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T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE II - Sentenza 2 dicembre 2006 n. 5636
Antonio Cavallari – Presidente, Giulio Castriota Scanderbeg – Estensore
Romandini (avv. V. Pellegrino) c. Comune di Taranto (avv. E. Sticchi Damiani)


Autonomia e decentramento – Disciplina di province comuni ed enti locali – Comune – Potestà regolamentare – In materia di organizzazione degli uffici e dei servizi – Potestà di istituire nuove aree professionali del personale dipendente – Inesistenza

Tra le prerogative della potestà regolamentare del Comune in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi non vi è quella di istituire nuove aree professionali del personale dipendente con la fissazione dei parametri retributivi e con la previsione del passaggio automatico nell’area del personale che, in possesso dei requisiti, ne faccia domanda nei termini stabiliti.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Sede di Lecce, Sezione Seconda




composto dai Signori Magistrati
dr. Antonio Cavallari - presidente
dr. Giulio Castriota Scanderbeg - componente est.
dr.ssa Silvana Bini - componente
ha pronunciato la seguente


SENTENZA



sul ricorso n. 237/2006 proposto da

Romandini Francesco, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Valeria Pellegrino e domiciliato in Lecce alla via Augusto Imperatore n. 16;


contro




il Comune di Taranto, in persona del commissario e legale rappresentante pt dottor Tommaso Blonda, rappresentato e difeso in giudizio dal Prof. Avv. Ernesto Sticchi Damiani ;


per l’annullamento



in parte qua della deliberazione GC 23.11.2005 n. 567 recante “Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei servizi e macrostrutture. Approvazione” e della presupposta deliberazione CC 16.9.2005 n. 82 avente ad oggetto “Adeguamento del regolamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Taranto alla normativa vigente ed al piano di razionalizzazione della spesa. Criteri generali per la Giunta Comunale”; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale ed in particolare del provvedimento sindacale 2.12.05 n. 82 e di tutti gli atti, anche di estremi sconosciuti, di attribuzione degli incarichi di coordinatore dei professionisti delle tre aree specialistiche istituite nel Comune di Taranto ( 1. Lavori pubblici, Ambiente, Patrimonio, Sanità; 2. Urbanistica, Edilità; 3. Risanamento Città vecchia-Progetti speciali);

nonchè sui motivi aggiunti per l’annullamento
della delibera GC n. 60 del 6 febbraio 2006 avente ad oggetto “approvazione Piano degli Obiettivi 2006. Programma Esecutivo di Gestione 2006 e schema di contratto”, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguenziale;

Visto il ricorso;
vista la memoria della Amministrazione comunale di Taranto;
udito alla camera di consiglio del 19 ottobre 2006 il giudice relatore dottor Giulio Castriota Scanderbeg e udite per le parti gli avv.ti Pellegrino e Sticchi Damiani;
considerato in fatto ed in diritto quanto segue

FATTO




Lamenta il ricorrente Romandini, architetto, dipendente del Comune di Taranto con profilo professionale di tecnico laureato -categoria D-, designato Coordinatore generale Tecnico del contratto di quartiere CEP-Salinella con provvedimento sindacale n. 57 del 10.10.2000, che illegittimamente la intimata amministrazione comunale, a mezzo degli atti gravati, avrebbe fatto luogo ad una complessa riorganizzazione della posizione dei professionisti dipendenti dell’Ente, creando tra l’altro per costoro un’area professionale ad hoc e prevedendo espressamente (art. 17 del Regolamento degli uffici e dei servizi) che lo status di avvocato, ingegnere, architetto e psicologo dipendenti dell’Ente è incompatibile con l’esercizio della funzione amministrativa.
Si duole altresì il ricorrente che nell’ambito professionale degli ingegneri e degli architetti sarebbero poi state individuate tre aree specialistiche di coordinamento (1.Lavori pubblici, Ambiente, Patrimonio, Sanità; 2. Urbanistica, Edilità; 3. Risanamento Città vecchia-Progetti speciali) ai cui vertici il sindaco avrebbe chiamato tre distinti professionisti, con chiaro vulnus alla propria posizione di Coordinatore del contratto di quartiere CEP-Salinella, figura caratterizzata da compiti interdisciplinari mal conciliabili con le neo istituite figure apicali di coordinamento, peraltro conferibili a professionisti esterni alla compagine amministrativa dell’ente.
Di qui i motivi di censura articolati sotto i distinti profili dell’eccesso di potere per irrazionalità e contraddittorietà manifesta, violazione dell’art. 97 della Cost., violazione degli artt. 10 e 12 dell’Accordo di categoria del 22.1.2004 e la richiesta conseguenziale di annullamento degli atti gravati, con ogni statuizione ulteriore anche in ordine alla regolazione delle spese di lite.
Si è costituita la intimata amministrazione comunale di Taranto per resistere al ricorso e per chiederne il rigetto.
All’udienza del 19 ottobre 2006 il ricorso è stato trattenuto per la decisione


