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n. 12-2006 - © copyright

T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II - Sentenza 12 dicembre 2006 n. 14198
Pres. La Medica, Est. Bottiglieri
SIM 92 – Sviluppo Immobiliare s.p.a. (Avv. G.F. Ferrari) c/ Consorzio G1 (Avv. A. Clarizia), Ministero dell’economia e delle finanze (Avv. dello Stato), INPS (Avv.ti P. Collina, F. Ferrazzoli, G. De Ruvo, L. Carcavallo), Gabetti s.p.a. (n.c.), Onceas s.p.a. (Avv.ti F. Satta, L. Decio, F. Lattanzi)


1. Giustizia amministrativa - Giudizio d’esecuzione della sentenza di primo grado non sospesa in appello – Ex art. 33, co. 5, l. 1034/1971 – Ammissibilità – In pendenza di ricorso in Cassazione ex art. 111 Cost. – Sussiste.

 

2. Giustizia amministrativa - Giudizio d’esecuzione ex art. 33, co. 5, l. 1034/71 – Identificabilità con il giudizio di ottemperanza ex art. 27, n. 4, r.d. 1054/1924 – Non sussiste - Conseguenze – Fattispecie.

1. A norma dell’art. 33, co. 5, L. 1034/1971 - come modificato dall’art. 10, l. 205/2000- il giudizio d’esecuzione della sentenza di primo grado non sospesa in appello, è ammissibile anche in pendenza di ricorso in Cassazione ex art. 111 Cost. avverso la sentenza di secondo grado di rigetto del predetto appello, atteso che tale ricorso non sospende ex se l’esecuzione della sentenza di primo grado.

 

2. La circostanza che nel giudizio d’esecuzione ex art. 33, co. 5, L. 1034/71 – come novellato dall’art. 10, co. 1, L. 205/2000- siano attribuiti al g.a. di primo grado i poteri inerenti al giudizio d’ottemperanza, non comporta l’identificabilità di tale giudizio con quello d’ottemperanza. Ne deriva che, in sede di giudizio d’esecuzione, il giudice adito è tenuto a verificare, secondo prudente ed equilibrato apprezzamento, se e in quali termini l’accoglimento della domanda proposta a tale titolo, possa compromettere irreversibilmente l’assetto degli interessi non ancora conformati definitivamente in sede giurisdizionale. (Nella specie, è stata accolta la domanda d’esecuzione della sentenza di primo grado che annullava il provvedimento di esclusione di un’impresa dalla procedura concorsuale di cartolarizzazione e dismissione degli immobili di enti previdenziali, dando ordine di riammissione della medesima a tale procedura, avendo i giudici ritenuto che la partecipazione alla competizione fossa idonea ad assicurare l’utilità derivante dalla favorevole statuizione giurisdizionale, senza peraltro compromettere in modo irreversibile gli interessi contrapposti).


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
Sezione Seconda




ha pronunciato la seguente


SENTENZA



sul ricorso n. 4233/06, proposto da

SIM 92 – Sviluppo Immobiliare s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Franco Ferrari, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Roma, via di Ripetta, n. 142;


CONTRO



Consorzio G1, in proprio e quale mandatario di SCIP – Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici s.r.l.
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Clarizia, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;

Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Pietro Collina, Francesca Ferrazzoli, Gaetano De Ruvo e Lidia Carcavallo, con i quali elettivamente domicilia presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, in Roma, via della Frezza, n. 17;

Gabetti s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

Onceas s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Filippo Satta, Luigi Decio e Filippo Lattanzi, elettivamente domiciliata presso lo studio Satta & Associati in Roma, via G. P. da Palestrina, n. 47;


PER L’ESECUZIONE



della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. II, 19 aprile 2004, n. 3367, confermata con decisione del Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 gennaio 2006, n. 308, non passata in giudicato.

