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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III TER - Sentenza 16 novembre 2006 n. 12515
Pres. Corsaro, Est. Santoleri
TELVIA S.R.L. (Avv.ti C. Giurdanella, G. Scorza, F. Traina) c/ AGCOM (Avv. dello Stato), TELECOM ITALIA s.p.a. (Avv.ti Prof. F. Satta, P. D’Amelio, F. Lattanzi)


Concorrenza e mercato - Servizi di accesso ad internet ad alta velocità – AGCOM – Autorizzazione al lancio da parte dell’operatore dominante di un nuovo servizio all’utenza finale – Illegittimità – In mancanza della contestuale predisposizione di una regolare offerta disaggregata per il mercato all’ingrosso – Ragioni

È illegittimo l’atto con cui l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni autorizza l’operatore dominante nel mercato dei servizi di accesso ad internet ad alta velocità, ad introdurre, nel mercato c.d. retail (dell’utenza finale), un’offerta innovativa per le sue caratteristiche tecniche, ove tale offerta sia preceduta dalla mera introduzione, sul mercato dei servizi all’ingrosso (c.d. wholesale), di una offerta innovativa non disaggregata, di rivendita del nuovo servizio. Difatti, in applicazione delle norme sulla concorrenza, nonché degli obblighi di trasparenza e non discriminazione di cui agli artt. 46 e 47 del D. Lgs. 259/2003(Codice delle comunicazioni elettroniche), l’incumbent è tenuto a predisporre, per il lancio dell’offerta retail di nuovo servizio, un’offerta wholesale disaggregata per le varie componenti di rete, che consenta agli operatori concorrenti la replicabilità del servizio innovativo, secondo le modalità tecniche da essi ritenute più convenienti. (Nella specie, pertanto, l’Autorità ha illegittimamente autorizzato Telecom, incumbent nel mercato de quo, a commercializzare un nuovo servizio di adsl di seconda generazione, in mancanza della previa predisposizione di una regolare offerta wholesale disaggregata, essendosi tale operatore viceversa limitato a predisporre, per il mercato all’ingrosso, un’offerta atipica innovativa, che di fatto riduce gli altri operatori del settore a meri rivenditori del prodotto in questione).

 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
- Sezione Terza Ter-




composto dai signori magistrati:
Dott. Francesco Corsaro - Presidente
Dott. Stefania Santoleri - Consigliere, relatore
Dott. Stefano Fantini - Consigliere
ha pronunciato la seguente


SENTENZA



sul ricorso n. 4475/06, proposto dalla

società TELVIA S.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carmelo Giurdanella, Guido Scorza e Fabrizio Traina ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Guido Scorza sito in Roma, Palazzo Taverna, Via di Monte Giordano n. 36


contro




l’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici di Roma, Via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata per legge.


e nei confronti di



TELECOM ITALIA S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Filippo Satta, Piero D’Amelio e Filippo Lattanzi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, Via G. P. da Palestrina n. 47


per l'annullamento



- degli atti adottati dall’AGCOM a conclusione del procedimento di verifica delle condizioni dell’offerta “managed IP” di Telecom Italia ai fini della commercializzazione dell’offerta “Alice 20 Mega”;
- della nota del 12/04/06 prot. n. 0017084 con la quale l’Autorità, Direzione reti e Servizi di Comunicazione Elettronica ha comunicato le modifiche che la Commissione Infrastrutture e Reti dell’Autorità, nella riunione del 12 aprile 2006 ha disposto ai fini della commercializzazione dell’offerta “Alice 20 Mega” da parte di Telecom;
- delle decisioni assunte dalla Commissione Infrastrutture e Reti dell’Autorità nella riunione del 12 aprile 2006;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.


e per il risarcimento dei danni



patiti dalla ricorrente per effetto del provvedimento impugnato.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente e della società controinteressata;
Visti i motivi aggiunti;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Udita alla pubblica udienza del 26 ottobre 2006 la relazione della Dott.ssa Stefania Santoleri, e uditi, altresì, l’Avv. Fabrizio Traina per la parte ricorrente, l’Avv. dello Stato Venturini per l’Amministrazione resistente e gli Avv.ti Filippo Lattanzi e Piero D’Amelio per Telecom Italia S.p.A.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO



La società Telvia S.r.l., è una società operante nel mercato della fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica.
Telecom Italia S.p.A. in quanto ex monopolista del servizio di comunicazione telefonica, controlla la rete di accesso in rame che – a seguito delle innovazioni tecnologiche - non è più utilizzata soltanto per le comunicazioni vocali, ma mediante la tecnologia ADSL consente la fornitura di servizi avanzati di comunicazioni elettroniche.
Nel novembre 2005 Telecom Italia S.p.A. (in seguito Telecom), ha annunciato che avrebbe offerto dal febbraio 2006 alla propria clientela servizi di IPTV, accesso ad Internet, ecc. basati su accessi ADSL fino al 20 Mbit/sec senza provvedere contestualmente a predisporre un’offerta wholesale (all’ingrosso) che ne consentisse la replicabilità.
L’Autorità Garante dapprima ha manifestato dubbi sull’ammissibilità di detta offerta commerciale, e poi a seguito di approfondimenti istruttori e modifiche all’offerta, ha autorizzato con atto in data 12/4/06 il lancio dell’offerta commerciale denominata “Alice 20 Mega”, in quanto la stessa Telecom aveva offerto contestualmente un’offerta “managed IP”, destinata agli altri operatori del settore, con le caratteristiche del servizio end to end, nella quale l’operatore non ha necessità di procedere ad alcun completamento di tipo infrastrutturale, ma si limita alla fornitura di servizi ISP e alle attività di tipo commerciale.
La ricorrente ha quindi impugnato detto provvedimento deducendo i seguenti motivi di impugnazione:
1) Violazione del principio di parità di trattamento di cui all’art. 13, comma 4 del codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/03), dell’art. 2 della delibera n. 06/03/CIR nonché dell’art. 3 n. 2 della delibera 407/99) del 21/12/99 – Eccesso di potere per contraddizione con le delibere sopra citate.
Deduce la ricorrente che il servizio offerto da Telecom agli altri operatori è qualificato come end to end (e quindi dal cliente finale fino alla rete di Telecom Italia); in pratica, quindi, l’accesso ad internet è garantito dalla stessa Telecom, e l’operatore concorrente non può scegliere né un livello qualitativo diverso dal servizio offerto da Telecom alla clientela finale, né può servirsi di un fornitore di infrastrutture – o di servizi di connettività analoghi – diverso da Telecom.
Ne deriva che con l’offerta managed IP, in pratica, gli altri operatori finiscono con diventare dei meri rivenditori del prodotto Telecom.
Ritiene quindi la ricorrente che l’Autorità, prima di autorizzare la commercializzazione dell’offerta retail di Telecom, avrebbe dovuto obbligarla a predisporre e pubblicare un’offerta wholesale disaggregata per le varie componenti di rete necessarie a replicare tale offerta, consentendo agli operatori alternativi di proporre ai loro clienti un’offerta di servizi personalizzata e non riducendoli a meri rivenditori.
L’obbligo di disaggregazione, peraltro, sarebbe stato previsto dalla stessa Autorità anche precedentemente all’adozione della delibera 34/06/CONS, come potrebbe evincersi dalla delibera 2/00/CIR e dalla stessa delibera 6/03/CIR, essendo una caratteristica propria di ogni offerta wholesale.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 12, commi 3 e 4 della delibera n. 34/06/CONS – Eccesso di potere per contraddizione con la precedente delibera – Violazione dell’art. 50, comma 4 del codice – Difetto di motivazione.
Il provvedimento impugnato stabilisce che “le condizioni economiche dell’offerta del servizio managed IP devono assicurare un minus non inferiore al 20%”.
Detta previsione contrasterebbe con l’art. 12 comma 3 della delibera 34/06/CONS, che prevedrebbe uno sconto per le offerte wholesale non inferiore al 30%.
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 1 della delibera 6/03/CIR – Eccesso di potere per contraddizione con la medesima delibera.
La delibera 34/06/CONS prevede all’art. 12 comma 4, un lasso di tempo non inferiore ai 90 giorni tra la presentazione dell’offerta all’ingrosso (wholesale) e la commercializzazione dell’offerta ai clienti finali.
Nel caso di specie, invece, l’Autorità avrebbe autorizzato Telecom a commercializzare l’offerta “Alice 20 Mega” non prima del decorso di 30 giorni, in violazione della suddetta delibera, che consentiva il termine ridotto solo nel caso di variazione delle sole condizioni economiche dell’offerta.
4) Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
Deduce la ricorrente il difetto di istruttoria non avendo l’Autorità verificato l’accoglimento delle modifiche imposte all’offerta Managed IP.
Con motivi aggiunti notificati il 19 giugno 2006 e depositati il 28 giugno 2006, la ricorrente ha dedotto le seguenti ulteriori censure:
5) Eccesso di potere per contraddizione con precedenti atti dell’AGCOM – Illogicità – Difetto di motivazione.
Ribadisce la ricorrente l’illegittimità della previsione del retail minus del 20% per contrasto con quanto ritenuto in precedenza da parte della stessa Autorità (nota del 29/3/06).
6) Eccesso di potere per contraddizione con la precedente nota prot. n. 0013630 del 29 marzo 2006 – Difetto di motivazione.
Ribadisce le censure già svolte in ordine alla previsione del termine di trenta giorni per la comunicazione dell’offerta, in considerazione della natura dell’offerta stessa.
La ricorrente conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso e formula domanda risarcitoria.
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.
Ha sostenuto, in particolare, che l’obbligo di disaggregazione non riguarderebbe necessariamente tutte le offerte commerciali, ma soltanto quelle particolarmente innovative; nel caso della delibera 34/06/CONS l’obbligo di disaggregazione deriverebbe dalla natura del servizio bitstream che può operare in concreto solo in caso di disaggregazione per segmenti di rete.
Nel caso di specie, invece, si tratterebbe di una semplice offerta commerciale e non dell’introduzione di un nuovo servizio di comunicazione elettronica; inoltre l’offerta così come formulata, consentirebbe agli altri operatori di competere con Telecom con offerte equivalenti.
Peraltro, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la delibera 34/06/CONS non sarebbe applicabile al caso di specie, poiché l’offerta di servizi bitstream sarebbe ancora in corso di approvazione.
L’art. 3 della delibera che impone l’obbligo di disaggregazione non sarebbe stato quindi applicabile.
L’offerta, ricadendo nella fase transitoria – prima del completamento dell’iter di approvazione dell’offerta dei servizi bitstream – sarebbe stata disciplinata dall’art. 12 comma 4 della delibera 34/06/CONS (che richiama la delibera 6/03/CIR) che non prevedrebbe espressamente l’obbligo di disaggregazione, ma soltanto la replicabilità dell’offerta a condizioni equivalenti, nonché la previsione di un ragionevole margine di profitto.
Ha poi specificato che la previsione di un minus inferiore a quello del 30% stabilito dalla delibera 34/06/CONS (art. 12 comma 3) sarebbe giustificato perché quella percentuale si riferirebbe alle offerte wholesale, mentre l’offerta managed IP sarebbe un’offerta atipica che comporterebbe per gli operatori costi di molto minori di quelli che si sostengono con una vera e propria offerta wholesale.
Pertanto l’Autorità avrebbe previsto uno sconto inferiore basandosi sui criteri previsti dall’art. 2 comma 5 della delibera 6/03/CIR: poiché nel caso di specie non vi sarebbero in capo agli operatori i costi delle infrastrutture di rete aggiuntive di quelle di cui all’offerta all’ingrosso, la diminuzione del minus sarebbe pienamente giustificata.
Per quanto concerne la fissazione del termine, contesta l’Autorità la violazione dell’art. 1 della delibera 6/03/CIR, in quanto la previsione del termine di 90 giorni riguarderebbe le offerte comportanti per gli operatori l’adeguamento delle infrastrutture di rete: nel caso di specie, invece, in considerazione dell’atipicità dell’offerta, il termine di 90 giorni sarebbe stato comunque inadeguato ed il termine in concreto assegnato – circa 55 giorni – al di là del dato formale dei 30 giorni, sarebbe stato del tutto adeguato alle circostanze concrete.
Con la memoria depositata in prossimità dell’udienza di discussione, l’Autorità ha ribadito che l’obbligo di disaggregazione riguarderebbe la sola offerta di riferimento avente validità di un anno che l’incumbent è tenuto a pubblicare (art. 46 comma 2 codice delle comunicazioni elettroniche); l’obbligo di disaggregazione potrebbe essere imposto dall’Autorità anche in altri casi, ma solo qualora lo ritenesse necessario e non nel caso di semplice offerta commerciale.
Ha poi rilevato l’Autorità che nelle more del giudizio Telecom ha comunicato il lancio di un’altra offerta wholesale “ADSL wholesale flat ad accesso singolo” pienamente disaggregabile, andando incontro alle esigenze degli operatori maggiormente infrastrutturati, proposta con un retail minus del 30%.
Ritiene l’Autorità di aver soddisfatto in questo modo le esigenze di tutti gli operatori sia quelli infrastrutturati che quelli non infrastrutturati.
Anche Telecom Italia S.p.A. si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza adducendo – sostanzialmente – le medesime ragioni indicate dall’AGCOM.
All’udienza pubblica del 26 ottobre 2006, su concorde richiesta delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.


DIRITTO



Ritiene il Collegio di dover preventivamente richiamare la normativa applicabile.
Con Direttiva 2002/21/CE – cosiddetta “direttiva quadro” – la Commissione Europea ha istituito un quadro comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, ed ha definito i principi generali che regolano l’intero settore.
In particolare, con la direttiva quadro sono stati individuati gli strumenti di analisi di mercato di tipo antitrust, da utilizzarsi a cura delle diverse Autorità Nazionali di Regolamentazione (c.d. “A.N.R.”) dei paesi dell’Unione, al fine di definire il mercato da regolamentare (nel caso di specie si tratta del mercato 12 relativo ai “servizi di accesso a banda larga all’ingrosso”), di valutare la concorrenzialità all’interno del mercato stesso, accertando se vi sono al suo interno operatori aventi Significativo Potere di Mercato (c.d. operatori S.P.M. e quindi titolari di una posizione dominante) – e nel caso che vi siano operatori S.P.M. - , individuando le misure di regolamentazione in conformità con la raccomandazione della Commissione Europea sui mercati rilevanti dell’11 febbraio 2003.
Per maggiore completezza espositiva occorre ricordare che la Commissione Europea ha adottato anche le direttive 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (c.d. direttiva autorizzazioni); la direttiva 2002/19/CE relativa all’accesso e alle reti di comunicazione elettronica e alla risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (c.d. direttiva accesso); la direttiva 2002/22/CE (c.d. direttiva servizio universale) e la raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi dell’11/2/03 già richiamata in precedenza.
Ha poi dettato le linee guida per l’analisi di mercato e la valutazione della significativa posizione di mercato (c.d. linee guida) e la raccomandazione relativa alle notificazioni ai termini e alle consultazioni di cui all’art. 7 della direttiva quadro.
Il quadro normativo comunitario è stato recepito nel D.Lgs. 1/8/2003 n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche”.
Gli artt. 17, 18 e 19 del Codice hanno recepito gli artt. 14, 15 e 16 della direttiva quadro: l’Autorità è dunque chiamata a svolgere un’analisi di mercato per verificare il grado di sviluppo della concorrenza e l’eventuale presenza di imprese che dispongano di una significativa posizione di mercato (operatori S.P.M.) ovvero titolari di una posizione dominante, qualificati, secondo il diritto della concorrenza, come “incumbent”.
In attuazione della direttiva accesso, il Legislatore ha previsto negli artt. 45-52 del codice le misure attuative; in particolare con l’art. 45 ha previsto che qualora, in esito all’analisi di mercato – effettuata ai sensi dell’art. 19 - un operatore sia designato come impresa titolare di significativo potere di mercato in un mercato specifico, l’Autorità gli impone gli obblighi di trasparenza (art. 46), di non discriminazione (art. 47), di separazione contabile (art. 48), di accesso e di uso di determinate risorse di rete (art. 49), di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi (art. 50).
L’obbligo di non discriminazione in relazione sia all’interconnessione che all’accesso (art. 47) comporta che l’operatore “applichi condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti, ed inoltre che esso fornisca a terzi servizi e informazioni garantendo condizioni e un livello di qualità identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi delle proprie società consociate o dei propri partner commerciali”; a sua volta l’art. 46 (relativo all’obbligo di trasparenza) prevede che l’Autorità può imporre obblighi di trasparenza in ordine all’interconnessione e all’accesso, ed esigere “che quando un operatore è assoggettato ad obblighi di non discriminazione ai sensi dell’art. 47 pubblichi un’offerta di riferimento sufficientemente disaggregata per garantire che gli operatori non debbano pagare per risorse non necessarie ai fini del servizio richiesto e in cui figuri una descrizione delle offerte suddivisa per componenti in funzione delle esigenze di mercato, corredata dai relativi termini, condizioni e prezzi. L’Autorità con provvedimento motivato può imporre modifiche alle offerte di riferimento in attuazione degli obblighi previsti dal presente Capo”.
L’offerta di Telecom Italia di cui trattasi si riferisce al mercato 12 – servizi di accesso dati a banda larga all’ingrosso – e cioè ai servizi di accesso ad internet ad alta velocità.
Con delibera 34/06/CONS, pubblicata sulla G.U. n. 44 del 22/2/06, l’Autorità ha svolto l’analisi di mercato e ha dichiarato che nel settore “non si registrano ancora condizioni di concorrenza sufficiente” (art. 2 comma 6); ha poi aggiunto che “l’operatore Telecom Italia S.p.A. detiene un significativo potere di mercato dell’accesso a banda larga all’ingrosso” e quindi ha notificato tale operatore.
Ha poi disposto nei confronti dell’operatore Telecom obblighi di accesso e di uso di determinate risorse di rete, obblighi di non discriminazione, di trasparenza, di separazione contabile, di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi, in applicazione delle relative disposizioni normative (artt. 49, 47, 46, 48 e 50 D.Lgs. 259/03).
Con riferimento agli obblighi di cui all’art. 46, l’Autorità ha imposto a Telecom la presentazione di un’offerta di riferimento completamente disaggregata per la gestione del servizio di internet ad alta velocità, dettando anche le necessarie disposizioni tecniche.
Nell’art. 14 della delibera 34/06/CONS, sono definiti i termini ed i tempi per la pubblicazione dell’offerta di riferimento, mentre nell’art. 12 sono contenute le disposizioni transitorie applicabili “limitatamente al periodo intercorrente fra l’entrata in vigore del presente provvedimento e l’approvazione dell’offerta di riferimento.
In particolare il comma 3 stabilisce che nel periodo transitorio “…Telecom Italia prevede che il valore del minus per le offerte wholesale non possa essere fissato in misura inferiore al 30%”; il comma 4 stabilisce, invece, che “limitatamente al medesimo periodo di cui al comma precedente ed al fine di permettere la verifica del minus applicato per le offerte wholesale, Telecom Italia è tenuta a comunicare per iscritto all’Autorità le condizioni tecniche… ed economiche che caratterizzano ciascuna nuova offerta al dettaglio ed all’ingrosso di servizi a banda larga. La comunicazione delle offerte al dettaglio ed all’ingrosso avviene secondo tutte le modalità ed i tempi previsti dagli articoli 1 e 2 della delibera 6/03/CIR”.
E’ necessario richiamare a questo punto la disciplina dettata dalla stessa Autorità con riferimento all’offerta dei servizi x-DSL all’ingrosso da parte della società Telecom, contenuta nella delibera 6/03/CIR, e la disciplina anteriore predisposta dalla stessa Autorità con riferimento all’operatore Telecom (delibere n. 407/99, 217/00).
Occorre premettere che ai sensi dell’art. 5 comma 5 del D.P.R. 318/97 “Regolamento di attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni”, “ogni organismo che fornisce reti e servizi di telecomunicazioni, notificato tra quelli aventi notevole forza di mercato, ha l’obbligo di negoziare, su richiesta di un altro organismo di telecomunicazioni, accordi in relazione ad un accesso speciale alla sua rete ed alle condizioni in grado di rispondere ad esigenze specifiche”: l’Autorità, per soddisfare la tutela della concorrenza nel settore, ha imposto a Telecom – operatore S.P.M. – con delibera 407/99, l’autorizzazione provvisoria per la fornitura di servizi di accesso ad Internet ad alta velocità basati sull’applicazione delle tecnologie ADSL.