DIRITTO




Va anzitutto affrontata la questione della pretesa tardività del gravame per come sollevata dalla difesa della intimata amministrazione comunale di Taranto.
Si assume che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare nei termini la delibera consiliare n. 82 del 16.9.2005 recante i criteri generali e le linee guida in esecuzione delle quali la Giunta comunale avrebbe poi provveduto ad adeguare il regolamento degli uffici e dei servizi ed approvato la nuova organizzazione amministrativa dell’Ente. In quell’atto di indirizzo infatti, a dire della amministrazione, era già in nuce la introduzione della incompatibilità tra la professione di architetto ed ingegnere con l’esercizio della funzione amministrativa.
La questione non è fondata.
Come dedotto dalla stessa amministrazione, la delibera consiliare citata, conformemente alle prerogative proprie dell’organo adottante, si è limitata a dettare i criteri generali per la Giunta comunale ai fini della adozione da parte di quest’ultima dell’adeguamento al regolamento degli uffici e dei servizi del comune di Taranto alla normativa vigente ed al piano di razionalizzazione della spesa. In tale delibera di indirizzo l’assise consiliare ha previsto, per quanto qui di interesse, l’istituzione delle alte professionalità e delle posizioni organizzative nonchè l’istituzione dell’area professionale degli iscritti agli albi degli avvocati, ingegneri, architetti e psicologi senza tuttavia minimanente incidere in concreto sulla disciplina giuridica delle attribuzioni proprie di tale istituenda area professionale, nè tanto meno sulla questione – qui oggetto specifico di censura- della incompatibilità dello status di professionista abilitato con l’esercizio di funzioni amministrative dirigenziali.
Ne viene che, con riferimento alla citata delibera consiliare n. 82, alcun onere di immediata impugnativa poteva configurarsi a carico dei professionisti interessati, attesa l’evidente inesistenza di profili di immediata lesività, ai fini della contestazione di un sistema preclusivo dell’esercizio della funzione amministrativa, introdotto soltanto con l’art. 17 del -pur gravato- Regolamento comunale (adottato soltanto a mezzo della deliberazione della Giunta Comunale n. 567 del 23.11.2005).
Analoghe considerazioni in ordine alla non lesività attuale della deliberazione (e conseguente inconfigurabilità di un onere di immediata impugnazione nel rispetto dei termini decadenziali di legge) possono articolarsi con riferimento alla delibera di GC n. 134 del 17.3.2005, da cui pure la difesa della Amministrazione farebbe discendere la irricevibilità per tardività del ricorso; con tale atto, infatti, l’organo esecutivo si è limitato ad esprimere una delibera di indirizzo rivolta alla Direzione delle Risorse Umane e alle altre Direzioni competenti al fine di attivare ogni idonea procedura ( sindacale, amministrativa e contabile) finalizzata al riconoscimento della specificità dei professionisti dipendenti ed alla incompatibilità tra l’esercizio della professione di architetto e di ingegnere con l’esercizio della funzione amministrativa.
In realtà, come dianzi ricordato, è soltanto con la previsione regolamentare citata ( art. 17), che il Comune di Taranto, nel prevedere ed istituire tre aree specialistiche di coordinamento dell’Area professionale tecnica nonchè la figura del coordinatore dei professionisti incaricati dell’esercizio di funzioni omogenee, ha di fatto introdotto la contestata incompatibilità per gli esercenti le professioni; sicchè, preso atto della tempestiva impugnazione avverso tale ultima disposizione regolamentare, il Collegio non può che disattendere la eccezione di tardività del mezzo proposto, sotto entrambi i divisati profili.
Da altro punto di vista la difesa della Amministrazione ha dedotto la inammissibilità del mezzo per difetto di interesse posto che la pretesa incompatibilità tra il nuovo assetto organizzativo dell’Ente sul piano delle alte professionalità dei dipendenti con il pregresso incarico professionale (Coordinatore genrale Tecnico del Contratto di quartiere CEP- Salinella) di cui risultava attributario il ricorrente medesimo in concreto non sarebbe ipotizzabile, posto che non sarebbe predicabile -nè in via esplicita nè in via implicita- alcuna interferenza in concreto di tale nuovo assetto con i precedenti incarichi professionali attribuiti dal Comune.
Ma anche tale eccezione non merita condivisione.