Visto il ricorso;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consorzio G1, in proprio e quale mandatario di SCIP – Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici s.r.l., del Ministero dell’economia e delle finanze, dell’INPS e di Onceas s.p.a.;
Viste le memorie depositate dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del 26 luglio 2006, la dr.ssa Anna Bottiglieri; uditi l’avv. Ferrari, l’avv. Clarizia , l’avv. De Ruvo e l’avv. Satta.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO E DIRITTO



1.
Con ricorso notificato il 27 aprile 2006, depositato il successivo 11 maggio, l’istante società, facendo seguito ad atto di diffida e messa in mora notificato nel marzo 2006 a tutte le parti qui intimate, ha domandato l’esecuzione, ai sensi dell’art. 33, quinto comma, l. 6 dicembre 1971, n. 1034, della sentenza di questa Sezione 19 aprile 2004, n. 3367 – confermata dalla decisione del Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 gennaio 2006, n. 308, decisione non passata in giudicato in ragione dell’avvenuta proposizione di ricorso in Cassazione ex art 111, ult. comma Cost., per motivi inerenti la giurisdizione – cui non è stato dato spontaneo adempimento.
La predetta sentenza della Sezione n. 3367/06, in accoglimento del ricorso proposto dalla medesima istante, quale partecipante esclusa dalla procedura concorsuale effettuata dal Consorzio G1 e dalla Gabetti s.p.a. per la vendita di una unità immobiliare (identificata con il codice 05 00698) inserita negli elenchi degli immobili di proprietà dell’INPS poi transitati alla SCIP per essere collocati sul mercato al miglior offerente (procedura che ha visto aggiudicataria la Onceas s.p.a.), ha annullato il provvedimento di esclusione della ricorrente dalla gara e le presupposte norme del bando e del regolamento d’asta.
Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, il Consorzio G1, in proprio e quale mandatario di SCIP – Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici s.r.l., il Ministero dell’economia e delle finanze, l’INPS e la Onceas s.p.a..
Il Consorzio G1, l’INPS e la Onceas s.p.a. hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso.
L’INPS ha ulteriormente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, rappresentando che, nell’ambito della operazione di cartolarizzazione e dismissione degli immobili degli enti previdenziali, così come disciplinata dalla vigente normativa, la fase della vendita delle singole unità immobiliari rientra nell’ambito delle attribuzioni di competenza del Consorzio G1 e della società Gabetti su incarico della SCIP.
Alla camera di consiglio del 5 luglio 2006 la trattazione della causa è stata rinviata, avendo la Onceas s.p.a. rappresentato di aver domandato la sospensione dell’esecuzione della decisione del Consiglio di Stato n. 308/06, con discussione fissata per l’11 luglio 2006.
Alla camera di consiglio del 26 luglio 2006 la causa è stata, indi, trattenuta per la decisione.

