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T.A.R. LIGURIA - GENOVA - SEZIONE II - Sentenza 7 dicembre 2006 n. 1678


Pubblica Amministrazione – Procedimento amministrativo – Art. 10-bis, l. 7.8.1990, n. 241, ultimo alinea – Procedure concorsuali – Nozione – Procedure aperte ad una pluralità di soggetti, in cui si può prescindere da una situazione di reciproca concorrenza.

La nozione di procedura concorsuale utilizzata dal legislatore nell’art. 10-bis, l. 7.8.1990, n. 241, deve essere intesa in senso lato, in modo da comprendere tutti i procedimenti aperti alla partecipazione di una pluralità di soggetti, ossia tutti quei procedimenti nei quali l’instaurazione del contraddittorio con la Pubblica Amministrazione risulti incompatibile con le esigenze di celerità della procedura, a prescindere dalla circostanza che i partecipanti alla stessa si trovino in una situazione di concorrenza reciproca e, quindi, dall’esistenza di una graduatoria finale di merito.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 01678/2006 REG.SEN.
N. 00293/2006 REG.RIC.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
Sezione Seconda

 

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

 

Sul ricorso numero di registro generale 293 del 2006, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

 

Esquire s.a.s., rappresentata e difesa dall'avv. Mattia Crucioli, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Genova, alla via XX Settembre 26/5;

 

contro

 

- Regione Liguria, non costituita in giudizio;

 

- Fi.l.s.e. s.p.a. - Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Cassinelli, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Genova, alla via Brigata Liguria 3/11;

 

nei confronti di

 

impresa individuale Desmo di Vio Carlo, non costituita in giudizio;

 

per l'annullamento
del provvedimento di non ammissione ad agevolazione della spesa sostenuta per l’acquisto di bene immobile da destinare ad attività produttiva.

 

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Fi.l.s.e. s.p.a. - Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23/11/2006 l’avv. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con ricorso notificato il 9.3.2006 e depositato il successivo 25.3.2006 la società Esquire s.a.s. ha impugnato il decreto 30.12.2005, n. 1307, con il quale il Direttore generale della F.I.L.S.E. s.p.a., società incaricata dalla Regione Liguria, ha accolto la sua domanda di agevolazione a valere sulla misura 1.2, sottomisura B2 “sostegno a piccoli investimenti” del Documento unico di programmazione (Docup) Obiettivo 2 – 2000/2006 in vista della realizzazione di un nuovo impianto produttivo, nella parte in cui ha escluso l’ammissibilità a finanziamento della spesa (pari ad € 182.000,00) sostenuta per l’acquisto dell’immobile da destinare ad attività produttiva, con la motivazione che “l’impresa richiedente ha effettuato il pagamento per l’acquisto dell’immobile in oggetto in data antecedente a quella del 26/07/2004 contravvenendo al punto 8 quart’ultimo comma del bando”.
A sostegno del ricorso deduce due motivi.

 

1) Violazione dell’art. 10-bis della legge 241 del 7.8.1990 per omessa previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.

 

2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 quart’ultimo paragrafo del bando regionale; carenza di istruttoria e di motivazione; contraddittorietà; irragionevolezza: avendo la società ricorrente acquistato l’immobile in esito ad una procedura esecutiva immobiliare, il titolo di spesa cui fare riferimento sarebbe il decreto del Tribunale civile di Genova 6.10.2004, che ha concretamente operato il trasferimento della proprietà del bene.
Con atto per motivi aggiunti notificato il 7.4.2006 e depositato il successivo 15.4.2006 la società Esquire s.a.s. ha esteso l’impugnazione alla nota F.I.L.S.E. n. 8642 del 6.3.2006, di rigetto di un’istanza di riesame in autotutela, deducendone l’illegittimità in via derivata.
Si è costituita in giudizio la F.I.L.S.E. s.p.a., instando per la reiezione del ricorso.
Alla pubblica udienza del 23.11.2006 il ricorso è stato trattenuto dal Collegio per la decisione.

