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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III TER - Sentenza 4 dicembre 2006 n. 13603
Pres. Corsaro, Est. Fantini
RAI s.p.a. ( Avv.ti R. Esposito, C. Pistolesi, C. Pandiscia) c/ A.G.COM. (Avv.dello Stato)


Diritto delle comunicazioni – Inserimento di un messaggio pubblicitario durante una trasmissione sportiva in caso di arresto di gioco – Legittimità – Ex artt. 37, co. 1 e 2 T.U. Radiotelevisione - Condizioni – Recuperabilità dell’arresto di gioco – Criteri di valutazione - Fattispecie.

A norma dell’art. 37, co. 1 e 2, T.u. della Radiotelevisione, come attuato dall’art. 4, co. III del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite - di cui alla deliberazione del 26.7.2001, n. 538/01/CSP dell’A.G.COM- è consentito inserire, nel corso di una trasmissione sportiva, un minispot pubblicitario durante arresti di gioco ove recuperabili, ossia suscettibili di essere aggiunti alla durata regolamentare del tempo alla stregua del regolamentazione ufficiale della competizione sportiva, e a condizione che tale inserimento non interrompa l’azione sportiva. In tale prospettiva, al fine di valutare se sussista o meno un arresto recuparibile, il telecronista e/o regista è tenuto a valutare, secondo prudente apprezzamento e sulla base della propria esperienza professionale, se una specifica interruzione del gioco, per le modalità che la caratterizzano, possa o meno ritenersi suscettibile di recupero, configurandosi violazione colposa della norma ogni qual volta il giudizio prognostico sulle determinazioni arbitrali in ordine al recupero del tempo perduto si riveli a posteriori errato. (Nella specie, l’AGCOM ha legittimamente contestato la violazione del predetto art. 4, co. III, in ragione dell’inserimento, nel corso di una partita di calcio, di un minispot pubblicitario durante un arresto di gioco connesso ad un calcio di punizione, non essendo tale evento ricompreso tra quelli recuperabili in base alla regola 7 del Regolamento F.I.G.C., ed avendo l’arbitro in concreto ritenuto tale arresto non recuperabile).


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione Terza Ter

 

Composto dai Magistrati: Francesco CORSARO Presidente; Stefania SANTOLERI Componente; Stefano FANTINI Componente relatore

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 3925 del 2006 Reg. Gen. proposto da

 

RAI S.p.a., in persona del Direttore Affari Legali Avv. Rubens Esposito, dallo stesso rappresentata e difesa, oltre che dagli Avv.ti Cinzia Pistolesi e Carlo Pandiscia, presso quest’ultimo elettivamente domiciliata in Roma, alla Via dei Prefetti n. 17;

 

CONTRO

 

A.G.COM, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è pure legalmente domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;

 

per l’annullamento
della delibera dell’A.G.COM. n. 10/06/CSP del 12/1/2006, notificata il 18/2/06, nonché di ogni altro atto connesso e/o consequenziale;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’A.G.COM;
Vista la memoria prodotta da parte resistente a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 9.11.2006, il Primo Ref. Stefano Fantini;
Uditi gli Avv.ti Pandiscia e Pistolesi per la ricorrente, nonché l’Avv. dello Stato Guizzi per l’Autorità resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

F A T T O

 

Con atto notificato in data 19/4/06 e depositato il successivo 4/5 la ricorrente premette che con atto di contestazione notificato in data 19/8/05 il Dipartimento Garanzie e Contenzioso dell’A.G.COM. le contestava la violazione dell’art. 4, V comma, della delibera n. 538/01/CSP (recante il regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite) per avere inserito nel corso della trasmissione della partita di calcio Milan - Udinese, andata in onda su Rai Due il 26/1/05, un minispot pubblicitario “durante un arresto di gioco non suscettibile di recupero (calcio di punizione), dalle ore 21:35:19 alle ore 21:35:31”.
Espone di avere controdedotto a tale atto di contestazione con memoria difensiva del 2/9/05, nella quale venivano svolte non solo considerazioni attinenti al merito, ma anche eccepita la nullità del procedimento per essere stato avviato non dall’Autorità, ma da un suo ufficio, nonché l’improcedibilità dell’azione accertativa e sanzionatoria per inutile decorso del termine di cui all’art. 14, I e II comma, della legge 24/11/1981, n. 689.
Avverso il provvedimento impugnato, notificato alla ricorrente in data 18/2/06, deduce i seguenti motivi di diritto:

 

1) Violazione della legge 31/7/1997, n. 249; violazione del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’A.G.COM. approvato con delibera n. 316/02/CONS.
L’atto di contestazione è stato adottato dal (Direttore del) Dipartimento Garanzie e Contenzioso dell’A.G.COM., mentre l’art. 1, III e VI comma, della legge n. 249/97 attribuisce la competenza, in tema di comunicazione pubblicitaria, alla Commissione per i servizi e i prodotti dell’A.G.COM., sicchè ogni fase del procedimento sanzionatorio avrebbe dovuto essere svolta da tale organo collegiale.
In particolare, l’art. 1, VI comma, lett. b), sub nn. 5 e 9, attribuisce alla Commissione per i servizi e i prodotti la competenza in materia di pubblicità, mentre il n. 14 le conferisce il potere di applicare le sanzioni previste dall’art. 51 del D.lgs. n. 177/05.
Il disposto legislativo non consente che ad uno degli organi dell’Autorità possa surrogarsi un semplice ufficio; in conformità, del resto, si desume dall’art. 1, II comma, e dall’art. 20 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento, di cui alla delibera n. 316/02/CONS, che ai Dipartimenti spettano esclusivamente funzioni istruttorie e gestionali di supporto, senza che sia in queste riconducibile l’avvio del procedimento sanzionatorio con la contestazione dei fatti e la richiesta di controdeduzioni.

 

2) Violazione dell’art. 14 della legge 24/11/1981, n. 689 con violazione degli artt. 97 e 24 della Costituzione e dei principi generali di certezza e stabilità dei rapporti giuridici nel decorso del tempo; violazione dell’art. 51 del D.lgs. 31/7/2005, n. 177; violazione del regolamento in materia di procedure sanzionatorie approvato con deliberazione dell’A.G.COM. n. 425/2001/CONS; eccesso di potere per travisamento dei fatti; illogicità ed ingiustizia manifesta; difetto di motivazione.
Ad ogni modo, il procedimento è stato tardivamente avviato, in quanto il Dipartimento Garanzie e Contenzioso dell’Autorità ha effettuato la contestazione alla RAI , per un fatto accaduto il giorno 26/1/05, solamente in data 4/8/2005, ossia ben sei mesi dall’asserita violazione, mentre l’art. 14 della legge n. 689/81 prescrive che la violazione, quando possibile, deve essere contestata immediatamente, o comunque entro il termine di 90 giorni.
La tesi dell’A.G.COM., secondo cui il dies a quo coincide con la data di espletamento delle valutazioni di cui all’art. 4 della delibera n. 425/01/CONS da parte del Dipartimento Garanzie e Contenzioso (accertamento formale in tale caso avvenuto in data 4/8/05), si traduce in una palese violazione dell’art. 14 della legge n. 689/81.
E comunque, in via subordinata, risulta ingiustificato ed irragionevole l’abnorme lasso di tempo che l’Autorità ha lasciato intercorrere tra il materiale accadimento ed il suo accertamento formale.
Va ancora rilevato che, anche ammettendo che il dies a quo coincida con l’accertamento formale, purtuttavia il provvedimento risulta tardivo, in quanto emanato oltre il termine di centocinquanta giorni decorrenti dal 4/8/05; la decisione sarebbe dovuta intervenire entro l’1/1/06; essendo stata resa in data 12/1/06, ne è evidente la tardività.
L’esistenza di un termine finale del procedimento si desume del resto anche dall’art. 2 della legge generale sul procedimento amministrativo, nella prospettiva della certezza del tempo dell’agire dell’Amministrazione.
In via ulteriormente gradata sussisterebbe pur sempre la violazione dell’art. 2, III comma, della legge n. 241/90, per avere l’Autorità concluso il subprocedimento di accertamento formale (in data 4/8/05) ben oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla ricezione della segnalazione dell’asserita violazione da parte del Dipartimento Vigilanza e Controllo (avvenuta in data 11/2/05).
L’illegittimità del modus procedendi dell’Autorità si evince anche nell’avere respinto l’eccezione di inutilizzabilità dei verbali relativi ad altre asserite violazioni non contestate alla RAI, in forza del principio dell’economicità dell’azione amministrativa; ed infatti l’art. 51 del D.lgs. n. 177/05 prevede uno specifico iter procedimentale nel rispetto del diritto di difesa del soggetto incolpato.

