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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 6 novembre 2006 n. 5087
G. Vacirca Pres. - A. Migliozzi Est.
T.I.M. – Telecom Italia Mobile S.p.A (Avv. B.G. Carbone) contro il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (non costituito), la Soprintendenza per i Beni Architettonici e il paesaggio e per i patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico per le province di Firenze, Prato e Pistoia (non costituita) ed il Comune di Firenze (non costituito)


Edilizia ed urbanistica - Adeguamento delle stazioni radio base per la telefonia alla tecnologia UMTS – Area vincolata - Giudizio espresso dalla Soprintendenza - Non può basarsi su una propria valutazione tecnico - discrezionale degli interessi in conflitto né può affermare apoditticamente che il progetto pregiudica i valori ambientali e paesaggistici – Deve evidenziare l’omessa o erronea valutazione dell’Amministrazione locale a mezzo di convincenti e specifici elementi di fatto – Rivisitazione ab origine della conformità paesaggistica dell’intero impianto – Non è consentita

In materia di gestione del vincolo paesistico i rapporti tra Stato e Regione (o Ente locale delegato) si atteggiano come attività di collaborazione e leale cooperazione. In tale ottica il provvedimento statale di annullamento dell’autorizzazione paesistica relativa ad un intervento di adeguamento alla tecnologia UMTS di un impianto per la telefonia cellulare già preesistente e già autorizzato non può basarsi su una propria valutazione tecnico- discrezionale degli interessi in conflitto né può affermare apoditticamente che il progetto pregiudica i valori ambientali e paesaggistici, dovendo invece evidenziare l’eventuale omessa o erronea valutazione dell’Amministrazione locale a mezzo di convincenti e specifici elementi di fatto. Né la Soprintendenza può effettuare una rivisitazione della conformità paesaggistica dell’intero impianto, mettendo in discussione l’installazione ab origine dell’antenna, su un sito che essa stessa aveva ritenuto a suo tempo idoneo, in quanto è evidente che così facendo l’Amministrazione statale pone in essere un intervento di controllo del tutto tardivo ed illegittimo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE -




ha pronunciato la seguente:


SENTENZA




sul ricorso n.1727/2004 di

T.I.M. – Telecom Italia Mobile S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Benedetto G. Carbone, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Massimo Capialbi, in Firenze,via XXIV Maggio n.20;


contro



-Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;

-La Soprintendenza per i Beni Architettonici e il paesaggio e per i patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico per le province di Firenze, Prato e Pistoia, in persona del Soprintendente pro tempore, non costituita in giudizio;

- Il Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;


per l’annullamento



- della nota del Dirigente del Servizio edilizia privata del Comune di Firenze prot. n.21291 dell’1/6/2004 avente ad oggetto:”Progetto B.285/04- realizzazione stazione radio base per telefonia mobile in Firenze, via della Chiesa,70- Comunicazione di avvio di procedimento diniego autorizzazione”
- del decreto del Soprintendente per i beni Architettonici
e i paesaggio e per il Patrimonio Storico e artistico e Demoetnoantropologico per le province di Firenze, Pistoia e Prato del 5/5/2004 avente ad oggetto:annullamento ai sensi della legge n.431/85 dell’autorizzazione n.82 del 23/272004 (B.285/2004) rilasciata ai sensi dell’art.151 del dlgs n.490/99 per i lavori eseguiti nel Comune di Firenze, in via della Chiesa ,70 su istanza della TIM S.p.A.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 6 giugno 2006, relatore il Consigliere Andrea Migliozzi, gli avv.ti F.Picchiotti per B.G.Carbone e C.Brozzo (avv. Stato);
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:


FATTO E DIRITTO




La Società TIM, esercente l’attività di telecomunicazione e telefonia mobile in campo nazionale individuava come sito idoneo per la realizzazione di una stazione radio base il lastrico solare di un edificio sito in Firenze, alla via Chiesa, 70, localizzato in area dichiarata di notevole interesse pubblico e vincolata ai sensi del dlgs. N. 490/99 e del D. M. 3178/53, ottenendo dalla Soprintendenza il relativo benestare.
Successivamente la TIM inoltrava al Comune di Firenze, quale Ente delegato, richiesta di autorizzazione per l’adeguamento ai fini UMTS dell’impianto già realizzato.
Il Comune di Firenze con atto del 23/272004 n. 82, “ritenuto che l’intervento proposto risulta compatibile con lo stato dei luoghi e si inserisce correttamente nel contesto ambientale”, comunicava alla TIM il rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art.151 del dlgs n.490/99, inoltrando altresì detto titolo autorizzatorio alla Soprintendenza per i beni Architettonici e il Paesaggio meglio indicata in epigrafe.
Quest’ultimo Ufficio però, con decreto del Soprintendente reggente n.435 del 5 maggio 2004 disponeva l’annullamento dell’autorizzazione n.82/2004 rilasciata ai sensi dell’art.151 del dlgs. 490/99 dal Comune di Firenze.
L’interessata Società ha impugnato tale provvedimento nonché la nota comunale di comunicazione di avvio del procedimento di diniego di autorizzazione, deducendo i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art.151 del dlgs.490/99; eccesso di potere per sviamento: difetto di istruttoria;difetto dei presupposti;perplessità e manifesta irragionevolezza della motivazione;
2) Violazione e falsa applicazione artt. 7 e ss. della legge n.241/90; violazione del principio del contraddittorio;
3) Violazione dei principi di efficienza e imparzialità dell’azione della P.A.; eccesso di potere per sviamento e mancata considerazione dell’interesse pubblico al servizio di radio telefonia;
4) Ulteriori violazioni delle medesime disposizioni normative; eccesso di potere per difetto dei presupposti e perplessità della motivazione
Né l’Amministrazione statale dei Beni Culturali e né il Comune di Firenze si sono costituiti in giudizio.
Tanto premesso, il ricorso con riferimento all’impugnato decreto ministeriale di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Firenze, si appalesa fondato in ragione dei profili di illegittimità sussumibili sotto la figura dell’eccesso di potere per erroneità dei presupposti ed irrazionalità puntualmente dedotti col primo mezzo di gravame.
Appare utile qui precisare che nella specie si controverte della conformità o meno ai fini del vincolo paesistico di un intervento di adeguamento alla tecnologia UMTS di un impianto già preesistente e già autorizzato.
Si tratta allora di verificare se le modifiche che si vanno ad apportare a detto impianto siano di una entità tale da incidere negativamente sull’impatto paesaggistico o al contrario si rivelino inidonei ad arrecare un pregiudizio al bene oggetto di tutela.
Ebbene, il provvedimento della Soprintendenza ancorché apparentemente articolato, in realtà non offre, quanto al suo contenuto motivazionale, una soluzione logica al problema sopra esposto, nel senso che non reca elementi di giudizio in grado di porre in non cale la valutazione, di segno favorevole, ai fini paesaggistici già effettuata dal Comune .
Invero, come più volte sottolineato dalla giurisprudenza amministrativa(Cons. Stato Ad. Pl. 14 dicembre 2001 n.9; Sez IV n.971 del 2005; TAR Sardegna SeIi 10 giugno 2005 n.1387) in materia di gestione del vincolo paesistico i rapporti tra Stato e Regione (o Ente locale delegato) si atteggiano come attività di collaborazione e leale cooperazione e in tale ottica il provvedimento statale di annullamento dell’autorizzazione paesistica non può basarsi su una propria valutazione tecnico- discrezionale degli interessi in conflitto né può affermare apoditticamente che il progetto pregiudica i valori ambientali e paesaggistici, dovendo invece evidenziare l’omessa o erronea valutazione ai fini in esame dell’Amministrazione locale a mezzo di convincenti e specifici elementi di fatto, la qual cosa non pare risulta nella specie sia avvenuto.
Così, la Soprintendenza censura in pratica il difetto di motivazione o comunque la irrazionalità del giudizio ai fini della conformità paesaggistica reso dal Comune di Firenze con l’autorizzazione n.82/2004, ma a loro volta le critiche dell’Organo statale appaiono difettose sotto il profilo istruttorio ove si tenga presente che, come si rileva dalla documentazione tecnica e fotografica depositata in causa, l’adeguamento dell’impianto comporta un innesto di modifiche alla preesistente antenna che non pare appesantire più di tanto l’impatto visivo e l’inserimento del manufatto “de quo” nell’ambiente circostante.
In realtà, la Soprintendenza effettua una rivisitazione della conformità paesaggistica dell’impianto, per così dire a trecentosessanta gradi, mettendo in discussione l’installazione ab origine dell’antenna sul sito di via Chiesa: ma è evidente che così facendo l’Amministrazione statale pone in essere un intervento di controllo del tutto tardivo, avendo a suo tempo comunque detta installazione conseguito il suo visto di conformità e venendo in questa sede in discussione solo gli apporti modificativi ai fini dell’adeguamento UMTS che, come già sopra accennato non appaiono recare effetti peggiorativi sull’impatto ambientale e paesaggistico.
Sotto i sopra delineati profili l’annullamento disposto dalla Soprintendenza si appalesa manchevole e perciò stesso deve ritenersi illegittimo, senza che sia necessario esaminare le altre censure pure dedotte col proposto gravame, che, in parte qua , va dunque accolto.
Per quanto riguarda, invece, l’impugnazione della nota comunale datata 1 giugno 2004 prot. n.21291 recante la comunicazione ex art. 7 della legge 241/90 di avvio del procedimento, il ricorso si rivela inammissibile : trattasi, invero, di un atto avente natura palesemente endoprocedimentale, come tale privo di portata lesiva per cui il relativo gravame non può sottrarsi ad una dichiarazione di inammissibilità
Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del giudizio.


P.Q.M.




Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe lo Accoglie in parte e, per l’effetto, Annulla il decreto della Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio per le province di Firenze, Pistoia e Prato del 5 maggio 2004 n.435;
lo dichiara Inammissibile per la restante parte.
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso, in Firenze, in camera in consiglio, il 6 giugno 2006 con l'intervento dei signori:

Avv. Giovanni Vacirca - Presidente
Dott. Andrea Migliozzi - Consigliere,est
Dott. Bernardo Massari. - Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 6 NOVEMBRE 2006



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