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T.A.R. SICILIA - PALERMO - SEZIONE II - Sentenza 1 dicembre 2006 n. 3294
Pres. Monteleone, est. Palliggiano
Monterosso (avv. D’Aleo) c. Comune di Palermo (n.c.)


1. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – In caso di sentenza auto-esecutiva – Inammissibilità

 

2. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Oggetto – Richiesta di concessione edilizia – Esistenza accertata dalla sentenza di cui si chiede l’ottemperanza – Conversione del giudizio di ottemperanza in giudizio sul silenzio inadempimento - Possibilità

1. E’ inammissibile un ricorso per l’esecuzione di un giudicato che, a seguito dell’annullamento giurisdizionale dell’atto amministrativo illegittimo, non richieda alcuna successiva attività dell’amministrazione intimata.

 

2. Qualora, tramite il giudizio per l’esecuzione del giudicato, si chieda il rilascio dell’attestato di concessione edilizia tacitamente assentita, la cui esistenza è stata accertata dalla sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, il giudizio di esecuzione del giudicato può convertirsi in giudizio sul silenzio inadempimento in presenza di tutti i requisiti di fatto e di diritto richiesti per quest’ultimo.


REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

N. 3294/06 Reg. Sent.
N. 864/2006 R.G.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia
Sede di Palermo - Sezione Seconda

 

ha pronunciato la seguente

 

S E N T E N Z A

 

sul ricorso n. 864/2006 R.G. proposto da

 

Monterosso Giuseppe, rappresentato e difeso dall’avv. D’Aleo M. Patrizia, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo, Via Mariano Stabile n. 261;

 

contro

 

il Comune di Palermo, non costituitosi in giudizio

 

per l'esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. 139/1997, resa inter partes dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sede di Palermo, Sezione II, confermata dal Consiglio di Giustizia amministrativa, con sentenza n. 89 del 28.10.1999;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti di causa;
All’udienza camerale del 16 novembre 2006, relatore il referendario dott. Gianmario Palliggiano ed udito l’avv. M. P. d’Aleo per il ricorrente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

Fatto

 

Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, Monterosso Giuseppe ha chiesto l’esecuzione della sentenza n. 139/1997 con la quale questo TAR ha accolto il ricorso 2099/1996 R. G., annullando il provvedimento n. 551/1996 del Comune di Palermo di diniego della concessione edilizia, già tacitamente formatasi ex art. 2 l. r. n. 17/1994.
La sentenza è stata confermata in sede di appello dal Consiglio di giustizia amministrativa con decisione n. 89/2000, regolarmente notificata il 14.4.2000 e non ancora eseguita dal Comune.
In data 14.02.2003, il ricorrente inoltrava formale richiesta di rilascio dell’attestato di concessione assentita; la richiesta rimaneva inevasa.
Con atto stragiudiziale, notificato il 12 ottobre 2005, il ricorrente ha quindi diffidato e messo in mora il Comune che, nonostante il decorso di trenta giorni, non ha fornito alcun riscontro.
Ritenendo questo comportamento illegittimo, col presente ricorso chiede ora che venga ordinato al Comune di Palermo il compimento degli atti necessari a dare piena esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza di questo TAR e perché provveda, entro congruo termine, al rilascio dell’attestato di concessione assentita ad edificare.
Alla udienza camerale del 16 novembre 2006, il difensore del ricorrente ha chiesto porsi il ricorso in decisione.

 

Diritto

 

