REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
- Napoli Prima Sezione –
composto dai Signori:
Antonio Guida Presidente;
Fabio Donadono Componente;
Michele Buonauro Componente est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZ A
Visto il ricorso proposto da:
F. F. rappresentata e difesa dall’avv. MENALE GIUSEPPE, con domicilio eletto in NAPOLI, GALLERIA UMBERTO I C/O AVV.LETTERA
contro
REGIONE CAMPANIA, in persona del presidente p.t., rappresentata e difesa dall’avvocatura Regionale, con domicilio eletto in Napoli, via S. Lucia 81
e
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO di Napoli e MINISTERO DEGLI INTERNI, rappresentato e difeso ex lege dall’Avv. Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domicilia in Napoli, via A. Diaz n. 11;
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
- del decreto dirigenziale n. 74 del 14.02.2006 con la quale è stata disposta la revoca dell’autorizzazione all’esercizio del centro di raccolta ed impianto di recupero di veicoli fuori uso;
- della nota dell’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta prot. n. 1004/12B16/ANT/AREA 1^ del 27.1.2006, con la quale si sono rese informazioni positive, a carico della società ricorrente ex art. 4 del D.lgs. 8.8.1994 n. 490 e 10 del D.P.R. n. 252/98;
nonché, con motivi aggiunti
- della nota n. 0235737/1 3 “P” del 16.1.06 del Comando provinciale dei Carabinieri di Caserta; della segnalazione del CED del Dipartimento della P.S. del Ministero dell’interni in data 27.1.06; di ogni altro atto presupposto conseguente e collegato.
Visto il ricorso principale, i motivi aggiunti, le memorie difensive ed i relativi allegati;
letti tutti gli atti di causa;
relatore alla pubblica udienza del 25.10.06, il dott. Michele Buonauro;
uditi gli avvocati delle parti costituite come da verbale d’udienza;
F A T T O
La ditta ricorrente impugna gli atti epigrafati con i quali, sulla base dell’informativa antimafia dell’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta prot. n. 1004/12B16/ANT/AREA 1^ del 27.1.2006 in cui si rappresentava che a carico della stessa sussisteva il pericolo di condizionamento da parte della criminalità organizzata, l’amministrazione regionale provvedeva alla revoca dell’autorizzazione all’esercizio del centro di raccolta ed impianto di recupero di veicoli fuori uso n. 616 del 12 settembre 2005.
La ricorrente propone ricorso contro l’informativa prefettizia alla base della determinazione di revoca dell’autorizzazione.
La ricorrente deduce le censure di violazione di legge (art. 4 d.lgs. 490/94 e dei relativi allegati, art. 10, commi 7 e 8, d.P.R. 252/98 ed art. 3, 7, 8 10 e 10 bis l. 241/90), di eccesso di potere e di carenza di motivazione degli atti impugnati, poichè la normativa non sarebbe applicabile al caso di autorizzazioni e concessioni; perché gli elementi di fatto sono inconsistenti e comunque manca il procedimento logico a seguito del quale cui era stata ritenuta sussistente una condizione di contiguità mafiosa. In particolare non è stato indicato alcun elemento a sostegno del giudizio sfavorevole, non ricorrendo nella fattispecie alcuna delle ipotesi tipiche di interdizione, né essendovi elementi tali da poter sostenere l’ipotesi di tentativi di infiltrazione mafiosa.
Si è costituito in giudizio l’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta che conclude per il rigetto del ricorso.
A seguito di istruttoria disposta con ordinanza n. 1268/06, all’udienza di discussione del 25.10.2006 la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ditta ricorrente ha impugnato la determinazione, da parte dell’amministrazione regionale, di revoca dell’autorizzazione all’esercizio del centro di raccolta ed impianto di recupero di veicoli fuori uso.
La decisione si fonda sugli esiti sfavorevoli della nota prot. n. 1004/12B16/ANT/AREA 1^ del 27.1.2006, acquisita in ossequio al cd. Protocollo di legalità, con la quale la Prefettura di Caserta ha ritenuto esistenti, ai sensi dell’art. 4 d.lgs. 490/94 e art. 10 del d.l. 629/82 elementi di significanza delinquenziale.
