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T.A.R. SICILIA - CATANIA - SEZIONE IV - Sentenza 9 novembre 2006 n. 2159
Presidente Estensore Leotta


1) Contratti della PA - Appalto di lavori pubblici – Arrotondamento media delle offerte in assenza di esplicita previsione nel bando – Illegittimità - Ragioni

 

2) Lavori pubblici – Requisiti di partecipazione – Esclusione del concorrente in possesso di requisiti minimi di partecipazione, nella categoria prevalente, in misura tale da non poter colmare quelli mancanti relativi alle categorie scorporabili – Legittimità – Rapporto tra gli artt. 73 e 74 del DPR n. 554/1999 e l’art. 95 dello stesso DPR

1) E’ illegittimo l’arrotondamento della media delle offerte quando esso non sia stato esplicitamente previsto del bando di gara. Infatti, a seguito dell’introduzione del Decreto 2 dicembre 2004 dell’Assessore regionale dei lavori pubblici, non è più consentito l’arrotondamento della media delle offerte, salva l’ipotesi in cui esso sia eccezionalmente contemplato nel bando di gara, nel qual caso il responsabile del procedimento deve idoneamente evidenziare e giustificare tale variazione in sede di certificazione della corrispondenza del singolo bando al bando tipo regionale, ai sensi dell’art. 20, comma 5, L. n. 109/1994, recepito in Sicilia con L.R. 2 agosto 2002, n. 7 e ss.mm.

 

2) E’ legittima l’esclusione dell’impresa concorrente che possieda, nella categoria prevalente, i requisiti minimi di partecipazione in misura tale da non poter colmare quelli mancanti relativi alle categorie scorporabili in quanto, ai fini dell’ammissione alla gara, la qualificazione nella categoria prevalente e le qualificazioni nelle categorie scorporabili, (ove previste) globalmente considerate, devono coprire in ogni caso, l’importo totale dei lavori. L’art. 95, comma 1, del DPR n. 554/1999, interpretato in maniera coordinata con gli articoli 73 e 74 dispone che, nel caso in cui il bando chieda unicamente la qualificazione nella categoria prevalente e non indichi altre categorie, l’impresa singola deve essere in possesso della qualificazione nella categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ed in tale ipotesi, essa può eseguire direttamente tutte le lavorazioni, ivi comprese quelle non rientranti nella categoria prevalente, ovvero, può subappaltare queste ultime ad imprese in possesso delle relative qualificazioni; nel caso in cui il bando richieda la qualificazione nella categoria prevalente ed indichi espressamente ulteriori categorie, l’impresa singola deve essere in possesso della qualificazione nella categoria prevalente per l’importo totale dei lavori, ovvero della qualificazione nella categoria prevalente e nelle categorie scorporabili per i singoli importi: in tale ipotesi, essa è tenuta a subappaltare le lavorazioni non rientranti nelle categorie possedute ad imprese che abbiano le relative qualificazioni; infine, nel caso in cui il bando richieda la qualificazioni nella categoria prevalente ed indichi ulteriori categorie, ove l’impresa singola sia priva di qualificazione in una o più categorie relative a lavorazioni scorporabili, essa può essere ammessa alla gara soltanto se nella categoria prevalente possiede anche i requisiti relativi alle categorie scorporabili, di cui risulta priva: in tale ipotesi, essa è tenuta a subappaltare le lavorazioni che non rientrano nella categorie possedute ad imprese che abbiano le relative qualificazioni.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Sezione staccata di Catania - Sezione Quarta




composto dai Signori Magistrati:
Dott. Ettore Leotta - Presidente rel. estensore
Dott. Francesco Brugaletta - Consigliere
Dott. Dauno Trebastoni - Referendario
ha pronunciato la seguente


