REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n.2887/98 della
Società “Orsini Franco” S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Carmelo D’Antone e Giancarlo Altavilla, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., Via Ricasoli n. 40;
contro
Il Ministero dei beni Culturali e Ambientali, in persona del Ministro “pro tempore”, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello stato, domiciliataria per legge, nella sua sede, in Firenze, via degli Arazzieri, n.4;
per l’annullamento
Del decreto datato 15 febbraio 1997 con cui il Direttore Generale del Ministero dei Beni Culturali e ambientali ha dichiarato l’interesse particolarmente importante, ai sensi della legge n.1089/39, dell’immobile denominato “Padiglione Bagno la Salute compreso il primo piano del fabbricato, sito in Viareggio, viale Marconi nn.58 e 60 insistente su terreno arenile di proprietà comunale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione statale intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
La Società ricorrente è proprietaria, a seguito di acquisto effettuato il 9 febbraio 1988, di un appartamento di civile abitazione posto al piano primo di un preesistente fabbricato insistente su un terreno arenile di proprietà comunale e sito al viale Marconi nn.58 e 60 del comune di Viareggio.
In particolare, come riferito in ricorso, tale appartamento progettato dal geom. Maurizio Vannini e realizzato sulla scorta di licenza edilizia rilasciata il 28 febbraio 1951 (la n.59) è soprastante a un preesistente padiglione balneare denominato “La Salute”, progettato a sua volta dall’architetto Giovanni Michelucci.
La ricorrente Società si è vista notificare in data 15 giugno 1998 il decreto datato 15 febbraio 1998 con cui il Direttore Generale del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali ha dichiarato di interesse particolarmente importante ai sensi della legge 10 giugno 1939 n.1089 l’intero immobile denominato “Padiglione Bagno la Salute” comprensivo della sopraelevazione sita al primo piano.
La s.r.l. Orsini Franco ha così impugnato tale provvedimento in parte qua, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione della legge n.1089/39 e sotto il profilo dell’eccesso di potere per mancanza assoluta dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità, perplessità e ingiustizia manifesta;
2) 2Violazione del giusto procedimento oltrechè per violazione e falsa applicazione dell’art.3 e degli artt.7 e ss. della legge n.241/90 e sotto il profilo dell’eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione ,difetto di istruttoria,travisamento dei fatti, illogicità e perplessità.
3) Si è costituita in giudizio per resistere al ricorso l’intimata Amministrazione statale.
Questa Sezione con ordinanza istruttoria del 21 dicembre 2004 reiterata nel dicembre 2005 richiedeva al resistente Ministero la produzione del provvedimento impugnato nonche’ di una dettagliata relazione sui presupposti del provvedimento stesso alla luce delle censure del proposto gravame.
Nel giugno del 2006 l’Amministrazione intimata ha prodotto copia del decreto qui impugnato nonchè della relazione storico- artistica allegata allo stesso atto.
Tanto premesso il ricorso si appalesa fondato in relazione alle censure formulate con i due mezzi d’impugnazione
La legge 1° giugno 1939 n.1089, recante la disciplina della tutela delle cose artistiche e storiche, ai sensi della quale è stato apposto il vincolo che trattasi, all’art.1 comma 3 stabilisce che :” non sono soggette alla disciplina della presente legge le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant’ anni”
Ora nel caso di specie, quanto all’epoca di realizzazione dell’immobile di proprietà della ricorrente si riferisce nella relazione allegata al decreto di vincolo che la sopraelevazione venne realizzata nel 1949, ciò nondimeno a fronte di tale generica indicazione della data di realizzazione da parte dell’Amministrazione intimata, parte ricorrente eccepisce che in realtà l’opera sarebbe stata realizzata solo nel 1951 e per il vero al riguardo fornisce elementi abbastanza precisi, lì dove cita il numero della licenza edilizia ( la n.59) e la data del rilascio di tale autorizzazione a costruire( 28 febbraio 1951).
Ora, in assenza di ulteriori, più specifiche circostanze dirette ad invalidare o comunque mettere in dubbio i dati forniti dalla parte ricorrente circa la data di realizzazione dell’immobile( neppure fornite in sede di esecuzione degli incombenti istruttori richiesti dal TAR proprio in ordine ai presupposti del provvedimento adottato) appare ragionevole condividere l’assunto esposto sul punto in ricorso, per cui, se l’opera risale al 1951, la stessa non può ricadere, per espressa statuizione legislativa nel “dominio” del regime vincolistico dettato dallo stesso art. 1 della legge n. 1089 del 1939.
Al di là peraltro di tale assorbente profilo di illegittimità, appaiono sussistenti in capo all’impugnato decreto di vincolo i dedotti vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione nonché di violazione delle disposizioni di tipo garantistico di cui agli artt.7 e ss. della legge n.241/90.
.Quanto al primo profilo, rileva il Collegio che le “ragioni” assunte a sostegno della pronunciata dichiarazione di particolare interesse ai fini in esame dell’immobile di proprietà dei ricorrenti sono alquanto generiche se non striminzite, rivelandosi insufficienti a dare un’idea di pregio della consistenza tale da far meritare a alla porzione di fabbricato in questione l’apposizione del vincolo storico- artistico in questione.
Invero, la relazione allegata più volte citata si sofferma diffusamente e specificatamente sul piano terreno dell’edificio, quello costituito, appunto, dal padiglione i cui tratti artistici non vengono messi in discussione, ma sul soprelevato appartamento non sono forniti adeguati elementi di giudizio volti a confermate la pregevolezza dell’opera e l’identità dello stile architettonico col piano sottostante, limitandosi il provvedimento impugnato, sempre nella suindicata relazione ad affermare che “ la tensione
compositiva ed evocativa” del padiglione “non viene contraddetta neppure dalla sopraelevazione del volume…”: un po’ poco, a dire il vero per giustificare l’applicabilità del regime di tutela artistico- storica ex art. 1 della legge n.1089 del 1939.
Passando poi, alla violazione del “ principio del “giusto procedimento” posto dalla legge 241/90 a garanzia del cittadino, nella specie non risulta che il procedimento culminato col provvedimento qui impugnato sia stato preceduto dalla preventiva comunicazione dell’avvio del procedimento stesso e non v’è dubbio che anche in subjecta materia, le disposizioni garantistiche introdotte dalla legge 241/90 si rendano perfettamente applicabili( cfr Cons. Stato sez.VI 19/11/96 n.1603) lì dove, invero, si è in presenza di determinazioni della P.A. che vedono il cittadino subire, relativamente al suo diritto di proprietà, per effetto del vincolo, una certa compressione della sua sfera giuridica.
In forza delle suestese considerazioni il ricorso si appalesa fondato e conseguentemente il provvedimento impugnato in parte qua ( nella parte in cui si estende la dichiarazione di interesse particolarmente importante all’immobile di proprietà della Società ricorrente) va annullato.
Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, definitivamente pronunziando sul ricorso n.2887/98, lo Accoglie e per l’effetto annulla, in parte qua, il provvedimento in epigrafe indicato.
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso, in Firenze, in camera di consiglio il 25 ottobre 2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, con l'intervento dei signori:
Avv. Giovanni Vacirca - Presidente
Dott. Andrea Migliozzi - Consigliere,est.
Dott. Eleonora Di santo - Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 27 NOVEMBRE 2006