2.
Va prioritariamente esaminata, com’è d’uopo, l’eccezione di inammissibilità del ricorso spiegata dal Consorzio G1, dall’INPS e dalla Onceas s.p.a..
L’eccezione si fonda sui seguenti ordini argomentativi:
- nell’ambito del giudizio di appello proposto avverso la sentenza di primo grado di cui si domanda l’esecuzione, prima di confermare la medesima, il Consiglio di Stato ne aveva sospeso l’efficacia. Non ricorrerebbe, quindi, il presupposto di cui all’invocato art. 33, quinto comma, l. TAR (sentenza non sospesa dal Consiglio di Stato);
- intervenuta la decisione di secondo grado (sia pur in termini sfavorevoli agli appellanti qui resistenti), soccorrerebbe esclusivamente il giudizio di ottemperanza (ex art. 27, n. 4 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 e art. 37, commi 3 e 4, l. l. 6 dicembre 1971, n. 1034), rimedio che, nella specie, è precluso dalla pendenza del ricorso in Cassazione, che ha impedito la formazione del giudicato amministrativo.
Dal suo canto, parte ricorrente, oltre a contestare nel merito la fondatezza dei riportati assunti, rappresenta che il Consiglio di Stato, in sede di delibazione della sopra citata domanda di sospensione della pronunzia d’appello n. 308/06 in pendenza dei giudizi innanzi le SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione, proposta dalla Onceas s.p.a. ex art. 373 c.p.c., ha rigettato la medesima, a motivo della prevalenza dell’interesse pubblico a non ritardare ulteriormente la realizzazione delle finalità cui è preordinata la procedura di dismissione (ordinanza 11 luglio 2006, n. 3377).
2.1. L’eccezione di inammissibilità del ricorso in esame non è fondata, non risultando convincenti le correlate argomentazioni.
Quanto alla prima, rileva il Collegio che la tutela cautelare conseguita a suo tempo dagli appellanti qui resistenti, per la natura provvisoria e interinale che le è propria, e che si estende anche agli effetti conseguenti, non può assicurare utilità superiori o diverse rispetto a quelle conseguibili con la pronunzia di merito, con la quale l’appello è stato rigettato.
Ed invero, una volta decisa la controversia in senso sfavorevole all’appellante che nelle more del giudizio abbia ottenuto un’ordinanza di sospensione dell’esecutività della sentenza appellata, l’ordinanza stessa esaurisce i suoi effetti, perché definitivamente travolta dalla sopravvenuta decisione di rigetto dell’appello (C. Stato, V, 28-10-1988, n. 633).
Quanto alla seconda argomentazione, essa involve nella prospettazione di una fattispecie totalmente carente di azione, che non sembra coerente né con la ratio dell’art. 33, quinto comma, l. 1034/71 – che è quella di assicurare, sia pur in via provvisoria, l’immediata esecutività della sentenza di primo grado – né con il principio di effettività che informa l’intero sistema della tutela giurisdizionale amministrativa, né, infine, con il regime proprio del ricorso in Cassazione, che non sospende, ex se, l’esecuzione della sentenza (sulla ammissibilità/procedibilità del giudizio di esecuzione ex art. 33 legge TAR in pendenza di ricorso in Cassazione, TAR Campania, Napoli, 03-04-2006, n. 3310).
2.2. Va, poi, disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione passiva spiegata dall’INPS.
Se è vero, infatti, da un lato, che la gestione della procedura concorsuale di cui trattasi non può situarsi in capo all’Istituto, non vi è dubbio, dall’altro, che all’INPS, quale soggetto pubblico partecipe delle finalità della cartolarizzazione, non risulta estranea la fase esecutiva di ripristino della legalità conseguente alla pronuncia demolitoria di atti intervenuti nella procedura medesima.

