REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- III SEZIONE -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi n. 2540/2004 e 576/2006 proposti da:
MOCALI ADA rappresentata e difesa dall’avv. Riccardo Di Falco ed elettivamente domiciliata in Firenze Via dei Della Robbia 67.
contro
- Comune di Scarperia in persona del Sindaco pt., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Grignolio ed elettivamente domiciliato in Firenze Via Francesco Bonaini 10;
PER L’ANNULLAMENTO
Quanto al ricorso n. 2540/2004:
in parte qua delle deliberazioni del Consiglio Comunale di Scarperia nn. 49 del 27.6.2002 e 110 del 27.11.2002 con le quali è stata adottata ed approvata apposita variante al PRG recante la “modifica alla viabilità a servizio della zona C2 a sud della fabbrica “Eletta”;
per quanto occorrer possa, della comunicazione prot.n. 14357/2004 a firma del Responsabile dell’Ufficio per le Espropriazioni Marco Cardini con il quale è stata comunicata all’interessata, l’intervenuta apposizione di vincolo espropriativi mediante le citate deliberazioni consiliari, oltre all’intenzione dell’Ente di “dichiarare la pubblica utilità per la realizzazione della strada in oggetto”;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ancorché incognito alla ricorrente;
Quanto al ricorso n. 576/2006:
della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Scarperia n. 112 del 28.12.2005 di approvazione del progetto definitivo “Lavori di costruzione nuova strada di PRG Viale della Resistenza” e di dichiarazione di pubblica utilità dell’opera: del protocollo del 31.1.2006 a firma del Responsabile dell’Ufficio per le Espropriazioni di comunicazione all’interessata dell’intervenuta dichiarazione di pubblica utilità, dell’intervenuta efficacia del progetto definitivo, dell’elenco dei beni da espropriare e dell’indennità offerta;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ancorché ignoto alla ricorrente;
Visti i motivi aggiunti, depositati presso la Segreteria di questo Tribunale Amministrativo in data 15.7.2006, proposti per l’annullamento, previa sospensione:
del decreto di esproprio adottato con determinazione n. 64/2006/AGN del 22.6.2006;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ancorché incognito alla ricorrente, compreso il provvedimento, notificato alla ricorrente contestualmente al decreto di esproprio, con il quale vengono fissate al 31.7.2006 le operazioni di immissione in possesso e di redazione dello stato di consistenza del bene;
Visto i ricorsi con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza del 20 ottobre 2006, relatore il Cons. dott. Raffaele Potenza, gli avv.ti Riccardo Di Falco e E. Vignolini delegata da Francesco Grignolino;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Con i ricorsi in esame la sig.ra Ada Mocali ha esposto di essere proprietaria di un appezzamento di terreno situato in Comune di Scarperia (FI), (contraddistinto dal fg.n.59, part. n.246) ed interessato da una procedura di espropriazione per pubblica utilità necessaria per la realizzazione di una strada. Il procedimento vedeva origine dalle deliberazioni di adozione ed approvazione di una variante al PRG, mediante la previsione tra gli altri interventi di detta opera pubblica, e recante l’apposizione del vincolo preordinato all’espropriazione.
Avverso tali provvedimenti la sig.ra Ada Mocali, con un primo ricorso (n. 2540 del 2004), ha adito questo Tribunale, domandando quanto specificato in epigrafe e deducendo motivi così riassumibili:
1.- Violazione dell’art. 3 L.n. 241/90. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, illogicità manifesta, difetto di adeguata motivazione, difetto di adeguata istruttoria, sviamento.
2.- Violazione artt. 7, 8 e 9 L.n. 241/90 con riferimento agli artt. 24 e 97 cost.. Violazione dell’art. 11 del DPR n. 327/2001. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta. Violazione del giusto procedimento.
La ricorrente ha altresì impugnato, con un secondo ricorso (n. 576 del 2006), la successiva deliberazione di approvazione definitiva del progetto dell’opera in questione, nonché, con atto di motivi aggiunti (notificato l’11.7.2006 e depositato il 15.7.06), il decreto di espropriazione delle aree necessarie, formulando avverso quest’ultimo sia motivi di illegittimità derivata che alcune censure autonome, per i seguenti motivi:
1) Violazione dell’art. 16 DPR n. 327/2001. Violazione dell’art. 8 L.n. 241/90 e sue successive modificazioni. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento. Difetto di adeguata istruttoria. Difetto dei presupposti.
2) Violazione dell’art. 3 L.n. 241/90 e sue successive comunicazioni. Eccesso di potere per illogicità manifesta. Difetto dei presupposti. Difetto di adeguata istruttoria. Sviamento.
3) Violazione dei principi dettati in tema di pubblica utilità. Eccesso di potere per difetto di motivazione, dei presupposti, illogicità manifesta. Sviamento.
