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T.A.R. CALABRIA - CATANZARO - SEZIONE II - Sentenza 4 dicembre 2006 n. 1569
Vito Carella – Presidente, Pierina Biancofiore – Estensore
FAG Petroli s.r.l. (avv.ti P. Zofrea, A. Giunti) c. Università della Calabria (Avv. Stato), Ministero dell’Interno (Avv. Stato), Prefettura di Catanzaro (Avv. Stato)


1. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Infiltrazioni mafiose – Informazioni prefettizie – Divieto di stipulare approvare o autorizzare i contratti o i subcontratti pubblici – Presupposti – Individuazione.

 

2. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Infiltrazioni mafiose – Informativa ex art.10, d.P.R. n.252 del 1998 – Finalità.

1. A norma dell’art. 10, d.P.R. 3 giugno 1998 n.252, sono sufficienti i semplici elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, rinvenuti nel contraente, ad inibire alle stazioni appaltanti la possibilità di stipulare approvare o autorizzare i contratti o i subcontratti pubblici.

 

2. L’informativa di cui all’art. 10, d.P.R. 3 giugno 1998 n.252, mira ad interdire la contrattazione con la p.a. di imprese sospettate di subire tentativi di infiltrazione mafiosa: trattasi di una tipica misura cautelare preventiva, che prescinde dall’accertamento, in sede penale, di uno o più reati connessi all’associazione di tipo mafioso ed è autonoma dalla prova di fatti di reato e dell’effettiva infiltrazione mafiosa nell’impresa o dell’effettivo condizionamento delle scelte dell’impresa da parte di associazioni o soggetti mafiosi.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA,
SEZIONE SECONDA




alla presenza dei Signori:
VITO CARELLA - Presidente
PIERINA BIANCOFIORE - Consigliere est.
CARLO DELL’OLIO - Referendario
ha pronunciato la seguente:


SENTENZA



sul ricorso n. 1463/2005 proposto da

Società FAG Petroli s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avvocati Pino ZOFREA e Andrea GIUNTI e domiciliata in Catanzaro presso l’Ufficio di Segreteria del TAR,


contro



L’Università della Calabria in persona del Rettore legale rappresentante p.t., il Centro Residenziale dell’Università della Calabria rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato presso la cui sede in Catanzaro Via G. da Fiore, n. 34 ex lege domiciliano,

il Ministero dell’Interno in persona del Ministro legale rappresentante p.t. e la Prefettura di Catanzaro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato presso la cui sede in Catanzaro Via G. da Fiore, n. 34 ex lege domiciliano,


per l’annullamento



del decreto n. 2776 in data 29 settembre 2005 con il quale il Rettore dell’Università della Calabria ha autorizzato la rescissione del contratto di fornitura di prodotti petroliferi al Centro residenziale,
della lettera a prot. n. 42913 del 9 novembre 2005 con la quale il Rettore ha comunicato alla ricorrente la intervenuta autorizzazione alla rescissione del contratto di che trattasi a seguito dell’informativa prefettizia del 5 agosto 2005,
della lettera a prot. n. 44147 del 17 novembre 2005 con la quale il Rettore ha negato l’accesso alla nota prefettizia del 5 agosto 2005 ed al parere dell’Avvocatura del 15 novembre 2005,
della nota prefettizia pervenuta in data 5 agosto 2005 in risposta alla richiesta di informazioni antimafia del Centro residenziale per l’Università della Calabria, nonché di ogni altro atto presupposto, prodromico, consequenziale o connesso;

VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno della Prefettura di Catanzaro dell’Università della Calabria e del Centro Residenziale dell’Università della Calabria;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
VISTI gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 9 giugno 2006 la dr.ssa Pierina BIANCOFIORE;
Uditi altresì i difensori delle parti come da verbale di udienza;
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO



Con ricorso notificato alle Amministrazioni in epigrafe in data 5 dicembre 2005 e depositato il successivo 19 dicembre, espone la società ricorrente di avere partecipato ad una gara per pubblico incanto per la fornitura di gasolio per riscaldamento per l’Università della Calabria e per il Centro Residenziale della stessa per il triennio 2005/2007 riuscendo vincitrice ed aggiudicataria definitiva della stessa. Espone altresì di avere stipulato in data 27 luglio 2005 il contratto per la fornitura, ma che con nota in data 4 ottobre 2005 del tutto inaspettatamente il Rettore comunicava il provvedimento di autorizzazione alla rescissione del contratto, motivato con le informazioni ricevute dalla Prefettura di Catanzaro e con un parere dell’Avvocatura dello Stato. La società interessata rappresentava quindi il suo stupore a fronte di tale situazione e che il certificato antimafia a suo tempo trasmesso non conteneva alcuna informazione negativa circa precedenti penali. Non ottenendo alcuna risposta la società ricorrente ha dunque presentato una istanza di accesso, rimasta inevasa.
Avverso il provvedimento impugnato la esponente ha dunque in primo luogo rappresentato che è illegittima qualsiasi fornitura di gasolio effettuata da altre ditte e che perciò le spetta il risarcimento del danno pari al 10% del valore del contratto nel caso in cui il recesso debba andare avanti, posto che un recesso vi sia stato, dal momento che non ha avuto alcuna copia del relativo atto. Con riferimento al diniego di accesso alla documentazione prefettizia e alla nota dell’Avvocatura distrettuale ne ha negato la legittimità in relazione agli articoli 22 e seguenti della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Avverso l’autorizzazione alla rescissione ha dedotto poi la violazione dell’art. 7 della L. n. 241 del 1990, nonché l’eccesso di potere per contraddittorietà, manifesta illogicità, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, carenza dei presupposti di fatto e travisamento dei fatti; la violazione degli articoli 6, 9 e 11 del D.P.R. 252/98 e dell’art. 4 della L. n. 490/94, nonché l’eccesso di potere per manifesta illogicità, contraddittorietà, carenza di motivazione e di istruttoria, difetto dei presupposti di fatto, illegittimità derivata per illegittimità degli atti presupposti; l’incompetenza. Con riferimento alla nota prefettizia ha dedotto la violazione del D.P.R. n. 252 del 1998 e della L. n. 490 del 1994, nonché l’eccesso di potere per manifesta illogicità, contraddittorietà, erroneità ed insufficienza della motivazione, carenza di istruttoria e difetto dei presupposti di fatto.
Il Ministero dell’Interno, l’Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Catanzaro e l’Università degli Studi si sono costituiti in giudizio tramite la locale Avvocatura dello Stato, hanno confutato tutte le censure proposte dalla ricorrente ed hanno chiesto la reiezione del ricorso.
Con motivi aggiunti depositati il 24 aprile 2006 l’esponente ha in sostanza contestato quanto sostenuto dall’Amministrazione resistente con la memoria di costituzione ed ha ulteriormente dedotto la violazione dell’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, dell’art. 4 della L. 8 agosto 1994, n. 490 degli articoli 24, 41 e 97 Cost e della L. n. 241 del 1990, nonché l’eccesso di potere per manifesta illogicità, genericità, contraddittorietà, erroneità ed insufficienza della motivazione e la carenza di istruttoria e il difetto dei presupposti di fatto, l’illegittimità anche derivata ed ha ribadito le già prese conclusioni
Il ricorso è stato ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 9 giugno 2006.


DIRITTO



1.
Col proposto gravame la società ricorrente, in atto esercente l’attività di commercio di prodotti petroliferi, ha impugnato il decreto rettorale di autorizzazione alla rescissione del contratto per la fornitura di gasolio per il riscaldamento dell’Università della Calabria e del Centro residenziale per il triennio 2005 – 2007, la nota con la quale il Rettore dell’Università della Calabria ha comunicato che la rescissione del contratto era stata disposta sulla base delle informazioni prefettizie, la comunicazione con la quale le è stato negato l’accesso alla nota prefettizia ed al parere dell’Avvocatura dello Stato sull’argomento e la nota prefettizia pervenuta in data 5 agosto 2005 in risposta alla richiesta di informazioni da parte dell’Università.

