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n. 11-2006 - © copyright

T.A.R. SICILIA - PALERMO - SEZIONE III - Sentenza 13 novembre 2006 n. 2989
Pres. Adamo, est. Tulumello
C.A.C. contro Comune di Termini Imerese


1. Edilizia e urbanistica – Facoltà edificatorie – Titoli di legittimazione – Regime delle attività di copertura e chiusura di spazi interni – Art. 20 della legge regionale siciliana 16 aprile 2003, n. 4 – Assenza di un potere autorizzatorio preventivo dell’amministrazione comunale – Conseguenze.

 

2. Processo amministrativo – Termine di impugnazione a pena di decadenza – Applicabilità – Atti aventi natura dichiarativa - esclusione

1. L’art. 20 della legge regionale siciliana 16 aprile 2003, n. 4, definisce ex lege il contenuto dello jus aedificandi del titolare del diritto di proprietà immobiliare, nel senso che abilita direttamente il proprietario a realizzare le opere previste da tale disposizione (copertura e chiusura di spazi interni), alle condizioni dalla stessa stabilite; conseguentemente, tale regime espressamente esclude la presenza di un provvedimento di controllo, o di assenso, dell’amministrazione (assimilabile all’autorizzazione o alla concessione edilizia): nella definizione legale delle facoltà edificatorie del proprietario viene infatti esclusa - secondo lo schema norma-fatto-effetto - l’intermediazione di un potere amministrativo il cui esercizio produca un effetto costitutivo sulla posizione giuridica del titolare del diritto dominicale.

 

2. Il provvedimento con il quale l’amministrazione comunale - ricevuta la comunicazione relativa alla realizzazione di opere ai sensi dell’art. 20 della legge regionale siciliana 16 aprile 2003, n. 4 – qualifichi diversamente tali opere e comunichi al proprietario che tale comunicazione è per essa amministrazione senza effetto, manifestando un diverso giudizio circa la sussumibilità delle opere medesime nella previsione normativa, non ha effetti lesivi sul diritto di proprietà immobiliare del privato, sicché la sua mancata impugnazione nel termine di decadenza non preclude all’interessato la possibilità di far valere in giudizio il proprio diritto ad edificare discendente direttamente dalla legge, e la conformità delle opere realizzate alla previsione di legge.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia
Sezione Terza




ha pronunciato la seguente

SENTENZA




sul ricorso n. reg. gen. 1044/2005, proposto da

CANNIZZARO Antonio Claudio, rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso introduttivo, dall’avvocato Francesco Giovanni Cannarozzo, presso il cui studio, in Palermo, via Maggiore Toselli n. 26, è elettivamente domiciliato;


contro




il Comune di Termini Imerese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura in calce alla comparsa di costituzione, dall’avvocato Cruciano Valvo, ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Terrasanta n. 93, presso lo studio dell’avvocato Antonio Valvo;


per l’annullamento, previa sospensione



dell’ingiunzione n. 21 del 3 febbraio 2005, emessa dal Dirigente del II settore del Comune di Termini Imerese.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministarzione intimata, e la memoria da questa prodotta;
Vista l’ordinanza cautelare n. 570 del 2005;
Letti ed esaminati gli scritti difensivi ed i documenti prodotti dalle parti;
Relatore, all’udienza del 4 ottobre 2006, il Primo Referendario Giovanni Tulumello;
Uditi i procuratori delle parti come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO




Con ricorso notificato l’11 aprile 2005, e depositato il successivo 9 maggio, il sig. Antonio Claudio Cannizzaro ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, deducendone l’illegittimità.
In particolare, il ricorso risulta affidato alle seguenti censure:
1) “Violazione per erronea e mancata applicazione dell’art. 20 della L.R. n. 4/2003”.
2) “Illegittimità derivante da eccesso di potere”.
3) “Illegittimità dell’atto determinata da eccesso di potere per illogicità manifesta”.
4) “Eccesso di potere per violazione dei princìpi di logica, imparzialità, buon andamento e partecipazione al procedimento previsti dalla legge 241/90 e dall’art. 97 Cost”.
5) “Violazione di legge per difetto di motivazione”.
6) “Violazione di legge ed erronea applicazione della legge”.
7) “Violazione di legge con riferimento all’art. 3 L. 241/90”.
L’amministrazione comunale, ritualmente intimata, si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
Con ordinanza cautelare n. 570/2005, la Sezione ha accolto la domanda di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.
In prossimità dell’udienza di discussione entrambe le parti hanno depositato memorie.
Il ricorso è stato definitivamente trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 4 ottobre giugno 2006.


