REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Sezione di Lecce - Seconda Sezione
Composto dai Signori Magistrati:
ANTONIO CAVALLARI, Presidente
Giulio Castriota Scanderberg, Primo Referendario
Silvana Bini, Referendario, Ref. relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso e motivi aggiunti n. 49/2006 proposti da
“Vie del Mediterraneo” S.r.l., in persona dell’Amministratore Unico p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Carlo M. Orlando con domicilio eletto in Lecce, Via F.A. D’Amelio 19, presso l’Avv. Zecca,
contro
Comune di Porto Cesareo, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Cosimo Marzano e dall’Avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto, in Lecce, Via A. Imperatore 16 (studio Pellegrino),
e nei confronti di
Legambiente onlus, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Cosimo Manca, elettivamente domiciliata in Lecce, Via 95 RGT Fanteria n. 9 (studio Sticchi Damiani)
per l'annullamento
A) con ricorso principale:
- della deliberazione n. 218 del 31.10.2005, con la quale la G.C. di Porto Cesareo ha dato mandato all’Ing. Giovanni Ratta, responsabile del settore X, previa disdetta della Convenzione n. 299 del 9.5.2001, “di predisporre tutti gli atti di gara per la gestione del centro Informazioni Turistiche Ambientali di Torre Lapillo, sulla base del PEG triennale di cui al programma POR PUGLIA 2000-2006 Fondo FESR – Misura 1.6 – linea d’intervento 3 – azione b.1- gestione da affidare alla scadenza della precedente”;
- di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ed in particolare della nota prot. 22284 del 31.10.2005 del responsabile del settore X del Comune di Porto Cesareo con la quale è stata formalizzata la disdetta dalla convenzione rep. N. 299 del 9.5.2001 e degli eventuali atti di gara, ove già pubblicati.
B) Con motivi aggiunti notificati in data 26.5.2006
- dell’ordinanza n. 1/06 del 15.5.2006 con la quale il Responsabile del settore X del Comune di Porto Cesareo ha ingiunto alla ricorrente di provvedere entro e non oltre dieci giorni dalla data di notifica a rendere libero il centro Informazioni Ambientali turistiche presso la Torre di Torre Lapillo da persone e cose con restituzione dei beni a suo tempo affidati;
- di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ed in particolare della nota di trasmissione prot. 11244 del 15.5.2006 del Responsabile del settore X del Comune di Porto Cesareo.
Visto il ricorso, i motivi aggiunti, i relativi allegati e tutti gli atti di causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Porto Cesareo e della controinteressata;
Visti tutti gli atti di causa;
Uditi all’udienza del 18 Ottobre 2006 il relatore, Ref. Silvana Bini, l’ Avv.Leuci in sostituzione dell’Avv. Orlando per la ricorrente, l’Avv. Pellegrino anche in sostituzione dell’Avv. Marzano per il Comune di Porto Cesareo e l’Avv. Manca per la controinteressata;
Considerato in fatto e ritenuto in diritto
FATTO
Il Comune di Porto Cesareo, nell’ambito delle iniziative di valorizzazione del territorio e di recupero delle Torri costiere da destinare a servizi informativi culturali, approvava, con delibera della G.M. n. 47 del 26.2.1999, il progetto esecutivo per la valorizzazione e fruizione delle zone ricadenti nel sito complesso di Porto Cesareo di cui al finanziamento P.O.P. sottomisura 7.3.10.25 – valorizzazione e fruizione di aree naturali e protette.
Con la stessa delibera veniva approvata la convenzione e il bando per l’assegnazione del servizio concernente l’organizzazione di servizi accessori, quali le visite guidate e la gestione di un centro informazioni.
Con determinazione n. 19 del 9.2.01 del responsabile del settore V, previa approvazione del verbale di gara, il suddetto servizio veniva aggiudicato alla società JOB a r.l., operante con il marchio Vie del Mediterraneo.
Nella convenzione stipulata in data 9.5.2001 il Gestore si impegnava allo sviluppo delle attività connesse alla gestione del Centro per un periodo di cinque anni, rinnovabile per ulteriori tre anni, previa delibera dell’organo collegiale competente, ove non fosse pervenuta da una delle parti disdetta scritta entro sei mesi dalla scadenza della durata della gestione.