L’attuale regime comporta, quindi, - in applicazione del principio della parità di trattamento - che Telecom debba immettere sul mercato dei servizi all’ingrosso (c.d. wholesale) destinati agli altri operatori del settore “un’offerta trasparente e non discriminatoria, con riferimento alle modalità e ai termini di fornitura, rispetto a quanto offerto da Telecom alle società controllanti, controllate e collegate e alle proprie divisioni operative e tale da consentire agli operatori di telecomunicazioni,…. di fornire tempestivamente un servizio di qualità equivalente, a condizioni concorrenziali sul mercato finale. A tal fine, nell’offerta al pubblico (“retail”) di servizi ad accesso veloce ad Internet basati sulla tecnologia ADSL da parte delle proprie controllate, collegate e/o divisioni, Telecom Italia dovrà prevedere condizioni trasparenti e non discriminatorie tali da non violare detti principi” (delibera 407/99CIR).
Pertanto, nell’attuale regime – al fine di garantire idonea concorrenza del settore caratterizzato dalla presenza di un operatore dominante – qualora l’incumbent voglia introdurre un’offerta innovativa in relazione alle caratteristiche tecniche del servizio (e non soltanto una nuova offerta commerciale), è tenuto a far precedere la sua offerta retail da un’offerta wholesale destinata agli altri operatori concorrenti.
La necessità di predisporre l’offerta wholesale deriva – come chiaramente precisato dall’Autorità Garante della Concorrenza nel Mercato – prima ancora che dalla normativa di settore, dalle regole e dai principi del diritto della concorrenza (provvedimento 9472 del 2001).
La stessa Autorità Antitrust in detto provvedimento ha precisato che l’offerta wholesale che non può ridursi alla mera rivendita di un servizio offerto sul mercato all’utenza finale a ridotte condizioni di prezzo, ma deve concepirsi come “diritto a fruire di condizioni tecniche ed economiche particolari in relazione alla fornitura di un servizio intermedio necessario per formulare un’offerta alternativa di servizi finali sul mercato a valle, in competizione con l’offerta dell’operatore dominante verticalmente integrato” (punto 257).
Ed infatti, la delibera 217/00/CONS – “Condizioni economiche e modalità di fornitura del servizio di accesso ad alta velocità basato sull’applicazione delle tecnologie ADSL di Telecom Italia di cui alla Delibera 407/99”, nell’individuare le caratteristiche delle offerte wholesale che Telecom Italia è tenuta ad immettere sul mercato, richiama l’obbligo della disaggregazione.
Il punto 5 dei Considerato, stabilisce espressamente che l’offerta wholesale deve comprendere diversi elementi del servizio che siano disaggregabili sia dal punto di vista economico, sia del punto di vista tecnico; l’offerta congiunta delle diverse componenti del servizio da parte di Telecom non permette ai suoi concorrenti di ottimizzare pienamente l’utilizzo delle proprie infrastrutture; l’offerta aggregata non consente agli altri operatori di diversificare l’offerta dei servizi sia sotto il profilo tecnico che qualitativo, riducendo l’incentivo alla realizzazione delle infrastrutture alternative da parte degli operatori concorrenti; la possibilità di richiedere l’accesso disaggregato è prevista sia dall’art. 5 del D.P.R. 318/97 che dalla delibera 2/00/CIR.
I principi individuati dall’AGCOM sono quindi in perfetta sintonia con quanto affermato dall’Autorità Antitrust, secondo cui l’obbligo di predisposizione di un’offerta wholesale disaggregata deriva direttamente dal rispetto degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione.
A sua volta la delibera 6/03/CIR “Offerte di servizi x-DSL all’ingrosso da parte della società Telecom Italia e modifiche dell’offerta per accessi singoli in modalità flat”, dopo aver richiamato tutta la disciplina applicabile, ed in particolare, le precedenti delibere dell’Autorità relative alla società Telecom nell’ambito del servizio x-DSL, ha precisato che: “In caso di introduzione di nuove offerte x-DSL all’ingrosso o di modifica delle condizioni di fornitura di offerte x-DSL all’ingrosso esistenti, Telecom Italia è tenuta a comunicare per iscritto contestualmente all’Autorità e ai soggetti che hanno sottoscritto contratti per servizi x-DSL all’ingrosso la relativa proposta di offerta, con almeno 90 giorni di anticipo rispetto all’avvio della commercializzazione della stessa. (comma 1) Nel caso in cui la modifica delle condizioni di fornitura di offerte x-DSL all’ingrosso riguardi le sole condizioni economiche dell’offerta e non comporti variazioni delle caratteristiche tecniche del servizio, né variazioni della struttura economica dell’offerta, il termine di cui al comma precedente è di 30 giorni (comma 2)”.
All’art. 2 ha poi stabilito che “In ottemperanza al principio di parità di trattamento, di cui alla delibera 407/99, le condizioni economiche dei servizi x-DSL all’ingrosso offerti da Telecom Italia sono determinate in maniera tale da consentire ai concorrenti l’offerta di un servizio finale di qualità equivalente a quello fornito da Telecom Italia o dalle società controllanti, controllate, collegate ed il conseguimento di un ragionevole margine di profitto sul servizio” (comma 1); al comma 2 ha poi previsto che le condizioni di offerta dei servizi x-DSL all’ingrosso offerti da Telecom Italia sono determinate sulla base del prezzo dalla stessa praticato per i corrispondenti servizi finali depurato dal valore dei servizi, e quindi dai costi non pertinenti (c.d. minus).
Completata questa lunga digressione normativa, è possibile procedere alla disamina dei motivi di ricorso.
L’intera controversia ruota, in estrema sintesi, sui seguenti aspetti:
- qualificazione dell’offerta Managed IP, al fine di accertare se presenti le caratteristiche proprie di un’offerta wholesale;
- qualora non sia un’offerta wholesale, quale sia la disciplina applicabile;
- se l’attuale disciplina consenta il lancio sul mercato di un’offerta atipica non disaggregata;
- se sia legittimo lo sconto “c.d. retail minus” del 20%;
- se sia legittimo il termine di 30 giorni per il lancio dell’offerta.
La prime tre questioni sono strettamente connesse tra loro, perché la qualificazione formale dell’offerta Managed IP implica automaticamente anche l’individuazione del regime normativo applicabile.
La tesi di fondo che permea l’intero ricorso è che l’offerta managed IP, non essendo disaggregata, non sarebbe un’offerta wholesale, e che quindi non sarebbe rispondente ai parametri della delibera 34/06/CONS.
L’AGCOM ha replicato che la delibera 34/06/CONS non si applicherebbe a questa offerta, qualificata come “atipica”; l’offerta managed IP ricadrebbe nell’ambito di applicazione della disciplina transitoria, e quindi sarebbe disciplinata dalla vecchia delibera 6/03/CIR; l’obbligo di disaggregazione, inoltre, riguarderebbe la sola offerta di riferimento e non tutte le altre offerte commerciali.
Occorre preventivamente rilevare che – dalla lettura degli atti e delle memorie prodotte dalle parti – è emerso un dato fattuale incontroverso: tutti i soggetti finiscono con il concordare che l’offerta Managed IP – offerta end to end – non può qualificarsi come vera e propria offerta wholesale proprio perché carente del requisito della disaggregazione.
La stessa Autorità sostiene che si tratta di un’offerta atipica, che non presenta le caratteristiche proprie delle offerte wholesale in quanto “non permette la flessibilità di configurazione agli operatori/ISP concorrenti …..limitando quindi l’autonomia nella proposizione delle loro politiche commerciali” (Relazione 6 marzo 2006).
Occorre quindi di accertare se l’Autorità potesse autorizzare il lancio, nel mercato all’ingrosso, di un’offerta atipica contestualmente alla commercializzazione del prodotto “Alice 20 Mega” offerto da Telecom Italia nel mercato retail.
Secondo la difesa dell’Autorità solo nel caso dell’offerta di riferimento – di validità annuale – sarebbe obbligatoria la disaggregazione: nel caso di specie il procedimento per la predisposizione dell’offerta di riferimento relativamente ai servizi bitstream non sarebbe stato ancora completato, e dunque l’offerta managed IP non ricadrebbe sotto quella disciplina; essendo una mera offerta commerciale, avrebbe potuto essere proposta secondo le modalità del servizio end to end.
