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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 301 REG.RIC.
ANNO 2006
N. 592 REG.SENT.
ANNO 2006
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L’EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE DI PARMA
composto dai Signori:
Dott. Gaetano Cicciò Presidente;
Dott. Umberto Giovannini Consigliere
Dott. Italo Caso Consigliere Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge n. 1034 del 1971, come modificato dall’art. 9 della legge n. 205 del 2000
sul ricorso n. 301 del 2006 proposto da
Apogeo S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. Mariagrazia Ghizzoni, difesa e rappresentata dall’avv. Alberto Bertoi ed elettivamente domiciliata in Parma, borgo Zaccagni n. 1, presso lo studio dell’avv. Roberto Ollari;
contro
l’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante p.t., difesa e rappresentata dall’avv. Guglielmo Saporito ed elettivamente domiciliata in Parma, via Carducci n. 24, presso lo studio dell’avv. Daniela Barigazzi;
la Regione Emilia-Romagna, non costituita in giudizio;
e nei confronti
di Ikon Segnali S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. Ciro Tommasi, difesa e rappresentata dall’avv. Domenico Fata ed elettivamente domiciliata in Parma, borgo Antini n. 3, presso lo studio dell’avv. Marcello Mendogni;
per l’annullamento
dell’atto n. 107 in data 26 giugno 2006, con cui il Responsabile del Servizio Gestione servizi tecnici - patrimonio dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia ha aggiudicato in via definitiva alla Ikon Segnali S.r.l. l’appalto del servizio di “manutenzione e aggiornamento del sistema informativo visuale (segnaletica interna) per gli anni 2006-2008”, ivi compresi i verbali n. 1 del 19 giugno 2006 e n. 2 del 23 giugno 2006;
del verbale di gara del 23 giugno 2006;
in parte qua, della lettera di invito del 30 maggio 2006;
per quanto possa occorrere, dell’atto n. 138 in data 7 agosto 2006 e della nota prot. n. 85624 in data 1° settembre 2006;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi – se esistenti – gli atti di nomina della Commissione tecnica, i criteri di massima, nonché ulteriori pareri che possano avere portato alla formazione dei provvedimenti impugnati;
per l’annullamento o la declaratoria di nullità e/o inefficacia
del contratto eventualmente stipulato tra l’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia e la Ikon Segnali S.r.l.; per la condanna
dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia all’aggiudicazione alla società ricorrente della gara suindicata ovvero, in via subordinata, al risarcimento dei danni.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia e della Ikon Segnali S.r.l.;
Vista l’istanza cautelare della società ricorrente;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo Caso;
Uditi alla Camera di Consiglio del 21 novembre 2006 l’avv. Bertoi per la società ricorrente, l’avv. Saporito per l’ente resistente e l’avv. Mendogni, in sostituzione dell’avv. Fata, per la società controinteressata;
Visto l’art. 26 della legge n. 1034 del 1971 (come modificato dall’art. 9 della legge n. 205 del 2000), che consente l’immediata assunzione di una decisione di merito, con “sentenza succintamente motivata”, ove – nella Camera di Consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare – il giudice ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso;
Considerato che l’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia indiceva una trattativa privata per l’affidamento del servizio di “manutenzione e aggiornamento del sistema informativo visuale (segnaletica interna) per gli anni 2006-2008”;
che, invitata a presentare la sua offerta, la società ricorrente vedeva poi prescelta quella della Ikon Segnali S.r.l., dichiarata infine aggiudicataria dell’appalto;
che avverso i relativi atti ha proposto impugnativa l’interessata, deducendone l’illegittimità sotto molteplici profili;
Ritenuto che appare assorbente la questione legata all’eccepito difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
che, in effetti, l’art. 3, comma 1-ter, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”), nel testo inserito dall’art. 3, comma 1, del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 (“Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della L. 30 novembre 1998, n. 419”), prevede che le unità sanitarie locali, costituite in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale, sono enti che “… agiscono mediante atti di diritto privato. I contratti di fornitura di beni e servizi, il cui valore sia inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria in materia, sono appaltati o contrattati direttamente secondo le norme di diritto privato indicate nell’atto aziendale di cui al comma 1-bis” (normativa applicabile alla fattispecie ratione temporis), mentre l’atto aziendale richiamato, da parte sua, provvede a disciplinare la “… loro organizzazione ed il funzionamento … nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali …” (comma 1-bis);