Nel mese di settembre 2001 la Regione Puglia indiceva un bando di gara POR Puglia 2000-2006, in cui si prevedeva tra le varie iniziative, una azione finalizzata al potenziamento e alla realizzazione di centri visita , accoglienza museale e didattica, da realizzarsi attraverso una fase strutturale comportante interventi edilizi, cui avrebbe dovuto fare seguito una fase funzionale di gestione della struttura.
Con nota del 15.10.2001 la Vie del Mediterraneo chiedeva all’Amministrazione Comunale la disponibilità a presentare un progetto per il completamento, la ristrutturazione e il potenziamento del Centro Visite di Torre Lapillo, manifestando la disponibilità a fornire un proprio progetto.
L’Amministrazione predisponeva gli elaborati e partecipava alla gara, producendo quanto prescritto nel bando.
Con determina n. 274 del 3.10.2003 il Dirigente del Settore Ecologia della Regione approvava la graduatoria definitiva dei progetti; in detta graduatoria il progetto del Comune di Porto Cesareo risultava terzo.
Nel frattempo, con atto notarile del 30.12.2004 veniva disposta la fusione di JOB in Vie del Mediterraneo s.r.l.
Nel corso degli anni la ricorrente stipulava numerosi contatti per il potenziamento dei servizi oggetto della convenzione.
Per tale ragione, a fronte della implementazione della attività, la società ricorrente chiedeva il rinnovo della convenzione, senza tuttavia aver alcun riscontro.
La G.M., ritenendo necessario predisporre una nuova convenzione del Centro Informazioni Turistiche, con delibera n. 218 del 31.10.2005, dava mandato al dirigente responsabile del X settore di inviare al Gestore una disdetta ai sensi dell’art 3 della Convenzione e di predisporre tutti gli atti di gara per la gestione del Centro Informazioni Turistiche.
Con nota del 31.10.2005 il Responsabile comunicava la disdetta della convenzione.
Avverso la suddetta delibera della G.M. e gli atti conseguenti la ricorrente formula le seguenti censure:
1) Violazione dell’art 7 comma 2 lett. e) del D.Lvo 157/95 e della L. 241/90nonchè del bando di gara POR 2006. Eccesso di potere sotto i distinti profili di Contraddittorietà,difetto di motivazione, mancanza o erroena valutazione dei presupposti in fatto e in diritto. Illogicità, ingiustizia manifesta;
2) Violazione e falsa applicazione del bando di gara POR Puglia 2000-2006 pubblcato sul BURP 135 del 5.9.2001, nonché per eccesso di potere per contraddittorietà, difetto di motivazione, mancanza ed erronea valutazione dei presupposti in fatto e diritto, illogicità manifesta, violazione dei principi di correttezza e di buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art 97 Cost. violazione ed errata applicazione della L. 241/90 con riferimento agli artt. 3,7,8 e 10;
secondo la tesi di parte ricorrente, l’Amministrazione Comunale avrebbe dovuto rinnovare la convenzione ed affidare, a trattativa privata, alla stessa Vie del Mediterraneo, la gestione dei nuovi servizi, sia per la stretta connessione tra il servizio svolto dalla ricorrente e quelli finanziati con il POR 2000-2006, sia perché la Vie del Mediterraneo aveva partecipato alla stesura del progetto finanziato con il POR 2000-2006.
La ricorrrente chiedeva altresì il risarcimento del danno.
Nelle more dell’espletamento della gara, con delibera n. 79 del 15.5.2006, la Giunta stabiliva di avvalersi della collaborazione dell’Associazione Legambiente nella gestione delle visite guidate e del centro di informazioni ambientali sito nella torre di Torre Lapillo.
Poiché tuttavia il personale della società ricorrente continuava ad occupare i locali del suddetto Centro, il responsabile del settore X del Comune di Porto Cesareo notificava l’ordinanza n.1/06 ingiungendo alla ricorrente di lasciare liberi i locali.
