REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia
Sede di Palermo, Sezione Seconda
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 611/2003 R.G., proposto da
Mangiavillano Giacomo, Mangiavillano Alessia, Mangiavillano Astrid, Mangiavillano Alida nella qualità di eredi della sig.ra Biondi Marina ed il primo anche quale comproprietario di quota dei beni del defunto coniuge, essendo in regime di comunione dei beni, tutti elettivamente domiciliati in Palermo, via XX Settembre, 29 presso lo studio dell’avv. Giacomo d’Asaro e rappresentati e difesi, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. Benedetto Aldo Timineri,
contro
il Comune di Licata, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Antonino Casentino, come da deliberazione della giunta municipale n. 11 del 17.02.2003, ed elettivamente domiciliato in Palermo, Via Littore Ragusa n. 30, presso lo studio dell’avv. Loredana Bifarelli,
per il risarcimento dei danni conseguenti
all’occupazione sine titulo secondo il valore corrente al momento dell’occupazione illecita ed, occorrendo, anche alla restituzione e/o reintegrazione del possesso del bene.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato con la relativa memoria difensiva;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 20 ottobre 2006, designato relatore il referendario Gianmario Palliggiano, presenti gli avvocati delle parti come da verbale d’udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto.
Fatto e diritto
Espongono i ricorrenti che, con ordinanze n. 36 del 20.10.1981 e n. 82 dell’1.12.1983, il Sindaco del Comune di Licata occupava, con procedura temporanea e di urgenza, rispettivamente, mq. 2440 e mq 3124 di terreno contraddistinto in catasto al foglio mappale n. 100, particella n. 101, di proprietà della sig.ra Biondi Marina, ciò in esecuzione della delibera della giunta municipale n. 878 del 6.11.1980 che aveva approvato il progetto per lo svolgimento di opere di pubblico interesse.
Con sentenza non definitiva n. 322 del 3.3.1999, depositata il 31.3.1999, la I sezione civile della Corte d’Appello di Palermo, riformando la sentenza del Tribunale di Agrigento del 14.4.1997, ha dichiarato il diritto dell’appellante Biondi Marina al risarcimento dei danni nei confronti del Comune di Licata per l’irreversibile trasformazione dei terreni occupati di sua proprietà, disponendo la successiva istruzione della causa per la quantificazione del valore venale dei fondi.
In quella sede, gli odierni ricorrenti, eredi della Biondi, hanno accertato che la porzione dei terreni occupati ed irreversibilmente trasformati era pari complessivamente a mq 9690, con una differenza in più di mq 4166 rispetto a quanto stabilito dalle ordinanze.
I ricorrenti hanno quindi adito il tribunale civile di Agrigento, chiedendo il risarcimento integrale dei danni conseguenti all’occupazione sine titulo. Il tribunale di Agrigento, con sentenza 115 del 29.10.2002, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione.
In conseguenza di ciò hanno proposto davanti a questo TAR l’odierno ricorso, notificato il 27 gennaio 2003 e depositato il successivo 5 febbraio, con il quale hanno chiesto nuovamente il risarcimento integrale dei danni conseguenti all’occupazione sine titulo del terreno secondo il valore corrente al momento dell’occupazione illecita e comunque disponendo, ove possibile, la restituzione delle aree occupate. Il tutto con rivalutazione, interessi e spese di giudizio.
Resiste in giudizio il Comune di Licata che con memoria ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità per carenza di giurisdizione del giudice amministrativo e comunque l’infondatezza nel merito, chiedendo il rigetto, vinte le spese.
Alla pubblica udienza del 20 ottobre 2006, presenti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
E’ d’obbligo l’esame in via pregiudiziale della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo nella presente controversia.
La questione è stata anche oggetto d’eccezione del resistente Comune di Licata la cui difesa ha citato alcuni precedenti di questo TAR (sent. n. 883 del 3.2.2002; n. 3896 del 15.11.2002).