SENTENZA




sul ricorso n. 1056/2006 R.G. proposto

dall’Impresa Casella Salvatore, in persona del titolare, e dall’Impresa Fresta Costruzioni Edili S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, entrambi rappresentanti e difesi dall’Avv. Giuseppe Sciuto, presso il cui studio, sito in Catania, Via Vincenzo Giuffrida n. 37, sono elettivamente domiciliati;


contro



il Comune di Riposto, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito;


e nei confronti



dell’Impresa A.G.L. Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e dell’Impresa Saitta Antonino, in persona del titolare, entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Gaetano Tafuri e Luigi Tafuri, presso lo studio dei quali, sito in Catania, Via Umberto n. 296, sono elettivamente domiciliati;


per l’annullamento
(ricorso principale)



previa sospensione, dei seguenti atti:
- verbale di gara del 24 gennaio 2006, con cui la commissione del Comune di Riposto ha escluso dal pubblico incanto per l’appalto dei lavori di completamento ed ampliamento del campo di calcio nella frazione Carruba, le imprese C.G.S. S.r.l, ICAS e Pagliuca Carmelo;
- verbale di gara dell’1 febbraio 2006 con cui la commissione del Comune di Riposto ha aggiudicato il sopradetto appalto al raggruppamento costituendo tra le imprese A.G.L. Costruzioni S.r.l. e Saitta Antonino;
- nonché ogni ulteriore atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto connesso o consequenziale, ivi compresa, ove occorra, l’approvazione definitiva degli atti di gara e dell’aggiudicazione;


e per il riconoscimento



ex art. 7 legge TAR, del diritto dei ricorrenti al risarcimento dei danni mediante reintegrazione in forma specifica ovvero ed in subordine per equivalente mediante rifusione dei danni ingiusti subiti e subendi a causa dei provvedimenti impugnati, con la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle relative somme che verranno quantificate in corso di causa o, di quelle delle quali si chiede sin d’ora la liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria.


nonché per l’annullamento
(ricorso per motivi aggiunti)



della nota prot. n. 5874 del 28 marzo 2006, con cui il Segretario Generale del Comune intimato, nella qualità di Presidente del seggio di gara, ha rigettato i rilievi e le contestazioni presentate dalle imprese ricorrenti.

Visto il ricorso principale ed il ricorso per motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Imprese controinteressate;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore per la pubblica udienza del 26 ottobre 2006 il Consigliere dott. Ettore Leotta;
Uditi gli Avvocati delle parti costituite come da verbale di causa;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


