REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L’EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE DI PARMA
composto dai Signori:
Dott. Gaetano Cicciò - Presidente
Dott. Alberto Pasi - Consigliere
Dott. Italo Caso - Consigliere Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 47 del 2006 proposto da
Campioli Ivan Sandro, in proprio e quale legale rappresentante di Italcasa Costruzioni Edili S.r.l., Lorenzelli Luigi, Campioli Rossano e Giovannini Maria Pia, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Ermes Coffrini e dall’avv. Massimo Rutigliano, e presso quest’ultimo elettivamente domiciliati in Parma, borgo S. Brigida n. 1;
contro
il Comune di Casalgrande, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Coli ed elettivamente domiciliato in Parma, borgo Giacomo Tommasini n. 20, presso lo studio dell’avv. Mario Ramis;
e nei confronti
di Gibertini Giorgio e Mareggini Nadia, rappresentati e difesi dall’avv. Giovanni Bertolani ed elettivamente domiciliati in Parma, viale Mariotti n. 1, presso lo studio dell’avv. Guido Avanzini;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 1728 del 28 gennaio 2006, con cui il Responsabile del Settore “Urbanistica ed edilizia privata” del Comune di Casalgrande ha respinto la domanda di condono edilizio per l’installazione di un cancello in Boglioni, via Statutaria;
del provvedimento prot. n. 1727 del 28 gennaio 2006, con cui il Responsabile del Settore “Urbanistica ed edilizia privata” del Comune di Casalgrande ha respinto la domanda di condono edilizio per la mancata esecuzione di parte dei parcheggi di P1 in Boglioni, via Statutaria n. 48/D.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Casalgrande e di Gibertini Giorgio e Mareggini Nadia;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il dott. Italo Caso;
Uditi alla pubblica udienza del 7 novembre 2006 l’avv. Rutigliano e, in sostituzione dell’avv. Ermes Coffrini, l’avv. Marcello Coffrini per i ricorrenti, l’avv. Coli per l’Amministrazione comunale, l’avv. Bertolani per i sigg. Giorgio Gibertini e Nadia Mareggini.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Riferiscono i ricorrenti che con ordinanze in data 16 luglio 2001 e in data 15 marzo 2002 il Comune di Casalgrande contestava l’esecuzione in Boglioni, via Statutaria, di opere parzialmente difformi dalla concessione edilizia n. 237 del 5 dicembre 1998 (e successiva variante n. 28 del 15 febbraio 2001), ingiungendone la demolizione, oltre ad imporre la realizzazione delle aree di parcheggio privato di uso pubblico rimaste sino ad allora ineseguite; che, pur essendo state impugnate dette ordinanze (l’una con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e l’altra con ricorso giurisdizionale), veniva tuttavia richiesto all’Amministrazione comunale di condonare gli abusi, ai sensi dell’art. 26 e segg. della legge reg. n. 23 del 2004; che con provvedimento prot. n. 1728 del 28 gennaio 2006 il Responsabile del Settore “Urbanistica ed edilizia privata” respingeva la domanda relativa all’installazione di un cancello, perché preclusivo dell’accesso ai parcheggi privati di uso pubblico ivi previsti dal titolo edilizio; che con provvedimento prot. n. 1727 del 28 gennaio 2006 il Responsabile del Settore “Urbanistica ed edilizia privata” respingeva altresì la domanda relativa alla mancata esecuzione dei parcheggi di P1, perché ostativa alla sanatoria l’assenza stessa di un’opera da regolarizzare.
Avverso tali dinieghi hanno proposto impugnativa gli interessati, deducendo:
- Violazione e/o erronea applicazione delle norme e principi che regolano la normativa in tema di condono edilizio. Violazione e/o erronea applicazione della legge reg. 21 ottobre 2004 n. 23, con riferimento all’art. 32 e all’art. 36. Violazione dei principi di tipicità, illogicità, contraddittorietà, falso supposto, erronea applicazione della circolare dell’Assessore alla programmazione territoriale (prot. AED/20623 del 20 ottobre 2004). Difetto di idonea motivazione.
