione, bensì uno strumento di tutela ulteriore, rispetto a quello classico demolitorio (e/o conformativo), da utilizzare per rendere giustizia al cittadino nei confronti della pubblica amministrazione”.
Se la qualificazione del risarcimento come mezzo di tutela ulteriore dell’interesse legittimo sembra interpretabile come riconduzione del primo nell’ambito della figura giuridica dell’interesse legittimo, la successiva sentenza della Corte Costituzionale n. 191 del 2006, nell’escludere che la domanda proposta dal cittadino per ottenere esclusivamente il risarcimento del danno competa per ciò solo al giudice ordinario (e questa esclusione spiega il superamento del concetto espresso nella ordinanza n. 1207 del 2006, secondo il quale la connessione legale fra tutela risarcitoria e tutela impugnatoria è subordinata all’iniziativa del ricorrente,che sarebbe libero di esercitare l’azione risarcitoria innanzi al giudice ordinario dopo aver ottenuto l’annullamento dell’atto amministrativo dal giudice degli interessi legittimi), afferma che “… non intende questa Corte prendere posizione sul tema della natura della situazione soggettiva sottesa alla pretesa risarcitoria,ovvero sulla natura (di norma secondaria, id est sanzionatoria di condotte aliunde vietate, oppure primaria) dell’art. 2043 cod. civ…..”.
Ciò premesso si deve ricordare che il risarcimento del danno (lo si riconduca all’art. 2043c.c. o all’art. 1218 c.c., a seconda che si costruisca come aquiliana o contrattuale la responsabilità della pubblica amministrazione) ha come suo elemento costitutivo l’ingiustizia dello stesso; è danno ingiusto quello arrecato non iure e contra ius, cioè quello arrecato da un fatto che non trova giustificazione nell’ordinamento giuridico ed è lesivo di una situazione giuridica protetta. E’ quindi danno risarcibile la lesione, non giustificata dall’ordinamento,arrecata ad una situazione giuridica protetta.
La risarcibilità, al pari della reintegrazione in forma specifica, costituisce uno dei mezzi di protezione della situazione giuridica, cioè uno degli elementi che concorrono a costituire il complesso fenomeno definito come situazione giuridica, o, spostando l’esame sul versante della patologia del traffico giuridico, il contenuto di una norma secondaria, che sanziona un comportamento vietato e perciò assicura il ripristino di una determinata situazione.
Si consideri quindi la risarcibilità come elemento integrativo eventuale della situazione giuridica o come sanzione portata da una norma di protezione e quindi secondaria, comunque è da escludere che la pretesa risarcitoria sia autonoma rispetto alla situazione protetta, possa avere vita propria.
Ciò ovviamente è valido quale che sia il contenuto della situazione protetta, sia essa un diritto soggettivo o un interesse legittimo.
Invero la qualificazione della pretesa risarcitoria come elemento servente o integrativo di una situazione giuridica protetta è presente nella giurisprudenza sia della Corte di Cassazione che della Corte Costituzionale. Il riferimento, ad esempio, è alle pronunce della Corte di Cassazione 31 maggio 2003 nn. 8827 e 8828 e alla sentenza della Corte Costituzionale 11 luglio 2003 n. 233; queste pronunce hanno posto fine alla “dicotomia zoppa” imposta dalla presenza dall’art. 2059 c.c. (dicotomia costituita dalla risarcibilità dei danni patrimoniali e dalla risarcibilità dei danni non patrimoniali solo nei casi determinati dalla legge) ricomprendendo nella previsione di quest’ultima norma “ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: e dunque sia il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d’animo della vittima;sia il danno biologico, all’integrità fisica e psichica della persona,conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.);sia infine il danno (spesso definito in dottrina e in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona” (Corte Cost. citata).
L’art. 2059 c.c. letteralmente prevede che “Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”.
L’ambito della risarcibilità è stato integrato dalla Corte Costituzionale con una pronuncia interpretativa (sentenza n. 184 del 1986) con riferimento al danno biologico ed all’art. 2043 c.c.; le pronunce prima citate hanno poi ricondotto tutte le ipotesi di danno non patrimoniale, in via interpretativa ,nell’ambito dell’art. 2059 c.c. in quanto si è ritenuto che la stessa non subordini la risarcibilità del danno non patrimoniale all’esistenza di una espressa previsione di legge in tal senso, ma riconnetta la risarcibilità del danno non patrimoniale all’esistenza di un diritto costituzionalmente garantito. La risarcibilità del danno non patrimoniale è stata quindi configurata come un elemento integratore delle varie ipotesi di valori inerenti alla persona (di rango costituzionale) o come un necessario ed imprescindibile mezzo di tutela di questi valori.