Fatto e diritto



1)
Con bando pubblicato nella GURS del 30 dicembre 2005 il Comune di Riposto ha indetto una gara di appalto, a pubblico incanto, per l’affidamento dei lavori di completamento ed ampliamento del campo di calcio nella frazione Carruba, per l’importo a base d’asta di Euro 637.167,32 (compresi gli oneri per la sicurezza).
Alla gara di cui trattasi hanno partecipato numerose imprese.
Nella seduta del 24 gennaio 2006 il seggio di gara ha escluso vari concorrenti, tra cui le Imprese CGS, Icas e Pagliuca Carmelo.
Indi lo stesso seggio di gara ha proceduto all’apertura delle offerte economiche, determinando la media di aggiudicazione in 25,58733 %.
Con verbale dell’1 febbraio 2006 l’appalto è stato aggiudicato al Raggruppamento costituendo tra le Imprese A.G.L S.r.l. e Saitta Antonino, che aveva offerto il ribasso del 25,58 %.
Con rilievi del 30 gennaio 2006 prot. 2008 e successive precisazioni del 15 febbraio 2006 e del 3 marzo 2006 il Raggruppamento costituendo tra l’impresa Casella e la società Fresta Costruzioni Edili S.r.l., che aveva offerto il ribasso del 25,59 %, ha contestato l’esclusione delle Imprese CGS, Icas e Pagliuca Carmelo, chiedendone la riammissione, con conseguente elevazione della media al 25,592 % e l’aggiudicazione dell’appalto in proprio favore.
Il Comune con nota del 2 febbraio 2006 prot. 2298 ha richiesto all’Impresa Casella di motivare la sopradette contestazioni e, ricevuti i richiesti chiarimenti, non ha emesso alcuna determinazione, con la conseguente definitività degli atti di gara.
Con ricorso notificato il 31 marzo 2006, depositato l’11 aprile 2006, le Imprese Casella Salvatore e Fresta Costruzioni Edili S.r.l. hanno impugnato gli atti di gara, sostenendo che le Imprese CGS S.r.l., Pagliuca ed ICAS sarebbero state illegittimamente escluse e che, ove queste fossero state riammesse alla gara, la nuova media dei ribassi offerti, pari al 25,592%, avrebbe consentito l’aggiudicazione dell’appalto alle ricorrenti.
Le Imprese A.G.L. Costruzioni S.r.l. e Saitta Antonino, facenti parte del Raggruppamento aggiudicatario, si sono costituite in giudizio per avversare il gravame, deducendone l’inammissibilità e l’infondatezza.
Con ordinanza collegiale n. 736 del 4 – 5 maggio 2006 questo Tribunale ha disposto la sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati, rinviando la trattazione nel merito del ricorso alla pubblica udienza 26 ottobre 2006, allorché la causa è passata in decisione.
Frattanto, con nota prot. n. 5874 del 28 marzo 2006 il Segretario Generale del Comune di Riposto, nella qualità di Presidente del seggio di gara, ha rigettato i rilievi e le contestazioni presentate dalle imprese ricorrenti.
Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 26 – 29 maggio 2006, depositato il 6 giugno 2006, le Imprese Casella Salvatore e Fresta Costruzioni Edili S.r.l. hanno impugnato la nota da ultimo citata, proponendo i medesimi rilievi di cui al ricorso principale e lamentando altresì la violazione dell’art. 21 bis della L. n. 109/1994, come modificata dalle L.L.R. R. n. 7/2002 e n. 7/2003, e l’incompetenza dell’autorità emanante.

2)
