REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
– I sezione –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1256-06 proposto da
SCUOLA GUIDA “DRIVER” di Gambino Adriana, in persona del titolare e legale rappresentante pro-tempore sig.ra Adriana Gambino, rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco Enoch e Francesca Mastroviti, presso lo studio della seconda elettivamente domiciliata in Torino, via Cassini n. 48,
contro
la Provincia di BIELLA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Prof. Paolo Scaparone, presso lo studio del medesimo elettivamente domiciliata in Torino, via S. Francesco d’Assisi n. 14,
e nei confronti
della Società AUTOSCUOLE IMAGE di CERATTI G. – GOI M. – VIVIAM M. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio,
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
della determinazione del Settore Pianificazione Territoriale della Provincia di Biella n. 2538 del 7.7.06, conosciuta dalla ricorrente in data successiva, con la quale – per quanto qui rileva – è stata rilasciata alla Società controinteressata l’autorizzazione a gestire l’attività di scuola guida nel Comune di Candelo, corso Libertà n. 9 e di ogni altro atto alla stessa presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi compresa – in particolare ed in quanto occorra – la deliberazione del Consiglio Provinciale di Biella n. 70 del 26.10.05, e relativi allegati, avente ad oggetto: “redistribuzione per aree omogenee del numero di autoscuole presenti sul territorio ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 commi 6 e 7 del D.M. 17 maggio 1995 n. 317”, nel senso e nei limiti di cui in narrativa.
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla scuola ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata, con memoria e documenti;
Relatore il dott. Paolo Lotti;
Uditi, all’udienza camerale del 22 novembre 2006, per la parte ricorrente l’avv. Enoch e, per l’Amministrazione, l’avv. Scaparone;
Ritenuto di doversi pronunciare sul ricorso ai sensi dell’art. 21, comma 9, L. n. 1034-71, nel testo sostituito dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;
Ritenuta, preliminarmente, infondata l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata da parte resistente, atteso che la lesività della deliberazione n. 70/2005 impugnata si è manifestata, nel caso concreto, soltanto con il provvedimento applicativo del 7 luglio qui tempestivamente impugnato;
Rilevato che l’assentito trasferimento dell’autoscuola controinteressata, autorizzata dalla Provincia intimata, ha consentito alla controinteressata stessa di porre ed esercitare la propria attività a meno di 500 mt. dall’autoscuola della ricorrente, fatto non contestato dalla stessa resistente;
Rilevato che, in tal modo, non è stato osservato il limite generale, costituito dalla distanza minima tra le autoscuole, individuato dall’art. 1, commi 3 e 4, del D.M. 17 maggio 1995, n. 317 in attuazione dell’art. 123, comma 3, d. lgs. n. 285 del 1992;
Ritenuto che tale limite deve considerarsi tuttora in vigore, in quanto:
- il parere dell’Autorità Garante della Concorrenza del 1997, citato da parte resistente, auspica semplicemente la revisione di tali criteri, confermandone, a contrario, la vigenza;
- il decreto Bersani citato da parte resistente, applicabile ratione temporis, (nella specie, art. 3, comma 1, lett. b, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, pubblicato sulla Gazz. Uff. 4 luglio 2006, n. 153 e conv., con modificazioni, in l. 4 agosto 2006, n. 248) si applica soltanto alle attività commerciali, nelle quali non rientra l’attività di esercizio di autoscuola;
- parimenti, le disposizioni liberalizzatici, di cui al d. lgs. n. 114 del 1998, in materia di commercio, non si applicano alle autoscuole;
- infatti, secondo una ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, l’attività di esercizio di autoscuola rientra tra le attività artigianali (cfr. Cass. 28 aprile 1990, n. 3585) e non tra quelle commerciali, che sono, invece, oggetto della disciplina poc’anzi citata;
- il principio di concorrenza, di cui all’art. 41 Cost. non è principio assoluto, poiché tollera limitazioni in funzione dell’utilità sociale; né emergono elementi dai quali dedurre che le limitazioni in parole siano state dettate per salvaguardare posizioni di vantaggio delle autoscuole, come deduce parte resistente, piuttosto che tutelare finalità sociali;
Ritenuto, inoltre, che le disposizioni sulle distanze minime devono applicarsi anche al caso di specie, poiché il trasferimento dell’autoscuola ha determinato l’avvio di nuova attività ad una distanza contrastante con i predetti limiti chilometrici, realizzando esattamente la situazione che tali disposizioni miravano ad evitare;
Ritenuto, infine, che la distanza di cui sopra costituisce requisito generale di legittimità dell’esercizio dell’attività in oggetto, a prescindere dal procedimento di aggregazione di Comuni, citato da parte convenuta, procedimento che consente la realizzazione di aggregati territoriali maggiori, ma non esclude la necessità di rispettare le predette distanze minime;
Ritenuto, pertanto, fondato il ricorso per tale motivo, da considerarsi assorbente di ogni altro dedotto, e, per l’effetto, di dover annullare il provvedimento impugnato;
Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate, sussistendo giusti motivi;
P. Q. M.