REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia
Sede di Palermo, Sezione Seconda
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2242/1997 R.G. proposto
Oliva Carmelo, rappresentato e difeso dall’avv. Goffredo Garraffa ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo via Marchese di Villabianca, n. 82,
contro
l’Azienda di rilievo nazionale e di Alta specializzazione Ospedale civico E. Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli di Palermo (di seguito Azienda ospedaliera), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe La Loggia e Rodolfo La Paglia, ed elettivamente domiciliato in Palermo, via G. Lazzaro, presso l’Ufficio legale dell’azienda,
per l’annullamento
- della deliberazione n. 2119 del 14.5.1997, del Direttore generale dell’Azienda ospedaliera, comunicata con nota prot. 12234 del 21.5.1997 di revoca della carica di componente del Collegio dei revisori,
- di ogni altro atto, deliberazione o provvedimento, antecedente o successivo, anche allo stato non conosciuto, che possa frapporsi al diritto fatto valere dal ricorrente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione e la memoria difensiva dell’Azienda ospedaliera;
Vista l’ordinanza cautelare n. 1565 dell’8 luglio 1997;
Vista l’ordinanza cautelare n. 112 dell’11 febbraio 1998 del CGA;
Visti gli atti tutti di causa;
Alla pubblica udienza del 20 ottobre 2006, relatore il referendario Gianmario Palliggiano, presenti gli avvocati delle parti come da verbale d’udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
Fatto
Con deliberazione n. 691 del 18.10.1995, l’Azienda ospedaliera nominava il collegio dei revisori, come previsto dall’art. 10 della L. r. 30/1993, riservandosene la sua integrazione una volta che il Sindaco di Palermo avesse provveduto alla designazione del componente rappresentante del Comune.
Ciò avveniva con la determinazione n. 164 del 25.11.1995 del Sindaco il quale nominava il dott. Carmelo Oliva.
L’Azienda ospedaliera, con deliberazione n. 1824 dell’11.12.1995, incardinava formalmente il dott. Oliva nella carica di revisore.
In seguito, con l’impugnata deliberazione n. 2119 del 14.5.1997, gli revocava l’incarico ritenendolo incompatibile con la nomina a Direttore generale dell’Azienda Universitaria Policlinico di Palermo (di seguito Azienda universitaria), avvenuta con decreto rettorale n. 2495 del 17.10.1996, seguito dalla stipulazione, in data 8.2.1997, del relativo contratto quinquennale.
Con l’odierno ricorso, ritualmente notificato e depositato, il dott. Oliva ha impugnato la deliberazione di revoca ritenendola afflitta dai seguenti motivi di illegittimità:
1. violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 241/1990, come recepita in Sicilia dalla L. r. 10/1991; eccesso di potere per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo; illogicità e contraddittorietà:
2. violazione e falsa applicazione del DPCM 502/1995; eccesso di potere per mancata indicazione dell’interesse attuale alla revoca; difetto assoluto di motivazione circa l’interesse pubblico.
Per quanto sopra ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, dell’impugnata deliberazione, con vittoria delle spese di giudizio.
Resiste in giudizio l’Azienda ospedaliera che, con memoria difensiva, ha chiesto il rigetto, vinte le spese.
La richiesta di sospensione del provvedimento è stata respinta sia da questo TAR, con ordinanza n. 1565/1997, sia dal CGA, in sede di appello cautelare, con ordinanza n. 112/1998.
All’udienza del 20 ottobre 2006 la causa, su conforme richiesta dei difensori delle parti, è stata posta in decisione.
Diritto
La controversia concerne la legittimità del provvedimento con il quale è stata revocata la nomina del ricorrente a componente il Collegio dei revisori per presunta sua incompatibilità rispetto alla sopravvenuta carica di Direttore generale dell’Azienda universitaria.
Il ricorso va accolto stante la fondatezza delle censure, di carattere assorbente, sollevate col secondo motivo.
Il provvedimento di revoca - nel fare proprio l’orientamento espresso sul punto dal Ministero del Tesoro con nota del 1.4.1997 - richiama l’art. 3, comma 6, del d. lgs. 30.12.1992 n. 502 e l’art. 1, comma 4, del DPCM n. 502 de 19.7.1995.
