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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 6 novembre 2006 n. 5085
G. Vacirca Pres. - A. Migliozzi Est.
T.I.M. – Telecom Italia Mobile S.p.A (Avv. B.G. Carbone) contro il Comune di Porto Azzurro (Avv. D. Iaria) ed il Responsabile del settore urbanistica ed edilizia privata del Comune di Porto Azzurro (non costituito)


1. Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori e piani territoriali - Atti regolamentari con cui assicurare il corretto insediamento territoriale degli impianti di telefonia mobile nonché la minima esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici – Competenza dell’Ente locale – Sussiste

 

2. Autorizzazione e concessione - Stazione radio base per la telefonia cellulare - revoca del titolo autorizzatorio - Deve essere preceduta da opportune procedure di valutazione di compatibilità con le esigenze operative del servizio - Confronto dialettico con il gestore delle reti - Necessità

 

3. Autorizzazione e concessione - Stazione radio base per la telefonia cellulare - localizzazione mediante accorpamento in un unico sito – Previo esperimento di idonee indagini tecniche – Necessità - Adeguata motivazione – Necessità – Revoca disposta in assenza di tali presupposti – Illegittimità

 

4. Autorizzazione e concessione - Stazione radio base per la telefonia cellulare - Indicazione da parte del Comune di un’area preferenziale - Non impedisce la possibilità per i singoli gestori di proporre siti alternativi

1. Gli Enti locali sono legittimati ad adottare atti regolamentari con cui assicurare il corretto insediamento territoriale degli impianti di telefonia mobile nonché la minima esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

 

2. La revoca del titolo autorizzatorio relativo ad una stazione radio base per la telefonia cellulare deve essere preceduta da opportune procedure di valutazione di compatibilità con le esigenze operative del servizio, da effettuarsi attraverso un confronto dialettico con il gestore delle reti, pena l’illegittimità del provvedimento sanzionatorio

 

3. In tema di stazione radio base per la telefonia cellulare la localizzazione delle antenne mediante accorpamento in un unico sito è scelta che va supportata da idonee indagini tecniche e comunque deve essere accompagnata da una adeguata motivazione. Ne consegue l’illegittimità del provvedimento di revoca disposto in assenza di tale presupposto

 

4. In tema di stazioni radio base per la telefonia cellulare l’indicazione da parte del Comune di un’area preferenziale non impedisce la possibilità, per i singoli gestori, di proporre siti alternativi



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE -




ha pronunciato la seguente:


SENTENZA




sul ricorso n.880/03 di

T.I.M.- Telecom Italia Mobile S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.Benedetto G. Carbone, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv.Massimo Capialbi, in Firenze, via XXIV Maggio n.20;


contro




Il Comune di Porto azzurro, in persone del Sindaco pro tempore, rapp.to e difeso dall’avv. Domenico Iaria, con elezione di domicilio presso lo studio del medesimo, in Firenze, via de’ Rondinelli n.2

- Il Responsabile del settore urbanistica ed edilizia privata del Comune di Porto Azzurro, non costituitosi in giudizio;


per l’annullamento



a) del provvedimento del Responsabile del settore urbanistica ed edilizia privata del Comune di porto Azzurro del 13/5/03 di revoca dell’autorizzazione comunale per la realizzazione di impianti di telefonia mobile n.10/98 rilasciata a T.I.M. in data 30/1/98
b) dell’ordinanza di rimozione dell’impianto di telefonia mobile in loc.La Casina n.21 del 13/5/03;
c) della delibera del Consiglio Comunale di Porto Azzurro n.120 del 29/11/2001 recante “atto di indirizzo per la localizzazione di antenne per la telefonia mobile” nonché dell’ordinanza comunale di demolizione del 20/3/2003;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Porto Azzurro;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 6 giugno 2006, relatore il Consigliere Andrea Migliozzi, gli avv.ti F.Picchiotti per B.G.Carbone e T.D'Amora per D.Iaria;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:


FATTO E DIRITTO




La TIM, Società esercente l’attività di telecomunicazione e telefonia mobile in ambito nazionale, otteneva dal Comune di Porto Azzurro il rilascio dell’autorizzazione n.10/98 del 30 gennaio 1998 per la realizzazione di un impianto di telefonia mobile in località “La Casina”.
L’Amministrazione comunale avviava quindi sin dal 1999 dei procedimenti di sospensione e revoca della predetta autorizzazione, giungendo altresì a disporre nel marzo del 2003 la rimozione dell’impianto di telefonia mobile in questione.
Quindi,lo stesso Comune facendo riferimento alla deliberazione consiliare n.120 del 29/11/2001 dal titolo “atto di indirizzo per la localizzazione di antenne per la telefonia mobile” con cui sui approvavano le condizioni per il rilascio delle concessioni edilizie per gli impianti a rete di pubblico interesse, disponeva
con provvedimento del responsabile del Settore Urbanistica datato 13 maggio 2003 la revoca dell’autorizzazione n.10/98 del 30/1/1998 e in pari data con ordinanza sindacale n.21 ordinava alla TIM la rimoziome degli impianti di telefonia siti in località “La Casina”
Avverso le suillustrate determinazioni comunali la Società interessata ha proposto ricorso giurisdizionale deducendo i seguenti motivi:
quanto al provvedimento di revoca:
1) Violazione e7o falsa applicazione dell’art.4 comma 6 della legge n.10/77;carenza assoluta di motivazione ex art.3 della legge n.241/90: eccesso di potere per sviamento,difetto dei presupposti, difetto di istruttoria ed illogicità manifesta;
2) Violazione ed errata applicazione del dlgs 4/9/2002 n.198. Ulteriore eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e per sviamento.
Quanto alla delibera consiliare recante atto di indirizzo per la localizzazione delle antenne:
3)Violazione e/o falsa applicazione della legge 21 febbraio 2001 n.36.Violazione della L.R.n. 54/2000. Incompetenza: Eccesso di potere in tutte le forme sintomatiche.
Relativamente all’ordinanza di rimozione:
3) Illegittimità derivata. Violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni urbanistiche, sui principi in materia di sanzioni amministrative ed in generale sui poteri sanzionatori della P. A. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e illogicità manifesta.
Successivamente, con atto di motivi aggiunti depositato il 25 novembre 2003 la TIM ha impugnato l’atto comunale prot. n.10465 del 26 agosto2003 recante l’avvio del procedimento di rimozione impianti di telefonia mobile in località “La Casina”
Questi i mezzi di gravame:
1)Violazione e/o falsa applicazione dell’art.1 comma VI della legge n.249/97,dell’art.1 comma IV lett.c9 della legge n.59/97, degli artt.83, Icomma,112 e 115 lett.b) del dlgs n.112/98, degli artt.4,8 e 16 della legge n.36/2001: Incompetenza. Eccesso di potere per difetto di istruttoria,carenza dei presupposti e sviamento.Mancata ottemperanza al disposto dell’ordinanza cautelate del TAR Toscana n.599/2003;
2) Illegittimità derivata : Violazione e/o falsa applicazione dell’art.11 del DPR 6 giugno 2001 n.380 nonché dell’art.4 comma 6 della legge n.10/77;eccesso di potere per sviamento, difetto dei presupposti,difetto di istruttoria ed illogicità manifesta; carenza di motivazione ex art.3 legge n.241/90:
Infine, la TIM con un altro atto di motivi aggiunti depositato il 10 febbraio 2005 ha impugnato l’ordinanza del Sindaco di Porto Azzurro n.83 del 21 dicembre 2004 prot.n.15591 recante l’ordine di rimozione degli impianti di telefonia mobile ubicati in località “La Casina” nonché l’atto di comunicazione di avvio del procedimento di rimozione degli impianti in questione di cui alla nota comunale prot.15017 del 9 dicembre 2004, formulando le seguenti censure:
1)Violazione e falsa applicazione degli artt.50 e 54 del dlgs. 267/2000; eccesso di potere per difetto di istruttoria,carenza dei presupposti e contraddittorietà. Sviamento ed incompetenza;
2)Ulteriore violazione delle medesime disposizioni e dell’art.8 della legge n.36 del 2003: eccesso di potere per irragionevolezza e per sviamento;
3)Violazione e/o falsa applicazione dell’art.11 del DPR 6/6/2001 n.380 nonché dell’art.4 comma 6 della legge 28/1/77 bn.10:violazione e falsa applicazione della legge regionale n.54/2000. Violazione e falsa applicazione dell’art.3 della legge n.241/90. eccesso di potere per sviamento, difetto dei presupposti,difetto di istruttoria ed illogicità manifesta. Eccesso di potere per carenza di motivazione. Illegittimità derivata;
4)Violazione e falsa applicazione del dlgs. 259/2003 e della legge n.36/2001 anche in relazione agli artt. 3,4,159,163,164 e 1777 del Trattato della Comunità europea e dell’art.41 della Costituzione.Violazione e falsa applicazione delle Direttive Ce 20, 21,22/2002: eccesso di potere per violazione e falsa applicazione dell’ordinanza TAR Se I n.599/2003; eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà; sviamento.
Si è costituito in giudizio l’intimato Comune di Porto Azzurro che ha contestatola fondatezza del ricorso di cui ha chiesto la reiezione.
Tanto premesso, il proposto gravame si appalesa fondato, risultando, in particolare condivisibili alcune censure dedotte dalla parte ricorrente nei confronti dell’operato del Comune di Porto Azzurro.
La circostanza fondamentale dalla quale si dipana la vicenda portata alla cognizione di questo Tribunale e alla quale occorre fare riferimento per la soluzione delle questioni giuridiche sollevate in ricorso è rappresentata dall’avere l’Ente locale di che trattasi adottato, con apposito delibera consiliare datata 29 novembre 2001 n.120 un atto di indirizzo per la localizzazione di antenne per la telefonia mobile con cui sono state approvate le condizioni per il rilascio di concessioni edilizie per gli impianti a rete di pubblico interesse.
Ora, non v’è dubbio che la citata delibera abbia, quanto al suo contenuto sostanziale, valenza di atto regolamentare, a mezzo del quale il Comune ha inteso assicurare il corretto insediamento territoriale degli impianti di telefonia mobile nonché la minima esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
Sul punto vale innanzitutto qui precisare rigettandosi , in tal modo, la tesi contraria sostenuta da parte ricorrente,che sussiste in capo al Comune di Porto Azzurro la competenza ad assumere una regolamentazione di tal fatta.
La sussistenza in capo ai Comuni di una siffatta potestà regolamentare, come già ribadito da questa Sezione con sentenza del 4 aprile/24 maggio 2005 n.3474,deriva direttamente dall’art.8 comma 6 della legge n.36/2001 ed è stato riconosciuta dalla Corte Costituzionale con sentenza del 7 ottobre 2003 n.307 nonché da un’ormai consolidata giurisprudenza( cfr. COns. Stato 18/572004 n.3193;idem 16/11/2004 n.7502, idem 277572003 n,2945).
Ciò detto, il Comune di Porto Azzurro, alla luce di quanto in precedenza disciplinato con l’atto regolamentare “de quo” ha proceduto ad invalidare il titolo autorizzatorio già rilasciato alla TIM al dichiarato scopo(vedi parte narrativa dell’impugnato provvedimento di revoca) di operare “un accorpamento delle antenne dei vari gestori della telefonia mobile avendo individuato aree atte a raccoglierle anche a salvaguardia della salute pubblica”
Orbene, le ragioni addotte dall’Amministrazione e le pregresse previsioni regolamentari assunte in tal senso non sono idonee a sorreggere legittimamente i provvedimenti di tipo “sanzionatorio” qui gravati ove si osservi che:
a)l’installazione di infrastrutture in materia di telefonia mobile deve essere sottoposta ad opportune procedure di valutazione di compatibilità con le esigenze operative del servizio da effettuarsi attraverso un confronto dialettico con il gestore delle reti, il che non pare sia avvenuto;
b)la localizzazione delle antenne mediante accorpamento in un unico sito è una scelta che va supportata da idonee indagini tecniche e comunque deve essere accompagnata da una adeguata motivazione che nei provvedimenti di revoca e di rimozione degli impianti non è dato rinvenire;
C)l’indicazione da parte del Comune di un’area preferenziale non impedisce( vedi sentenza di questa Sezione 3474/04 già citata) la possibilità per i singoli gestori di proporre siti alternativi.
L’Amministrazione ha così proceduto alla riconsiderazione dell’impianto già autorizzato e installato utilizzando una tipologia di atto, la revoca, assolutamente impropria. Anziché procedere all’annullamento d’ufficio che pure richiede la sussistenza di determinati presupposti e condizioni, certamente non coincidenti con le ragioni esposte nel provvedimento impugnato, il Comune ha disposto la revoca del titolo autorizzatorio che ha spiegato la sua efficacia, allo stato, intangibile sull’esercizio della potestà regolamentare pure riconosciuta all’Ente.
Pertanto, l’autorizzazione n.10/98 relativa all’impianto già installato in località “La Casina” non poteva essere oggetto di revoca e il provvedimento del Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia del Comune di Porto Azzurro del 13 maggio 2005 è illegittimo e deve essere annullato, siccome è annullato, così come illegittima deve considerarsi, (per invalidità derivata), l’ordinanza sindacale n.21 sempre del 13 maggio 2003 che sull’adottata revoca si fonda.
Passando all’esame dell’atto di motivi aggiunti del 25/11/2003 con cui si impugna la nota comunale di notiziazione dell’avvio del procedimento,tale mezzo di gravame si appalesa inammissibile atteso il carattere endoprocedimentale dell’atto gravato che, come tale risulta privo di autonoma portata lesiva.
Quanto ai “motivi aggiunti” del 10 febbraio 2005 tale atto giurisdizionale è da considerarsi fondato in relazione all’impugnativa proposta avverso l’ordinanza sindacale del 21/12/2004 di rimozione dell’impianto, mentre per ciò che attiene all’impugnazione della nota comunale del 9/12/2004 di comunicazione dell’avvio del procedimento, lo stesso mezzo è da ritenersi inammissibile avuto riguardo alla natura endoprocedimentale di tale atto.
Il provvedimento del Sindaco di Porto Azzurro del 21 dicembre 2004 ordina la rimozione dell’impianto TIM e risulta assunto ai sensi degli artt.50 e 54 del T.U. degli enti locali di cui al dlgs. N.267/2000.
Ma nella specie i poteri straordinari riconosciuti al Sindaco dalla citata normativa risultano essere stati esercitati in malo modo, giacchè non sono affatto evidenziate nell’atto le “condiciones iuris” richieste per l’adozione di siffatte misure, non venendo, in particolare in rilievo e comunque indicate le ragioni di imminente pericolo per l’incolumità e/o la salute pubblica che giustificano l’esercizio del potere “extra ordinem”.
Anche l’ordinanza n.83/2004 si appalesa illegittima e va pertanto annullata.
Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del giudizio.


P.Q.M.




Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe,lo Accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso, in Firenze, in camera di consiglio il 6 giugno 2006 con l'intervento dei signori:

Avv. Giovanni Vacirca - Presidente
Dott. Andrea Migliozzi - Consigliere,est.
Dott. Bernardo massari - Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 6 NOVEMBRE 2006



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