Le Imprese A.G.L. Costruzioni S.r.l. e Saitta Antonino, facenti parte del Raggruppamento aggiudicatario, costituendosi in giudizio, hanno sostenuto che, anche se si ammettessero alla gara le Imprese CGS S.r.l., Pagliuca ed ICAS S.r.l., le Imprese ricorrenti in ogni caso non potrebbero conseguire l’aggiudicazione, dal momento che la media delle offerte, pari a 25,592, da arrotondare a 25,59, tenuta presente dal seggio di gara, sarebbe identica alla media del 25,58733, da arrotondare a 25,59, che si otterrebbe riammettendo le tre imprese escluse.
Per il Tribunale tale eccezione è priva di pregio.
Il bando di gara, al punto 13, ha stabilito come criterio di aggiudicazione quello del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara, precisando che l’offerta avrebbe dovuto essere espressa “in cifra percentuale di ribasso, con 2 cifre decimali” e che non si sarebbe tenuto conto delle eventuali cifre oltre la seconda.
Nell’annesso disciplinare di gara è stato prescritto quanto segue:
“il soggetto deputato all’espletamento della gara ... procede ... alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte (media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso, e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media)”.
Con il disciplinare di gara allegato allo schema di bando tipo regionale approvato con decreto 2 dicembre 2004, l'Assessore regionale dei lavori pubblici ha escluso qualsiasi arrotondamento delle medie delle offerte, adeguandosi alla sentenza del Tar Palermo del 6 settembre 2004, n. 1858 (di annullamento del decreto assessoriale 25 novembre 2003 n. 43, nella parte contenente il seguente inciso: ”le medie sono calcolate sino alla terza cifra decimale soltanto al fine di determinare l'arrotondamento della seconda cifra decimale dell'offerta all'unità superiore, qualora la predetta cifra decimale sia pari o superiore a cinque; a questo fine la terza cifra decimale può essere arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque”).
Orbene, i nuovi schemi di bando tipo di cui al citato decreto 2 dicembre 2004 sono vincolanti per le amministrazioni pubbliche, tenute ad applicarli ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L. 11 febbraio 1994 n. 109 (nel testo recepito in Sicilia con L.R. 2 agosto 2002 n. 7 e successive modificazioni), ancorché la citata sentenza del Tar Palermo n. 1858/2004 sia stata frattanto annullata dal C.G.A. con sentenza n. 819 del 30 novembre 2005.
A seguito delle innovazioni introdotte dal Decreto assessoriale 2 dicembre 2004, l’arrotondamento della media delle offerte non è più consentito, salva l’ipotesi in cui esso sia stato eccezionalmente contemplato dal bando di gara, nel qual caso il responsabile del procedimento deve idoneamente evidenziare e giustificare tale variazione in sede di certificazione della corrispondenza del singolo bando al bando tipo regionale, ai sensi dell’art. 20, comma 5, ultima parte, della L. 11 febbraio 1994 n. 109, nel testo recepito in Sicilia con L.R. 2 agosto 2002 n. 7 e successive modificazioni. (Cfr. Tar Catania, Sezione IV, 19 gennaio 2006 n. 46; idem, 23 febbraio 2006 n. 262)
Nella specie, il bando di gara e l’annesso disciplinare non hanno previsto alcuna forma di arrotondamento della media dello offerte, per cui l’eccezione proposta dalle Imprese resistenti dev’essere rigettata.

