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n. 11-2006 - © copyright

T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE II - Sentenza 16 novembre 2006 n. 9709
Pres. A. Onorato, est. P. Russo
Alessio Fragnito (avv.ti Giuseppe Ruta e Pietro Rinaldi) c. Comune di Benevento ed altri


1. Elezioni – Giudizio elettorale – Onere di specificità dei motivi di ricorso – Sussiste.

 

2. Elezioni – Giudizio elettorale – Contestazioni di schede elettorali – Omessa indicazione degli specifici vizi delle schede stesse – Inammissibilità del ricorso – Sussiste.

1. Nel giudizio elettorale la precisione dei motivi non può scendere al di sotto di una soglia minimale che consenta di filtrare i ricorsi meramente “esplorativi”, ossia quelli proposti al buio ed unicamente miranti a sollecitare l’effettuazione da parte del giudicante di accertamenti istruttori (verificazioni o consulenze tecniche) diretti ad una rinnovata ed indiscriminata ripetizione, in sede contenziosa, di tutte o di gran parte delle complesse operazioni del procedimento elettorale, confidando nella possibilità di un’emersione ex post di taluna delle irregolarità denunciate (1).

 

2. Deve ritenersi inammissibile per genericità dei motivi il ricorso elettorale nel quale il ricorrente che contesta la validità di un determinato numero di schede non indica specificamente la natura del vizio denunciato: ciò all’evidente scopo di evitare che l’astratta deduzione di vizi si trasformi in un mero espediente per provocare sic et simpliciter il generale riesame delle operazioni di scrutinio innanzi al giudice amministrativo.

 

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(1) cfr.: Consiglio di Stato, V Sezione, 25 ottobre 1999 n.1708; 29 aprile 2003, n.2193; 19 febbraio 2004, n.670; 15 luglio 2005, n. 3804; 3 aprile 2006, n.1726


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
SEDE DI NAPOLI SECONDA SEZIONE




composto dai Magistrati:
- dr. ANTONIO ONORATO - Presidente
- dr. ANDREA PANNONE - Consigliere
- dr. PIERLUIGI RUSSO - P. Referendario, estensore
ha pronunciato la seguente


SENTENZA



sul ricorso n.4625/06 R.G. proposto da

Alessio FRAGNITO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Ruta e Pietro Rinaldi, coi quali elettivamente domicilia in Napoli, alla Via dei Fiorentini, n.61 ;

contro




il Comune di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito ;

l’Ufficio Elettorale Centrale del Tribunale di Benevento ed il Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, presso il cui Ufficio Distrettuale, in Napoli, sono legalmente domiciliati;

e nei confronti
di Angelo Fusaro, Isidoro Fucci e Giuseppe Zollo, rappresentati e difesi dall’avv. Mario Verrusio, col quale elettivamente domiciliano in Napoli, alla Piazza Nolana, n.13 (c/o avv. Luigi Scalfaro) ;


per l’annullamento



della delibera del Consiglio Comunale di Benevento n.36 del 22 giugno 2006 di proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale nonché dei verbali delle relative operazioni elettorali, con conseguente declaratoria del diritto del ricorrente ad essere eletto quale consigliere comunale ;

Visto il ricorso con i relativi allegati, depositato il 5 luglio 2006, notificato il seguente 7 luglio con pedissequo decreto presidenziale di fissazione di udienza e ridepositato il successivo 15 luglio ;
Visti l’atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale dei soggetti controinteressati individuati in epigrafe ;
Visto l’atto di costituzione dell’Ufficio Elettorale Centrale del Tribunale di Benevento e del Ministero dell’Interno ;
Vista l’ordinanza n.2415/2006 ;
Visti gli atti tutti della causa ;
Uditi, alla pubblica udienza del 9 novembre 2006, i difensori delle parti presenti, come da verbale, relatore il p. ref. P. Russo ;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue ;