L’autonomia dell’istituto della risarcibilità del danno ingiusto rispetto al diritto leso sarebbe possibile (nella vicenda relativa al danno non patrimoniale) solo se si ritenesse che l’interpretazione giurisprudenziale ha individuato nell’art. 2059 c.c. la fonte di una serie di previsioni, relative alla risarcibilità delle varie ipotesi di danni non patrimoniali; così non è, dato che le norme primarie relative alla tutela di valori sono state individuate nella previsione di tali valori a livello costituzionale, mentre alla norma codicistica è stato attribuito un valore meramente esecutivo (se non si vuol dire esplicativo del contenuto) della norma costituzionale.
La natura secondaria, o meramente esecutiva, della previsione relativa al risarcimento del danno ingiusto è chiaramente affermata nella citata sentenza della Corte Costituzionale n. 184 del 1986, che sul necessario inerire della tutela risarcitoria ai valori di rango costituzionale (in quanto la negazione del risarcimento renderebbe vana la stessa previsione di quei valori) fonda la qualificazione come primaria della norma che contempla un valore e come secondaria (o esecutiva) della norma che contempla il risarcimento.
Invero, la sentenza in questione si spinge oltre e “ravvisa nel sistema della legislazione civile un principio generale costituito dalla previsione d'una sanzione risarcitoria come conseguenza della lesione d'una situazione giuridica subiettiva e, pertanto, applica l’art. 2043 c.c., espressione anch'esso di tal principio, al danno biologico per analogia iuris, in tal modo configurando il risarcimento come elemento che integra un istituto,nella specie un diritto,disciplinandone la fase patologica dello svolgimento;ciò in base ad un principio generale dell’ordinamento”.
Quanto detto in ordine al rapporto fra diritto soggettivo e pretesa risarcitoria è evidentemente riferibile al rapporto fra interesse legittimo e pretesa risarcitoria. Se non si vuole considerare questa come un elemento integrativo della situazione giuridicamente protetta, non si può negare la natura sanzionatoria della previsione risarcitoria; questo esclude l’autonomia della figura con ovvie conseguenze in ordine al trattamento processuale della stessa.
A ben vedere è proprio la vicenda dell’art. 2059 c.c. che consente di individuare l’oggetto della tutela risarcitoria per i diritti e per gli interessi legittimi.
Nel periodo storico in cui la risarcibilità dei danni era limitata ai danni patrimoniali, sia nelle ipotesi di responsabilità contrattuale (art. 1223 c.c.), che nelle ipotesi di responsabilità extracontrattuale (art. 2059 c.c., salvo il caso che il fatto causativo del danno costituisse reato), era possibile individuare nell’integrità del patrimonio l’oggetto della tutela risarcitoria;una volta,invece che, in base al processo elaborativo concluso con le pronunce indicate, la risarcibilità è stata riferita anche ai danni non patrimoniali,è risultato evidente che la tutela risarcitoria non è finalizzata a tutelare il patrimonio, che si tratta di una modalità di tutela apprestata ad un diritto,integrativa della tutela di questo o della stessa configurazione di tale diritto, modalità che trova nella quantificazione economica la sua concretizzazione. Così è per l’interesse legittimo; la tutela risarcitoria non afferisce al patrimonio del titolare dell’interesse, ma all’interesse; è una modalità di tutela di questo e trova nella quantificazione economica la sua unica espressione.
Le pronunce nn. 13659 e 13660 del 2006 non contraddicono un orientamento seguito in passato. Esse non giungono ad affermare l’esercitabilità dell’azione risarcitoria a prescindere dall’esercizio dell’azione impugnatoria perché questa riguarda interessi legittimi e quella riguarda diritti soggettivi, a tutela dei quali il giudice ordinario esercita il potere di disapplicare l’atto amministrativo; costantemente infatti il giudice ordinario ha affermato che può conoscere dell’atto amministrativo illegittimo solo in via incidentale, nei casi in cui esso venga in rilievo non come causa della lesione del diritto soggettivo dedotto in giudizio, ma come mero antecedente, sicché la questione della sua legittimità venga a prospettarsi come pregiudiziale in senso tecnico. E’ precluso al giudice ordinario conoscere del pregiudizio derivante dall’atto amministrativo definitivo per difetto di tempestiva impugnazione, esorbitando dalla sua giurisdizione il sindacato in via principale sull’atto (Cass. 22 febbraio 2002 n. 2588; SS.UU. 10 settembre 2004 n. 18263).