 

DIRITTO

 

Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo il Collegio osserva che, per espressa previsione normativa, la disposizione di cui all'art. 10-bis della legge n. 241/1990 (introdotto dalla legge n. 15/2005) sul così detto prevviso di rigetto non si applica alle "procedure concorsuali", cioè quelle in cui vi sia concorso di domande.
Considerata la ratio della disposizione - che mira a contemperare le esigenze di partecipazione al procedimento con quelle di speditezza ed economicità dell’attività amministrativa - deve ritenersi che la nozione di procedura concorsuale utilizzata dal legislatore debba essere intesa in senso lato, in modo da comprendere tutti i procedimenti aperti alla partecipazione di una pluralità di soggetti, ossia tutti quei procedimenti nei quali l'instaurazione del contraddittorio con l'Amministrazione risulti incompatibile con le esigenze di celerità della procedura (T.A.R. Campania, IV, 6.3.2006, n. 2641), a prescindere dalla circostanza che i partecipanti alla stessa si trovino in una situazione di concorrenza reciproca e dall’esistenza di una graduatoria finale di merito.
Parimenti infondato si rivela il secondo motivo di ricorso.
Ai sensi del punto 8 quart’ultimo comma del bando regionale (doc. 2 delle produzioni 25.3.2006 di parte ricorrente) “in deroga a quanto sopra e limitatamente alle richieste di agevolazione a titolo del regime “de minimis”, sono ammissibili le spese riferite a programmi d’investimento avviati a far data dal 26 luglio 2004. Al fine della verifica del rispetto delle suddette condizioni fa fede la data del primo titolo di spesa”.
Si tratta di una clausola non irragionevole, in quanto volta a fissare un necessario punto di riferimento temporale per l’ammissione delle spese a finanziamento, coniugando uniformità di trattamento e semplificazione della verifica.
Ciò premesso, è pacifico in causa che la società ricorrente abbia versato il prezzo di aggiudicazione dell’immobile in una data (il 5.7.2004, cfr. la certificazione del notaio delegato alle operazioni di vendita di cui al doc. 5 delle produzioni 7.4.2006 di parte resistente) anteriore a quella fissata dal bando (26.7.2004).
La circostanza – evidenziata dalla pur suggestiva prospettazione di parte ricorrente - che il trasferimento di proprietà del bene pignorato si sia prodotto soltanto con l’emanazione del decreto ex art. 586 c.p.c. appare invece irrilevante.
E’ indubitabile, infatti, che le somme versate dalla società ricorrente anteriormente al 26.7.2004 costituiscano a tutti gli effetti, ex art. 585 c.p.c. (“l'aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall'ordinanza che dispone la vendita a norma dell' articolo 576, e consegnare al cancelliere il documento comprovante l'avvenuto versamento”), il prezzo dell’immobile posto all’asta, ed integrino pertanto un titolo di spesa a termini del citato punto 8 quart’ultimo comma del bando regionale.
Né rileva che il provvedimento impugnato (cfr. la tabella allegato 1 alla decisione n. 1307/2005, doc. 1 delle produzioni 25.3.2006 di parte ricorrente) difetti nella motivazione, non precisando quale sarebbe concretamente il titolo di spesa anteriore al 26.7.2004, ed anzi menzionando soltanto il decreto di trasferimento del Tribunale civile di Genova del 6.10.2004, successivo alla data presa come riferimento dal bando.
Trattandosi di un vizio della motivazione di carattere puramente formale, soccorre infatti l’art. 21-octies comma 2 primo periodo della legge n. 241/1990: in presenza della clausola di cui al punto 8 quart’ultimo comma del bando regionale e di pagamenti pacificamente effettuati in date antecedenti il 26.7.2004 (cfr. la documentazione allegata al doc. 5 delle produzioni 7.4.2006 di parte resistente), è infatti palese che il provvedimento di esclusione rivestiva natura vincolata e che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Sussistono giusti motivi, in considerazione della particolarità della fattispecie, per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 23/11/2006 con l'intervento dei signori:
Paolo Peruggia, Presidente FF
Luca Morbelli, Primo Referendario
Angelo Vitali, Referendario, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/12/2006
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)



   

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