Ritiene il Collegio di non poter condividere la tesi dell’Avvocatura erariale.
Occorre infatti precisare che ai sensi della normativa di settore in precedenza richiamata, l’operatore dominante non può introdurre sul mercato un servizio innovativo senza farlo precedere dalla corrispondente offerta all’ingrosso.
La normativa sulla concorrenza cui si è fatto cenno in precedenza, la disciplina sugli obblighi di trasparenza e di non discriminazione contenuta nelle direttive comunitarie e nel codice di recepimento (D.Lgs. 259/03), le delibere dell’AGCOM relative alla Telecom con riferimento al mercato ADSL vietano espressamente all’incumbent di giovarsi della propria posizione di vantaggio a scapito degli altri operatori, introducendo sul mercato nuovi servizi senza consentire agli altri operatori di poter competere in modo concorrenziale nell’ambito dello stesso settore di mercato.
Pertanto, atteso che l’offerta managed IP non è – secondo il parere unanime delle parti - un’offerta wholesale, per poter essere immessa legittimamente sul mercato deve necessariamente poter essere qualificata come semplice offerta commerciale, in quanto, in caso contrario si eluderebbero tutti i principi desunti dalla normativa antitrust.
Non a caso, infatti, nelle memorie l’Avvocatura dello Stato viene sostenuta questa tesi.
Ebbene, l’offerta di cui trattasi è sicuramente innovativa in quanto presenta delle caratteristiche tecniche e prestazionali del tutto nuove rispetto a quelle della precedente offerta ADSL.
Si tratta, evidentemente, dell’ADSL di seconda generazione, ad altissima velocità, che consente la fornitura di ulteriori servizi rispetto a quelli originari.
Non può quindi ritenersi che l’offerta in questione – innovativa dal punto di vista tecnico e prestazionale – possa qualificarsi come mera offerta commerciale, poiché la stessa Autorità ricomprende nel suo novero solo i casi di modifica delle condizioni economiche dell’offerta non comportanti variazioni delle caratteristiche tecniche del servizio (del. 6/03/CIR art. 1 comma 2).
Ne deriva che nell’attuale regime non sono possibili offerte atipiche, ma l’operatore titolare di una posizione dominante, qualora voglia introdurre sul mercato un’offerta tecnicamente innovativa qual è l’ADSL di seconda generazione, è tenuto al rispetto delle norme sulla concorrenza e quindi ad immettere sul mercato un’offerta wholesale disaggregata e non soltanto un’offerta di mera rivendita dello stesso servizio da lui predisposto.
Pertanto, anche a voler accogliere la tesi dell’AGCOM in ordine alla non applicabilità in toto alla fattispecie della delibera 34/06/CONS, in considerazione del mancato completamento dell’iter di approvazione dell’offerta di riferimento per i servizi bitstream, il risultato non muta: anche facendo applicazione del vecchio regime disciplinare, l’incumbent non può immettere sul mercato l’offerta di un nuovo servizio se non pone i propri concorrenti nella possibilità di replicare l’offerta secondo le modalità tecniche da loro ritenute più convenienti.
In pratica, l’offerta retail di nuovo servizio deve essere preceduta da una regolare offerta wholesale (delibere 407/99; 217/00/CONS; 6/03/CIR).
La stessa delibera 6/03/CIR ritenuta applicabile dall’AGCOM, richiama gli obblighi di parità di trattamento di cui alla delibera 407/99 che a sua volta – come già rilevato in precedenza – ritiene inderogabile l’obbligo della disaggregazione.
Ne consegue che qualunque sia la disciplina applicabile, resta l’obbligo di predisporre, per il lancio di un nuovo servizio ADSL di nuova generazione, di un’offerta wholesale disaggregata.
Ritiene quindi il Collegio che – correttamente l’Autorità aveva ritenuto in un primo momento di non poter autorizzare l’offerta retail “Alice 20 Mega” perché non preceduta da una regolare offerta wholesale destinata agli altri operatori del settore, c.d. OLO/ISP.
Non sfugge al Collegio la ragione per la quale l’Autorità, dopo aver ottenuto miglioramenti nell’offerta managed IP di Telecom (incremento del retail minus, svincolo dall’abbonamento al servizio telefonico di Telecom, previsioni di provisioning ed assurance migliorative rispetto a quelle proprie di Alice 20 Mega) ha autorizzato il lancio di quest’offerta “ibrida”: i termini del procedimento relativo all’approvazione della disciplina del nuovo servizio bitstream si stavano allungando eccessivamente, altri operatori del settore avevano iniziato la commercializzazione del servizio ADSL ad alta velocità, l’operatore dominante rischiava di perdere quote di mercato all’interno di un settore altamente concorrenziale.
Le ragioni sottese all’adozione del provvedimento, pur se meritevoli di considerazione sotto il profilo dell’opportunità, nondimeno non possono assumere rilevanza sotto il profilo della legittimità dell’atto, l’unico valutabile in questa sede. La necessità di non pregiudicare il diritto alla libertà di impresa di Telecom, non può assumere valore dirimente, se si considera che secondo il diritto della concorrenza, il principio costituzionale di cui all’art. 41 Cost., nel caso di operatori titolari di una posizione dominante, non assume la sua piena valenza essendo condizionato; l’impresa in posizione dominante ha una “speciale responsabilità” in ragione della quale alla medesima impresa è fatto divieto di porre in essere qualsiasi comportamento atto a ridurre la concorrenza o ad ostacolarne lo sviluppo nei mercati nei quali il grado di concorrenza è già ridotto, con la conseguenza che l’esercizio della normale attività commerciale può costituire, da parte dell’incumbent, espressione di abuso della posizione dominante, se non viene garantito il rispetto del principio delle pari opportunità.
Dalla natura ibrida dell’offerta derivano anche gli ulteriori profili dei quali la ricorrente ha denunciato l’illegittimità: quantificazione del retail minus e del termine di pubblicazione dell’offerta sul mercato wholesale.
La speciale disciplina in deroga rispetto a quanto previsto dall’Autorità nelle delibere 34/06/CONS e 6/03/CIR è stata giustificata dall’Autorità stessa proprio con riferimento alla particolarità dell’offerta (offerta end to end che non comportava costi infrastrutturali e tempi tecnici di adeguamento delle strutture tecniche): l’illegittimità dell’autorizzazione di un’offerta non disaggregata comporta a cascata anche l’illegittimità della previsione di un retail minus inferiore a quello minimo del 30% stabilito dalla stessa Autorità, e la previsione di un termine - quale quello di 30 giorni - utilizzabile nei soli casi di offerte commerciali, non applicabile quindi al caso di specie.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto disponendosi l’annullamento dell’atto impugnato, non potendo assumere alcuna rilevanza ai fini della decisione l’esistenza sul mercato di una nuova offerta wholesale disaggregata, introdotta successivamente alla proposizione del ricorso e della quale non è dato conoscere neppure le caratteristiche tecniche.
La domanda risarcitoria deve essere invece respinta non avendo dimostrato la ricorrente né la sussistenza della colpa in capo all’Amministrazione, né avendo fornito la benché minima prova sul danno patito.
Costituisce, infatti, principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui il soggetto che propone una domanda risarcitoria deve darsi carico di dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti previsti dall’ art. 2043 c.c., non potendo limitarsi a fondare la propria domanda risarcitoria sulla sola illegittimità dell’atto.
Quanto alle spese di lite, in considerazione della novità e della complessità della questione, ritiene il Collegio che sussistano giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.