3)
Definita tale questione, il Tribunale procede all’esame del merito del gravame.
Come indicato al superiore punto 1), la gara di appalto di cui trattasi concerne l’affidamento di lavori per l’importo a base d’asta di Euro 637.167,32 (compresi gli oneri per la sicurezza).
In base al punto 3.3 del bando, per partecipare alla predetta gara è stato richiesto il possesso del seguente requisito:
“categoria prevalente per l’intero importo, classifica III, o qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, giusto art. 95 del D.P.R. 554/1999 a cui si rinvia”.
Sempre secondo il bando (punto 3.5), le lavorazioni di cui si compone l’intervento sono state così individuate:
- OG3, classifica I, importo Euro 252.049,33 (categoria prevalente);
- OS24, classifica I, importo Euro 161.781,24 (non subappaltabile);
- OG1, classifica I, importo Euro 116.636,04 (subappaltabile);
- OG10, classifica I, importo Euro 106.700,71 (subappaltabile).
Nella seduta del 24 gennaio 2006 il seggio di gara ha escluso vari concorrenti, tra cui i seguenti:
- “Impresa CGS, atteso che produce iscrizione SOA alla categoria prevalente OG3 in classifica prima, inferiore all’intero importo dei lavori pari a euro 637.167,32 e per ciò che attiene le categorie scorporabili non produce iscrizione SOA alla categoria OG10”;
- “Impresa Icas, atteso che produce iscrizione SOA alla categoria prevalente OG3 in classifica seconda, inferiore all’intero importo dei lavori pari a euro 637.167,32 e per ciò che attiene le categorie scorporabili non produce iscrizione SOA alla categoria OG10”;
- “Impresa Pagliuca Carmelo ... atteso che produce iscrizione SOA alla categoria prevalente OG3 in classifica prima, inferiore all’intero importo dei lavori pari a euro 637.167,32 e per ciò che attiene le categorie scorporabili non produce iscrizione SOA alla categoria OG10”.
Secondo le ricorrenti, tali esclusioni sarebbero illegittime, in quanto, in base al combinato disposto di cui agli artt. 73, 74 e 95 del D.P.R. n. 554/1999, all’art. 13 della L. n. 109/1994 ed all’art. 30 del D.P.R. n. 34/2000, le imprese escluse sarebbero in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando e dall’annesso capitolato.
In particolare:
- Le imprese singole ICAS e CGS, essendo prive di qualificazione nella categoria prevalente (OG3) per classifica III, pari all’intero importo dell’appalto, ed essendo invece in possesso di qualificazione nella categoria prevalente (OG3) per la classifica I, pari al relativo importo, ed nella categoria specialistica (OS24) per la classifica I, pari anch’essa al relativo importo, nonché nella categoria OG1, avrebbero partecipato alla gara rendendo la seguente dichiarazione:
La ICAS, “... che in caso di aggiudicazione, intende avvalersi della facoltà di subappaltare ... le opere ... rientranti nelle categorie OG1 e OG10.”;
La CGS, “... che in caso di aggiudicazione ... le lavorazioni rientranti nelle categorie OG1 e OG10 saranno integralmente subappaltate”.
L’Impresa Pagliuca invece, essendo in possesso dell’iscrizione SOA nella categoria OG3 in classifica I, nella categoria OS24 in classifica I, nonché anche della categoria OG1 in classifica V, avrebbe dichiarato che “..intende subappaltare ... le opere rientranti nella categoria OG10.”.
Sicchè le imprese singole ICAS e CGS, in possesso della categoria prevalente OG3 in classifica I, della categoria specialistica non subappaltabile OS24 in classifica I, nonché della categoria OG1, avendo reso espressa dichiarazione di voler subappaltare integralmente le lavorazioni relative alle categorie generali OG1 ed OG10, sarebbero in possesso della qualificazione per la partecipazione alla gara.
Nelle medesima condizione si troverebbe l’impresa Pagliuca che, in possesso della categoria prevalente OG3 in classifica I, della categoria specialistica non subappaltabile OS24 in classifica I, e della categoria generale OG1 in classifica V, avrebbe dichiarato espressamente di subappaltare integralmente le lavorazione relative alla categoria generale OG10.
Secondo tale prospettazione, sarebbe del tutto ultroneo chiedere ai concorrenti il possesso dei requisiti di qualificazione relativi a lavori che non avrebbero intenzione di realizzare direttamente.
Per il Tribunale, l’assunto è privo di pregio.
Ai fini del decidere, occorre riportare la normativa invocata dalle imprese ricorrenti.
L’art. 95, comma 1, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554/1999, espressamente indicato nel bando di gara (Cfr. punto 3.3), a proposito dell’individuazione dei requisiti di partecipazione così dispone:
1. L’impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economici finanziari e tecnico organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti dell’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente”.
La norma citata va coordinata con altre prescrizioni dello stesso D.P.R. n. 554/1999.