 

3) Violazione degli artt. 4, 37 e 51 del D.lgs. n. 177/2005 e dell’art. 4 del regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite approvato dall’A.G.COM. con delibera n. 538/01/CSP; eccesso di potere per travisamento dei fatti; illogicità ed ingiustizia manifesta; difetto di motivazione.
Nel merito, va osservato che il provvedimento gravato si fonda su di un’erronea interpretazione delle norme epigrafate, le quali, muovendo dalla considerazione per cui la pubblicità viene in rilievo come risorsa di sistema, intendono realizzare un bilanciamento tra la tutela del valore intrinseco dei programmi trasmessi ed il diritto dell’emittente di effettuare le trasmissioni nell’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero e di iniziativa economica.
Tale equilibrio viene realizzato non tanto dalla disposizione secondo cui gli inserimenti pubblicitari devono essere collocati “tra i programmi”, ma da quelle in base alle quali è invece consentita l’interruzione pubblicitaria dei programmi secondo le modalità previste dall’art. 37, II comma, del D.lgs. n. 177/05, come attuato dall’art. 4, III comma, della delibera n. 538/01/CSP.
In tale quadro normativo, per verificare la legittimità degli inserimenti pubblicitari nella trasmissione di competizioni calcistiche, occorre tenere conto degli intervalli o delle pause di gioco, come definiti dal regolamento della F.I.G.C., al quale il regolamento dell’A.G.COM. fa rinvio.
Orbene, ai sensi della regola 7 del vigente regolamento F.I.G.C. “ciascun periodo deve essere prolungato per recuperare tutto il tempo perduto per : le sostituzioni; l’accertamento degli infortuni dei calciatori; il trasporto dei calciatori infortunati fuori del terreno di gioco; le manovre tendenti a perdere deliberatamente tempo; ogni altra causa. La durata del recupero per interruzioni di gioco è a discrezione dell’arbitro”.
Si desume dalla norma federale che l’elencazione non è tassativa, ma esemplificativa, comprendendo qualunque interruzione del gioco che comporti, in un modo o nell’altro, una “perdita” di tempo.
La valutazione di quali interruzioni del gioco debbano essere conteggiate nei tempi di recupero è rimessa alla piena ed insindacabile valutazione discrezionale dell’arbitro, effettuata di volta in volta.
La norma asseritamente violata, letta in combinato disposto con la regola 7 del regolamento della F.I.G.C., si configura dunque come una “norma in bianco”, potendosi conoscere quali tempi verranno recuperati solo al termine di ogni tempo regolamentare.
Ciò comporta che l’emittente, nell’inserire i minispot nell’ambito di un evento sportivo trasmesso in diretta, deve, secondo buona fede, valutare alla stregua della norma regolamentare se ricorrono arresti di gioco recuperabili.
In particolare, l’arresto di gioco connesso al calcio di punizione è suscettibile di essere aggiunto alla durata regolamentare del tempo, sia perchè può dare luogo a “manovre tendenti a perdere deliberatamente tempo”, sia perché costituisce “altra causa” in base alla quale l’arbitro può disporre il recupero.
L’arresto di gioco, da qualunque causa determinato, in cui è legittimamente possibile trasmettere messaggi pubblicitari, deve essere suscettibile di dare luogo ad un’integrazione della durata dei tempi regolamentari; l’utilizzazione del termine “suscettibile” implica di per sé solo una potenzialità e non una certezza circa gli effetti di un determinato evento.
Di conseguenza l’emittente, allo scopo di inserire messaggi pubblicitari nel corso di arresti di gioco, non può che basarsi su di una valutazione di suscettibilità, ossia di potenzialità degli stessi di dare luogo ad una aggiunta al tempo regolamentare, rimanendo poi nell’irrilevante giuridico ciò che nel concreto deciderà il direttore di gara rispetto al singolo evento.
Nel caso di specie l’interruzione pubblicitaria oggetto di contestazione è stata inserita in una fase di arresto di gioco che il telecronista ha ritenuto consentire la trasmissione di un minispot di dieci secondi; nel corso della partita Milan - Udinese è stata irradiata l’interruzione pubblicitaria della durata di dieci secondi in concomitanza di un arresto di gioco antecedente un calcio di punizione in favore della squadra rossonera per il presunto fallo subito dal giocatore Brocchi.
Sennonché la regia si è trovata di fronte ad un’inaspettata ed imprevedibile accelerazione della ripresa di gioco, mentre tutto faceva presagire la necessità di un intervento sanitario in favore dell’atleta infortunatosi.
Si è costituita in giudizio l’A.G.COM. chiedendo la reiezione del ricorso.
All’udienza del 9/11/06 la causa è stata trattenuta in decisione.