Detta ordinanza viene gravata con motivi aggiunti notificati in data 26.5.2006, deducendo il seguente motivo:
1) Illegittimità per eccesso di potere sotto i distinti profili di contraddittorietà, difetto di motivazione, mancanza o erronea valutazione dei presupposti in fatto e in diritto;illogicità e ingiustizia manifesta.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione Comunale, chiedendo il rigetto del ricorso.
Si costituiva altresì la Legambiente, in qualità di controinteressata, in quanto nuovo gestore temporaneo del servizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
In vista della udienza di merito, le parti producevano nuove memorie a sostegno della propria posizione.
Alla pubblica udienza del 18 Ottobre 2006 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I) La società Vie del Mediterraneo, concessionaria del servizio di gestione del Centro Torre Lapillo, impugna la delibera con cui la G.C. ha dato mandato al Dirigente di indire una gara per la gestione del centro Torre Lapillo, previa disdetta della convenzione, la nota di comunicazione della disdetta e, con motivi aggiunti, l’ordine di sgombero del centro stesso.
In via preliminare va esaminata l’eccezione sollevata dalla difesa dell’Amministrazione, secondo cui la controversia deve essere devoluta al Collegio Arbitrale, in base all’art 15 della convenzione, che prevede :“ogni controversia tra il Comune ed il Gestore concessionario in ordine all’interpretazione e alla applicazione della convenzione sarà sottoposta in via transattiva alla decisione inappellabile di un collegio arbitrale che deciderà irritualmente senza formalità di procedura salvo il rispetto del principio del contraddittorio”.
L’eccezione non è fondata.
Va in primo luogo osservato che la presente controversia, attenendo ad un rapporto concessorio, appartiene alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, in forza dell'art.33 del d. lgs. 31 marzo 1998, n.80, nel testo modificato dall'art.6 della legge della legge 21 luglio2000. È noto che, sino ad epoca recente, la giurisprudenza era pressoché costantemente orientata nell'affermare l'inderogabilità convenzionale alla competenza del giudice amministrativo, nelle materie a questo deferite, sia come giurisdizione generale di legittimità, sia come giurisdizione esclusiva, con la conseguenza che eventuali clausole compromissorie, contenute in convenzioni e contratti stipulati dall'Amministrazione -le quali deferissero ad arbitri tutte le controversie successivamente insorte- dovevano ritenersi in parte qua nulle (ex multis: Cass., S.U., 1 dicembre 2000, n. 1240; id., 12 luglio 1995, n. 7643). Tale posizione risulta oggi in parte superata dall'intervento dell'art.6, 2° comma, della legge n.205/1990, che ha stabilito che le controversie concernenti diritti soggettivi, devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto. Da ciò discende la validità della clausola compromissoria che stabilisca anticipatamente tale deroga, con riferimento (espresso) al solo arbitrato rituale di diritto, e purchè si verta in materia di diritti soggettivi. Permane tuttora l'inderogabilità della giurisdizione amministrativa ove la clausola - conseguentemente nulla - preveda la risoluzione delle controversie mediante arbitrato irrituale ( in tal senso TAR Lombardia, MI, sez. III 11.3.2003 n.432).
Nel caso di specie la clausola compromissoria arbitrale stabilendo testualmente che il Collegio deciderà irritualmente, senza formalità, non si riferisce all'arbitrato rituale di diritto.
Pertanto, si deve ritenere che l'eccezione di incompetenza può essere senz'altro respinta per nullità della clausola stessa, per obiettivo contrasto con una norma imperativa, quale l'art.6, 2° comma, della legge n.205/1990.
Sia inoltre consentito rilevare che la controversia relativa agli atti di indizione della nuova gara e all’ordine di sgombero non avrebbe in alcun caso potuto essere deferita al Collegio arbitrale, a fronte della indubbia natura pubblicistica degli atti e quindi della posizione di interesse legittimo del ricorrente.
II) Nel merito il ricorso è infondato.
2.1 Nel primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell’art 7 del D.Lvo 157/95: l’Amministrazione avrebbe dovuto prorogare la convenzione e affidare i nuovi servizi a trattativa privata alla stessa Vie del Mediterraneo, stante l’esistenza di un rapporto di complementarietà sotto il profilo tecnico ed economico tra i servizi resi dalla società ricorrente e quelli oggetto del nuovo finanziamento.