Giungono, tuttavia, ad affermare l’autonomia dell’una azione rispetto all’altra, e quindi l’esercitabilità dell’azione risarcitoria a prescindere da quella impugnatoria ,sulla base della diversità delle situazioni protette e della necessità di dare effettiva tutela alla pretesa risarcitoria.
A tal fine il giudice amministrativo deve conoscere dell’atto amministrativo come componente dell’illecito, come fatto; si raggiunge così nel giudizio amministrativo il risultato della esclusione nel rapporto fra il singolo e l’amministrazione della portata imperativa dell’atto, della regola imperativa che lo stesso ha dato ad un certo rapporto, cioè il risultato della disapplicazione dell’atto.
Tale risultato viene raggiunto perché si afferma e l’autonomia delle due situazioni giuridiche, cioè la diversità e l’irriducibilità dell’uno all’altro dei due beni protetti e la completa autonomia dell’azione risarcitoria rispetto a quella impugnatoria;l’autonomia delle azioni è evidentemente una conseguenza rispetto alla autonomia delle situazioni sostanziali,ma ha anche una giustificazione propria, cioè la necessità della effettività della tutela, della repressione e perciò dell’accertamento dell’illecito. A prescindere dalla qualificazione formale del risarcimento come oggetto di una norma primaria o secondaria, dalla configurazione astratta dello stesso come mezzo che integra la tutela dell’interesse legittimo o presidia l’integrità patrimoniale e non patrimoniale del danneggiato (configurazione peraltro di difficile elaborazione, atteso che il risarcimento è una misura di reintegra dell’interesse legittimo; sotto altro profilo la sottrazione alla sfera aquiliana della responsabilità dell’amministrazione pone il problema di definire l’ampiezza dell’ambito disciplinato dall’art. 1223 c.c.), gli elementi costitutivi di un istituto, la sua configurazione, devono essere tratti dalla disciplina positiva e dalle finalità cui questa è preordinata.
Al fine di delineare un quadro nel quale i problemi sollevati possano trovare elementi di raffronto, è immediato e calzante il riferimento alla disciplina societaria; calzante perché questa disciplina conosce la concorrenza di interessi individuali e interessi che trascendono il riferimento meramente individuale (pur non attingendo l’ampiezza dell’interesse pubblico).
L’art. 2377 c.c. prevede che le delibere assembleari possono essere impugnate da chi rappresenti una certa percentuale del capitale sociale e che i soci che non rappresentano la parte del capitale stabilito, e che perciò non sono legittimati a proporre l’impugnativa, “hanno diritto al risarcimento del danno loro cagionato dalla non conformità della deliberazione alla legge o allo statuto”.
L’art. 2500 bis c.c. stabilisce che, eseguita la pubblicità, l’invalidità dell’atto di trasformazione non può essere pronunciata; resta però salvo il diritto al risarcimento del danno subito dai partecipanti all’ente trasformato e dai terzi danneggiati dalla trasformazione.
Da queste norme risulta che l’interesse al risarcimento del danno subito non è mai compromesso, quale che sia l’interesse collettivo in gioco.
Se l’interesse collettivo ha consistenza tale da riguardare la stabilità del mercato (come è quando è stata completata la pubblicità della trasformazione) o l’interesse individuale ha tenue consistenza rispetto all’entità dell’interesse collettivo (insieme di soci che rappresentano una percentuale del capitale sociale inferiore a quanto stabilito dalla legge) è esclusa l’azione impugnatoria, volta alla caducazione erga omnes dell’atto invalido.
Se, invece, la composizione degli interessi collettivi e individuali in gioco porta al bilanciamento degli stessi (l’interesse individuale pertiene ad un insieme di soci che rappresenta una certa percentuale del capitale sociale), l’azione impugnatoria coesiste con l’azione risarcitoria e l’esperimento di quella costituisce il presupposto per l’esercizio di questa.