 

D I R I T T O

 

1. - Con il primo motivo di ricorso si deduce l’incompetenza del Direttore del Dipartimento Garanzie e Contenzioso ad adottare l’atto di contestazione, risultando la stessa attribuita, in materia di comunicazione pubblicitaria, alla Commissione per i servizi e i prodotti dell’A.G.COM., come si desume dall’art. 1, VI comma, lett. b), sub nn. 5, 9 e 14 della legge 31/7/1997, n. 249; gli stessi artt. 1, II comma, e 20 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità, di cui alla delibera n. 316/02/CONS, rimettono al predetto Dipartimento esclusivamente funzioni istruttorie e gestionali di supporto.
La censura è infondata, se non anche inammissibile per mancata impugnativa del regolamento in materia di procedure sanzionatorie, di cui alla deliberazione n. 425/01/CONS.
E’ infatti detta delibera 7/11/2001, n. 425/01/CONS, all’art. 4, I comma, nel testo modificato per effetto della delibera 24/9/2003, n. 336/03/CONS, a prescrivere che “il direttore del Dipartimento garanzie e contenzioso, esaminata la relazione e gli atti trasmessi ai sensi dell’art. 3, comma 3, ovvero le segnalazioni trasmesse ai sensi dell’art. 3, comma 5 bis, procede all’accertamento formale dei fatti previa qualificazione giuridica della fattispecie, redigendo processo verbale. Dispone quindi l’avvio del procedimento sanzionatorio con l’atto di contestazione …”.
Ad ogni modo, ritiene il Collegio che l’assunto di parte ricorrente non presti adeguata considerazione alla circostanza per cui lo stesso art. 1 della legge n. 249/97, al settimo comma, espressamente stabilisce che “le competenze indicate al comma 6 possono essere ridistribuite con il regolamento di organizzazione dell’Autorità …”.
Ora, detto regolamento, contenuto nella delibera 9/10/2002, n. 316/02/CONS, prevede all’art. 20, II comma (nel testo antecedente alla riforma apportata con la delibera 21/12/2005, n. 506/05/CONS), in analogia con il precedente regolamento, di cui alla deliberazione 16/6/1998, n. 17/98, che “il Dipartimento, in particolare, svolge le attività preparatorie e quelle istruttorie relative alle competenze attribuite all’Autorità dall’art. 1, comma 6, lettera a), numeri 9 e 14; lettera b), numeri 6, 7, 8, 9 e 14 della legge n. 249/1997”.
E’ dunque espressamente enucleata la competenza del Dipartimento garanzie e contenzioso nell’attività preparatoria ed istruttoria, non già decisoria, (anche) in tema di verifica del rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, con conseguente legittimità, anche nella fattispecie in esame, della delibera n. 425/01/CONS, ed in particolare dell’art. 4 sull’avvio del procedimento sanzionatorio.
Né può condividersi la tesi secondo cui l’avvio del procedimento con la contestazione dei fatti esulerebbe dall’attività preparatoria ed istruttoria, trattandosi, evidentemente, del primo atto di un procedimento amministrativo che si conclude con l’ordinanza ingiunzione, ovvero con un provvedimento di archiviazione, e dunque di un atto di iniziativa, di per sé non lesivo della situazione giuridica soggettiva del destinatario (in termini Corte cost., 7/5/2002, n. 160; Cass., Sez. I, 15/4/2005, n. 7804).
Appare, del resto, del tutto ragionevole, anche in una prospettiva di efficienza dell’azione amministrativa, che una siffatta attività sia rimessa ad un ufficio diverso dall’organo collegiale dell’Autorità.