Ed invero quello di titolare di precedente incarico connotato da profili di interdisciplinarietà è soltanto uno dei profili evidenziati dal ricorrente a sostegno della propria posizione legittimante nell’articolare censure di legittimità al nuovo assetto organizzativo dell’Ente; ciò non toglie tuttavia, ed in disparte la questione -che la stessa difesa dell’amministrazione lascia aperta- dell’effettivo impatto del nuova organizzazione sui precedenti incarichi di coordinamento, che lo stesso ricorrente deduce una posizione sostanziale - di architetto dipendente del Comune di Taranto- di per sè legittimante alla proposizione del mezzo in quanto indubbiamente incisa dalle nuove previsioni, se non altro sul piano della non accessibilità per il futuro a nuovi incarichi dirigenziali. Pertanto non potrebbe dirsi mancare sotto tal guisa l’interesse del Romandini a censurare le scelte operate dalla Amministrazione comunale a mezzo della adozione dei più volte citati atti organizzativi, immediatamente incidenti sul suo status di professionista laureato alle dipendenze dell’ente.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto nei sensi e limiti di cui appresso.
Per ragioni di economia processuale il Collegio ritiene opportuno procedere preliminarmente all’esame della censura articolata dalla parte ricorrente con il secondo motivo di gravame, atteso l’evidente carattere assorbente del vizio in tale ambito divisato all’indirizzo della gravata delibera giuntale n. 567 del 23 novembre 2005.
Con tale articolato motivo di gravame, il ricorrente deduce, in sintesi, l’esorbitanza delle previsioni regolamentari censurate rispetto ai confini propri fissati dalla legge all’atto di normazione secondaria di spettanza comunale nella materia.
In particolare, il ricorrente si duole dell’indebito intervento comunale in una materia, quale quella della individuazione di nuove aree professionali di aggregazione del personale dipendente con la fissazione ( sia pure in negativo, sotto il profilo della interdizione all’esercizio di funzioni amministrative) delle mansioni proprie del nuovo profilo professionale, con chiaro vulnus alle prerogative della contrattazione collettiva ( che, notoriamente, a seguito della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego è fonte primaria di regolazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni).
La censura è meritevole di condivisione.
Ed invero la impugnata disposizione regolamentare (art. 17) nell’istituire l’area professionale dei professionisti dipendenti, “alla quale appartengono i laureati specialistici di tipo professionale, il cui profilo professionale preveda lo svolgimento di mansioni per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione, previo superamento dell’esame di Stato, agli albi speciali previsti dalla legge per i dipendenti comunali”, ha inteso incidere sulla classificazione del personale dipendente a mezzo della creazione di una nuova area professionale cui aggregare il personale stesso in possesso di particolari titoli professionali (laurea ed iscrizione in appositi albi professionali).
Tale previsione tuttavia non appare corretta estrinsecazione del potere regolamentare di disciplina dell’ordinamento degli uffici e servizi, per come delineato dall’art. 89 del D.Lgs. 267/2000 ed espressamente limitato alle seguenti materie: a) responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento delle procedure amministrative; b) organi, uffici, modi di conferimento della titolarità dei medesimi; c) princìpi fondamentali di organizzazione degli uffici; d) procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro; e) ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva; f) garanzia della libertà di insegnamento ed autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca; g) disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra impiego nelle pubbliche amministrazioni ed altre attività e casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.
Come è facile desumere dall’elenco delle attribuzioni riservate alla fonte regolamentare dianzi riportate, tra le prerogative della potestà regolamentare del Comune in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi non vi è certo quella di istituire nuove aree professionali del personale dipendente con la fissazione dei parametri retributivi e con la previsione (art. 41 Reg.) del passaggio automatico nella predetta area del personale che, in possesso dei requisiti, ne faccia domanda nei termini stabiliti.
Peraltro, anche il regime delle incompatibilità di cui al punto g) del citato elenco non riguarda affatto la potestà di incidere sul contenuto concreto delle attribuzioni del personale (ad es. inibendo, l’esercizio concreto di funzioni proprie del profilo di appartenenza, come in effetti ha operato il Comune -cfr. il citato art. 17 del Reg.-, a mezzo della interdizione ai professionisti di esercitare funzioni amministrative tendenzialmente rientranti nelle proprie attribuzioni), sebbene la disciplina delle cd incompatibilità “esterne”, e cioè quelle astrattamente configurabili tra l’esercizio dell’impiego e le altre attività e gli incarichi ad esso estranei.