Gli abusi di cui si è chiesto il condono non rientrano in alcuna delle ipotesi ostative di cui all’art. 32 della legge reg. n. 23/2004; inoltre, dovendosi ascrivere alle c.d. “opere minori”, sono soggette all’unico limite della conformità alla legislazione urbanistica vigente al 31 marzo 2003 (v. art. 36 della legge reg. n. 23/2004). Di qui, quanto al cancello, l’erroneità del richiamo all’esigenza di accesso ai parcheggi privati di uso pubblico ivi previsti dal titolo edilizio, essendosi semmai dovuto ricercare nella legislazione urbanistica un qualche impedimento alla permanenza del cancello; impedimento che però difetta. Di qui, ancora, quanto ai parcheggi non eseguiti, l’erroneità della considerazione circa l’assenza di un’opera da regolarizzare, sia perché non si è specificato se lo standard di parcheggio minimo è stato soddisfatto oppure no, sia perché un abuso può risolversi anche in una mera omissione rispetto alle prescrizioni impartite con la concessione edilizia.
Concludono dunque i ricorrenti per l’annullamento degli atti impugnati.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Casalgrande e i sigg. Giorgio Gibertini e Nadia Mareggini, opponendosi all’accoglimento del gravame.
All’udienza del 7 novembre 2006, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
E’ chiamato il Collegio a vagliare la legittimità di due dinieghi di condono edilizio, l’uno motivato con la considerazione che l’installazione del cancello – oggetto della richiesta di sanatoria – concreta un’indebita interdizione dell’accesso ai parcheggi privati di uso pubblico previsti dalla concessione edilizia, l’altro fondato sul rilievo che la mancata realizzazione dei parcheggi – oggetto dell’ulteriore richiesta di sanatoria – non costituisce, in quanto attività meramente omissiva, un abuso suscettibile di regolarizzazione. Secondo i ricorrenti l’Amministrazione comunale non avrebbe in tal modo dato corretta attuazione alla normativa sul condono, ed in particolare non avrebbe individuato ipotesi legali tipiche di preclusione al rilascio del titolo in sanatoria, onde del tutto errate si rivelerebbero le sue determinazioni conclusive.
L’infondatezza del ricorso induce il Collegio a prescindere dalle eccezioni inerenti l’integrità del contraddittorio e le modalità di instaurazione formale della lite (v. memoria difensiva dei sigg. Gibertini e Mareggini, depositata il 21 aprile 2006).
Quanto, innanzi tutto, all’abuso relativo alla installazione del cancello, i ricorrenti ne assumono la riconducibilità alla categoria delle «opere minori», in relazione alle quali l’art. 36, comma 3, della legge reg. n. 23 del 2004 (“Vigilanza e controllo dell’attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326”) dispone che le “opere non valutabili in termini di superficie o di volume edilizio, sono sanabili purché conformi alla legislazione urbanistica vigente alla data del 31 marzo 2003”. In particolare, essi adducono l’omessa indicazione di una qualche disposizione di legge in tal senso ostativa, nonché la carenza di una destinazione di piano che legittimi la tutela di un interesse viabilistico di rilievo pubblico.
