SENTENZA
sul ricorso n.1934/2006 R.G. proposto da
SI.FRA. Legni s.r.l., in persona del rappresentante legale p.t., e Giuseppe Sica, rappresentati e difesi dall'avv.M. Costagliola;
contro
il Comune di Santa Maria Capua Vetere (n.c.);
per l'annullamento
del provvedimento n.44055 del 19.12.2005, della nota n.43334 del 12.12.2005 e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;
VISTO il ricorso, con i relativi allegati;
VISTO gli atti tutti di causa;
Alla pubblica udienza del 12 ottobre 2006 relatore il Cons. Scafuri e presenti gli avvocati di cui al relativo verbale;
RITENUTO e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
I ricorrenti, rispettivamente società interessata e proprietario dell’immobile, si dolgono del provvedimento con il quale è stata respinta la richiesta di attivazione della procedura di indizione di conferenza di servizi ex art.5 D.P.R.n.447/1998 per il progetto di riconversione di insediamento produttivo agricolo in un complesso da adibire alla vendita di legname e ferramenta, in variante al vigente P.R.G..
A sostegno del gravame gli interessati deducono profili di violazione di legge ed eccesso di potere.
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
L’istanza cautelare è stata respinta “considerato che non ricorre il requisito del periculum in mora” (ord.n.884/2006).
Alla pubblica udienza del 12 ottobre 2006 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
L’art.5 del D.P.R. 20 ottobre 1998 n.447, al fine di agevolare la concretizzazione delle iniziative economiche presenti in una determinata area, consente, in caso di progetto in contrasto con lo strumento urbanistico o che comunque richieda una sua variazione, la convocazione della conferenza di servizi, subordinandola alla duplice condizione della conformità alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro ed all’insussistenza – per mancata individuazione ovvero per insufficienza di quelle designate – di aree destinate all’insediamento di impianti produttivi.
Nella specie l’Amministrazione ha motivato il rifiuto ad indire la predetta conferenza di servizi con la disponibilità di aree destinate all’insediamento di impianti produttivi e con la circostanza che l’area in questione ricade in zona E agricola, tale da consentire esclusivamente un’edificazione con densità edilizia fondiaria limitata ad un’attività economica di tipo rurale.
Al riguardo il ricorrente deduce la violazione di legge (art.25, co.2 lett.g) del D.Lgvo 31 marzo 1998 n.112 e citato art.5 del D.P.R.n.447/1998), il difetto di motivazione e di presupposti, la disparità di trattamento in relazione all’accoglimento di analoghe istanze, evidenziando la piena conformità ai suddetti requisiti richiesti dalla legge.
Il ricorso è fondato in relazione al denunziato difetto di motivazione.
In primo luogo va osservata l’irrilevanza dell’opposta natura agricola dell’area, atteso che il contrasto con lo strumento urbanistico e la conseguente possibilità di variazione della destinazione urbanistica sono proprio i presupposti tenuti presenti dal legislatore per consentire l’indizione della conferenza di servizi.
In secondo luogo l’assunto di disporre di aree destinate all’insediamento di impianti produttivi non trova conforto nelle risultanze agli atti di causa, ove peraltro il Comune interessato non si è costituito.
Invero da un lato v’è l’asserzione di parte circa la mancata individuazione di aree della specie mediante redazione di piani particolareggiati, soprattutto del Piano degli insediamenti produttivi.
Dall’altro l’insufficienza delle aree richiesta dalla norma va valutata in relazione al progetto presentato e non all’insieme delle superfici a tanto destinate.
Nella specie va quindi considerato che trattasi di un progetto di riconversione di un insediamento produttivo già operante, per cui l’area d’insediamento non può essere localizzata in un’altra zona.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione III,
ACCOGLIE
nei sensi di cui in motivazione il ricorso in epigrafe n.1934/2006 e, per l’effetto, pronuncia l’annullamento dei provvedimenti impugnati.
Le spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00.=(millecinquecento,00.=) sono poste a carico del Comune soccombente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 12 ottobre 2006.