 

2. - Con il secondo motivo si deduce anzitutto la violazione dell’art. 14 della legge 24/11/1981, n. 689, nell’assunto che, comunque, il procedimento risulta tardivamente avviato, essendo stata la contestazione effettuata in data 4/8/05, con riguardo ad un fatto accaduto il 26/1/05.
Anche tale censura non appare meritevole di positiva valutazione.
La Sezione ha avuto modo, anche di recente, di evidenziare (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 21/7/2006, n. 6182) come secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale i limiti temporali entro cui l’Amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione ai sensi dell’art. 14 della legge n. 689 sono collegati alla conclusione del procedimento di accertamento, e non alla data di commissione della violazione; inoltre la legittimità della durata dell’accertamento, che rende mobile il dies a quo per la contestazione, va valutata in relazione al caso concreto, e sulla base della complessità delle “indagini” tese a riscontrare la sussistenza della infrazione, e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne l’esatta consistenza agli effetti della formulazione della contestazione (in termini Cass., Sez. I, 4/2/2005, n. 2363; Cass, Sez. lav., 8/8/2005, n. 16642; Cass., Sez. I, 18/2/2005, n. 3388; Cass., Sez. lav., 3/7/2004, n. 12216).
Ciò significa che, in linea di principio, non è ravvisabile un’illegittimità dell’art. 4, II comma, della delibera n. 425/01/CONS che prevede la notifica dell’atto di contestazione nel termine di novanta giorni dall’accertamento formale dei fatti, avvenuto, nel caso di specie, in data 4/8/05 (in termini cfr. anche Cons. Stato, Sez. VI, ord. n. 2652/05).
Occorre inoltre tenere conto della complessità della qualificazione giuridica della fattispecie dedotta in giudizio, interessata anche da riforme del quadro di riferimento normativo, sì da apparire non tardiva la contestazione, tanto più in difetto di specifica allegazione circa il contegno defatigatorio dell’Autorità resistente.
Infondata è anche la subordinata censura di tardività del provvedimento impugnato, fondata sul presupposto che lo stesso sia stato adottato oltre i centocinquanta giorni decorrenti dalla data dell’accertamento formale (risalente, come ormai noto, al 4/8/05).
Al fine di disattenedere la doglianza risulta sufficiente ricordare come l’art. 4 bis del regolamento in materia di procedure sanzionatorie (di cui alla già citata delibera n. 425/01/CONS) stabilisca, al primo coma, che il termine per l’adozione del provvedimento finale è di centocinquanta giorni decorrenti dalla data di notifica della contestazione.
Ora, quest’ultimo atto risulta notificato in data 19/8/05, con la conseguenza che risulta tempestivo il provvedimento sanzionatorio gravato, intervenuto il 12/1/06.
Né può essere assunto a parametro di riferimento nell’enucleazione del termine del procedimento, ovvero di un termine infraprocedimentale, l’art. 2 della legge 7/8/1990, n. 241, in quanto, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, in tema di sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/81, una volta contestata la violazione, è inapplicabile il termine “residuale” della legge generale sul procedimento; ciò anche nell’ipotesi (non ricorrente, come chiaro, nel caso di specie) in cui non sia stabilito, per legge o per regolamento, un termine per l’adozione dell’ordinanza - ingiunzione, in quanto la legge n. 689 prevede il compimento di alcune attività necessarie a garanzia degli interessati, ed ha una durata incompatibile con il termine ordinario (di novanta, e non più di trenta giorni), sì che il tempo massimo per l’adozione dell’ordinanza - ingiunzione deve ritenersi quello di cinque anni, previsto dall’art. 28 della stessa legge n. 689, sia pure con riferimento al termine per la riscossione delle somme dovute per le violazioni (così Cass., Sez. I, 6/4/2004, n. 6769; Cass., Sez. I, 15/4/2005, n. 7804).
Inammissibile per carenza di interesse deve poi ritenersi la censura con cui si contesta l’assunto motivazionale del provvedimento gravato che disattende l’eccezione di inutilizzabilità delle violazioni dell’art. 4, V comma, della delibera n. 538/01/CONS accertate in occasione della trasmissione della partita Udinese - Roma (in data 19/5/05) e Juventus - Benfica (in data 6/8/05), essendo la sanzione costituita da una diffida a cessare dal comportamento illegittimo (secondo quanto previsto dall’art. 31, II comma, della legge 6/8/1990, n. 223, ed oggi dall’art. 51 del D.lgs. 31/7/2005, n. 177, recante il T.U. della radiotelevisione).
E’ chiaro infatti che una siffatta sanzione ha carattere “preventivo” e contenuto “negativo”; pertanto prescinde dalla unicità o pluralità delle condotte addebitate, che non possono, all’evidenza, incidere sulla commisurazione della pena, o su altri elementi di valutazione.