P. Q. M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Terza Ter-
così dispone:
- accoglie il ricorso in epigrafe indicato e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato;
- respinge la domanda risarcitoria.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 ottobre 2006.

FEDERICO MARINI BALESTRA

Nota alla sentenza del Tar Lazio n. 12515/06, Telvia S.r.l./Agcom [1]


Con la sentenza in esame il Tar Lazio sovrappone le proprie valutazioni formali e di legittimità a quelle di opportunità svolta dall’Autorità di settore nella regolamentazione di un servizio innovativo, come l’ADSL 2[2].
In particolare, il Tar annulla l’autorizzazione rilasciata a Telecom Italia per la commercializzazione del servizio di accesso a banda larga Alice 20 Mega sul presupposto che tale offerta finale dell incumbent non è stata preceduta da una specifica offerta intermedia disaggregata in grado di abilitare i concorrenti a competere ad armi pari (offerta cd. wholesale).
Il Tar Lazio ha, pertanto, ritenuto tutt’ora in vigore la regola (evidentemente, formale e non necessaria per l’Agcom) per cui ciascuna offerta di Telecom nel mercato finale della banda larga debba essere corredata da una preventiva offerta wholesale[3].
Quest’ultima, che deve avere le stesse caratteristiche tecniche dell’offerta finale in questione, mette in condizione i concorrenti che non possiedono una propria infrastruttura di acquistare da Telecom quanto necessario per replicare il comportamento commerciale dell’incumbent. Tutto ciò con una certa (limitata) autonomia: anche se è evidente il parallelismo rispetto alla sottostante offerta finale di Telecom nonché la dipendenza dalla sua rete, l’offerta wholesale non si risolve in una pura rivendita all’ingrosso ma consente ai concorrenti, in virtù della sua disaggregazione, una certa differenziazione.
Nel caso in esame, il lancio di Alice 20 Mega è stato condizionato dall’Agcom alla fornitura ai concorrenti (in seguito genericamente, “OLO”) di un’altra offerta “atipica” (IP Managed) la quale non aveva le caratteristiche di disaggregazione richieste dalla previgente regolamentazione dell’ADSL 1.
Come si vedrà nel prosieguo, tale offerta IP Managed era sostanzialmente un’offerta “chiavi in mano” (end to end) che non consentiva ai concorrenti di differenziare il servizio fornito ai propri clienti finali rispetto a quello di Telecom; non di meno, essa era stata ritenuta idonea dall’Agcom a sviluppare la pressione concorrenziale nel nascente settore dell’ADSL 2.
Nel complesso, la vicenda in esame si caratterizza per due elementi: 1) essere avvenuta in una fase di transizione dalla “vecchia” alla “nuova” disciplina dei servizi di accesso a banda larga[4] e 2) per l’innovatività del servizio in questione[5].
In conseguenza di queste peculiarità, l’Agcom aveva dato una risposta “flessibile”, ritenendo che l’insieme dell’offerte al dettaglio e intermedie di Telecom – in uno con la situazione del mercato ed i previgenti obblighi imposti in capo all’incumbent – garantissero comunque la piena replicabilità “sostanziale” di Alice 20 Mega da parte degli operatori alternativi e che non fosse pertanto necessario rispettare tutti i passaggi previsti dalle proprie precedenti delibere.
Il Tar cassa, invece, questo escamotage regolatorio riposando su argomenti formali - validi sì - ma che rendono ancora più realistico il pericolo che il diritto non sia in grado di accompagnare le evoluzioni tecnologiche ed economiche di un mercato altamente dinamico – soprattutto se si considerano le lungaggini del procedimento di analisi di mercato propedeutico all’imposizione degli obblighi regolamentari[6].
Con ciò non si vuole, ovviamente, dire che l’Agcom non debba seguire le regole procedimentali e i principi generali della materia ma che gli stessi debbano essere calibrati in maniera più flessibile ed idonea rispetto alle esigenze del mercato e degli operatori che hanno diritto (pur se dominanti) di poter offrire rapidamente ed in maniera legittima i propri servizi[7]. Invece, il provvedimento autorizzatorio di Telecom è stato annullato sulla base di una regola sicuramente non sofisticata[8] e ritenuta superata dalla stessa normativa comunitaria, non ancora attuata concretamente in Italia.
Al fine di meglio inquadrare la rilevanza di questo giudizio appare opportuno riportare brevemente le due predette circostanze che hanno reso particolare il modus agendi dell’organismo di garanzia.
1) Il nuovo quadro normativo comunitario (le cd. cinque direttive del 2002, trasposte in Italia con il Codice delle Comunicazioni, D.lgs. n. 259/2003) ha previsto – essenzialmente al fine di limitare la discrezionalità delle singole autorità di regolamentazione (“ANR”) – una procedura estremamente dettagliata per l’imposizione degli obblighi regolamentari in capo agli operatori dominanti. La Commissione, tramite la cd. Raccomandazione dei 18 mercati rilevanti[9], ha poi individuato ex ante (e, sostanzialmente, in maniera vincolante per le ANR) i servizi di Tlc in cui si presume giustificata l’imposizione di misure regolamentari.
Le ANR sono, pertanto, chiamate ad esaminare con la procedura prevista nella direttiva quadro[10] (che coinvolge sia la Commissione – dotata in alcune ipotesi un potere di veto sulla misura nazionale - che le altre ANR e le autorità antitrust nazionali) i mercati indicati una tantum ed in via preventiva da Bruxelles.
Nel caso di specie, il mercato rilevante è il n. 12: l’accesso a banda larga all’ingrosso (ossia, il servizio intermedio che consente agli OLO l’offerta di servizi finali comparabili a quelli dell’incumbent).
La principale novità introdotta dalla normativa del 2002 in questo mercato è l’introduzione dell’obbligo del bitstream access e, dunque, di un servizio consistente nella fornitura da parte dell’operatore dominante della capacità trasmissiva tra la postazione di un utente finale ed il punto di presenza di un OLO che vuole offrire il servizio a banda larga all’utente finale.
La fornitura di tale servizio sostituisce il predetto meccanismo delle offerte wholesale e, diversamente da esse, è indipendente dal comportamento commerciale di Telecom nel mercato finale.
