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n. 12-2006 - © copyright

T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE IV - Sentenza 18 dicembre 2006 n. 10587
Pres. Pugliese, est. Polidori.
Igbnadion M. (Avv. L. Migliaccio) c. Ministero dell’Interno – Questura di Caserta (Avvocatura Distrettuale dello Stato).


1. Giurisdizione e competenza – Provvedimento con cui si ordina al cittadino straniero di lasciare il territorio italiano – Giurisdizione amministrativa – Non sussiste, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 286/98. 2. Stranieri – Rigetto dell’istanza di riesame del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno – Nel caso in cui lo straniero dimostri di aver percepito un reddito superiore a quello minimo previsto dalla legge – Illegittimità – Va dichiarata.

1. Esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo l’ordine di lasciare il territorio italiano adottato contestualmente all’impugnato diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, trattandosi di provvedimento che si inserisce nel quadro delle misure espulsive disciplinate dagli articoli 13 e 14 del D.Lgs. n. 286/1998, per le quali è prevista (art. 13, comma 8) la giurisdizione del al giudice ordinario, con la sola eccezione dell’espulsione disposta dal Ministro dell’Interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato (art. 13, comma 1), per la quale la giurisdizione spetta al T.A.R. del Lazio (art. 13, comma 11) 2. E’ illegittimo il provvedimento con cui la P.A. respinge la richiesta di riesame del provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno laddove il richiedente dimostri di aver percepito un reddito superiore rispetto a quello minimo necessario per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sede Napoli
- Sezione quarta –



con l’intervento dei signori Magistrati: Eduardo Pugliese Presidente; Rosa Perna Referendario; Carlo Polidori Referendario - Estensore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA



sul ricorso n. 10111/2004, proposto da


IGBINADION Mary, rappresentata e difesa, per mandato a margine del ricorso, dall’Avvocato Luigi Migliaccio, con il quale è elettivamente domiciliata in Napoli, Piazza Cavour n. 139,

contro



Il Ministero dell’Interno - Questura di Caserta, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale è ope legis domiciliato alla via Diaz n. 11,

PER L’ANNULLAMENTO
previa sospensione dell’esecuzione, del decreto del 15 maggio 2004, notificato in data 29 maggio 2004, con il quale il Questore di Caserta ha rigettato la richiesta della ricorrente del 3 marzo 2004 tesa ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi la contestuale intimazione a lasciare il territorio dello Stato italiano entro 15 giorni ed il successivo provvedimento dell’Ufficio Immigrazione in data 2 luglio 2004, con il quale è stata rigettata la richiesta di riesame presentata dalla ricorrente in data 16 giugno 2004;

Visto il ricorso con il relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore il Referendario Carlo Polidori;
Udite alla pubblica udienza dell’8 novembre 2006 le parti presenti come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO



1.
Con decreto del 15 maggio 2004, il Questore di Caserta ha rigettato la richiesta della ricorrente tesa ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, evidenziando in motivazione che “la ricorrente come dimostrazione del reddito percepito nell’anno 2003 ha prodotto il modello unico da cui si evince un reddito complessivo di euro 763,00, inferiore all’importo annuale dell’assegno sociale” e che “il principio normativo è quello di consentire ai soli stranieri dotati di sufficienti mezzi di sostentamento di soggiornare nel territorio dello Stato, sempre che dispongano di una lecita e certa fonte di reddito, e di assicurarsi che lo straniero abbia il minimo necessario per vivere dignitosamente, nonché di evitare che lo stesso si dedichi ad attività illecite e criminose”.
In data 16 giugno 2004 la ricorrente ha quindi chiesto il riesame del suddetto decreto, evidenziando che l’Amministrazione quale documentazione attestante il reddito percepito nell’anno 2003 ha considerato soltanto il mod. Unico 2003, senza avvedersi che tale documento si riferisce al reddito percepito nell’anno 2002. Inoltre la ricorrente in data 23 giugno 2004, ad integrazione dell’istanza di riesame, ha depositato il mod. Unico 2004, da cui si può evincere che ella nell’intero anno 2003 ha percepito un reddito complessivo di euro 5.640,00.
Ciononostante l’Ufficio Immigrazione ha respinto anche tale richiesta di riesame evidenziando in motivazione che “il reddito prodotto non è ritenuto sufficiente ai sensi dell’art. 6, comma 5, T.U. n. 286/1998”.
Con ricorso ritualmente notificato in data 27 luglio 2004 e depositato in data 2 agosto 2004 la ricorrente contesta ora la legittimità dei suddetti provvedimenti e ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi.
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e degli articoli 4, comma 3, 5, commi 5 e 9, e 6, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998; eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione. In particolare la ricorrente afferma di aver prodotto, in occasione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, idonea documentazione attestante l’attività svolta di commercio ambulante di articoli vari (dichiarazione di inizio attività, certificato di attribuzione della partita IVA, autorizzazione permanente al commercio ambulante rilasciato dal comune di Casapesenna, certificato di iscrizione alla Camera di Commercio) e la propria capacità reddituale (mod. Unico 2003, attestante un reddito di 763,00 euro, relativo all’attività svolta nel limitato periodo temporale 20 novembre 2002 - 31 dicembre 2002), riservandosi di produrre il mod. Unico 2004, non ancora disponibile alla data della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno (30 marzo 2004). L’Amministrazione si è quindi erroneamente basata sul solo reddito risultante dal mod. Unico 2003, senza tener conto del mod. Unico 2004 (da cui risulta un reddito pari a 5.640,00 euro), successivamente prodotto in data 23 giugno 2004, e senza svolgere alcuno degli accertamenti previsti dall’art. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998, che avrebbero consentito di verificare i redditi effettivamente percepiti dalla ricorrente nell’anno 2003.

II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 cost. e degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990. La presente censura è incentrata sull’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento.

2. Con atto depositato in data 3 settembre 2004 si è costituita in giudizio l’Amministrazione per resistere al ricorso.


3. Con l’ordinanza n. 4448/2004, nell’accogliere l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato, il Collegio ha disposto il riesame dello stesso.
Alla pubblica udienza del 19 aprile 2006 il difensore della ricorrente nel produrre copia del mod. Unico 2005 relativo ai redditi percepiti dalla ricorrente nel 2004 (pari a euro 5.629,00) e copia del permesso di soggiorno alla stessa rinnovato in data 13 dicembre 2004, in esecuzione della predetta ordinanza cautelare, ha precisato che la sua assistita ha ancora interesse ad una decisione nel merito perché l’annotazione “accolto ricorso al TAR”, apposta sul predetto permesso di soggiorno, deve intendersi nel senso che il rinnovo è condizionato al definitivo esito del presente giudizio.
Pertanto il Collegio, con l’ordinanza istruttoria n. 375/2006 ha provveduto a richiedere all’Amministrazione resistente documentati chiarimenti circa: l’annotazione “accolto ricorso al TAR”, apposta sul predetto permesso di soggiorno, onde stabilire se la ricorrente abbia ancora interesse ad una decisione di merito sul presente ricorso, nonostante il provvedimento adottato dall’Amministrazione in esecuzione dell’ordinanza n. 4448/2004; l’eventuale domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, scaduto il 18 novembre 2005, ed i conseguenti provvedimenti assunti dall’Amministrazione; la documentazione effettivamente allegata alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e all’istanza di riesame, respinte con i provvedimenti impugnati; l’importo del reddito minimo necessario per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, all’epoca dell’adozione dell’impugnato decreto del 15 maggio 2004.
L’Amministrazione ha depositato la documentazione ed i chiarimenti richiesti in data 13 giugno 2006 evidenziando, tra l’altro, che sul permesso di soggiorno rilasciato alla ricorrente è stata erroneamente apposta la dicitura “accolto ricorso al TAR”, in luogo della dicitura “sospensiva accolta”, e che per l’anno 2003 il reddito minimo necessario per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno era fissato in euro 3846,05.