 

3. - Con il terzo mezzo si deduce l’illegittimità dell’assunto motivazionale della sanzione gravata, nella considerazione che, con riferimento ai minispot nelle trasmissioni sportive, l’emittente non può che basarsi si di una valutazione di suscettibilità in astratto dell’arresto di gioco a dare luogo ad un’aggiunta del tempo regolamentare; nel caso di specie l’interruzione pubblicitaria è avvenuta in occasione di un arresto di gioco connesso all’infortunio occorso ad un atleta per effetto di un fallo che comportava l’attribuzione di un calcio di punizione in favore del Milan, e dunque per un evento contemplato dalla regola 7 del regolamento F.I.G.C. come recuperabile su valutazione dell’arbitro.
Anche tale censura deve essere disattesa.
Occorre muovere dalla premessa per cui, a norma dell’art. 37, I e II comma, del T.U. della radiotelevisione (e già in precedenza dell’art. 3 della legge 30/4/1998, n. 122), gli spot pubblicitari isolati costituiscono l’eccezione; possono essere inseriti “nel programma” purchè non ne siano pregiudicati l’integrità ed il valore, tenuto conto degli intervalli naturali dello stesso, nonché della sua durata e natura; in particolare, con riguardo ai programmi sportivi, che in questa sede vengono in rilievo, la pubblicità può essere inserita soltanto tra le parti autonome o negli intervalli.
L’art. 4, V comma, del regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, di cui alla deliberazione del 26/7/2001, n. 538/01/CSP dell’A.G.COM. (nel testo riformato con la delibera n. 250/04/CSP e poi di nuovo con la delibera n. 105/05/CSP), da parte sua, specifica la portata della norma di legge (in termini T.A.R. Lazio, Sez. II, 21/12/2005, n. 14357) precisando che “nella trasmissione di eventi sportivi la pubblicità e gli spot di televendita possono essere inseriti negli intervalli previsti dal regolamento ufficiale della competizione sportiva in corso di trasmissione o negli arresti di gioco suscettibili di essere aggiunti alla durata regolamentare del tempo ove l’inserimento del messaggio pubblicitario non interrompa l’azione sportiva …”.
Se ne ricava la conferma della disciplina legislativa in ordine alla possibilità di inserimento dei minispot negli intervalli, con l’ulteriore previsione degli arresti di gioco suscettibili di essere aggiunti alla durata regolamentare del tempo, ed a condizione che l’inserimento del messaggio pubblicitario non interrompa l’azione sportiva (e purchè gli spot isolati non superino il numero di sei nei tempi regolamentari).
L’inclusione degli arresti di gioco recuperabili (concetto, quest’ultimo, a rigore, non sovrapponibile a quello legislativo di intervallo : in tal senso Cons. Stato, Sez. VI, 2/5/2006, n. 2446) come momento di inserzione del minispot va dunque interpretata, in necessaria armonia con la fonte primaria, in senso stretto, come del resto imposto dalla previsione, con portata limitativa, specificativa del fatto che il messaggio non deve interrompere l’azione sportiva.