Quest’ultima, in virtù dell’analisi svolta dall’Agcom sul mercato n. 12[11], è soggetta agli obblighi di trasparenza, non discriminazione, separazione contabile e controllo dei prezzi. In particolare, Telecom deve predisporre con cadenza annuale un listino di riferimento per il bitstream access approvato dall’Agcom.
In fase di prima attuazione della delibera n. 34/06/CONS, questi obblighi sono stati rinviati alla conclusione dei lavori di un Tavolo Tecnico convocato dall’Agcom al fine di analizzare, con il contributo degli operatori, le principali innovazioni tecnico-economiche necessarie per l’avvio della nuova fase regolamentare.
Questa disciplina sostituisce, dunque, il previgente regime regolatorio del mercato xDSL - introdotto a partire dalla delibera n. 407/99/CIR[12] - che ha condizionato il lancio di ogni nuova offerta finale di Telecom alla previa predisposizione di un’offerta agli OLO con analoghe caratteristiche.
Tramite l’offerta wholesale (il cui sconto minimo - cd. minus - è stato fissato una tantum pari al 30%) gli OLO sono messi in condizione di poter offrire all’utenza finale dei servizi comparabili con una certa autonomia di manovra. Inoltre, la regolamentazione dei servizi xDSL prevede un intervallo temporale minimo di 90 giorni tra il lancio dell’offerta wholesale e di quella finale, onde mettere in condizione gli OLO di predisporre le proprie mosse commerciali. Tale periodo può essere ridotto a 30 giorni qualora le modifiche non riguardino le caratteristiche tecniche del servizio ma essenzialmente le condizioni economiche.
Tale obbligo di abbinare un’offerta wholesale ad ogni offerta finale dell’incumbent titolare della rete è stato sancito anche dall’Antitrust nel provvedimento A285, Infostrada, come diretto corollario del principio di parità di trattamento.
Nello specifico di questo caso, il regime transitorio introdotto dalla delibera n. 34/06/CONS prevede che, nelle more della definizione dell’offerta di bitstream access, Telecom Italia debba continuare a presentare offerte wholesale, soggette al regime della delibera n. 6/03/CIR ed alla previsione di un minus del 30%.
2) L’Agcom si è dunque trovata di fronte ad un regime ancora in vigore ma calibrato su una situazione di mercato obsoleta e all’impossibilità di utilizzare la nuova regolamentazione.
È appena il caso di sottolineare che l’obbligo di offerta wholesale risale ad un periodo in cui la concorrenza era essenzialmente service based, dato che gli OLO non disponevano di reti proprie alternative rispetto a quella di Telecom. In quel frangente l’unica concorrenza possibile era quella tramite la rivendita da parte degli OLO degli stessi servizi finali forniti da Telecom Italia (da cui il parallelismo tra offerte finali dell’incumbent ed offerte all’ingrosso ai concorrenti).
Ovviamente, l’evoluzione tecnologica, gli investimenti degli OLO e l’apertura della rete di Telecom (v., ad esempio, la disciplina dell’Unbundling del Local Loop e dello Shared Access) hanno parzialmente cambiato tale situazione. Telecom Italia è sì ancora dominante ma la concorrenza (infrastrutturata) incomincia a farsi sentire. Infatti, già nel primo semestre del 2003, gli OLO fornivano il 35,8% del mercato al dettaglio delle connessioni a banda larga con punte del 65% nelle principali città italiane.
Nello specifico del cd. ADSL 2, Telecom Italia era persino un follower, dal momento che altri operatori come Fastweb, Tiscali e Libero già fornivano il servizio agli utenti dalla fine del 2005 tramite le proprie infrastrutture[13].
In altre parole, la concorrenza facility based (ossia tra operatori infrastrutturati e pienamente indipendenti l’uno dall’altro) comincia a prendere piede anche nei servizi forniti da rete fissa. Tale modello di concorrenza viene riconosciuto come maggiormente efficiente e desiderabile sia dalla Commissione che dalle ANR.
Tornando ai fatti esaminati dal Tar Lazio, i ricorrenti hanno contestato che l’offerta IP Managed non era una vera e propria offerta wholesale disaggregata; che il minus era pari al 20% e che il lancio dell’offerta finale corrispondente era avvenuta prima dei 90 giorni prescritti dalla delibera n. 6/03/CIR.
L’Agcom si è difesa sostenendo che l’obbligo di disaggregazione riguarda solo le offerte particolarmente innovative (e non tutte quelle lanciate dall’incumbent); che l’offerta in esame non costituiva una nuova offerta di comunicazione elettronica; che essa, in virtù dell’offerta IP Managed, sarebbe stata pienamente replicabile dagli OLO e che, comunque, la stessa Agcom aveva continuato la propria attività di vigilanza. Di conseguenza, sia il minus del 20% che il preavviso di circa 55 giorni erano stati idonei a consentire agli OLO di competere ad armi pari.
Il Tar non ha riconosciuto il carattere equipollente dell’offerta IP Managed, ritenendola non disaggregata e, pertanto, limitativa dell’autonomia commerciale degli OLO. Infatti, essendo l’ADSL 2 un servizio innovativo dal punto di vista tecnico-prestazionale, non poteva essere lanciato in assenza di una vera e propria offerta intermedia.
Se l’affermazione sulla novità del servizio ADSL 2 è senz’altro condivisibile molto meno lo è la conseguenza che l’unico mezzo per garantire la parità di trattamento degli OLO sia l’offerta wholesale.
Lo stesso Tar riconosce le ragioni per cui l’Agcom si è accontentata dell’offerta IP Managed (1) la lungaggine del procedimento di analisi del mercato n. 12 nonché 2) la circostanza che altri operatori avevano già lanciato offerte commerciali in un mercato “altamente competitivo”) ma non di meno afferma che non sono possibili offerte “atipiche” (direi, calibrate sulla specifica situazione) e che il diritto d’impresa di Telecom Italia, in quanto operatore dominante, non è assoluto bensì condizionato dalla “speciale responsabilità” che le impone di non pregiudicare l’assetto concorrenziale del mercato.
In conclusione, Telecom Italia ha pagato i ritardi del Regolatore che impongono la sopravvivenza di regole calibrate su una situazione di mercato risalente al 2003.

