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T.A.R. LIGURIA - GENOVA - SEZIONE II - Sentenza 7 dicembre 2006 n. 1667


Pubblica Amministrazione – Procedimento amministrativo – Procedure “a sportello” – Erogazione di contributi – Completezza della domanda – Già al momento della presentazione della domanda e non entro il termine ultimo di scadenza della presentazione delle domande.

Diversamente dalle procedure nelle quali il termine entro cui valutare la completezza di una richiesta è quello di scadenza della presentazione delle domande, nei procedimenti “a sportello” - in cui vi è una connessione fra disponibilità di uno stanziamento ed esame cronologico delle richieste di finanziamento - il termine è quello della presentazione della domanda.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 01667/2006 REG.SEN.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
Sezione Seconda

 

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 906 del 2004, proposto da:

 

Noberasco Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Gerbi, con domicilio eletto in Genova, via Corsica 21/18-20;

 

contro

 

Regione Liguria, in persona del Presidente pro tempore;

 

Filse S.p.a. Finanziaria Ligure per lo sviluppo economico, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Cassinelli, con domicilio eletto in Genova, via Brigata Liguria 3/11;

 

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del Direttore generale della F.I.L.S.E. 31 marzo 2004 n. 1982 di diniego di accoglimento della domanda di contributi presentata ai sensi del D.o.c.u.p. Obiettivo 2 bando misura 1.2. sottomisura b 2 sostegno ai piccoli investimenti e di ogni altro atto antecedente presupposto o comunque connesso.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Filse Spa Finanziaria Ligure Per Lo Sviluppo Economico;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23/11/2006 il dott. Luca Morbelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

 

FATTO

 

Con ricorso notificato in data 17 – 18 giugno 2004 alla FILSE s.p.a. ed alla Regione Liguria e depositato il successivo 23 giugno 2004, il sig. Noberasco Giuseppe ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, il provvedimento in epigrafe.
Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente deduce i seguenti motivi:
1) violazione e/o falsa applicazione del bando relativo al DOC. UP Obiettivo 2 (2000 – 2006) - Misura 1.2 – sottomisura B2 approvato con deliberazione della Giunta regionale Liguria 11 febbraio 2002 n. 93, difetto di presupposto di istruttoria e di motivazione, violazione dell’art. 18 d.p..r n. 131/1986 e dell’art. 2704 c.c. illogicità, contraddittorietà, violazione dei principi in materia di partecipazione alle procedure concorsuali, in subordine illegittimità derivata dalla illegittimità che affligge il bando, in quanto la certezza della anteriorità della stipula del preliminare è data dalla circostanza che lo stesso sia stato allegato alla domanda di partecipazione, peraltro la certezza della data può essere raggiunta anche con ogni mezzo di prova con la conseguenza che la allegazione del documento alla domanda di finanziamento, inoltre la registrazione del preliminare non era prevista a pena di esclusione, infine viene impugnata la previsione del bando laddove impone l’onere di registrazione atteso che simile previsione aggrava inutilmente gli adempimenti dei concorrenti;
2) violazione dell’art. 2, comma 5 del regolamento regionale 4.7.1994 n. 2 e dell’art. 7.1. del bando, difetto di presupposto di istruttoria e di motivazione, illogicità, ingiustizia grave e manifesta, in quanto la FILSE non ha tenuto conto del contratto definitivo di acquisto del terreno che il ricorrente aveva prodotto a seguito della richiesta di chiarimenti da parte di FILSE.
Si costituiva in giudizio la FILSE s.p.a..
Con ordinanza 30 giugno 2004 n. 440 veniva respinta l’istanza incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.
All’udienza pubblica del 23 novembre 2006 il ricorso è passato in decisione.

 

DIRITTO

 