FATTO



In data 28 e 29 maggio 2006 si sono tenute le votazioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Benevento, a cui il ricorrente ha preso parte in qualità di candidato nella lista n.11, avente il contrassegno “Città in Comune”. La suddetta lista conseguiva complessivamente n.925 voti, senza ottenere però alcun candidato eletto. In particolare, il ricorrente Alessio Fragnito risultava il primo dei non eletti della sua lista, con n.173 voti di preferenza. Nella stessa consultazione, la lista n.12, avente il contrassegno “UDEUR” riportava n.7422 voti, con 8 consiglieri eletti, l’ultimo dei quali, il sig. Angelo Fusaro, conseguiva il seggio con un quoziente di soli tre voti di scarto in più rispetto a quelli ottenuti dalla lista n.11.
A sostegno della domanda di correzione del risultato elettorale, sono stati dedotti i seguenti motivi:
Violazione ed errata applicazione art.69 D.P.R. n.570/1960 e successive modifiche – Violazione art.3 L. n.241/1990 – Carenza dei presupposti di fatto e di diritto – Carenza di istruttoria e di motivazione – Errore di fatto e di diritto – Violazione ed errata applicazione art.48 Cost.
Assume il ricorrente che nelle sezioni n.47, 16, 39, 14, 67, 57, 42 e 4 sarebbero state illegittimamente annullate complessivamente n.13 schede recanti valida espressione di voto per la lista n.11. Inoltre, nei verbali delle sezioni n.21 e n.27, sarebbero stati erroneamente conteggiati due voti in meno per la stessa lista Città in Comune (rispettivamente, 6 voti anziché 7, e 19 voti anzichè 20).
Si sono costituiti, quali soggetti controinteressati, i sigg. Angelo Fusaro, Isidoro Fucci e Giuseppe Zollo, eletti (gli ultimi due proclamati in surroga a seguito della nomina ad assessore di altri due consiglieri eletti) nella lista n.12 UDEUR, i quali hanno preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso, per la genericità delle censure, concludendo, comunque, con richiesta di reiezione nel merito, stante l’infondatezza dei motivi. I controinteressati hanno, altresì, proposto in via subordinata ricorso incidentale, lamentando la mancata attribuzione alla lista n.12 di complessivi dieci voti, che sarebbero stati invece illegittimamente annullati nelle sezioni n.4, 42, 43, 1, 48, 56 e 65.
Si sono costituiti il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Centrale Elettorale di Benevento, mediante il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, che ha eccepito il difetto di legittimazione passiva.
Alla pubblica udienza del 9 novembre 2006, il ricorso è stato posto in decisione.


DIRITTO



1. In data 28 e 29 maggio 2006 si sono tenute le votazioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Benevento, a cui il ricorrente Alessio Fragnito ha preso parte in qualità di candidato nella lista n.11, avente il contrassegno “Città in Comune”. La suddetta lista conseguiva complessivamente n.925 voti, senza ottenere però alcun candidato eletto. In particolare, il ricorrente risultava il primo dei non eletti della sua lista, con n.173 voti di preferenza. Nella stessa consultazione, la lista n.12, avente il contrassegno “UDEUR” riportava n.7422 voti, con 8 consiglieri eletti, l’ultimo dei quali, il sig. Angelo Fusaro, conseguiva il seggio con un quoziente di soli tre voti di scarto in più rispetto a quelli ottenuti dalla lista n.11.

2. In via preliminare, deve procedersi all'estromissione dal giudizio sia dell’Ufficio elettorale centrale che del Ministero dell’Interno. Ed invero, in tale tipologia di controversia concernente l’impugnazione dei risultati delle elezioni comunali, i suddetti organi non sono portatori di un interesse giuridicamente apprezzabile al mantenimento dei propri atti, in ragione della posizione di neutralità che assumono nella competizione elettorale, con la conseguenza che, come pacificamente riconosciuto in giurisprudenza, la parte necessaria da evocare in giudizio è l’Amministrazione comunale e non già l’Amministrazione statale, della quale fanno parte gli organi temporanei preposti ad accertare e dichiarare i risultati della consultazione elettorale (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, V Sezione, 14 dicembre 2003, n.809; 3 febbraio 1999, n.115 e 2 maggio 1996, n.499; Adunanza Plenaria, 23 febbraio 1979, n.7; T.A.R. Campania, II Sezione, 3 novembre 2002, n.6880).