Se la pretesa risarcitoria è collegata all’interesse alla validità dell’atto che disciplina l’interesse di base,la regola è costituita dalla subordinazione dell’azione volta alla tutela della pretesa risarcitoria rispetto all’azione volta alla tutela dell’interesse di base;si può dire che questa è un’esigenza fisiologica,come tale assoggettata a regole giuridiche.
La limitazione alla tutela risarcitoria costituisce una eccezione,una regola particolare data in funzione di esigenze particolari, e come tale va intesa.
Nell’ambito della tutela accordata dall’ordinamento avverso gli atti amministrativi non sussistono eccezioni alla esperibilità dell’azione impugnatoria,come quella individuata nel campo della disciplina societaria.
Se il principio della fisiologica subordinazione dell’azione risarcitoria rispetto all’azione impugnatoria è valido nel campo societario, in funzione del bilanciamento degli interessi collettivi e individuali, non c’è alcuna ragione per negarne l’applicazione quanto alla tutela accordata nel campo dell’attività amministrativa, nel quale il bilanciamento degli interessi pubblici e privati assume la configurazione della sintesi .
Anzi tale subordinazione appare ancor più giustificata, connotato imprescindibile di un sistema che tutela l’interesse pubblico attraverso la soddisfazione di quello privato e, commettendo all’individuo l’iniziativa volta a provocare l’intervento del giudice amministrativo, non può permettersi di rinunciare alla subordinazione in parola a pena di incrinare il sistema di tutela dell’interesse pubblico.
Pur quindi nell’ottica della equiordinazione dell’interesse pubblico e di quello privato e della configurazione della tutela risarcitoria come una forma di tutela della componente privata dell’interesse legittimo, la sintesi dell’interesse pubblico e di quello privato nell’interesse legittimo comporta la necessità che le due forme di tutela vadano di pari passo, simul stabunt simul cadent,con la fisiologica subordinazione della tutela risarcitoria a quella impugnatoria.
A ciò porta l’analisi della disciplina positiva degli istituti in esame e di situazioni analoghe in altri campi del diritto .
Quella delineata è una forma di tutela coerente con il sistema ad atto amministrativo: se l’interesse legittimo è un istituto che accomuna la tutela dell’interesse pubblico e di quello privato,e tale è rimasto anche dopo la previsione della risarcibilità del danno subito dal privato (dato che il risarcimento integra la tutela apprestata sotto il profilo impugnatorio), contrasta con la configurazione unitaria dell’istituto costruire un sistema di tutela articolato in due vie separatamente percorribili :una che assicura la soddisfazione dei due interessi coinvolti (quella impugnatoria) ed un’altra che assicura solo la tutela dell’interesse privato,indipendentemente dall’interesse pubblico.
L’attività della pubblica amministrazione è, nel nostro paese, finalizzata alla tutela precipua dell’interesse pubblico, nella consapevolezza che tale fine non può essere perseguito nella noncuranza dell’interesse dell’individuo; ciò ha dato vita alla figura dell’interesse legittimo (nella quale l’interesse del privato è legato indissolubilmente a quello pubblico), alla presunzione di legittimità dell’atto amministrativo, al potere di autotutela, alla contestabilità dell’atto amministrativo entro brevi termini decadenziali.
Il sistema della giustizia amministrativa degli interessi legittimi coniuga l’interesse privato e quello pubblico per il raggiungimento di un duplice scopo, cioè soddisfare l’interesse pubblico e quello privato, e tale duplice scopo persegue commettendo l’iniziativa del procedimento al privato.
Tale affidamento della tutela dell’interesse pubblico al privato non avrebbe seguito, con evidente pregiudizio per l’interesse pubblico, se il privato potesse agire innanzi al giudice deducendo anche la sola pretesa risarcitoria e così perseguendo la compiuta reintegrazione del suo interesse.
Gli effetti di questo assetto sarebbero tanto più deleteri in quanto il nostro ordinamento, normativo e vivente, si è evoluto tralasciando i controlli istituzionali sugli atti e privilegiando (ad esempio ampliando il novero delle situazioni soggettive tutelabili) i controlli giurisdizionali rimessi all’iniziativa dei privati.