Quanto ai motivi aggiunti:
4) Illegittimità in via derivata dalla illegittimità degli atti presupposti comportanti la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.
5) Violazione dell’art. 16 DPR n. 327/2001. Violazione dell’art. 8 L.n. 241/90 e sue successive modificazioni. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento. Difetto di adeguata istruttoria, difetto dei presupposti.
6) Violazione dell’art. 3 L.n. 241/90 e sue successive modificazioni. Eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto dei presupposti, difetto di adeguata istruttoria, sviamento.
7) Violazione dei principi dettati in tema di pubblica utilità. Eccesso di potere per difetto di motivazione, dei presupposti, illogicità manifesta. Sviamento.
8) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, travisamento, perplessità. Violazione del giusto procedimento.
9) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 23 comma 1, lett. G) DPR n. 327/2001. Violazione del giusto procedimento.
A sostegno di tutte le deduzioni dei predetti ricorsi sono state svolte considerazioni che si intendono qui richiamate.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale intimata, resistendo alle impugnative ed esponendo in successive memoria le proprie argomentazioni difensive.
Anche parte ricorrente ha riassunto in memoria le proprie tesi ed alla pubblica udienza del 20 ottobre 2006 i ricorsi sono stati discussi e trattenuti in decisione nel merito.
DIRITTO
1- Evidenti ragioni di connessione consentono la riunione dei ricorsi al fine di deciderli con unica pronunzia.
2- Precede, nella trattazione del merito del primo ricorso (n. 2540/2004, rivolto contro le delibere di variante del PRG) , l’esame della sua tempestività, in relazione peraltro a specifica eccezione sollevata dall’Amministrazione intimata; sul punto l’impugnativa delle deliberazioni consiliari n.49/2002 (adozione) e n.110/2002 (approvazione) di variante al PRG, censurate dalla ricorrente in quanto appositive di vincolo preordinato all’espropriazione, risulta in effetti tardiva. La delibera approvativa della variante (n.110/2002), emanata ai sensi dell’art. 40 della legge regionale toscana n. 5/1995, è stata pubblicata nel 2002, vale a dire ancora nel regime previgente all’entrata in vigore del T.U. n. 327/2001 (30 6 2003, ex artt. 59 T.U. e 5, D.L. 23 novembre 2001, n. 411, 5, comma 3, L. 1° agosto 2002, n. 166, successivamente dall'art. 3, D.L. 20 giugno 2002, n. 122, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione, ed infine dall'art. 1, D.Lgs. 17 dicembre 2002, n. 302) e che dispone la comunicazione individuale (art.11 c.1, lett. a) al proprietario delle aree sulle quali il vincolo viene apposto dallo strumento urbanistico. La delibera che ciò ha operato è stata pubblicata dal 14 al 29 12 2002, e da tale momento, nel previgente sistema, decorre la conoscenza legale e conseguentemente il termine per l’impugnazione del provvedimento. (per il principio consolidato v. CDS, IV, n. 3755 - 10 giugno 2004 e sempre fra le più recenti, IV Sez. 30 luglio 2002 n. 4075 , V Sez. 23 aprile 2001 n. 2428, in Consiglio di Stato, 2002, I, 1625, e 2001, I, 971). Il ricorso notificato nel 2004 è tardivo e non può pertanto essere esaminato nel merito.
3- Il ricorso n. 576 del 2006, che domanda l’annullamento delle deliberazione giuntale di approvazione definitiva del progetto dell’opera, ha svolto censure originarie e doglianze aggiuntive.
a) In ordine alle prime non sussistono i denunziati profili di violazione dell’obbligo di motivazione e di eccesso di potere; la ricorrente sostiene in particolare l’assenza di elementi logici a supporto della scelta tecnica dell’Amministrazione, che sarebbe dovuta non alle dichiarate necessità di migliorare la sicurezza stradale dell’accesso alla vicina lottizzazione, ma al risparmio derivante dall’evitare l’allargamento della strada vicinale esistente. Anche prescindendo che la scelta progettuale in tema di pericolosità è stata ricollegata dal Comune alla presenza di una curva in prossimità dell’innesto tra la provinciale e la vicinale (il che costituisce scelta tecnica sufficientemente logica in tema di viabilità), è da dire che quand’anche le motivazioni individuate dall’Amministrazione avessero privilegiato l’itinerario più breve, il criterio avrebbe comunque corrisposto al canone del minore sacrificio della proprietà private e a quello di economicità, che assistono, rispettivamente, la materia delle espropriazioni e delle opere pubbliche.