L’eccezione è fondata, dovendo il Collegio negare la propria giurisdizione.
Il Collegio è ben consapevole che il proprio diniego di giurisdizione smentisce in pieno la sentenza n. 115/2002 del Tribunale civile di Agrigento che, sull’identico petitum, ha negato la propria giurisdizione, con l’effetto paradossale di sottoporre i ricorrenti ad una frustrante altalena giudiziaria, rinviandoli nuovamente al giudice ordinario per ottenere da costui esattamente quello che oggi chiedono al giudice amministrativo proprio in conseguenza del diniego di giurisdizione da parte del giudice ordinario medesimo.
Tuttavia il Collegio non può che decidere in tal modo alla luce dell’evoluzione che sulla complessa materia espropriativa si registra nella giurisprudenza costituzionale, di legittimità e del Consiglio di Stato.
Sul punto, è opportuno prendere le mosse dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34 del D. lgs. n. 80/1998, come sostituito dall’art. 7, lett. b), della legge 205/2000, nella parte in cui, in materia urbanistica ed edilizia (nella quale rientrano i procedimenti espropriativi), attribuiva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto, oltre che gli “atti e provvedimenti” anche i “comportamenti” delle pubbliche amministrazione e dei soggetti alle stesse equiparati.
In seguito, con la sentenza n. 191 del 3 maggio 2006, la Corte Costituzionale ha ulteriormente chiarito il profilo della giurisdizione in questa materia, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 53, comma 1, del Dpr 327/2001 nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a “i comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati”, include anche quelli non riconducibili, nemmeno mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere.
La Corte, sviluppando le argomentazioni già poste a fondamento della sua precedente sentenza n. 204/2004, ha affrontato il nodo della giurisdizione conseguente ai fenomeni di occupazione “usurpativa” e di occupazione “acquisitiva” (ovvero appropriativa), sul quale sussiste un acceso contrasto tra le Sezioni unite della Corte di cassazione e l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.
La Corte costituzionale ha precisato che, nelle ipotesi dell'articolo 34, la locuzione “comportamenti” è lo strumento “utilizzato dal legislatore per operare l'indiscriminata devoluzione (per blocchi di materie) che si andava ad operare”; viceversa, nelle ipotesi dell'articolo 53 del Dpr 327/2001, occorre valutare la conformità costituzionale della norma che, in tema di espropriazione per pubblica utilità, attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie aventi per oggetto - oltre che gli atti, i provvedimenti e gli accordi - anche i comportamenti della Pa e dei soggetti a essa equiparati, “questione che... non può essere risolta attraverso la semplice e meccanica estensione a questa disposizione della espunzione (solo perché, allora operata) della locuzione de qua dall'art. 34”.
Secondo la Corte, nell'espropriazione per pubblica utilità i comportamenti della Pa, sono riferibili ai due diversi istituti dell'occupazione acquisitiva e dell'occupazione usurpativa.
La differenza è decisiva ai fini del riparto di giurisdizione (oltre che del risarcimento del danno).
Nel primo caso, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo perché i comportamenti causativi di danno ingiusto costituiscono esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi (dichiarazione di pubblica utilità e/o indifferibilità e urgenza) ed in quanto tali costituiscono, pur sempre, manifestazione ancorché viziata della funzione pubblica. In tal caso, sempre che si abbia l’irreversibile trasformazione, si produce l’acquisto della proprietà dell’immobile a favore dell’amministrazione, peraltro tenuta a risarcire il danno, onde al privato è preclusa la possibilità di ottenere la sua restituzione. Pertanto, anche la domanda risarcitoria, in forma specifica o per equivalente, è correlata all’impugnazione di provvedimenti dei quali viene chiesto al giudice amministrativo l’annullamento.