Preliminarmente viene in rilievo la doglianza secondo cui la normativa invocata dalle amministrazioni resistenti (d.lgs. 490/94 e regolamento esecutivo) non trova applicazione poiché l’art. 4 limita la portata dell’informativa prefettizia alla stipula dei contratti ovvero al rilascio di concessioni o erogazioni, onde esulerebbe da tale ambito l’ipotesi – verificatasi nel caso di specie – di rilascio di un titolo di mera autorizzazione. In ogni caso, siccome la norma impone determinati limiti di valore, tale soglia non sarebbe n concreto raggiunta dall’esercizio dell’attività oggetto dell’atto amministrativo revocato.
La censura non è meritevole di accoglimento.
In primo luogo vale osservare che la disciplina delle informazioni antimafia partecipa della medesima ratio delle misure di prevenzione, ed è intesa a combattere le associazioni mafiose con l'efficace aggressione dei loro interessi economici (C.d.S., sez. VI, 14 gennaio 2002, n. 149; sez. V, 24 ottobre 2000, n. 5710); esse, pertanto, costituiscono degli strumenti, con funzione spiccatamente cautelare e preventivo, di contrasto della criminalità organizzata e di conseguenza, con particolare riguardo alle informazioni relative alla sussistenza di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e degli indirizzi di una società o di un'impresa, devono ritenersi di applicazione rigorosa ma generale, ogni qual volta l’impresa sospettata abbia un contatto con le pubbliche amministrazioni necessario per lo svolgimento della propria attività, salvo che la legge non disponga diversamente.
Orbene l’informativa supplementare atipica (qual è quella gravata con il presente ricorso), a differenza dell’informativa tipica (regolamentata esaustivamente dall’art. 4 d.ls. 490/94 invocato nel ricorso), si caratterizza per una più attenuata funzione collaborativa tra autorità amministrativa inquirente e stazione appaltante, nel senso che le controindicazioni emerse in sede di accertamento di polizia compiuto dalla non possono assumere effetto interdetto automatico, limitandosi a stimolare l'esercizio dei poteri di autotutela della seconda. L'istituto, normalmente, trova applicazione nelle ipotesi in cui gli indizi non assumono caratteri di gravità, precisione e concordanza tali da giustificare un effetto interdittivo automatico - ascrivendolo in sostanza ai soli risultati dell'attività di accertamento di polizia - prevedendo, quale contrappeso della minore gravità degli elementi, un potere valutativo dell'Amministrazione circa l'instaurazione o la prosecuzione del rapporto con l'impresa pregiudicata.
Pertanto, la sostanziale differenza tra i due istituti, oltre che per quanto riguarda il profilo effettuale, trova ulteriore avallo nel principio di tassavità delle fattispecie sanzionatorie o, comunque, ad efficacia inibitoria; al riguardo, deve ritenersi che l'interdittiva antimafia automatica, proprio per la sua efficacia diretta e, quindi, per la notevole incidenza limitativa che esercita sul diritto di impresa - per la salvaguardia di interessi di ordine pubblico sociale ed economico che giustificano quella che suole definirsi come "soglia di massima anticipazione di tutela" - deve ritenersi di stretta interpretazione; viceversa l’informativa atipica, proprio per il suo peculiare contenuto, troverà applicazione anche in ipotesi nelle quali, sebbene non vi sia come riferimento diretto la stipulazione di un contratto, emergano situazioni riconducibili all'ambito dei rapporti economici tra amministrazione ed impresa; in tal senso il chiaro tenore letterale dell'art. 4 che ancora l'operatività dell'istituto alla stipulazione di un contratto non trova applicazione nei confronti di questa peculiare categoria di informativa atipica, la quale si fonda sulla disciplina prevista dall'articolo 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito con modificazioni dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726 (articolo aggiunto dall'articolo 2 della legge 15 novembre 1988, n. 486, e richiamato dall'articolo 10 comma 9 del ricordato D.P.R.n. 252 del 1998).
Occorre, a questo punto, affrontare le censure relative alle carenze procedimentali denunziate, relativa alla mancanza di avviso di avvio del procedimento, della mancanza di partecipazione e del preavviso di rigetto.