In particolare, l’art. 73 del suddetto D.P.R. prescrive testualmente:
1.Nei bandi di gara per l’appalto di opere o lavori pubblici è richiesta la qualificazione nella sola categoria di opere generali che rappresenta la categoria prevalente, e che identifica la categoria dei lavori da appaltare. Nei bandi di gara per l’appalto di opere o di lavori nei quali assume carattere prevalente una lavorazione specializzata, la gara è esperita con espressa richiesta della qualificazione nella relativa categoria specializzata. Si intende per categoria prevalente quella di importo più elevato fra le categorie costituenti l’intervento.
2. Nel bando di gara è indicato l’importo complessivo dell’opera o del lavoro oggetto dell’appalto, la relativa categoria generale o specializzata considerata prevalente nonché tutte le parti appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si compone l’opera o il lavoro con i relativi importi e categorie che, a scelta del concorrente, sono subappaltabili o affidabili a cottimo, oppure scorporabili.
3. Le parti costituenti l’opera o il lavoro di cui al comma 2 sono quelle di importo singolarmente superiore al dieci per cento dell’importo complessivo dell’opera o lavoro ovvero di importo superiore a 150.000 Euro
”.
Il successivo art. 74 così dispone:
1 Le imprese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara come categoria prevalente possono, fatto salvo quanto previsto al comma 2, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’opera o il lavoro, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.
2 Le lavorazioni relative a opere generali, e a strutture, impianti ed opere speciali di cui all’articolo 72 comma 4, indicate nel bando di gara, non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria prevalente, se prive delle relative adeguate qualificazioni; esse, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13, comma 7, della Legge, sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni
...” (l’art. 13, comma 7 della legge prevede che “... qualora nell’oggetto dell’appalto o della concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico ... esse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari.”).
Infine, l’art. 30 del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 stabilisce quanto segue:
... la stazione appaltante indica nel bando di gara:
a) l’importo complessivo dell’opera o del lavoro oggetto dell’appalto;
b) la relativa categoria prevalente e la relativa classifica secondo l’allegato A e l’articolo 3, comma 4; si intende prevalente la categoria di importo più elevato fra quelle costituenti l’intervento;
c) le parti appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si compone l’opera o il lavoro, diverse dalla categoria prevalente, con i relativi importi e categorie che, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13 comma 7, della legge 11 febbraio 1994 n. 109, e successive modificazioni, sono tutte, a scelta del contraente, subappaltabili o affidabili a cottimo, e comunque scorporabili
.”
Con sentenza 5 giugno 2003 n. 869 (confermata dal C.G.A. con sentenza 9 maggio 2005 n. 334, nella quale tuttavia non è stata affrontata la problematica oggetto del presente gravame, dal momento che le statuizioni del giudice di primo grado sul punto non sono state appellate), il Tar Palermo, Sezione Seconda, ha sostenuto che esiste una contraddizione tra il disposto degli artt. 73 e 74 del D.P.R. n. 554/1999 da un lato, ed il successivo art. 95 della stesso D.P.R. dall’altro.
Nella sentenza citata si afferma testualmente:
“E' agevole notare come ai sensi dell'art. 73 per partecipare alle gare è sufficiente la qualificazione relativa alla categoria prevalente che abilita l'aggiudicatario a realizzare anche i lavori riferiti a categorie scorporabili purché non si tratti di opere o lavori speciali a qualificazione necessaria mentre ai sensi dell'art. 95 è necessario che la qualificazione relativa alla categoria prevalente copra l'intero importo dei lavori ovvero che l'impresa disponga delle qualificazioni, per i relativi importi, sia nella categoria prevalente che nelle categorie scorporabili.
Tale contraddizione presente nel testo regolamentare può essere in parte attenuata dall'interpretazione accolta in questa sede. In sostanza il disposto dell'art. 95 rimane fermo allorché ci si trovi in presenza, oltreché di opere generali, o comunque di opere specializzate, prevalenti, di opere specializzate non speciali (e quindi non a qualificazione necessaria). Nel caso in cui invece ci si trovi in presenza di opere specializzate speciali e quindi a qualificazione necessaria il disposto degli artt. 73 e 74 prevale nel senso che per partecipare alla gara appare sufficiente che ove l'impresa, ovvero l'ATI, non intenda eseguire direttamente tali lavori a qualificazione necessaria l'importo degli stessi debba essere decurtato da quello in relazione al quale l'impresa deve dimostrare il possesso della qualificazione.