DIRITTO




1.Il ricorso in esame è rivolto contro un’ingiunzione di demolizione di opere abusivamente realizzate sull’immobile di proprietà dell’odierno ricorrente.
Tali opere, secondo detto provvedimento, constano di: a) “La copertura di una parte di fabbricato, avente dimensioni interne ml 3,00x7,90 e altezza variabile da mt. 2,50 a mt. 3,20 assentita originariamente come spazio esterno delimitato da soli muri perimetrali provvisti di due forature (aventi forma di vano finestra e vano porta) e di soli listelli di legno per copertura, eseguita mediante la collocazione di tavole e il superiore manto di tegole, nelle due forature sopra descritte sono stati collocati due infissi porta. All’interno risultano ricavati tre piccoli ambienti e un disimpegno”;
b) “un portico, ubicato sui lati nord e ovest, a ridosso del fabbricato, realizzato mediante la collocazione sulla preesistente struttura lignea, originariamente assentita nella consistenza di solo pergolato, avente dimensioni ml. (3,50x9,00) + (7,70x3,50), di tavole e superiore manto di tegole”;
c) apertura di un vano porta per consentire il collegamento interno tra la parte assentita e la parte descritta al superiore punto a)”;
d) “un box in legno, ubicato sul lato nord del fabbricato, avente dimensioni di ml. 2,00 x 2,00 e altezza media di mt. 2,10 circa”.
La tesi prospettata nel ricorso in esame, è nel senso della insussistenza del potere esercitato dall’amministrazione con il provvedimento impugnato, per difetto di presupposto: le opere suddette, ad avviso della difesa ricorrente, non potrebbero costituire oggetto di ingiunzione di demolizione, in quanto le stesse sarebbero sussumibili nella qualificazione (e nella disciplina) di cui all’art. 20 della legge regionale siciliana 16 aprile 2003, n. 4.

2.La difesa della parte ricorrente, nella memoria depositata in prossimità dell’udienza di discussione, ha invocato l’applicazione alla fattispecie oggi dedotta della soluzione contenuta nel precedente di questa Sezione relativo ad un immobile limitrofo a quello oggetto del provvedimento oggi impugnato, anch’esso attinto da analogo provvedimento sanzionatorio (sentenza n. 352 del 2006).
Il richiamo non è pertinente.
Ad una completa lettura di tale sentenza, emerge infatti che quella fattispecie si differenziava nettamente da quella oggi in esame per un duplice, decisivo, ordine di considerazioni.
In primo luogo la sentenza 352/2006 dà atto che in quella vicenda era stato impugnato, in separato giudizio, il provvedimento con il quale l’amministrazione comunale aveva ritenuto di non condividere la qualificazione delle opere come sottoponibili al regime di cui al citato art. 20 della l.r. 4/2003: nel caso in esame, invece, l’analogo provvedimento comunale non è stato oggetto di rituale impugnazione, tanto che sul punto la difesa comunale ha svolto, nel presente giudizio, una specifica eccezione, deducendo in sostanza la preclusione delle questioni afferenti la ridetta qualificazione delle opere.
In secondo luogo, la sentenza n. 352/2006, invocata dalla difesa di parte ricorrente, ha dichiaratamente omesso di prendere posizione su tale profilo relativo al citato art. 20, costituente oggetto di separato giudizio, ritenendolo peraltro non pregiudiziale rispetto all’impugnazione dell’ingiunzione di demolizione, perché tale impugnazione si fondava sulla censura – ritenuta assorbente – per cui “a prescindere dalla qualificazione o meno delle opere in questione come opere interne suscettibili di regolarizzazione ai sensi del citato art. 20, le stesse non assumono comunque, ai sensi della vigente normativa urbanistica, nonchè del regolamento comunale invocato, una natura tale da rimanere assoggettate al regime sanzionatorio dell’abbattimento, previsto esclusivamente con riferimento alle opere realizzate in assenza o totale difformità dalla concessione edilizia, al cui rilascio sono subordinate. Il ricorso è, quindi, fondato nella parte secondo motivo) in cui è volto a dimostrare come la sanzione della demolizione sia stata illegittimamente irrogata, in quanto esorbitante. Infatti, anche qualora gli interventi in questione non potessero essere fatti rientrare tra le opere interne di cui al già ricordato art. 20 della L.R. 4/03 – questione che dovrà essere risolta nell’ambito del ricorso R.G. 4807/04 – comunque non si può trascurare che, ai sensi dell’art. 4 del regolamento edilizio comunale “non sono soggette a concessione edilizia, bensì ad autorizzazione rilasciata dal Sindaco le seguenti opere:…c) opere costituenti pertinenze o impianti tecnologici a servizio di edifici esistenti ….n) collocazione di box prefabbricati di modeste dimensioni e senza opere permanenti” ( così la sentenza citata)”.
In altre parole, la sentenza oggi invocata ha accolto il relativo ricorso in relazione allo specifico profilo di censura – dedotto in quel ricorso, ma non in quello oggi in esame – relativo alla legittimità o meno del ricorso al potere repressivo-sanzionatorio comunale, indipendentemente dalla qualificazione comunale delle stesse come opere non soggette al regime regionale di liberalizzazione, qualificazione peraltro ritualmente contestata in un separato ricorso.
Nel ricorso in esame, invece, tutto incentrato sulla qualificabilità o meno delle opere in questione nell’ambito della previsione di cui all’art. 20, non viene dedotta alcuna censura in qualche modo assimilabile a quella che ha portato all’accoglimento del ricorso nella sentenza n. 352/2006 (relativa al carattere esorbitante della demolizione rispetto alla natura delle opere, quand’anche non sussumibili nel regime di cui al citato art. 20): di tale sentenza, pertanto, l’odierno ricorrente non può in alcun modo giovarsi, stante la diversità delle difese spiegate con il ricorso in esame.

3.Proprio la strutturale diversità fra la fattispecie oggetto dell’invocato precedente, e quella sottoposta oggi al giudizio del collegio, impone di esaminare preliminarmente l’eccezione di preclusione cui si è fatto cenno, sollevata dalla difesa comunale.
La difesa della parte ricorrente nulla ha dedotto in risposta a tale eccezione.
L’art. 20, primo comma, della legge regionale n. 4 del 2003, così dispone “In deroga ad ogni altra disposizione di legge, non sono soggetti a concessioni e/o autorizzazioni né sono considerati aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma della costruzione la chiusura di terrazze di collegamento oppure di terrazze non superiori a metri quadrati 50 e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie, ferma restando l'acquisizione preventiva del nulla-osta da parte della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali nel caso di immobili soggetti a vincolo”.
Il secondo comma precisa poi: “Nei casi di cui al comma 1, contestualmente all'inizio dei lavori il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco del comune nel quale ricade l'immobile una relazione a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme urbanistiche, nonché di quelle igienico-sanitarie vigenti, unitamente al versamento a favore del comune dell'importo di cinquanta euro per ogni metro quadro di superficie sottoposta a chiusura con struttura precaria.”
Come si vede, le disposizioni richiamate definiscono ex lege il contenuto dello jus aedificandi del titolare del diritto di proprietà sull’immobile, nel senso che abilitano direttamente il proprietario a realizzare le opere suddette, alle condizioni come sopra stabilite.
Non soltanto la disposizione non prevede alcun provvedimento di controllo, o di assenso, dell’amministrazione (assimilabile all’autorizzazione o alla concessione edilizia), ma anzi espressamente lo esclude.
Nella definizione legale delle facoltà edificatorie del proprietario viene dunque esclusa l’intermediazione di un potere amministrativo il cui esercizio produca un effetto costitutivo sulla posizione giuridica del titolare del diritto dominicale, secondo lo schema norma-fatto-effetto.
Ne consegue che il provvedimento con il quale l’amministrazione comunale qualifichi diversamente le opere in questione, rispetto alla comunicazione effettuata al proprietario, non ha effetto conformativo sul regime delle opere stesse, e sul contenuto del diritto immobiliare.
Si tratta di un atto avente natura dichiarativa inidoneo, se non impugnato, ad alterare il contenuto della proprietà edilizia, siccome direttamente individuato dalla fonte legale: tanto che lo stesso provvedimento comunale di cui concretamente si discute nel caso di specie (nota prot. 13595 del 30 giugno 2004), ha il seguente contenuto testuale: “Con la presente si riferisce che la comunicazione in oggetto non produce nessuno effetto in quanto le opere che intende regolarizzare, per i motivi sopra esposti, non rientrano tra quelle previste dall’art. 20 della L.R. 4/2003”.
Si tratta di una dichiarazione con la quale l’amministrazione mostra di non voler ritenere efficace la comunicazione ex art. 20, non condividendo la qualificazione delle opere che ne sono oggetto: un simile dichiarazione, non incidendo sul regime giuridico dell’area (come avviene nel caso di diniego di provvedimento abilitativo), non produce alcun effetto lesivo nella sfera giuridica dell’interessato, che non è dunque onerato della sua impugnazione, essendo direttamente la legge la fonte del diritto di edificare (nella misura in cui la fattispecie concreta sia ricompresa nell’ambito di quella astratta).
Diversamente argomentando, si giungerebbe alla paradossale conclusione per cui il consolidamento, per mancata impugnazione, degli effetti di un atto non previsto dalla legge, determinerebbe la conseguenza di conculcare il contenuto del diritto di proprietà.
3.1. Si tenga poi presente che la materia dell’edilizia e quella dell’urbanistica sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 34 del d. lgs. n. 80 del 1998.
Nelle materie di giurisdizione esclusiva, possono essere anche proposte azioni dichiarative, tendenti all’individuazione dell’esatto contenuto di una posizione soggettiva di vantaggio rivendicata da una delle parti: laddove la fonte di tale posizione venga individuata direttamente della legge, senza l’intermediazione del potere amministrativo, non può ritenersi preclusiva, rispetto a detto accertamento, l’emanazione di un atto dell’amministrazione, evidentemente inidoneo a degradare lo jus aedificandi di fonte legale, con il quale si manifesti una contraria interpretazione della fattispecie.
Pertanto, ritiene il collegio che la mancata, tempestiva impugnazione dell’atto ritenuto dalla difesa comunale presupposto di quello oggi impugnato, non preclude la proposizione, nel presente giudizio, di censure incentrate sulla qualificazione delle opere ai fini dello scrutinio della legittimità dell’esercizio del potere sanzionatorio.