2.
In buona sostanza la società ricorrente ha lamentato che il provvedimento di autorizzazione alla rescissione del contratto è stato adottato senza che venisse effettuata la comunicazione di avvio del procedimento, il provvedimento in sé si dimostra anche manifestamente illogico e contraddittorio, in quanto la ricorrente lavora con l’Università ben dal 1995 ed oltre tutto l’Università non si è neppure premurata di verificare che l’informativa prefettizia non fosse frutto di un errore, come dimostrato dal certificato della Camera di Commercio privo di qualsiasi annotazione ai sensi degli articoli 6 e 9 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. Ha poi dedotto che il provvedimento di rescissione spettava alla direzione del Centro residenziale con il quale aveva stipulato il contratto. Quanto infine alla informativa prefettizia ha sostenuto la tesi dell’errore, posto che ai sensi del Regolamento di cui al D.P.R. n. 252 del 1998 le fattispecie in base alle quali si verificavano i tentativi di infiltrazione mafiosa erano individuate e nessuna di esse si applicava al suo caso. Ha concluso per l’accoglimento del ricorso, previo assolvimento delle richieste di accesso e accertamento dei danni subiti e subendi in conseguenza della richiesta a terzi della fornitura di gasolio di che trattasi.

3.
Il ricorso è destituito di fondamento.
In punto di fatto e per una migliore disamina della questione va rappresentato che a seguito della richiesta di informazioni antimafia inviata dall’Università della Calabria in data 11 aprile 2005, intervenuta la stipulazione del contratto tra il Rettore dell’Università della Calabria e la ditta ricorrente in data 27 luglio, l’Università riceveva dalla prefettura di Catanzaro la nota prefettizia del 5 agosto dalla quale è emerso che “…il coniuge dell’amministratore unico della società Sig. Fazio Giuseppe, pur se separato dalla moglie, è capace di determinare le scelte e gli indirizzi della società in quanto gestisce di fatto la ditta di che trattasi. Lo stesso ha numerosi precedenti e pendenze penali per reati vari e frequenta pericolosi pregiudicati ed elementi di spicco della criminalità organizzata del circondario lamentino. Risulta inoltre essere stato proposto dalla Questura di Catanzaro per l’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S….”
A contestazione di quanto affermato nella nota prefettizia parte ricorrente ha prodotto la sentenza n. 498 del 1994 dichiarativa della separazione tra la signora Perri Giuseppina, amministratore unico e legale rappresentante della società ricorrente, la nota indirizzata al Prefetto di Catanzaro dalla quale risulta che la detta legale rappresentante ha assunto il marito in data 1° dicembre 2002 per le difficoltà economiche in cui quest’ultimo versava, la lettera del 18 novembre 2005 con la quale il Sig. Fazio Giuseppe è stato licenziato ed il decreto del Questore della Provincia di Catanzaro in data 8 maggio 2004 dal quale risulta che il provvedimento di Avviso Orale emesso a carico di Fazio Giuseppe in data 3 gennaio 2003 è stato revocato.

4.
Sempre in punto di fatto va rilevato che al momento in cui l’esponente ha partecipato alla gara per pubblico incanto per la fornitura di gasolio indetta con decreto rettorale del 17 gennaio 2005, la compagine societaria, per esplicita ammissione di parte ricorrente, annoverava al suo interno il Sig. Giuseppe Fazio in atto separato dalla signora Perri Giuseppina, amministratore unico della società deducente.
Tale rapporto di lavoro si è protratto per tutta la durata della gara conclusasi con la stipulazione del contratto in data 27 luglio 2005, fino al 29 settembre 2005 quando il Rettore, a seguito dell’informativa prefettizia, ha autorizzato la rescissione del contratto e si è risolto col licenziamento del Sig. Fazio soltanto in data 18 novembre 2005, dopo la rescissione del contratto.

