Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 11-2006 - © copyright

T.A.R. CALABRIA - CATANZARO - SEZIONE II - Sentenza 14 novembre 2006 n. 1321
Guido Romano – Presidente, Pierina Biancofiore – Estensore
Davoli (avv. E.M. Iozzo) c. Federazione Italiana Gioco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti (avv. E. Rosato)


Pubblica amministrazione – Accesso agli atti amministrativi – Lega Nazionale Dilettanti – Atti – Diniego di accesso – Ricorso – E’ inammissibile

E’ inammissibile il ricorso contro il diniego di accesso ad atti della Lega Nazionale Dilettanti, quale diramazione della Federazione Italiana Gioco Calcio, perché tali atti non rivestono il carattere di documenti amministrativi non essendo gli stessi formati da una p.a. o utilizzati ai fini dell’attività amministrativa (art. 22 commi 1 e 2, l. 7 agosto 1990 n.241); infatti, la natura delle leghe calcio viene ricostruita in termini prettamente privatistici, sì da non poter rientrare nella previsione della norma sull’accesso, atteso che esse non esercitano funzioni pubblicistiche.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA
SEZIONE SECONDA




alla presenza dei Signori:
GUIDO ROMANO - Presidente
PIERINA BIANCOFIORE - Consigliere est.
ROBERTA CICCHESE - Referendario
ha pronunciato la seguente:


SENTENZA



sul ricorso n. 1100/2006 proposto

Vitaliano DAVOLI in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Elio Massimo IOZZO presso il cui studio in Catanzaro Via Vittorio Veneto, n. 14 è elettivamente domiciliato,


contro



la Federazione Italiana Gioco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Esterina ROSATO ed elettivamente domiciliata in Catanzaro alla Via Crispi, n. 146 presso lo studio dell’Avv. Brunella CANDREVA


per l’accesso



alla documentazione richiesta con la nota 8 agosto 2006 consistente nelle copie dei verbali delle Assemblee ordinarie e straordinarie tenutesi negli anni pure nella richiesta specificati, previo annullamento della nota della FIGC in data 12 settembre 2006;

VISTO il ricorso con i relativi allegati;
VISTO l’atto di costituzione in giudizio della resistente FIGC;
VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
VISTI gli atti tutti della causa;
Relatore alla Camera di Consiglio del 9 novembre 2006 la dr.ssa Pierina BIANCOFIORE;
Uditi altresì i difensori delle parti come da verbale di udienza;
RITENUTO in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO




Con ricorso notificato il 19 settembre 2006 alla FIGC e depositato il 4 ottobre successivo il ricorrente espone di avere ricoperto la carica di Consigliere regionale per oltre un decennio presso la Lega Nazionale Dilettanti, contribuendo al lancio di giovani calciatori ed alla diffusione del calcio presso i bambini e, volendo lasciare una traccia della propria opera, espone altresì di avere intenzione di lasciare un memoriale atto a testimoniare il percorso storico, logistico e culturale del calcio catanzarese, per redigere il quale ha presentato la richiesta di accesso denegata dalla Lega Dilettanti con l’atto in epigrafe indicato.
L’esponente ha dunque proposto il ricorso in esame chiedendo al giudice di ordinare alla resistente di produrre la documentazione ai sensi degli articoli 22 e seguenti della L. 7 agosto 1990, n. 241
Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla Camera di Consiglio del 9 novembre 2006.


DIRITTO




Occorre in via pregiudiziale verificare se la Federazione Italiana Gioco Calcio nella sua diramazione costituita dalla Lega Nazionale Dilettanti, cui il ricorrente ha rivolto la sua richiesta di accesso, rientri tra i soggetti che sono sottoposti alle norme in materia di accesso ai documenti disciplinate dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, posto che l’art. 23 prevede che il diritto all’accesso si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi.
Al riguardo non può non condividersi la risposta della resistente che ha precisato come “gli atti della Lega Nazionale Dilettanti non rivestono il carattere di documenti amministrativi non essendo gli stessi formati da Pubblica Amministrazione o utilizzati ai fini dell’attività amministrativa (art. 22, commi 1 e 2 della L. n. 241/1990) avendo la Lega Nazionale Dilettanti carattere esclusivamente privatistico e non rientrando, pertanto, il diritto al loro accesso nella normativa di cui alla legge citata.”
La natura delle leghe calcio viene ricostruita, infatti, in termini prettamente privatistici, sì da non poter rientrare nella previsione della norma più sopra citata, atteso che esse non esercitano funzioni pubblicistiche.
Della questione si è in altra occasione occupato il TAR (sezione II, 16 settembre 2006, n. 984) che in quella sede ha avuto modo di osservare come le federazioni sportive, dopo la loro trasformazione in soggetti dotati di personalità giuridica privata ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs 23 luglio 1999, n. 242, presentano una duplice natura ed operano in qualità di associazioni di diritto privato e al tempo stesso di organi del CONI per la realizzazione dei fini istituzionali propri di quest’ultimo. Per la giurisprudenza il diritto di accesso ai documenti può essere esercitato nei loro confronti soltanto in relazione agli atti assunti in quest’ultima veste pubblicistica. (TAR Toscana, sezione I, 19 giugno 1998, n. 411).
Nel caso in esame, però, come ricostruito dalla difesa della resistente, non vi è alcun esercizio di funzione pubblicistica ad opera della Lega Dilettanti che è una vera e propria associazione di diritto privato e che unitamente alle altre leghe e componenti (Lega nazionale professionisti, Lega Nazionale Professionisti di C, Associazione Italiana Arbitri ed Associazione Italiana Calciatori), tutte associazioni di diritto privato anch’esse, compongono la Federazione Italiana Giuoco Calcio.
Per quest’ultima, e solo per essa, secondo la ricostruzione operata nella sentenza della sezione già citata, occorre verificare quando opera in veste privatistica o quando opera in veste pubblicistica per consentire l’accesso alla documentazione secondo i principi di cui alla Legge n. 241 del 1990, mentre per le leghe è fuor di dubbio che esse abbiano natura di diritto privato con la conseguenza che nei loro riguardi l’accesso non può essere esercitato.
In ordine alla prima parte della motivazione del rifiuto opposto al ricorrente, dunque, non vi è nulla da obiettare. Comunque va rilevato che la Lega non ha negato del tutto l’accesso agli atti all’interessato, ma l’ha circoscritto “agli atti degli anni più recenti ed ancora conservati”, proponendone la visione, secondo una modalità che non può essere tacciata di illegittimità per le ragioni analizzate sopra.
Per le considerazioni di cui sopra il ricorso va dichiarato inammissibile.
La novità delle questioni trattate impone la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.


P.Q.M.




Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 9 novembre 2006.

Depositata il 14 novembre 2006



Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento