T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II TER - Sentenza 4 dicembre 2006 n. 13656
Pres. Perrelli, Est. Vinciguerra
Provincia Autonoma di Trento (Avv.ti G. Falcon, L. Manzi) c/ Ministero delle politiche agricole e forestali (Avv. dello Stato), Agecontrol s.p.a. ( Avv.ti M. L. Madera, P. Varone) |
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1. Agricoltura – Misure di controllo nel settore ortofrutticolo - D.M. 1.8.2005, di attuazione del Reg. CE 1148/2001– Regolamento ex art. 17 l. 400/88 - Esclusione - Conseguenze.
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2. Agricoltura – Settore ortofrutticolo – Competenze dell’amministrazione statale e degli enti locali – Determinazione – Conseguenze.
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1. Il decreto 1.8.2005 del Ministro delle politiche agricole e forestali, contenente le disposizioni di attuazione del Regolamento CE n. 1148/01, sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, rinviene la propria fonte nell’art. 4, co. 3, L. 428/90 -Legge Comunitaria per il 1990- e non nell’art. 17 L. 400/88, a nulla rilevando la circostanza che sia esplicitamente denominato regolamento. Ne deriva che l’assenza del parere del Consiglio di Stato e di una specifica autorizzazione legislativa non pregiudicano la legittimità del decreto de quo.
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2. Nel settore ortofrutticolo, la competenza degli enti locali è limitata territorialmente, posto che le questioni di rilievo nazionale restano assorbite dalle potestà del legislatore e delle amministrazioni statali. In tale ottica, l’art. 18, co. 1 bis, D.Lgs. 99/2004 e s.m.i., affida all’Agenzia di controllo statale, l’Agecontrol s.p.a., il compito di effettuare i controlli di qualità su tali prodotti, aventi rilevanza a livello nazionale. Ne deriva la legittimità del D.M. 1.8.2005 nella parte in cui all’art. 2, lett. b), attribuisce alla predetta Agenzia, poteri di controllo sulla conformità degli ortofrutticoli alle norme di commercializzazione di cui al Reg. CE 1148/2001, richiedendo tali verifiche poteri ispettivi estesi all’intero circuito di commercializzazione, al di fuori dell’ambito strettamente provinciale e regionale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE II TER
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composto dai Magistrati:
Michele PERRELLI - PRESIDENTE
Paolo RESTAINO - CONSIGLIERE
Antonio VINCIGUERRA - CONSIGLIERE rel.est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 10250/2005 R.G. proposto da
Provincia Autonoma di Trento, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giandomenico Falcon e Luigi Manzi, ed elettivamente domiciliata in Roma, via Federico Confalonieri - 5;
contro
Ministero delle politiche agricole e forestali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge;
e nei confronti di
AGECONTROL s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Luisa Madera e Pasquale Varone, ed elettivamente domiciliata in Roma, via delle Tre Madonne - 20;
per l’annullamento
del decreto 1.8.2005 del Ministro delle politiche agricole e forestali, titolato disposizioni nazionali di attuazione del regolamento CE n. 1148/2001 della Commissione, in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi;
Visto il ricorso con gli atti e documenti allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti e gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 23.10.2006, con designazione del Consigliere dott. Antonio Vinciguerra relatore della causa, l'avv. Reggio d'Aci, delegato dall'avv. Luigi Manzi per la Provincia autonoma di Trento, l'avvocato dello Stato Tortora per il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'avv. Pasquale Varone per l'AGECONTROL s.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Il decreto ministeriale in epigrafe è contestato dalla Provincia autonoma di Trento riguardo ad alcune sue disposizioni (art. 1 comma 2 lett. b e l, art. 3 commi 2 lett. a, 3 e 4, art. 5 comma 1, art. 7, art. 9, art. 10 commi 2, 3 e 4).
La sostanza dei motivi di ricorso lamenta la violazione, anche negli aspetti costituzionali, delle regole che disciplinano l'autonomia di province e regioni – in particolare le disposizioni della Provincia autonoma di Trento – riguardo ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli freschi. L'attribuzione della potestà di controllo all'AGECONTROL violerebbe la competenza della Provincia di Trento a livello territoriale.
Il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'AGECONTROL si sono costituiti in giudizio e hanno controdedotto ai motivi del ricorso, del quale chiedono il rigetto.
La causa è passata in decisione all'udienza del 23.10.2006.
DIRITTO
Parte ricorrente lamenta anzitutto la violazione dell'art. 17 della legge n. 400/1988, per mancanza nel decreto ministeriale impugnato della espressa denominazione di regolamento, del parere del Consiglio di Stato e della specifica autorizzazione legislativa necessaria per i regolamenti ministeriali.
Peraltro il decreto in questione trova la sua fonte di legittimità non nell'art. 17 della legge n. 400/1988, bensì nell'art. 4, comma 3, della legge n. 428/1990; norma che attribuisce al Ministro dell'agricoltura e delle foreste – ora Ministro per le politiche agricole e forestali – la potestà di adottare, con proprio decreto, "provvedimenti amministrativi relativi alle modalità tecniche e applicative......direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunità Economica Europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale".
L'art. 17 della L. n. 400/1988, invece, disciplina la procedura per l'adozione dei regolamenti governativi, ministeriali e interministeriali di attuazione, integrazione ed esecuzione di leggi e decreti legislativi, ovvero emanati in materie non coperte da riserva assoluta di legge e per le quali la legge determini le norme regolatrici generali. Si tratta, perciò, di atti amministrativi di normazione secondaria validi per l'intero terrritorio nazionale i quali, proprio per questa ragione, sono sottoposti a un particolare procedimento di formazione, assistito da garanzie formali e sostanziali di rilevanza generale (pubblicazione dell'atto con la denominazione di "regolamento", parere obbligatorio preventivo del Consiglio di Stato, adozione con decreto del Presidente della Repubblica previa delibera del Consiglio dei Ministri per i regolamenti governativi, decreto ministeriale o interministeriale comunicato preventivamente Presidente al Consiglio dei Ministri per gli altri regolamenti).
La fattispecie all'esame non rientra nei parametri dell'art. 17 della L. n. 400/1988, giacché l'argomento di cui si occupa – i controlli di conformità alle norme per il commercio degli ortofrutticoli freschi – è già stato oggetto di regolamentazione da parte del reg. (CE) 1148/01, del quale il D.M 1.8.2005 definisce le disposizioni di attuazione ai sensi del già citato art. 4 della L. n. 428/1990.
L'eventuale straripamento del suddetto decreto ministeriale dai confini degli atti di mera esecuzione, con l'adozione di disposizioni in realtà innovative e sostanzialmente regolamentari, come sostiene la Provincia di Trento, non lo fa per questo rientrare nel novero dei regolamenti disciplinati dall'art. 17 della L. n. 400/1988 (evidenziandone, così, i vizi procedurali dedotti da parte ricorrente), ma – ove la circostanza trovasse riscontro – concreterebbe comunque un vizio sostanziale per violazione dei limiti di competenza definiti dall'art. 4 della L. n. 428/1990 per i provvedimenti ministeriali di attuazione dei regolamenti comunitari nelle materie agricole e forestali. Tuttavia in subiecto la questione è priva di interesse considerata l'infondatezza delle censure cardine, volte a rilevare un illegittimo assorbimento della competenza della Provincia autonoma da parte delle disposizioni incriminate e a favore della AGECONTROL.
Queste censure sono infondate e determinano il rigetto dell'impugnativa e l'irrilevanza di ogni considerazione di parte ricorrente circa l'asserito carattere normativo del D.M. 1.8.2005, posto che esso attiene a gradi di controllo nel commercio dell'ortofrutta che non confliggono con la potestà della Provincia. Quest'ultima svolge le sue attività amministrative (art. 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. n. 670/1972) nell'ambito delle materie nelle quali gode di potestà legislativa; tra queste rientrano l'agricoltura e il commercio (artt. 8 n. 21 e 9 n. 3 dello statuto speciale). In particolare, nel settore ortofrutticolo la legislazione statale espressamente riconosce alle regioni e alle province autonome, "nell'ambito delle proprie competenze", poteri di accertamento delle violazioni amministrative e di applicazione delle relative sanzioni.
La competenza degli enti locali è però limitata territorialmente; laddove le questioni di rilievo nazionale restano comunque assorbite dalle potestà del legislatore e dell'amministrazione statali. In quest'ottica l'art. 18, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 99/2004, come modificato dal D.L. 28.2.2005 n. 22 (convertito nella legge 29.4.2005 n. 71) affida all'agenzia di controllo statale, l'AGECONTROL s.p.a., il compito di effettuare "i controlli di qualità, sia per l'esportazione che per il mercato interno, aventi rilevanza a livello nazionale sui prodotti ortofrutticoli, ai sensi della normativa vigente".
La disposizione non subisce deroghe dal D.M. 1.8.2005, il quale identifica (art. 2 lett. b) i "controlli di qualità aventi rilevanza a livello nazionale, ai sensi della legge n. 71/2005" nei "controlli compiuti per verificare la conformità degli ortofrutticoli alle norme di commercializzazione di cui al titolo I “Classificazione dei prodotti”, del regolamento (CE) n. 2200/96" secondo le procedure obbligatorie previste da detto regolamento e dal reg. (CE) 1148/01 e riprese nel programma nazionale di controllo. Il reg. (CE) 2200/96 dispone per la classificazione dei prodotti ortofrutticoli, la loro marcatura e le indicazioni obbligatorie. Elementi, cioè, di rilevanza non limitata a livello territoriale, per i quali le necessità di verifica esigono poteri ispettivi che non possono essere ridotti in sede locale, giacché debbono investire l'intero circuito di commercializzazione, anche al di fuori dell'ambito strettamente provinciale e regionale.
Su questo piano, pertanto, il D.M. 1.8.2005 opera nel rispetto della legislazione vigente e non limita le competenze degli enti locali riconosciute dalla legge, né contrasta con il dettato costituzionale circa le differenti sfere di competenza tra Stato, regioni e province autonome.
Esso non deroga all'art. 18, comma 1 bis, della L. n. 99/2004, come modificato; né la suddetta norma risulta incompatibile con i principi della Costituzione.
Per quanto premesso occorre respingere la presente impugnativa.
Sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II ter, rigetta il ricorso in epigrafe.
Compensa interamente tra le parti le spese e gli onorari di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23.10.2006.
Michele Perrelli PRESIDENTE
Antonio Vinciguerra CONSIGLIERE est.
Depositata in Segreteria in data
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