L’art. 3 del menzionato d. lgs. 502/1992 è dedicato all’organizzazione delle unità sanitarie locali. In particolare il comma 6 disciplina i poteri del direttore generale mentre il comma 9 prevede i singoli casi di incompatibilità. Nello specifico, è previsto che il direttore generale non è eleggibile a membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e assemblee delle regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata dei predetti organi. Inoltre è sancito che la carica di direttore generale è altresì incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, ancorché in regime di aspettativa senza assegni, con l'unità sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni.
Il comma 11 vieta invece la nomina per coloro che abbiano in alcuni casi riportato condanna penale o siano sottoposti a procedimento penale.
Il DPCM 19 luglio 1995 n. 592 contiene, invece, la normativa specifica sui contratti del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.
In particolare, l’art. 1, comma 4, prescrive che con la sottoscrizione del contratto di lavoro il direttore generale si impegna a prestare la propria attività a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'ente cui è stato preposto.
Dal quadro normativo esaminato non si evince né una norma specifica né invero un principio generale dai quali possa ricavarsi che nel caso specifico sussista una condizione d’incompatibilità.
Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, infatti, sono tassative e devono essere espressamente previste dalla legge, considerato il carattere limitativo della sfera giuridica dei soggetti. Esse pertanto non sono estensibili a fattispecie non previste.
Ciò posto, la condizione di incompatibilità non si ricava dalla previsione sopra descritta dall’art. 1, comma 4, del DPCM 502/1992 il quale introduce un diverso obbligo a carico del direttore generale: di dedicare interamente il proprio impegno lavorativo in favore dell’ente, aspetto questo estraneo alla disciplina delle incompatibilità ed inerente propriamente all’adempimento dell’attività lavorativa derivante dal contratto.
Un profilo d’incompatibilità, semmai, avrebbe dovuto essere sollevato dall’Azienda universitaria, presso cui il dott. Oliva svolgeva le funzioni di direttore generale. Era quest’ultima che avrebbe dovuto porsi il dubbio - permanendo l’interessato nella carica di revisore dei conti - circa il rispetto della disposizione di cui al citato art. 1 del DPCM 502/1995 nel punto in cui chiede l’impegno del direttore generale a prestare la propria attività a tempo pieno ed in via esclusiva a favore dell'ente cui è stato preposto. Quest’aspetto, tuttavia, esula dall’esame di questo ricorso.
Al Collegio non sfugge che, oltre ai casi generali, un problema d’incompatibilità possa porsi nelle specifiche ipotesi di conflitto d’interessi per le quali i revisori, come qualsiasi titolare di munera pubblici, devono astenersi dal partecipare alla decisione in modo da evitare, anche a livello potenziale, un contrasto tra interessi pubblici e interessi personali.
Tuttavia, anche a volere ritenere che il provvedimento impugnato faccia riferimento a casi specifici di incompatibilità, circostanza che tuttavia non emerge con sicurezza, permane sempre l’onere per l’amministrazione di illustrare in motivazione questo aspetto in modo coerente e completo.
Sul punto invece deve riscontrarsi un’evidente contraddizione nell’atto di revoca impugnato, il quale, nella sua parte motivazionale, rimanda alla nota ministeriale del 1.4.1997. Quest’ultima rilevando “diverse irregolarità nella gestione amministrativa dell’ente” invita a sostituire il dott. Oliva, nominato direttore generale presso l’azienda universitaria di Palermo, al fine di assicurare l’applicazione dell’art. 1 comma 4, del DPCM 1995/502.
Questo passaggio è censurabile perché è chiaro che le irregolarità nella gestione dell’ente, quand’anche riferibili ad omesso ovvero non adeguato controllo da parte dei revisori, non possono essere assunte a presupposto per far valere una situazione di incompatibilità, la quale attiene propriamente alla condizione soggettiva dell’interessato ma non può riguardare l’aspetto gestorio.
L’irregolare svolgimento dell’attività di revisione avrebbe potuto costituire il presupposto per la rimozione dalla carica per ragioni che avrebbero dovuto essere puntualmente dedotte in motivazione.
In conclusione, il ricorso va accolto stante la fondatezza del secondo motivo, di carattere assorbente.
Sussistono giusti motivi, considerata la natura della controversia, per disporre la compensazione delle spese tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sede di Palermo, Sezione Seconda, accoglie il ricorso n. 2242/1997 R..G. e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato in epigrafe indicato .
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 20 ottobre 2006, con l'intervento dei Signori Magistrati:
- Nicolò Monteleone - Presidente
- Salvatore Veneziano - Consigliere
- Gianmario Palliggiano -Referendario, estensore.
Depositato in Segreteria il 7.11.2006