che, in linea con un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., da ultimo, TAR Veneto, Sez. I, 6 febbraio 2006 n. 300), questa Sezione (v. sent. n. 875 del 21 dicembre 2004) ne ha desunto che, poiché i contratti al di sotto della soglia comunitaria sono negoziati direttamente nelle forme del diritto privato, le aziende sanitarie appaltano le forniture di beni e servizi senza ricorso all’evidenza pubblica; che l’omesso esercizio di potestà pubbliche esclude la configurabilità di posizioni di interesse legittimo e quindi anche la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo; che, in assenza di un vincolo normativo ad utilizzare strumenti di contrattazione di tipo pubblicistico, non è neppure ipotizzabile la soggezione delle relative controversie alla giurisdizione esclusiva ex art. 6, comma 1, della legge n. 205 del 2000 (“Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale”); che a diverse conclusioni non induce l’eventualità che, ciò nonostante, le aziende sanitarie si avvalgano di criteri di selezione delle offerte del tutto identici a quelli dei procedimenti ad evidenza pubblica, trattandosi comunque di scelta ascrivibile alla sfera di autonomia privata delle aziende; che la preesistente normativa regionale in materia di attività negoziale delle aziende sanitarie è venuta meno in conseguenza delle sopraggiunte nuove disposizioni statali di principio; che, infine, l’eventuale carenza del previsto atto aziendale di disciplina dell’attività di contrattazione, così come l’omessa emanazione delle norme regionali di fissazione dei principi, non muta la natura delle conseguenti decisioni degli enti – le quali restano espressione di autonomia negoziale privatistica –, incidendo piuttosto sull’ambito di libera determinazione delle aziende, e quindi sulle concrete modalità di scelta del contraente e di definizione delle condizioni contrattuali; che l’assegnazione della cognizione di simili liti al giudice ordinario, del resto, è coerente con l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in generale, allorché un ente appaltante – che non vi è obbligato né dalla normativa comunitaria né da quella statale e regionale – abbia tuttavia contrattato a mezzo di una procedura simile a quella di evidenza pubblica, la giurisdizione in materia sfugge comunque al giudice amministrativo, che è invece chiamato a pronunciarsi, in sede di giurisdizione esclusiva ex art. 6, comma 1, della legge n. 205 del 2000, solo ove l’ente appaltante sia tenuto ad indire una gara pubblica o a scegliere il contraente facendo uso di poteri di tipo autoritativo, a tale soluzione inducendo anche la considerazione che, ai fini del riparto di giurisdizione, non può rilevare l’adozione, se libera e non obbligata, di una procedura di evidenza pubblica da parte dell’ente appaltante, in quanto ciò renderebbe di fatto arbitro lo stesso ente di scegliere, in prospettiva, la giurisdizione che preferisce (v. Cass. civ., Sez. un., 20 novembre 2003 n. 17635; Cons. Stato, Sez. V, 18 novembre 2004 n. 7554);
che, del resto, anche a seguire l’orientamento che subordina all’emanazione dell’«atto aziendale» l’operatività del regime privatistico nell’attività contrattuale delle aziende sanitarie (v. Cons. Stato, Sez. V, 29 maggio 2006 n. 3261), è stato nella fattispecie documentato come a tale adempimento l’ente resistente avesse a suo tempo regolarmente provveduto;
che, dunque, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito, essendo pacifico che l’appalto sia di valore inferiore a quello di rilevanza comunitaria;
Considerato, in conclusione, che – stante la manifesta inammissibilità del ricorso – il Tribunale può assumere una decisione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge n. 1034 del 1971;
che nel corso della Camera di Consiglio il Collegio ha avvertito i presenti dell’eventualità che il giudizio fosse definito nel merito;
che le spese di lite possono essere compensate, sussistendone giusti motivi in relazione alla natura delle questioni trattate
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 21 novembre 2006.
Depositata in Segreteria ai sensi dell’art. 55 della l. 27 aprile 1982, n. 186.
Parma, lì 6 dicembre 2006
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