Nel caso dell’occupazione usurpativa, invece, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario trattandosi di comportamenti meramente materiali non riconducibili ad esigenze di pubblica utilità e che quindi non sono espressione della funzione pubblica. In tal caso l’occupazione non è in grado di incidere sul diritto di proprietà ed il proprietario ha diritto ad una tutela reale che si attua con la restituzione dell’area, lasciando quindi integra la sua facoltà di agire in via restitutoria fino a quando, rinunciando esplicitamente o implicitamente al bene, non scelga il conseguimento dell’equivalente in denaro.
Il problema non è stato tuttavia definitivamente risolto perché, anche dopo la pronuncia n. 191/2006 della Corte Costituzionale, permane ancora oggi ad un forte contrasto tra la Suprema Corte e il Consiglio di Stato nell’individuare esattamente le rispettive nozioni di occupazione usurpativa ed acquisitiva.
Mentre, infatti, per la Cassazione (sentenza 12 dicembre 2001 n. 15710, sentenza 23 gennaio 2006 n. 1207), è usurpativa non solo l'occupazione dell'immobile in assenza di qualsivoglia preventiva dichiarazione di pubblica utilità dell’opera ma anche l'ipotesi in cui questa, presente all’inizio della procedura espropriativa, venga successivamente meno per annullamento del giudice amministrativo (o della stessa amministrazione che agisce in autotutela ovvero ancora perda efficacia per scadenza dei termini).
Per il Consiglio di Stato (Adunanza plenaria, decisioni nn. 4 e 9 del 2005 e n. 6 del 2006), invece, l’occupazione usurpativa si verifica solo nell’ipotesi di appropriazione del bene in totale assenza del provvedimento amministrativo. In tutti gli altri casi, quindi, il Consiglio di Stato ritiene da attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie, quali quella relativa al risarcimento del danno da occupazione acquisitiva, che abbiano ad oggetto diritti soggettivi quando la lesione di questi ultimi tragga origine da fattori causali comunque riconducibili all'esplicazione del pubblico potere, pur se quest'ultimo risulti poi “mutilato della sua forza autoritativa per la sopraggiunta inefficacia disposta dalla legge per la mancata conclusione del procedimento” (si veda in particolare Ad. Plen. 4/2005) .
Ancorché siano tuttora oggetto di dibattito i diversi profili attinenti alla giurisdizione ed al risarcimento dei danni della complessa problematica aperta dalla citata pronuncia della Corte Costituzionale, tuttavia la diatriba giurisprudenziale tra Cassazione e Consiglio di Stato è ininfluente per risolvere la presente controversia.
Ed invero, sia se si aderisca all’una o all’altra interpretazione per individuare la nozione di occupazione appropriativa o usurpativa, la controversia in esame realizza un’ipotesi difficilmente contestabile di occupazione usurpativa riguardando un mero comportamento materiale non supportato da alcun atto amministrativo ad esso propedeutico.
Né tale può considerarsi la dichiarazione di pubblica utilità rintracciabile nella deliberazione della giunta municipale n. 878/1980 e posta a fondamento delle due ordinanze sindacali (n. 36/1981 e 82/1983) di occupazione indifferibile ed urgente del fondo interessato.
Tale dichiarazione delimitava esattamente le porzioni di proprietà privata sulle quali l’amministrazione poteva incidere con atti ablatori. Di fatto, invece, il Comune di Licata ha sconfinato, occupando ben 4166 mq oltre quanto previsto, così realizzando un abuso di carattere possessorio, non giustificato casualmente dalla realizzazione dell’interesse pubblico, e la cui tutela è attribuita al giudice ordinario.
Il ricorso in esame va, conclusivamente, dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella materia contesa.
Sussistono giusti motivi, avuto riguardo all’intera vicenda contenziosa e all’evoluzione della giurisprudenza in materia, per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sede di Palermo, Sezione Seconda, dichiara l’inammissibilità del ricorso n. 611/2003 R.G. in epigrafe indicato, per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2006, con l’intervento dei signori magistrati;
- Nicolò Monteleone - Presidente
- Salvatore Veneziano - Consigliere
- Gianmario Palliggiano - Referendario Estensore.
Depositato in Segreteria il 7.11.2006