3. Il ricorso è, comunque, inammissibile.
3.1. Con una prima doglianza, il ricorrente assume, a sostegno della domanda di correzione del risultato elettorale, che nelle sezioni n.47, 16, 39, 14, 67, 57, 42 e 4 sarebbero state illegittimamente annullate complessivamente n.13 schede recanti, invece, valida espressione di voto per la lista n.11.
Ad avviso del Collegio, la censura, così come proposta, è da ritenersi inammissibile, perché dedotta in modo generico ed indeterminato. Ed invero, pur avendo indicato il numero di schede contestate e le sezioni interessate, il ricorrente, con riguardo alla natura del vizio, si è limitato a rappresentare astrattamente, attraverso il richiamo alla casistica giurisprudenziale, le tipologie di errori che determinano o meno l’annullamento del voto, senza alcun riferimento alle concrete circostanze di fatto e senza, peraltro, fornire il benché minimo supporto probatorio.
Sul punto va richiamata la costante giurisprudenza (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, V Sezione, 25 ottobre 1999 n.1708; 29 aprile 2003, n.2193; 19 febbraio 2004, n.670; 15 luglio 2005, n. 3804; 3 aprile 2006, n.1726) in base alla quale, sebbene il requisito della specificità dei motivi nei ricorsi elettorali deve essere valutato con rigore attenuato, tuttavia le censure non possono tradursi in doglianze generiche, avendo il ricorrente l’onere di indicare con precisione, oltre che il numero delle schede contestate, anche la natura del vizio denunciato. Ciò all’evidente scopo di evitare che l’astratta deduzione di vizi si trasformi in un mero espediente per provocare sic et simpliciter il generale riesame delle operazioni di scrutinio innanzi al giudice amministrativo. Ed invero, nel giudizio elettorale la precisione dei motivi non può scendere al di sotto di una soglia minimale che consenta di filtrare i ricorsi meramente “esplorativi”, ossia quelli proposti al buio ed “unicamente miranti a sollecitare l’effettuazione da parte del giudicante di accertamenti istruttori (verificazioni o consulenze tecniche) diretti ad una rinnovata ed indiscriminata ripetizione, in sede contenziosa, di tutte o di gran parte delle complesse operazioni del procedimento elettorale, confidando nella possibilità di un’emersione ex post di taluna delle irregolarità denunciate” (così, testualmente, Consiglio di Stato, V Sezione, 15 luglio 2005, n. 3804).
3.2. La genericità del primo motivo preclude anche l’esame della restante censura, coinvolgente i verbali delle sezioni n.21 e n.27, per il conseguente difetto di interesse a contestare il computo di soli due voti in meno per la lista Città in Comune, come tali inidonei a modificare il risultato elettorale in termini vantaggiosi per il ricorrente principale.
Sul punto può farsi applicazione dei principi relativi alla cd. prova di resistenza, pacificamente ammessa dalla giurisprudenza in tema di giudizio concernente le operazioni elettorali (cfr. Consiglio di Stato, V Sezione, 6 febbraio 1999, n.135; 26 giugno 2000, n. 3631; 30 ottobre 2003, n.6772; 13 giugno 2006, n.3488; T.A.R. Campania, II Sezione, 4 marzo 2005, n.1576), secondo la quale non si può pronunciare l'annullamento di voti la cui eventuale illegittima attribuzione non abbia, in concreto, influito sul risultato finale, ovvero la cui ipotetica attribuzione non cambierebbe, in termini di posizione in graduatoria, il risultato stesso.

4. Dalla riconosciuta inammissibilità della domanda principale, discende che i ricorrenti incidentali perdono l'interesse ad una pronuncia sul proprio ricorso, in quanto esso, sia pure esplicante doglianze autonome, è processualmente dipendente dal ricorso principale e quindi deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.


P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione Seconda – definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe R.G. n. 4625/2006, dichiara inammissibile il ricorso principale ed improcedibile il ricorso incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
La presente sentenza sarà depositata, trasmessa e pubblicata a cura della Segreteria nei termini di cui agli artt.83/11 e 84 del T.U. n.570/1960.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9 novembre 2006.



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