5.
In esito a tali risultanze appaiono non condivisibili tutta la serie delle doglianze basate sulle figure sintomatiche dell’eccesso di potere per difetto dei presupposti, per erroneità o illogicità della motivazione e per carenza di istruttoria, pure ribaditi con i motivi aggiunti, atteso che la legale rappresentante della società ben era a conoscenza di avere assunto il proprio ex coniuge fin dal 2002 ed appare, altresì, poco probabile che non fosse a conoscenza della serie dei pregiudizi penali che risultano a carico di quest’ultimo e pure esposti nel decreto di revoca dell’avviso orale. In particolare nelle premesse del provvedimento si legge: “Esaminati gli atti di ufficio dai quali risulta che Fazio Giuseppe… è stato condannato per emissione di assegni a vuoto continuata, esercizio abusivo di una professione in concorso, trasporti abusivi, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, furto, violazione al T.U. delle norme sulla circolazione stradale;
è stato tratto in arresto per usura ed estorsione;
è stato denunciato per tentato omicidio volontario, porto e detenzione abusiva di armi, fabbricazione e detenzione di materiale esplodente”.

E’ vero che col decreto è stata disposta la revoca della misura dell’avviso orale, in quanto l’interessato avrebbe prodotto sentenze di assoluzione in diversi procedimenti penali a suo carico, ma parte ricorrente non produce le dette sentenze e si limita a sostenere che il decreto dimostrerebbe la erroneità di quanto riportato dalla nota prefettizia a carico del Fazio, laddove vi si afferma che egli sarebbe stato proposto per l’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS.
Se di erroneità si deve parlare questa è a carico di parte ricorrente laddove confonde la misura dell’avviso orale che è stata effettivamente revocata con il decreto del Questore in data 8 maggio 2004, con l’altra misura della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza che è più grave della prima. Recita infatti l’art. 3 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423 che “Alle persone indicate nell'art. 1 che non abbiano cambiato condotta nonostante l'avviso orale di cui all'articolo 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. Ed in ordine alla irroganda e più grave misura di prevenzione nulla dice la ricorrente.

 

6. Nè resistono le pur dedotte censure di violazione dell’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, dell’art. 4 della L. 8 agosto 1994, n. 490 come riproposte con i motivi aggiunti e per la loro confutazione vanno condivise in toto le argomentazioni dell’Avvocatura distrettuale.
In generale tale Ufficio legale ha osservato che la persistenza del rapporto di collaborazione tra il Sig. Fazio e la FAG Petroli è elemento idoneo di per sé a far ravvisare il tentativo di infiltrazione mafiosa ed il tentativo di condizionamento mafioso dell’impresa. L’ipotesi normativa di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 490 del 1994 e dell’art. 10 del d.P.R. n. 252 del 1998 si basa, infatti, su elementi lati e generici riferentisi ad informative prefettizie che hanno per oggetto “eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate”. A tal riguardo in altra occasione il Tribunale ha avuto modo di osservare che data la lata dizione della norma di cui all’art. 10 del d.P.R. n. 252 del 1998 sono sufficienti “i semplici elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa”, rinvenuti nel contraente, ad inibire alle stazioni appaltanti la possibilità di stipulare approvare o autorizzare i contratti o i subcontratti pubblici. (TAR Calabria, Catanzaro, sezione I, 20 dicembre 2002, n. 3292).
L’informativa in esame, infatti, mira ad interdire la contrattazione con la pubblica amministrazione a imprese sospettate di subire tentativi di infiltrazione mafiosa. Trattasi di una tipica misura cautelare preventiva, che prescinde dall’accertamento, in sede penale, di uno o più reati connessi all’associazione di tipo mafioso ed è autonoma dalla prova di fatti di reato e dell’effettiva infiltrazione mafiosa nell’impresa o dell’effettivo condizionamento delle scelte dell’impresa da parte di associazioni o soggetti mafiosi, contrariamente a quanto dedotto in ricorso e pure con i motivi aggiunti. E’ sufficiente infatti “il tentativo di infiltrazione” e lo scopo ultimo di condizionare le scelte dell’impresa, anche se non in concreto realizzatosi.
La formulazione generica, altresì, del tentativo di infiltrazione mafiosa giuridicamente rilevante allo scopo di interdire la partecipazione dell’impresa ai pubblici appalti, comporta che l’autorità preposta all’accertamento, vale a dire il Prefetto, ha un ampio margine di accertamento e di apprezzamento. L’ampia discrezionalità di apprezzamento lasciata al Prefetto comporta, altresì, che la valutazione prefettizia è sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di manifesti vizi di eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti, che, pur dedotti dalla esponente, appaiono ampiamente smentiti dalla ricostruzione fattuale di cui ai punti precedenti e dalle condivisibili argomentazioni della locale Avvocatura.