3.
Nel merito, il ricorso è fondato.
Come sopra già ricordato, la finalità perseguita dall’art. 10, comma 1, l. 21 luglio 2000, n. 205 – che, novellando l’art. 33, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, ha attribuito ai tribunali amministrativi regionali, in sede di esecuzione della propria sentenza non sospesa dal giudice d’appello, i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza – è quella di assicurare l’effettività della tutela giudiziale nelle more della formazione del giudicato.
L’interessato può, quindi, convenire in giudizio l’amministrazione che non abbia dato spontanea esecuzione alla sentenza di primo grado a lui favorevole, come nella fattispecie, per conseguire il bene della vita di cui è stata accertata, seppur in via non definitiva, la spettanza.
Peraltro, al di là della qualificazione dei poteri attribuiti dal sopra citato art. 10, comma 1, che richiama quelli inerenti al giudizio di ottemperanza, poiché l’esecuzione non può, comunque, essere identificata con l’ottemperanza, al giudice adito nel giudizio di esecuzione è richiesto il prudente ed equilibrato apprezzamento della domanda a tale titolo proposta, volto a verificare se ed in quali termini l’accoglimento della medesima possa compromettere irreversibilmente l’assetto degli interessi non ancora definitivamente conformati in sede giurisdizionale.
Tale apprezzamento risulta, nella specie, favorevole alla ricorrente.
Invero, la riammissione della medesima alla gara per asta pubblica di cui trattasi, dalla quale è stata illegittimamente esclusa mediante gli atti annullati da questo Tribunale, risulta idonea a far acquisire in capo alla stessa l’utilità derivante dalla favorevole statuizione giurisdizionale, ovvero la partecipazione alla competizione, senza comportare alcuna irreversibile compromissione degli interessi contrapposti.
Ciò in quanto, da un lato, non è, allo stato, valutabile l’esito della riammissione in questione; dall’altro, l’immobile de quo non risulta aver ancora formato oggetto di compravendita; infine, va considerata la natura economica, e, quindi, ristorabile, degli interessi contrapposti nel presente giudizio.
Del resto, sul punto, i resistenti Consorzio G1 ed INPS non hanno evidenziato alcun particolare elemento ostativo.
3.1. Quanto, invece, alla Onceas s.p.a., essa prospetta in questa sede (ed anche in altra sede giurisdizionale, come si evince dal deposito effettuato alla camera di consiglio della copia di ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto innanzi al Tribunale di Milano) una serie di impedimenti, di carattere sia materiale sia giuridico, alla riammissione sic et simpliciter della ricorrente alla procedura concorsuale di cui trattasi, incentrati sulla supposta inesistenza di forme di custodia della busta contenente l’offerta economica della SIM 92 nelle more del giudizio, e sulla scadenza ed inattualità della offerta, da cui discenderebbe, secondo la Onceas, la necessità di provvedere alla rinnovazione integrale dell’asta piuttosto che alla mera riammissione della medesima seguita dall’apertura dell’offerta.
In tal senso, indi, la citata società formula, in via subordinata, le proprie eccezioni e conclusioni, domandando, in via ulteriormente gradata, che questo Tribunale impartisca in ogni caso l’ordine che all’eventuale contratto di compravendita stipulato con la ricorrente venga apposta la condizione risolutiva collegata al possibile accoglimento del ricorso per Cassazione pendente.
3.2. A riguardo, ribadito quanto sopra già precisato in ordine all’intrinseca inidoneità del presente giudizio a definire in modo irreversibile l’assetto degli interessi di cui si discute, nessuna delle sopra citate argomentazioni risulta accoglibile.
Invero, sotto un primo profilo, la individuazione delle modalità necessarie ed opportune per assicurare al privato l’utilità derivante dalla statuizione amministrativa a lui favorevole involge, in prima battuta, le scelte spettanti, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, all’amministrazione procedente e agli organismi per essa operanti, ovvero, in altre parole, ai soggetti i quali, oltre a disporre della totalità degli elementi di valutazione all’uopo indispensabili, sono in primis onerati a conferire concretezza alla tutela giudiziale conseguita.
Solo in un eventuale secondo momento, nell’eventualità che si palesino con gli estremi dell’attualità e della certezza elementi ostativi alla tendenziale ricostituzione ex post della situazione di fatto e di diritto che la tutela stessa ha avuto di mira, ovvero situazioni di illegittimità nell’azione esecutiva dell’amministrazione procedente, al giudice adito dagli interessati ex art. 33, l. TAR ovvero con giudizio cognitorio ordinario è consentito ingerirsi più incisivamente nella fattispecie.
Diversamente opinando, il giudizio di esecuzione, oltre a non poter perseguire la finalità della celere, ancorché provvisoria, ricostituzione dell’interesse leso che gli pertiene, si porrebbe, al contempo, quale indebita invasione delle attribuzioni proprie dell’amministrazione.
Sotto altro profilo, le eccezioni e le domande formulate da Onceas si rivelano, a ben guardare, addirittura inammissibili in questa sede, poiché tendenti ad ampliare l’ambito oggettivo del giudizio di merito già esauritosi, ponendone in discussione la valenza, ovvero a introdurre nella fase esecutiva un estraneo e parallelo diverso giudizio.
Per quanto precede, il Collegio non ritiene di disporre i correlati incombenti istruttori di cui alla domanda pure formulata da Onceas in data 25 luglio u.s..

4.
La domanda di parte ricorrente va, quindi, accolta, impartendo alle parti intimate l’ordine di dare compiuta esecuzione alla sentenza di questo Tribunale 19 aprile 2004, n. 3367.
Non resta, quindi, al Collegio che fissare il termine di sessanta giorni per l’adempimento, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, o dalla sua notificazione a cura della ricorrente, se anteriore, decorso infruttuosamente il quale si provvederà, in caso di persistente inerzia, e su istanza dell’interessata, alla nomina di un commissario ad acta.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.


P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale
per il Lazio, Sezione Seconda,



definitivamente pronunziando sul ricorso n. 4233/06, proposto da SIM 92 – Sviluppo Immobiliare s.p.a., come in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, ordina alle parti intimate di dare compiuta esecuzione alla sentenza di questo Tribunale 19 aprile 2004, n. 3367, nel termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, o dalla sua notificazione a cura della ricorrente, se anteriore, decorso infruttuosamente il quale si provvederà, in caso di persistente inerzia, e su istanza dell’interessata, alla nomina di un commissario ad acta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, nella camera di consiglio del 26 luglio 2006.



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