La tesi non è fondata.
Va in primo luogo osservato che l’Amministrazione Comunale non ha voluto operare una disdetta della concessione in corso, ma ha sancito il mancato rinnovo, una volta scaduta la concessione e quindi ha dato mandato al Dirigente per l’adozione degli atti conseguenti.
La società Vie del Mediterraneo, quale soggetto gestore del servizio, non aveva infatti alcun diritto né al rinnovo della convenzione né all’affidamento del servizio a trattativa privata.
A tale riguardo si deve ricordare che, secondo il consolidato orientamento, deve escludersi la sussistenza di un diritto al rinnovo dei contratti o delle concessioni, in quanto la p.a. è titolare del potere di valutare discrezionalmente la convenienza e l'opportunità di disporre il rinnovo di un contratto in scadenza, senza che la parte privata possa vantare una pretesa alla proroga del rapporto ( ex multis T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 13 aprile 2004 , n. 1451).
Proprio riconoscendo in capo alla Amministrazione un potere discrezionale di scelta a tutela di interessi generali, l'emanazione del provvedimento ampliativo si configura come mera evenienza e la posizione del soggetto interessato come mera aspettativa, non giuridicamente protetta.
Stessa conclusione anche rispetto alla pretesa del soggetto a che l’Amministrazione ricorresse alla trattativa privata: a prescindere dalla verifica della sussistenza dei presupposti per il ricorso alla trattativa privata, va ricordato che la PA ha ampia discrezionalità sull’an, cioè sulla scelta di applicare detto sistema di selezione ovvero se ricorrere ai sistemi di assegnazione non negoziata.
2.2) Nella seconda censura viene rilevata la violazione del bando di gara POR Puglia 2000-2006, in quanto l’indicazione della ricorrente come soggetto deputato alla gestione del servizio finanziato con il POR 2000-2006, avrebbe comportato l’insorgere di un legittimo affidamento della gestione dei nuovi servizi.
I provvedimenti vengono altresì censurati per il difetto di motivazione, non avendo l’Amministrazione dato conto delle concrete ragioni di interesse pubblico delle scelte compiute.
I motivi in esame non hanno pregio.
Alla ricorrente non può essere riconosciuta una posizione qualificata e differenziata né per il fatto di essere stata indicata come gestore del servizio negli atti predisposti per il bando POR 2000-2006 o né per la circostanza che i servizi finanziati da detto progetto costituiscono una implementazione di quelli già erogati dalla concessionaria in questi anni.
A prescindere dalla circostanza che il progetto, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, è comunque stato steso da progettisti incaricati dal Comune, il fatto della partecipazione alla stesura del progetto non ha comportata alcuna variazione, né temporale né oggettiva, del rapporto convenzionale in corso, che è stato oggetto di disdetta e non rinnovato.
L’indicazione poi nel progetto della Vie del Mediterraneo come società di gestione non fa sorgere in capo al concessionario un diritto di insistenza o una aspettativa fonte di affidamento, dal momento che tale dato è stato fornito con riferimento al momento in cui il soggetto stava svolgendo il servizio e la eventuale designazione non comporta alcun vincolo per la scelta del gestore futuro.
2.3 Da quanto sopra discende anche l’infondatezza della censura di eccesso di potere e di difetto di motivazione, dal momento che negli atti impugnati non è dato ravvedere alcuna violazione né ad aspettative né ad affidamenti.
2.4) Con i motivi aggiunti la Società ricorrente ha impugnato l’ordine di sgombero del centro presso la Torre Lapillo: detto provvedimento è legittimo, a fronte della mancanza di ogni titolo da parte della ricorrente di occupare il suddetto immobile.
III) Conclusivamente il ricorso e i motivi aggiunti vanno respinti.
Al rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti consegue il rigetto della domanda risarcitoria.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese fra le parti costituite.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Seconda Sezione di Lecce, respinge il ricorso principale e i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 18 Ottobre 2006.
Pubblicata il 20 novembre 2006