Il ricorso in esame è rivolto avverso il provvedimento a firma del Direttore generale della F.I.L.S.E. di diniego di accoglimento della domanda di contributi presentata ai sensi del D.o.c.u.p. Obiettivo 2 bando misura 1.2. sottomisura b2 sostegno ai piccoli investimenti.
Il ricorso è infondato.
Deve preliminarmente rilevarsi che il ricorrente è stato escluso dall’ammissione a finanziamento in quanto non ha comprovato la piena disponibilità dell’immobile presso cui viene realizzato il piano di investimento, non avendo prodotto almeno copia di un contratto preliminare (avente ad oggetto l’immobile in cui localizzare l’investimento) registrato entro il termine di presentazione della domanda.
In effetti il ricorrente ha allegato alla domanda di finanziamento un preliminare, relativo ad un terreno sito in Comune di Ortovero sul quale realizzare un fabbricato artigianale, ma tale contratto stipulato in data 30.4.2002 non risulta registrato né prima della presentazione della domanda né successivamente.
Con il primo motivo il ricorrente contesta l’assunto di cui sopra e censura la previsione del bando (punto 11) che imponeva la registrazione dei titoli di disponibilità degli immobili alla data di presentazione della domanda “a tale data gli atti o i contratti relativi ai detti titoli di disponibilità devono risultare già registrati, in ossequio a quanto disposto dall’art. 18 del d.p.r. n. 131/1986 – T.U. sull’imposta di registro”.
Il ricorrente deduce la sostanziale inutilità della previsione, atteso che la giurisprudenza ammette che la prova dell’anteriorità della data di un documento possa essere data con ogni mezzo di prova.
Peraltro nella specie la prova dell’anteriorità del preliminare sarebbe stata raggiunta dalla allegazione alla domanda inviata a mezzo raccomandata a.r. alla FILSE.
Il motivo si appalesa infondato.
È ben vero che la certezza della data di un atto può essere raggiunta con ogni mezzo di prova ma il bando ha imposto che tale certezza dovesse raggiungersi mediante la registrazione degli atti.
L’amministrazione nell’ampio ventaglio di possibilità consentite dalla norma civilistica ha discrezionalmente scelto una modalità di accertamento dell’anteriorità della data.
Simile scelta non può essere ritenuta inutilmente gravatoria nei confronti dei soggetti partecipanti in quanto reca l’innegabile vantaggio di evitare una defatigante istruttoria finalizzata alla accertamento della anteriorità del contratto rispetto alla data di presentazione della domanda.
Ne consegue la legittimità della clausola che impone un onere comprensibile e di agevole soddisfacimento.
Ciò posto si rileva come il ricorrente non abbia, alla data di presentazione della domanda, prodotto un preliminare registrato.
Ciò ha determinato il diniego di accoglimento della domanda di finanziamento.
Né appare persuasiva l’osservazione secondo la quale la registrazione non era imposta a pena di esclusione.
Da un lato la previsione della registrazione era contemplata dalla clausola relativa alla documentazione obbligatoria, dall’altro lato l’istruttoria preliminare aveva tra l’altro ad oggetto la completezza della documentazione richiesta, tra la quale figurava la dimostrazione dell’anteriorità del titolo di acquisto.
Sotto altro profilo, in assenza di registrazione, non era possibile, a tenore del bando, ritenere la anteriorità dell’acquisto.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 2, comma 5 del regolamento regionale 4.7.1994 n. 2 e dell’art. 7.1. del bando, difetto di presupposto di istruttoria e di motivazione, illogicità, ingiustizia grave e manifesta, in quanto la FILSE non ha tenuto conto del contratto definitivo di acquisto del terreno che il ricorrente aveva prodotto a seguito della richiesta di chiarimenti da parte di FILSE.
Anche questo motivo è infondato.
Quanto alle previsioni del bando relative alla regolarizzazione ed alla integrazione della documentazione occorre rilevare come le previsioni alle quali si riferisce il ricorrente consente bensì la regolarizzazione della documentazione del possesso dei requisiti condizione che questi fossero posseduti anteriormente alla data di presentazione della domanda ma non poteva, a pena di violazione della par condicio, prendere in considerazione requisiti realizzati successivamente alla presentazione della domanda.
Suggestiva ma non persuasiva appare la considerazione secondo la quale il ricorrente avrebbe prodotto entro il termine di scadenza della presentazione delle domande il contratto definitivo di acquisto del terreno in questione.
Deve, invero, rilevarsi come diversamente da altre procedura in cui il termine rilevante è quello finale di scadenza della presentazione delle domande, nella presente procedura il termine di valutazione dei requisiti e quella della presentazione della domanda.
Tutto ciò è giustificato dalla particolare procedura cd “a sportello” di esame delle domande.
Tale procedura si caratterizza per una esame rigorosamente cronologico delle domande di finanziamento fino all’esaurimento delle disponibilità degli stanziamenti.
Ne consegue che assumendo rilevanza il momento di presentazione della domanda è a tale momento che deve essere temporalmente collocata la verifica dei requisiti.
In ragione di quanto espresso non assume rilevanza la circostanza che, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande, ma, tuttavia, successivamente alla presentazione della domanda, il ricorrente abbia prodotto il contratto definitivo di acquisto del terreno.
In conclusione il ricorso in esame deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi €. 1500,00 (millecinquecento/00) oltre ad IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

 

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 23/11/2006 con l'intervento dei signori:
Paolo Peruggia, Presidente FF
Luca Morbelli, Primo Referendario, Estensore
Angelo Vitali, Referendario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/12/2006
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)



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