7.
La circostanza che il contratto sia stato rescisso dopo che l’Università ha ricevuto l’informativa prefettizia, non appare neppur essa suscettibile di censura, atteso che proprio le norme delle quali si deduce la violazione e cioè gli articoli 4, commi 5 e 6 del D.Lgs n. 490 del 1994 e 11 del d.P.R. n. 252 del 1998 prevedono per le pubbliche amministrazioni la possibilità di stipulare i contratti anche prima del ricevimento delle informative prefettizie antimafia, non solo nel caso di somma urgenza, ma anche in caso di mero ritardo del Prefetto nella trasmissione delle informazioni e di recedere dagli stessi nel caso di sopravvenienza di informative interdittive, come è quella del caso in esame, sopraggiunta a stipulazione avvenuta.

8.
Smentita in fatto è poi la censura che il Rettore non potesse autorizzare la rescissione del contratto, in quanto lo avrebbe sottoscritto il Presidente del Centro Residenziale dell’Università. Il contratto prodotto in atti risulta infatti stipulato dalla legale rappresentante della FAG Petroli e dal Rettore pro tempore.

9.
Quanto poi alle istanze di accesso, proposte nel ricorso principale e reiterate nei motivi aggiunti, alle quali l’Università ha risposto negativamente, a parte che il contenuto dell’informativa prefettizia è noto alla ricorrente perché è riportato nella memoria di costituzione dell’Amministrazione, deve concordarsi con quanto da quest’ultima opposto e che cioè tali atti sono sottratti all’accesso ai sensi degli articoli 24, comma 4 della L. n. 241 del 1990 e 8, comma 5 lett. c) del Regolamento di attuazione adottato con il D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352. Attengono infatti a notizie relative alle attività di prevenzione e repressione della criminalità alla cui attuazione sono appunto finalizzate le norme di cui al D.gs. n. 491 del 1994 e s.m.i.
Per quanto concerne il parere dell’Avvocatura dello Stato, esso è sottratto all’accesso ai sensi dell’art. 2 del D.P.C.M. 26 gennaio 1996, n. 200 che consta del Regolamento recante norme, per la disciplina di categorie di documenti formati o comunque rientranti nell'ambito delle attribuzioni dell'Avvocatura dello Stato sottratti al diritto di accesso.

10.
Residua, inoltre, la censura di violazione dell’art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241 invero proposta per prima dalla ricorrente, nell’intendimento probabilmente che, qualora, fosse stata accolta, sarebbe stata destinata a travolgere il decreto rettorale di autorizzazione alla rescissione.
Al riguardo deve, tuttavia, essere osservato che la fattispecie si muove tutta dopo l’entrata in vigore delle modifiche apportate alla L. n. 241 del 1990 dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15 stante il cui art. 21 octiesIl provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
Al riguardo è da osservare che l’Università, in presenza delle informazioni prefettizie di cui alla nota del 5 agosto 2005, non avrebbe potuto adottare un provvedimento diverso dalla rescissione del contratto, per le ragioni esposte sopra e che, si ripete, consistono nella circostanza che l’Amministrazione, quando ha notizia anche solo dell’esistenza di elementi di infiltrazione mafiosa, come nel caso sono dati dalla circostanza che l’ex coniuge del legale rappresentante della FAG Petroli “frequenta pericolosi pregiudicati ed elementi di spicco della criminalità organizzata del circondario lamentino”, non può proprio concludere contratti con imprese che, come nel caso in specie, occupino persone nei cui confronti siano state rilasciate informazioni simili e se li ha conclusi deve rescinderli.

11.
Per le considerazioni di cui sopra il ricorso va respinto ed alla reiezione della domanda principale e delle doglianze proposte anche con i motivi aggiunti, consegue il rigetto della domanda di risarcimento del danno, causato del mancato avverarsi della pregiudiziale amministrativa.

12.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.


P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione Seconda definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe indicato lo respinge.
Condanna FAG Petroli s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento di Euro 2000,00 a favore dei resistenti costituiti.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 9 giugno 2006.

Depositata in Segreteria il 4 dicembre 2006



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