 

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[1] Dello stesso giorno, analoga sentenza nel ricorso RG 4376/06, AIIP e altri/Agcom.
[2] Mette conto rilevare come il procedimento autorizzatorio sia durato più di 6 mesi ed abbia visto un intenso confronto dialettico tra l’Agcom e Telecom Italia.
[3] A dire il vero il Tar non entra nelle valutazioni di merito svolte dall’Agcom ma ritiene che la misura dell’offerta wholesale sia l’unica prevista dalla normativa.
[4] Cronologicamente l’autorizzazione è del 12 aprile 2006 mentre la delibera n. 34/06/CONS è stata pubblicata in data 16 febbraio 2006.
[5] È appena il caso di notare come la velocità di 20 mega consenta il videostreaming con qualità del tutto accettabile e, dunque, sia la condicio sine qua non per fornire l’Internet Protocol TV (“IPTV”) in maniera concorrenziale con le altre piattaforme tv.
[6] In effetti, la prima analisi di mercato si sarebbe dovuta concludere entro il 16 dicembre 2003, con aggiornamento entro 18 mesi, v. art. 19 del Codice delle Comunicazioni. L’analisi del mercato rilevante in questo caso si è, invece, conclusa nel gennaio del 2006 con la previsione di un regime transitorio, v. infra. La complessità del procedimento di analisi dei mercati rilevanti è, al momento, oggetto di riflessione da parte della Commissione nell’ambito della revisione delle direttive del 2002.
[7] La situazione nel caso di specie è resa ancora più grave dalla circostanza che, sulla base della autorizzazione annullata, Telecom Italia aveva cominciato nella scorsa estate il lancio dei propri servizi di IPTV, offerta Alice Home TV.
[8] Come si vedrà la regola dell’offerta wholesale risale agli albori del mercato internet.
[9] Raccomandazione n. 2003/311/CE del 11 febbraio 2003.
[10] V. artt. 17 e ss. del Codice delle Comunicazioni.
[11] Delibera n. 34/06/CONS.
[12] Da ultimo, v. la delibera n. 6/03/CIR.
[13] Di conseguenza, la rete di Telecom è replicabile, per lo meno dai principali concorrenti che hanno investito nella costruzione di infrastrutture alternative. Ciò, ovviamente, impone la scelta regolatoria se favorire la concorrenza facility based, tramite interventi che mirano ad aprire la rete di Telecom, ovvero service based, puntando sostanzialmente sulla rivendita da parte degli OLO degli stessi servizi dell’incumbent tramite, inter alia, le offerte wholesale.

 




 

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