Rendere autonoma l’azione risarcitoria rispetto al profilo impugnatorio significherebbe ridimensionare l’obiettivo del perseguimento dell’interesse pubblico attraverso l’attività del giudice amministrativo, e questo in un momento storico in cui, pur essendo avvertita fortemente l’esigenza di porre su un piano di parità la pubblica amministrazione e il privato (l’erogatore e il fruitore di servizi), in omaggio alla esigenza di una maggiore efficienza,cioè di una maggiore e migliore produzione di servizi, la figura dell’interesse legittimo (sintesi dell’interesse pubblico e di quello privato) è presente nel nostro ordinamento, anzi assume un ruolo di maggior spicco nelle elaborazioni della Corte Costituzionale relative all’assetto che agli interessi ha dato e può dare il legislatore,alla configurazione delle posizioni giuridiche ed al conseguente riparto della giurisdizione.
Si pensi poi alla asimmetria che, configurando l’azione risarcitoria come autonoma rispetto all’azione impugnatoria, si verrebbe a determinare fra le due vie di reintegrazione dell’interesse legittimo leso: la reintegrazione dell’interesse legittimo in forma specifica e il risarcimento del danno.
La prima sarebbe inscindibilmente connessa all’utile esperimento dell’azione impugnatoria,l’altra sarebbe esperibile autonomamente e troverebbe accoglimento a seguito di un giudizio che riguarderebbe la fonte del danno non come atto (perché in tal caso se ne dovrebbe occupare il giudice amministrativo in sede impugnatoria), ma come fatto.
A prescindere dalla evidente ricomprensione in un unico istituto delle due forme di tutela reintegratoria (quella in forma specifica e quella risarcitoria) ad opera dell’art. 35,primo e quarto comma,del d. lgs. n. 80 del 1998 (così come riscritto dall’art. 7 della legge n. 205 del 2000),il mutare della qualificazione in esame aveva ragion d’essere nel sistema delineato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 500 del 1999, che affermava la risarcibilità delle lesioni arrecate agli interessi legittimi in un panorama normativo in cui la conoscenza delle stesse non poteva che competere al giudice ordinario (trattandosi di diritti patrimoniali consequenziali); questo non poteva giungere ad accertare il danno se non conoscendo l’atto come fatto causativo del danno. Nel sistema delineato dal citato art. 7 della legge n. 205 del 2000 non vi è spazio per questa soluzione, che collide col sistema e diventa una ingiustificata forma di trasformismo; tanto più ingiustificata in quanto l’attribuzione della tutela risarcitoria agli interessi legittimi e l’assegnazione delle relative controversie alla cognizione del giudice amministrativo militano nel senso della effettività di una tutela complessa degli interessi legittimi, coerente con la funzione sociale svolta attualmente da questo istituto, e non già nel senso di rendere possibile una delle due forme di tutela in assenza dell’altra, a scapito della complessiva funzione di tutela dell’interesse legittimo come sintesi dell’interesse pubblico e di quello privato.
In conclusione, si deve affermare che la cosiddetta “pregiudiziale amministrativa” sia l’unica via per un armonico inserimento dell’art. 7 più volte citato nell’attuale assetto dell’ordinamento. Resta fermo che gli ordinamenti si evolvono verso l’autonomia dei giudizi che investono pretese fra loro diverse ed autonome (l’eliminazione della pregiudiziale penale nei giudizi civili e amministrativi insegna); è proprio la intrinseca comunione dell’interesse legittimo e della pretesa risarcitoria, coerente con l’assetto dell’ordinamento, che esclude l’autonomia dei rispettivi giudizi.
A quanto sopra consegue l’inammissibilità dell’azione risarcitoria, per omessa tempestiva impugnazione degli atti di assegnazione agli uffici, sopra indicati da cui il privato ricorrente deduce la produzione di un danno nei suoi confronti.
Le spese di lite devono essere compensate, sussistendo giusti motivi.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - I sezione -, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo dichiara in parte improcedibile, in parte inammissibile ai sensi di cui in motivazione.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso, in Torino, nella camera di consiglio del 9 novembre 2006, con l'intervento dei sigg. Magistrati:
Alfredo Gomez de Ayala, Presidente;
Bernardo Baglietto, Consigliere;
Paolo Lotti, Primo Referendario, estensore.
Depositata in segreteria a sensi di legge
il 13 novembre 2006
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