La materia illegittimamente disciplinata -sotto il profilo della dedotta incongruenza della fonte- dal Regolamento comunale all’esame è, invece, come si accennava, tipica espressione di contrattazione collettiva. In tal senso depongono le previsioni generali ed onnicomprensive di cui all’art. 40 del d.lgs 165/2001, a tenor delle quali la contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali e, ancor prima, all’art. 2 del d.lgs 165/2001 che annovera la contrattazione collettiva tra le fonti primarie del rapporto di lavoro (circa l’applicabilità agli Enti locali della disciplina legislativa statale in materia di rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, v. il rinvio dinamico operato dall’art. 88 del d.lgs 267/2000).
Inoltre, l’art. 40, 2 comma d.lgs. 165/2001 dispone che i professionisti degli enti pubblici costituiscono, unitamente alla dirigenza, in separata sezione, un’area contrattuale autonoma nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni, rinviando peraltro la definizione dei comparti ed aree contrattuali ad Accordi tra Aran e rappresentanze sindacali, ex art. 41 6 comma TU.
Ancora, lo stesso art. 40 stabilisce che per le figure professionali che in posizione di elevata responsabilità svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi sono stabilite discipline distinte nell’ambito dei contratti collettivi di comparto.
Come è facile desumere dalle disposizioni dianzi richiamate è solo la contrattazione collettiva abilitata dalla legge ad incidere sul rapporto individuale di lavoro dei pubblici dipendenti quanto a classificazione del personale e fissazione dei parametri retributivi (art. 2 co 3 d.lgs. 165/2001); di talchè completamente esorbitante dai confini propri della fonte utilizzata si appalesa la previsione regolamentare (art. 17) istitutiva della nuova area dei professionisti dipendenti nonchè la prevista parametrazione economica al trattamento delle alte specializzazioni.
Una conferma in tal senso, sul piano della ripartizione delle competenze nella materia, sul piano della fonte regolatrice del rapporto, viene d’altra parte dal contenuto dispositivo del Contratto collettivo nazionale per gli Enti locali vigente all’epoca di adozione degli atti gravati (CCNL Enti Locali del 22.1.2004) nelle parti che riguardano la valorizzazione delle alte professionalità (art. 10) ed il sistema di classificazione del personale.
Da tali disposizioni normative può infatti trarsi ulteriore argomento per concludere che gli atti organizzativi di diritto comune che gli enti possono adottare, sempre nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali vigente, al fine di valorizzare le alte professionalità presenti tra il personale dipendente possono riguardare profili inerenti l’affidamento di incarichi a termine (nell’ambito della disciplina dell’art. 8 comma 1 lett.b) e c) del CCNL del 31.3.1999), ma non investono mai la classificazione del personale, attività riservata alla contrattazione collettiva; ed invero, alla Commissione paritetica ( Aran e Confederazioni ed Organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto collettivo) prevista al fine di sviluppare iniziative volte alla razionalizzazione e alla valorizzazione delle risorse umane viene espressamente affidato (art. 12 cit.) il compito di articolare proposte alle parti negoziali per una verifica del sistema di qualificazione del personale, anche con l’obiettivo di rivisitare i profili professionali alla luce di nuove competenze e professionalità.
Come ognun vede, la materia della individuazione delle aree professionali e dei profili alle stesse inerenti è di esclusivo appannaggio della contrattazione collettiva, di guisa che va senz’altro ritenuta illegittima la classificazione operata dal Comune di Taranto a mezzo del citato art. 17 del Regolamento, che va pertanto annullato.
All’effetto caducatorio soggiace naturalmente anche la previsione (art. 41 Reg. cit) inerente il passaggio automatico, a domanda, del personale in possesso dei requisiti professionali previsti per l’aggregazione all’area dei professionisti iscritti in albi speciali.
Per quanto detto, in accoglimento del mezzo e con assorbimento delle restanti censure, deve senz’altro farsi luogo all’annullamento degli artt. 17 e 41 del Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi adottato dalla Giunta Comunale di Taranto con deliberazione n. 567 del 23 novembre 2005.