Tali censure sono destituite di fondamento. A tal fine è sufficiente rimarcare che certamente non corrisponde allo scopo partecipativo, cui mira l’art. 7 della l. 7 agosto 1990, n. 241, l’avvio di un accertamento indagatorio in tema di contatti con la criminalità organizzata e che altrettanto negativamente va risolta la questione della previa conoscenza da darsi dell’avvio del procedimento di revoca in questione, dopo il compimento delle indagini. E ciò proprio per il carattere spiccatamente cautelare della misura, nella quale esso sfocia, e che fa rilevare quelle esigenze di celerità, che, nell’esplicita premessa dell’art. 7, comma 1, rendono giustificata l’omissione della notizia partecipativa altrimenti prescritta.
Quanto poi alle ulteriori censure avverso il provvedimento di revoca, vale osservare che la decisione dell’amministrazione regionale costituisce una ragionevole determinazione presa sulla base delle risultanze emerse dall’istruttoria, con particolare riferimento alle acquisizione sugli accertamenti antimafia disposti dalla Prefettura ed oggetto di apposita convenzione (cd. Protocollo di legalità), la quale restringe significativamente gli spazi di determinazione discrezionale della ammissione o meno alla gara pubblica di soggetti rispetto ai quali sussistono pericoli di contiguità con la delinquenza organizzata.
Al riguardo, è sufficiente richiamare l’orientamento di questa Sezione (T.A.R. Campania Napoli I Sezione 28.2.2005 n. 1319; T.A.R. Campania Napoli I Sezione 28.2.2005 n. 1320) - da cui non vi è alcun motivo per discostarsi - che sul tema dell’ampiezza del potere discrezionale riconosciuto alla stazione appaltante in presenza di informative antimafia – con particolare riguardo alle fattispecie tipiche di natura successiva ed a quelle supplementari atipiche – ha evidenziato come questo sia estremamente ridotto, trattandosi di un potere esercitatile solo in presenza di situazioni che, pur sussistendo controindicazioni antimafia, inducano comunque ad instaurare o proseguire il rapporto contrattuale o concessorio; le ragioni di tale orientamento muovono proprio dalla natura dell’accertamento antimafia e dall’esigenza di tutelare in via preferenziale, anche tramite l’operatività di meccanismi di tipo indiziario, la trasparenza e l’immunità del settore dei pubblici appalti da fenomeni invasivi, anche interposti, da parte della criminalità organizzata.
In tal senso, è logico dedurre che sia sufficiente l’accertamento di meri elementi di sospetto per far scattare il meccanismo di salvaguardia del sistema attraverso l’inibizione dell’accesso al rapporto contrattuale o alla gara per l’impresa sospettata di contiguità mafiosa; a fungere da contraltare a tale rigido meccanismo inibitorio – anche in ragione della minore pregnanza delle informazioni - v’è la facoltà – posta anche a tutela dell’impresa, ma comunque pur sempre nell’ottica del perseguimento del pubblico interesse – di non inibire il vincolo esistente, e ciò a presidio di interessi contingenti che inducono a ritenere la prevalenza di questo sulle esigenze di tutela antimafia; è in tal senso che s’impone all’Amministrazione di giustificare una scelta siffatta, che, andando in direzione opposta ad esigenze che il legislatore ha voluto tutelare nella massima forma di anticipazione compatibile con i valori costituzionali di riferimento, si caratterizza per la sua natura eccezionale, richiedendo all’uopo una puntuale motivazione, laddove,invece, nella logica di un suo ordinario sviluppo, l’azione amministrativa imporrebbe l’adozione della misura inibitoria.
Nel caso di specie, quindi, deve ritenersi che il richiamo operato nell’atto proveniente dalla Regione agli indizi contenuti nell’informativa prefettizia, integra gli estremi di un provvedimento adeguatamente motivato in termini di misura interdittiva atipica ai sensi dell’art 1 septies del D.L. n.629/82.
Ed allora occorre passare all’analisi delle doglianze evidenziate nel ricorso che si concentrano sulla carenza istruttoria e motivazionale dei provvedenti prefettizi impugnati con riguardo alla insufficienza degli elementi posti a fondamento del negativo giudizio formulato a carico della società.