Sennonché l’art. A-23 dell’Allegato alla legge reg. n. 20 del 2000 (“Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”), nel determinare i contenuti della pianificazione urbanistica, e nello stabilire, tra questi, il sistema delle dotazioni territoriali – costituito dall’insieme degli impianti, delle opere e degli spazi attrezzati che concorrono a realizzare gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale definiti dalla pianificazione –, include tra le infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti le “strade, gli spazi e i percorsi pedonali, le piste ciclabili, le fermate e le stazioni del sistema dei trasporti collettivi ed i parcheggi pubblici, al diretto servizio dell’insediamento” (comma 2, lett. f), e dispone che la “pianificazione urbanistica comunale assicura una adeguata dotazione delle infrastrutture … per tutti gli insediamenti esistenti e per quelli previsti, con riguardo: alle infrastrutture di pertinenza dell’insediamento, al loro collegamento con la rete generale e alla potenzialità complessiva della rete stessa …” (comma 3), mentre la “previsione da parte del POC dei nuovi insediamenti e degli interventi negli ambiti da riqualificare è subordinata all’esistenza ovvero alla contemporanea realizzazione e attivazione di una adeguata dotazione delle infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti” (comma 6); alla stessa esigenza, al contempo, presiede l’art. 5 delle n.t.a. del piano regolatore del Comune di Casalgrande, allorché impone che l’attività edificatoria sia accompagnata dalla destinazione di date quote di aree a parcheggi pubblici o di uso pubblico. Ben si comprende, allora, come la legislazione di settore, vigente al 31 marzo 2003, vedrebbe disattesa la generale prescrizione sul rapporto di coessenzialità tra le infrastrutture per l’urbanizzazione e i relativi insediamenti – a tutela della funzionalità e qualità igienico-sanitaria di questi ultimi –, ove nella circostanza si ammettesse il condono di un manufatto che ha la specifica funzione di impedire il libero accesso a parcheggi di uso pubblico ex art. 5 n.t.a. del piano regolatore comunale, così sacrificandone la funzione naturale. Né rileva che il provvedimento impugnato omette il richiamo alla normativa che è a fondamento del diniego, trattandosi di profilo formale che non costituisce ex se ragione di invalidità dell’atto (v., ex multis, TAR Emilia-Romagna, Parma, 27 aprile 1999 n. 229), anche a fronte di una motivazione che rende palese l’iter logico seguito dall’Amministrazione comunale (“… in quanto l’installazione del cancello preclude l’accessibilità ai parcheggi privati di uso pubblico previsti dalla concessione edilizia …”).
Quanto, invece, all’abuso connesso alla mancata esecuzione dei parcheggi, integranti opere di urbanizzazione primaria, i ricorrenti lamentano l’omessa specificazione del relativo standard, ed imputano all’Amministrazione comunale di non avere considerato che qualsiasi condotta, anche consistente in un non facere, può rivelare una difformità dal titolo abilitativo, ovvero un abuso edilizio suscettibile di condono.
Ora, l’obbligo di reperimento di aree da adibire a parcheggi pubblici o di uso pubblico, trovando il suo fondamento in un’attività edificatoria che impone la realizzazione di determinate opere di urbanizzazione primaria, non si presenta come un autonomo vincolo giuridico, ma in quanto legato all’attività edificatoria principale da un nesso di interdipendenza ne segue indissolubilmente le sorti, anche in ordine agli effetti conseguenti all’eventuale difformità dei lavori dal titolo edilizio. La circostanza, quindi, che i previsti parcheggi non siano stati realizzati coinvolge il fabbricato oggetto della concessione edilizia, inficiandone la regolarità in ragione della carenza di una parte delle opere di urbanizzazione ad esso collegate; onde la domanda di condono, lungi dal limitarsi alle opere rimaste inattuate, avrebbe dovuto investire il complessivo intervento edilizio, di cui la parte mancante rappresenta un elemento costitutivo. E allora corretto si rivela l’atto impugnato nell’escludere la proponibilità di una richiesta di sanatoria circoscritta alle opere non eseguite, che individualmente considerate – per non determinare un mutamento dello stato dei luoghi o una diversa loro destinazione d’uso – esulano dagli abusi rilevanti ai fini del condono, mentre sono indice di irregolarità se inquadrate in un’attività edificatoria che alle stesse vede subordinata la propria ammissibilità; con l’ulteriore conseguenza che, pervenuta una simile domanda, l’Amministrazione non avrebbe potuto provvedere d’ufficio ad ampliarne la portata, essendo tanto consentito solo in presenza di vizi meramente formali. Né, infine, è significativo – perché in concreto ininfluente – che l’ente locale abbia omesso la puntuale indicazione dello standard dei parcheggi.
Di qui il rigetto del ricorso.
Le spese di giudizio possono essere compensate, sussistendone giusti motivi in ragione della peculiarità delle questioni dedotte.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 7 novembre 2006.
Depositata in Segreteria ai sensi dell’art.55 L. 27/4/82, n.186.
Parma, lì 22 novembre 2006