In tale background giuridico occorre osservare che la regola 7 del Regolamento F.I.G.C., con riguardo alla durata della gara, nel disciplinare il “recupero delle interruzioni di giuoco”, non contempla affatto l’evento del calcio di punizione.
La società ricorrente assume che peraltro questo evento sportivo potrebbe essere ricondotto nell’alveo delle “manovre tendenti a perdere deliberatamente tempo”, tanto più che la regola in questione non contiene un’elencazione tassativa delle fattispecie che giustificano il recupero.
Sebbene tale ultima considerazione sia condivisibile, non consente peraltro di portare ad uno svuotamento della disciplina limitativa delle interruzioni pubblicitarie isolate, la quale contiene un rinvio alla regolamentazione ufficiale della competizione sportiva (e dunque alla norma federale) solo al fine di enucleare gli intervalli e gli arresti di giuoco, suscettibili di essere aggiunti alla durata regolamentare del tempo.
Rimane peraltro ferma la condizione - limite per cui l’inserimento del messaggio pubblicitario non può interrompere l’azione sportiva, circostanza, questa, che si frappone ad una valutazione di suscettibilità in astratto di recupero dell’arresto di gioco, che, di per sé, consentirebbe quasi sempre l’inserimento del minispot, proprio in ragione del tenore della norma federale sul recupero delle interruzioni di gioco.
In considerazione di quanto precede, appare al Collegio legittimo e condivisibile il supporto motivazionale del provvedimento gravato, che, nell’escludere la sussistenza in punto di fatto di un’ipotesi di recupero nella vicenda contestata, ha implicitamente chiarito come la valutazione della configurabilità delle condizioni richieste per l’inserimento di spot pubblicitari si traduca nella diligenza media richiesta alle emittenti nell’osservanza delle norme in materia di diffusione radiotelevisiva.
In altri termini, a pena di una radicale elusione della disciplina dei minispot nei programmi sportivi, di dubbia compatibilità con il diritto comunitario, deve ritenersi che sia rimesso al prudente apprezzamento del telecronista e/o del regista valutare, sulla base della propria esperienza professionale, se una specifica interruzione del gioco, per le modalità che la caratterizzano, possa o meno ritenersi suscettibile di recupero, configurandosi la violazione colposa della norma ogni volta che il giudizio prognostico sulle determinazioni arbitrali in ordine al recupero del tempo perduto si riveli a posteriori errato, proprio come è accaduto nel caso di specie.

 

4. - Alla stregua di quanto precede, il ricorso deve essere respinto per l’infondatezza dei motivi dedotti.
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione III Ter, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9.11.2006.



   

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