Ed invero la Prefettura ha evidenziato, anche mediante la accurata documentazione allegata, l’esistenza di una serie di indici fattuali da cui è emerso il complessivo giudizio sfavorevole oggetto di gravame.
Tale elementi consistono, oltre che nel procedenti penali dell’interessata (contestati dal ricorrente ma di marginale valenza sintomatica), dalla situazione familiare della stessa, caratterizzata dalla presenza di tre figli che per aspetti diversi denotano contiguità con gli ambienti delinquenziali.
In particolare uno dei figli è stato arrestato, nell’ambito di un’operazione particolarmente importante di contrasto alla delinquenza organizzata, con l’accusa di partecipazione in associazione mafiosa (art. 416 bis c.p.).
Parte ricorrente invoca quale scriminante l’esito della vicenda penale, la quale si è conclusa con una sentenza favorevole all’imputato (sent. Trib. S.M. Capua Vetere n. 586/04).
Tuttavia, va considerato in primo luogo che lo stesso giudice penale non ha escluso perentoriamente l’esistenza dei fatti oggetto di contestazione, visto che l’assoluzione è stata decisa con formula dubitativa mediante l’utilizzo del capoverso dell’art. 530 c.p.p.; per sostenere validamente un’ipotesi di contiguità mafiosa di un soggetto o di un’impresa, anche in ragione della specifica funzione di massima anticipazione di tutela riconosciuta allo strumento di contrasto preventivo in esame, le decisioni prese dall’autorità giudiziaria in sede penale risultano rilevanti solo laddove esse ne hanno escluso l’esistenza o comunque ridotto notevolmente o addirittura azzerato la significatività.
Inoltre, e l’argomento assume portata dirimente, una denuncia di reato successivamente archiviata o una conseguita assoluzione possono ben valere come indizi di infiltrazione mafiosa, rilevanti ai fini dell’informativa antimafia. Difatti, non può disconoscersi che talune evenienze sfavorevoli quali le informazioni di garanzia o le imputazioni o le dichiarazioni di collaboratori di giustizia (come nel caso di specie – vedi nota della prefettura depositata il 13.10.2006) costituiscano elementi presuntivi del rischio di infiltrazione mafiosa e quindi possono rappresentare legittimo presupposto della relativa informazione prefettizia (anche se non sia stata accertata la loro fondatezza), a meno che tali elementi non siano in concreto smentiti dall’andamento processuale dei fatti in contestazione.
Accanto a tale elemento principale, la Prefettura ha evidenziato altre circostanze (a carico di altri due figli della ricorrente) di sicura rilevanza sintomatica (frequentazione o addirittura matrimonio con soggetti ritenuti appartenenti a clan camorristici).
Né può opporsi che le suddette emergenze hanno riguardo a familiari non interessati all’esercizio dell’attività autorizzata, poiché il rapporto di parentela, in questa ipotesi, non è considerato di per sé, ma, con giudizio prognostico ragionevole immune da censure, rappresenta l’humus per l’infiltrazione mafiosa o quanto meno per possibili interferenze illecite della malavita nella vita societaria, anche in considerazione delle specifiche situazioni politico – sociale dell’area geografica in cui opera la impresa.
Tale valutazione, nel caso di specie, non risulta essere né illogica, né irrazionale, né arbitraria: il fatto che un figlio sia stato visto frequentare un soggetto in odore di mafia e che la figlia fosse moglie di un elemento di spicco della malavita organizzata della zona, tratto in arresto nell’ambito della imponente operazione di polizia, denominata “Spartacus”, rappresentano elementi, univoci e non contestati, da cui ragionevolmente può dedursi che, secondo l’id quod plerumque accidit, sussisteva il pericolo di infiltrazione mafiosa, atteso che la compagine societaria, proprio in ragione dei predetti legami familiari, non assicurava assoluta impermeabilità circa possibili pressioni malavitose (cfr. C.d.S. 5753/06; 1039/05 e 2783/04).
Per tutti gli esposti motivi il ricorso ed i motivi aggiunti devono giudicarsi infondati e andranno come tale rigettati.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di causa..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Prima Sezione di Napoli, respinge il ricorso emarginato ed i motivi aggiunti, e compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 25.10.06.