- Anche la terza censura principale sull’approvazione progettuale definitiva, che ipotizza la previsione della strada sia stata progettata a servizio di una lottizzazione privata, non ha alcuna consistenza. Il fatto che la strada comportante l’esproprio dell’area venga realizzata a servizio di una lottizzazione edilizia privata non può comunque in alcun modo indicare la sottoposizione di un intereresse pubblico a quello privato, essenzialmente perché sia le lottizzazioni private che le opere di urbanizzazione che le riguardano sono “naturaliter” interessate dalla disciplina dagli strumenti urbanistici, collocandosi nella prospettiva di pubblico interesse che sottende sempre la natura dei medesimi.
- Sotto il profilo procedimentale viene infine in rilievo la violazione dell’art. 16, quarto comma, del T.U. n. 327/01 (vigente alla data della delibera censurata), in quanto nessun avviso di procedimento sarebbe pervenuto alla ricorrente prima dell’approvazione del progetto impugnata; la censura è fondata. Come risulta dagli atti (doc. 10 prod. comunale 24 7 06), e confermato dalla stessa ricorrente nel fatto del primo ricorso, il Comune resistente con nota 18 10 2004 n. 14357 ha comunicato alla sig.ra Mocali, ai sensi dell’art.12, c.1, lett. a) e seguenti del citato T.U., l’avvio del procedimento volto alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, ma non del procedimento poi concluso con la censurata approvazione del progetto definitivo.
D’altra parte l’art. 16, nel disciplinare le modalità procedimentali inerenti l’approvazione del progetto definitivo, richiede specificamente che anche in tale fase sia dato avviso al proprietario, e trasmesso lo schema progettuale, con gli altri elementi indicati dalla norma.
Né, sotto il profilo sostanziale detta carenza può essere ovviata dall’avere l’Amministrazione trasmesso gli altri elementi previsti dall’invocato art. 16 (e cioè la natura e lo scopo dell’opera, i dati dell’area interessata ed il responsabile del procedimento), poiché tali indicazioni rivestono valenza accessoria rispetto allo schema di progetto definitivo, in quanto solo attraverso quest’ultimo l’espropriando assume piena e definitiva cognizione delle conseguenze che il provvedimento reca a carico della sua proprietà.
b) Il primo ordine di motivi aggiunti ha formulato una serie di censure di illegittimità del decreto d’esproprio, in via derivata da quella sostenuta a carico della delibera giuntale di approvazione del progetto definitivo ed impugnata col ricorso precedentemente esaminato; l’illegittimità, per le ragioni sopra indicate, del provvedimento approvativo del progetto definitivo ed il conseguente suo annullamento, priva di presupposto essenziale il decreto d’esproprio, che pertanto, deve essere annullato per derivazione.
c) Nella eventuale prospettiva rinnovatoria che da quanto sopra deriva, il Collegio ritiene utile trattare anche le censure aggiuntive autonome, svolte a carico del decreto nel secondo ordine di motivi aggiunti.
La prima lamenta l’errata individuazione della particella catastale che contrassegna l’area interessata, indicata dal decreto col n. 674, anziché, come all’inizio della procedura, col n. 246; l’errore precluderebbe di individuare il bene da espropriarsi e quindi il conseguimento dell’effetto espropriativo. La difesa comunale ha tuttavia chiarito che la nuova denominazione è risultato di operazione di frazionamento della particella originaria, operato dal Comune; e sul punto nulla è stato eccepito dalla ricorrente.
d) Il secondo mezzo si duole che, in ritenuta violazione dell’art. 23 primo comma, del T.U. n.327/01, il Comune di Scarperia abbia utilizzato, per la notificazione del decreto n.64/06, il messo comunale, procedura che sarebbe diversa da quella prescritta dalla norma invocata, che fa riferimento alle forme degli atti processuali civili. Sul punto ritiene il Collegio che l’ampia formulazione della disposizione statale ma soprattutto la vigenza, al momento della notificazione, dell’art. 13 legge regionale toscana n. 30/2005 (che prevede espressamente in materia espropriativa la possibilità di avvalersi del messo comunale), palesano l’infondatezza anche di tale doglianza.
4- Conclusivamente il ricorso n. 2540/2004 deve essere dichiarato irricevibile per tardività, mentre il ricorso n. 576/2006 deve essere accolto, nei termini di cui in motivazione e, conseguentemente, fatto salvo il potere-dovere del Comune di rinnovare gli atti annullati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, previa loro riunione:
1.- dichiara IRRICEVIBILE il ricorso n. 2540/2004;
2.- ACCOGLIE il ricorso n. 576/2006 e per l’effetto, annulla la deliberazione giuntale n. 112/05 ed il decreto d’esproprio n. 64/06 fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione;
3.- Compensa le spese dei giudizi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze, il 20 ottobre 2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
dott. GIUSEPPE DI NUNZIO - Presidente f.f.
dott. RAFFAELE POTENZA - Consigliere, est.
dott. FILIPPO MUSILLI - Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 27 NOVEMBRE 2006