Invero, richiedere che con la classifica della categoria prevalente si copra anche l'importo di lavori a qualificazione necessaria che non si intendono realizzare direttamente, appare inconferente con la logica del sistema che vuole la dimostrazione da parte dell'impresa della qualificazione dei lavori in relazione ai quali vi è la possibilità di esecuzione diretta da parte dell'impresa stessa. Non così nel caso di lavori che si riferiscono ad opere speciali a qualificazione obbligatoria, in relazione ai quali l'alternativa è secca: o l'impresa possiede la relativa qualificazione - e allora nulla quaestio -, ovvero l'impresa non possiede tale qualificazione - e allora è obbligata a conferirne l'esecuzione a soggetti in possesso di idonea qualificazione. In conclusione la qualificazione obbligatoria delle opere esime l'impresa che non intenda realizzarle direttamente dalla prova del possesso della relativa qualificazione e, del pari, esime l'impresa dal computo dell'importo relativo al fine della classifica della prevalente”.
Nel proporre il presente gravame, le imprese ricorrenti hanno fatto riferimento alle suddette argomentazioni, alle quali si è attenuto questo Tribunale in sede cautelare.
Il Collegio ritiene tuttavia di dover modificare il proprio convincimento, dopo un’attenta rilettura della normativa vigente.
Contrariamente a quanto sostenuto dal Tar Palermo con la sentenza richiamata, non vi è alcuna contraddizione tra il disposto degli artt. 73 e 74 del D.P.R. n. 554/1999 da una parte, ed il successivo art. 95 della stesso D.P.R. dall’altra.
Infatti gli artt. 73 e 74 citati individuano le categorie (opere generali ed opere speciali) di cui si compone ogni intervento, introducendo le seguenti prescrizioni:
- le imprese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione nella categoria prevalente, possono eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’intervento (sempre che le lavorazioni diverse da quelle della categoria prevalente non siano state indicate nel bando, essendo inferiori al 10% dell’importo complessivo o inferiori a 150.000 euro), ovvero subappaltarle ad imprese in possesso delle relative qualificazioni;
- se il bando di gara indica ulteriori lavorazioni oltre quelle della categoria prevalente, perché superiori al 10% dell’importo complessivo od a 150.000 euro, le imprese aggiudicatarie sono tenute a subappaltarle ad imprese in possesso delle relative qualificazioni; le stesse lavorazioni sono altresì scorporabili, onde è possibile costituire associazioni di tipo verticale;
- se il bando di gara indica ulteriori lavorazioni oltre quelle della categoria prevalente, aventi notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e d’importi o comunque superiore al 15% dell’importo complessivo dell’appalto, le imprese aggiudicatarie non in possesso delle relative qualificazioni sono tenute a costituire un’associazione di tipo verticale.
Le predette norme non dettano alcuna prescrizione in ordine alla misura della qualificazione nelle varie categorie (da individuarsi con il sistema delle classifiche di cui all’art. 3 del D.P.R. 25 gennaio 2000 n, 34), di cui le imprese singole devono essere in possesso ai fini della partecipazione alle gare di appalto.
La questione è stata risolta dall’art. 95, comma 1, del D.P.R. n. 554/1999, il quale, interpretato in maniera coordinata con gli artt. 73 e 74, dispone che:
A - Nel caso in cui il bando richieda unicamente la qualificazione nella categoria prevalente e non indichi altre categorie (essendo le lavorazioni riconducibili a queste ultime inferiori al 10% dell’importo complessivo o inferiori a 150.000 euro), l’impresa singola dev’essere in possesso della qualificazione nella categoria prevalente per l’importo totale dei lavori; in tale ipotesi essa può eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l’intervento, ivi comprese quelle non rientranti nella categoria prevalente, ovvero, a sua scelta, può subappaltare queste ultime ad imprese in possesso delle relative qualificazioni;
B - Nel caso in cui il bando richieda la qualificazione nella categoria prevalente ed indichi espressamente ulteriori categorie (essendo le lavorazioni riconducibili a queste ultime superiori al 10% dell’importo complessivo o superiori a 150.000 euro), l’impresa singola dev’essere in possesso della qualificazione nella categoria prevalente per l’importo totale dei lavori, ovvero della qualificazione nella categoria prevalente e nelle categorie scorporabili per i singoli importi; in tale ipotesi essa è tenuta a subappaltare le lavorazioni, non rientranti nelle categorie possedute, ad imprese che abbiano le relative qualificazioni.