L’accoglimento del mezzo sotto i profili divisati e la caducazione della previsione regolamentare inerente la nuova area professionale comporta, per invalidità derivata, l’annullamento della previsione regolamentare (sempre contenuta nel ridetto art. 17) inerente la nomina sindacale dei Coordinatori dei professionisti – trattandosi di sub-incarichi supponenti la sussistenza di un’area professionale ad hoc- e le nomine in concreto operate in virtù della richiamata disposizione, pur esse gravate con motivi autonomi.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 29 del Regolamento comunale qui oggetto di scrutinio per non aver lo stesso determinato le modalità di attribuzione degli incarichi a tempo determinato, ai sensi dell’art. 109 TU Enti locali, il Collegio deve osservare che anche tale censura è fondata e va accolta, con conseguenziale annullamento della disposizione dinanzi citata; la stessa infatti non esplicita, contrariamente a quanto previsto dall’art. 109 cit. i criteri e le modalità per l’affidamento di detti incarichi, elementi questi che invece la disposizione normativa di rango primario affida espressamente alla fonte regolamentare al fine di conformare più nel dettaglio, nell’ambito di regole certe e prestabilite (a mezzo della elaborazione di criteri, limiti e modalità di conferimento), l’esercizio del delicato potere di attribuzione di detti incarichi. Anche sotto tal profilo pertanto il ricorso merita di essere accolto, con la conseguenza che l’amministrazione intimata dovrà rimodulare, in sede di nuova formulazione della disposizione regolamentare in parola, le modalità di conferimento al personale dipendente degli incarichi dirigenziali a termine ex art. 109 d.lgs cit.
Non meritano al contrario di essere accolti i motivi aggiunti prodotti dal ricorrente all’indirizzo della delibera di GC n. 60 del 6.2.2006, recante l’approvazione del Piano degli obiettivi 2006 ed il Programma Esecutivo di gestione 2006, censurata nella parte in cui ha attribuito alla gestione diretta dei dirigenti i capitoli di spesa o parti di essa previsti nel PEG riconoscendo la competenza dei soli dirigenti ad adottare sui medesimi capitoli atti recanti impegno di spesa.
Il profilo di doglianza è articolato sul presupposto che i coordinatori (e tra questi il ricorrente, Coordinatore del Contratto di Quartiere CEP-Salinella) sarebbero privati di ogni autonoma competenza in ordine al potere di spesa, di esclusivo appannaggio dirigenziale.
Senonchè le censure sul punto articolate, sotto i dedotti profili della irrazionalità e disparità di trattamento, violazione dell’art. 97 della Cost. e violazione dell’art. 10 e 12 dell’Accordo di categoria del 22.1.2004, non meritano di essere condivise e vanno disattese.
Giova precisare che la censura merita di essere esaminata unicamente per il profilo inerente la mancata previsione di autonomi poteri di spesa in capo a singole figure apicali di coordinamento (tra le quali appunto quella di cui risulta titolare il ricorrente in virtù del più volte richiamato incarico) diverse ( giacchè preesistenti) da quelle istituite a mezzo del ridetto articolo 17 del regolamento (e cioè le figure dei coordinatori dei professionisti); per queste ultime, infatti, la censura non avrebbe più ragione di porsi a seguito e per effetto della caducazione, conseguente alla presente pronuncia di annullamento, di ogni previsione organizzativa prevista dal richiamato art. 17.
Nei limiti anzidetti, la censura non merita condivisione.
Trascura infatti il ricorrente di considerare che l’attribuzione ai soli dirigenti di risorse rientranti nel programma esecutivo di gestione (PEG) per il 2006 è perfettamente conforme al modello organizzativo degli uffici e dei servizi quale delineato dalle complesse leggi di riforma che hanno interessato negli ultimi anni il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
Per ciò che riguarda la dirigenza negli enti locali, è noto che l’art. 107 del d.lgs. 267/2000 nell’attribuire ai dirigenti, pur nel rispetto dei poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettanti agli organi di governo, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica degli uffici e dei servizi, ha espressamente conferito loro autonomi poteri di spesa correlati all’attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo politico.
In tale quadro in cui, giova ricordarlo, si inserisce anche il meccanismo della valutazione della responsabilità dirigenziale (nell’ambito dei controlli interni ed esterni sulla gestione, artt. 147 e 148 TU 267/00), ben si comprende la scelta operata a mezzo dell’atto gravato di coinvolgere i soli dirigenti nell’attuazione del programma esecutivo di gestione, con l’affidamento soltanto a questi ultimi di risorse finalizzate al perseguimento degli obiettivi prefissati ed all’assunzione dei relativi atti di gestione finanziaria (ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa, ai sensi dell’ art. 107 comma 3 lett. d).
Per questa parte, dunque, il ricorso non merita di essere accolto.
Giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese e competenze del giudizio.


P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, II Sezione di Lecce, accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi e limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 19 ottobre 2006.

Pubblicata il 2 dicembre 2006



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