4. Alla pubblica udienza dell’8 novembre 2006 il difensore della ricorrente ha prodotto copia del mod. Unico 2006 relativo ai redditi percepiti dalla ricorrente nel 2005 (pari a euro 5.668,00). La causa è stata quindi assunta in decisione dal Collegio.


DIRITTO



1.
In via preliminare, il Collegio rileva che esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo l’ordine di lasciare il territorio italiano adottato contestualmente all’impugnato diniego di rinnovo del permesso di soggiorno. Trattasi infatti di provvedimento che si inserisce nel quadro delle misure espulsive disciplinate dagli articoli 13 e 14 del D.Lgs. n. 286/1998, per le quali è prevista (art. 13, comma 8) la giurisdizione del al giudice ordinario, con la sola eccezione dell’espulsione disposta dal Ministro dell’Interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato (art. 13, comma 1), per la quale la giurisdizione spetta al T.A.R. del Lazio (art. 13, comma 11).

2. Nel merito il Collegio ritiene che - a prescindere da ogni considerazione sull’attuale interesse ad agire della ricorrente a seguito del rinnovo del permesso di soggiorno disposto dall’Amministrazione in esecuzione dell’ordinanza n. 4448/2004 - il primo motivo di ricorso sia meritevole di accoglimento.
Innanzi tutto occorre rammentare che, secondo l’art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 286/1998, “il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili”. Inoltre, con riferimento al soggiorno per lavoro autonomo, l’art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 286/1998, precisa che “il lavoratore non appartenente all’Unione europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria”.
Si deve quindi ritenere che l’Amministrazione abbia illegittimamente respinto la richiesta di riesame del provvedimento impugnato presentata dalla ricorrente in data 16 giugno 2004, perché la stessa ricorrente in data 23 giugno 2004 (ad integrazione di tale istanza) ha provveduto a depositare il mod. Unico 2004 da cui si può evincere che ella nell’intero anno 2003 ha percepito un reddito complessivo di euro 5.640,00, ossia una reddito di gran lunga superiore rispetto a quello minimo necessario per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, fissato per l’anno 2003 in euro 3846,05, e quindi l’Amministrazione avrebbe dovuto tener conto dei sopraggiunti nuovi elementi che consentivano il rinnovo del permesso di soggiorno.


3. Fermo restando quanto precede, anche in relazione al diniego di rinnovo del permesso di soggiorno sussiste la dedotta violazione dell’art. 6, comma 5, del D. Lgs. n. 286/1998, secondo il quale “per le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, l’autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato”.
Infatti tra la documentazione allegata alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno (depositata in giudizio in data 13 giugno 2006) vi è copia della autorizzazione al commercio ambulante rilasciata dal comune di Casapesenna in data 20 novembre 2002, dalla quale l’Amministrazione avrebbe dovuto desumere che il reddito di lavoro autonomo risultante dal mod. Unico 2003 (allegato anch’esso alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno) riguardava il solo periodo compreso tra il 20 novembre ed il 31 dicembre 2002. Pertanto, considerato che alla data della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno (3 marzo 2004) non era ancora scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al 2003, l’Amministrazione avrebbe dovuto richiedere alla ricorrente ulteriori informazioni e atti comprovanti la disponibilità di un reddito sufficiente al suo sostentamento.


4. Stante quanto precede, il ricorso deve essere accolto e si deve pertanto disporre l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con assorbimento della restante censura.
Le spese di giudizio, quantificate nella misura indicata nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.



Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sede di Napoli, Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 10111/2004, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto del Questore di Caserta del 15 maggio 2004 ed il successivo provvedimento dell’Ufficio Immigrazione del 2 luglio 2004.
Condanna l’Ammininistrazione al pagamento delle spese di giudizio, liquidate complessivamente in euro 1.000,00 (mille/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio dell’8 novembre 2006.



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