C – Infine, nel caso in cui il bando richieda la qualificazione nella categoria prevalente ed indichi altresì ulteriori categorie (essendo le lavorazioni riconducibili a queste ultime superiori al 10% dell’importo complessivo o superiori a 150.000 euro), ove l’impresa singola sia priva di qualificazione in una o più categorie relative a lavorazioni scorporabili, essa può essere ammessa alla gara soltanto se nella categoria prevalente possiede anche i requisiti relativi alle categorie scorporabili, di cui risulta priva; anche in tale ipotesi essa è tenuta a subappaltare le lavorazioni che non rientrano nelle categorie possedute ad imprese che abbiano le relative qualificazioni.
L’elemento costante, che accomuna le fattispecie descritte alle superiori lettere A), B) e C), è rappresentato dal fatto che, ai fini dell’ammissione alla gara, la qualificazione nella categoria prevalente e le qualificazioni nelle categorie scorporabili (ove previste), globalmente considerate, devono coprire in ogni caso l’importo totale dei lavori.
La superiore scelta va giustificata con la necessità di affidare l’appalto a concorrenti muniti di una struttura imprenditoriale adeguata all’entità dell’intervento costruttivo da eseguire, anche se tenuti a subappaltare le lavorazioni non rientranti nelle categorie possedute.
Tale essendo il contenuto prescrittivo dell’art. 95 del D.P.R. n. 554/1999, esso non risulta contraddittorio rispetto agli artt. 73 e 74 dello stesso D.P.R., dei quali integra il contenuto, limitandosi a quantificare la misura della qualificazione (id est, la classifica necessaria) nelle singole categorie di lavori.
Nel caso sottoposto all’attenzione del Collegio, il bando di gara ha individuato le seguenti lavorazioni:
- OG3, classifica I, importo Euro 252.049,33 (categoria prevalente);
- OS24, classifica I, importo Euro 161.781,24 (non subappaltabile);
- OG1, classifica I, importo Euro 116.636,04 (subappaltabile);
- OG10, classifica I, importo Euro 106.700,71 (subappaltabile).
Dalla documentazione depositata in giudizio risulta che:
I - L’Impresa ICAS S.r.l. ha partecipato alla gara, essendo munita delle seguenti qualificazioni:
- OG3, classifica II;
- OS24, classifica I;
- OG1, classifica I;
- OG10, nessuna qualificazione.
La predetta impresa, possedendo nella categoria prevalente OG3, classifica II, dei requisiti di partecipazione in misura tale da colmare quelli mancati, relativi alla categoria scorporabile OG10 (ipotesi di cui alla superiore lettera C), è stata illegittimamente esclusa dalla gara, in violazione dell’art. 95, comma 1, del D.P.R. n. 554/1999.
II – L’Impresa C.G.S. S.r.l. ha partecipato alla gara, essendo munita delle seguenti qualificazioni:
- OG3, classifica I;
- OS24, classifica I;
- OG1, classifica IV;
- OG10, nessuna qualificazione.
La predetta impresa, possedendo nella categoria prevalente OG3, classifica I, dei requisiti minimi di partecipazione in misura tale da non poter colmare quelli mancati relativi alla categoria scorporabile OG10 (ipotesi di cui alla superiore lettera C), è stata correttamente esclusa dalla gara.
III - L’Impresa Pagliuca Carmelo, ha partecipato alla gara, essendo munita delle seguenti qualificazioni:
- OG3, classifica I;
- OS24, classifica I;
- OG1, classifica V;
- OG10, nessuna qualificazione.
La predetta impresa, possedendo nella categoria prevalente OG3, classifica I, dei requisiti minimi di partecipazione in misura tale da non poter colmare quelli mancati relativi alla categoria scorporabile OG10 (ipotesi di cui alla superiore lettera C), è stata anch’essa correttamente esclusa dalla gara.
Per effetto delle superiori statuizioni, gli atti di gara dovrebbero essere annullati, limitatamente all’esclusione dell’Impresa ICAS S.r.l., che ha offerto un ribasso del 25,58%.
In tal caso:
- le imprese ammesse sarebbero n. 36, anziché n. 35;
- la media aritmetica delle offerte ammesse sarebbe pari a 25,544 (anziché 25,543) e, sommando ad essa lo scarto medio aritmetico delle offerte ammesse, pari a 0,0428 (anziché 0,0422), il limite di anomalia sarebbe 25,5868 (anziché 25,5873).
Ma tale correzione del limite di anomalia non porterebbe alcun vantaggio all’A.T.I. costituenda Casella Salvatore – Fresta Costruzioni Edili S.r.l., la cui offerta di ribasso del 25,59 % dovrebbe essere automaticamente esclusa perché anomala.
Conseguentemente il ricorso principale ed il ricorso per motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili per carenza d’interesse.
Attesa l’esistenza di una situazione d’incertezza interpretativa, sussistono giuste ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.


P.Q.M.



Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia - Sezione staccata di Catania - Sezione Quarta dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Catania, nella Camera di consiglio del 26 ottobre 2006.



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