Il ricorrente chiede l’esecuzione del giudicato conseguente alla sentenza n. 139/1997 di questo TAR, confermata in appello, che ha annullato l’ordinanza sindacale n. 551/1996 con la quale era stata disposta l’immediata sospensione dei lavori intrapresi perché ritenuti abusivi.
Il Tar aveva ritenuto illegittima l’ordinanza sindacale in argomento atteso che la domanda di concessione edilizia era stata tacitamente accolta non essendo intervenuto nel termine perentorio di centoventi giorni dal ricevimento della richiesta alcun provvedimento motivato di diniego del Comune, come prescritto dall’art. 2 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17 (recante la disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni edilizie).
Va però considerato che la sentenza di questo TAR, della quale si chiede ora l’esecuzione, e già esecutiva ex se.
Essa, infatti, ha prima accertato la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per il formarsi della concessione edilizia tacita e, una volta verificato ciò, ha annullato l’ordinanza di sospensione, producendo in questo modo il pieno recupero della concessione medesima.
Quest’ultima è titolo idoneo per la legittima esecuzione delle opere programmate e non richiede alcuna ulteriore attività del Comune, salvi ovviamente eventuali e motivati provvedimenti in autotutela dell’amministrazione che, allo stato degli atti, non risultano essere stati adottati.
Il Comune, allora, in esecuzione della sentenza di questo TAR non è tenuto ad emanare alcun provvedimento costitutivo, autorizzatorio del diritto del privato a costruire, bensì semplicemente a non porre in essere comportamenti ed atti impeditivi o comunque di ostacolo al suo esercizio, atteso che tecnicamente l’esistenza della concessione ad edificare si è materializzata con l’esaurirsi del termine di centoventi giorni, non essendo intervenuta una comunicazione di provvedimento motivato di diniego.
Ciò è suffragato senza equivoci dal comma 6 della L. r. 17/1994 secondo cui il titolare della concessione edilizia assentita con le modalità di cui al comma 5 può iniziare i lavori dandone comunicazione al sindaco, previo versamento al comune degli oneri concessori.
Appare allora ridondante l’attivazione del giudizio di ottemperanza, in quanto l’inerzia del comune alla richiesta di rilascio dell’attestato di concessione assentita non può considerarsi come mancata esecuzione della sentenza 139/1997.
Un attento esame del petitum mostra che, più correttamente, l’interessato avrebbe dovuto promuovere il rito processuale previsto avverso il silenzio inadempimento, perché in tal senso va qualificata l’inerzia dell’amministrazione comunale.
Il ricorrente chiede, infatti, l’attestato della concessione assentita, vale a dire un atto solo indirettamente collegato alla statuizione della sentenza 139/1997 e che si risolve in una richiesta di certificazione di una situazione di fatto o di diritto (la concessione) che il Comune è tenuto a rilasciare una volta verificata la sussistenza dei relativi presupposti.
Quanto sopra non induce tuttavia a ritenere il presente giudizio inammissibile, potendo operarsi una sua conversione in giudizio sul silenzio inadempimento essendo presenti tutti gli elementi necessari per la corretta proposizione di quest’ultimo.
In particolare va considerato, da un lato, che l’atto richiesto all’amministrazione comunale ha contenuto strettamente vincolato e, dall’altro, che il petitum del ricorso quand’anche formulato come richiesta di esecuzione del giudicato si traduce in quella di rilascio dell’attestato della concessione assentita.
In questo senso, il Collegio ritiene il ricorso comunque ammissibile e meritevole di accoglimento, aderendosi peraltro all’orientamento già espresso da questo TAR con sentenza n. 2119/2004, resa su fattispecie analoga ed alla quale si rinvia.
Trattandosi, peraltro, di atto dovuto che non coinvolge alcuna valutazione di carattere discrezionale e avuto riguardo al petitum del giudizio, è nei poteri di questo giudice - come previsto dall’art. 2 L. 241/1990 modificato, prima, dalla L. 15/2005 e, successivamente, dal D.L. 35/2005 nel testo integrato dalla legge di conversione L. 80/2005 - statuire che l’obbligo di provvedere del Comune si concretizzi nel materiale rilascio dell’atto richiesto, rilascio che dovrà avvenire nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Sussistono giusti motivi, avuto riguardo alla natura della richiesta del ricorrente, a compensare le spese.

 

PQM

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sede di Palermo, Sezione Seconda, accoglie il ricorso n. 864/2006 R. G., in epigrafe e, per l’effetto, ordina l’Amministrazione comunale di Palermo al rilascio dell’attestato richiesto dal ricorrente nel termine di 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, o, se anteriore, dalla sua notificazione a cura di parte.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall' Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 16 novembre 2006, con l'intervento dei Signori Magistrati:
- Nicolò Monteleone, Presidente;
- Salvatore Veneziano, Consigliere;
- Gianmario Palliggiano, Referendario, estensore.

 

Depositato in Segreteria il 1.12.2006



   

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