4.Passando dunque all’esame del merito di tali censure – che, come ricordato, ruotano intorno alla sussumibilità delle opere oggetto del provvedimento impugnato nell’ambito della disciplina di cui al citato art. 20 l.r. 4/2003, ed alla conseguente possibilità o meno di sottoporre le stesse al potere repressivo-sanzionatorio esercitato con il provvedimento impugnato – va anzitutto chiarito che tale disposizione regionale liberalizza di fatto una serie di opere interne, consistenti in:
- “chiusura di terrazze di collegamento oppure di terrazze non superiori a metri quadrati 50” (comma 1);
- “copertura di spazi interni con strutture precarie (comma 1);”
- “chiusura di verande o balconi con strutture precarie come previsto dall'articolo 9 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37” (comma 3).
Se dall’individuazione dell’ambito applicativo si passa al relativo regime, emerge che tali opere possono essere effettuate “in deroga ad ogni altra disposizione di legge”, che non sono soggette a “concessioni e/o autorizzazioni” e che non sono considerate “aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma della costruzione”.
Pur con la precisazione della necessità della acquisizione preventiva del nulla-osta da parte della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali nel caso – qui non ricorrente - di immobili soggetti a vincolo, si tratta di una norma marcatamente liberalizzatrice, espressione di una politica urbanistica che opera un forte depotenziamento del controllo comunale sulle attività edilizie (che sotto questo profilo può essere oggetto di valutazioni critiche e di preoccupazioni delle amministrazioni locali in punto di difesa del territorio da usi incompatibili), ma che nel suo tenore letterale, e nei suoi effetti applicativi, è oltremodo chiara.
La disposizione regionale in esame si colloca in linea di continuità, ampliandone lo spettro applicativo, con l’art. 9 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, che ha sostituito, limitatamente alla Regione Sicilia, l'art. 26, L. 28 febbraio 1985, n. 47, della quale ripete anche il tenore testuale (il terzo comma dell’art. 20 l.r. 4/2003, del resto, come già osservato, espressamente richiama la fattispecie della “chiusura di verande o balconi con strutture precarie come previsto dall'articolo 9 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37”).
Fatta questa premessa, allo scopo di chiarire che non possono essere surrettiziamente recuperati, mediante una interpretazione eccessivamente restrittiva (e sostanzialmente abrogante) dell’ambito di applicazione della norma, quei poteri comunali di controllo che il legislatore regionale ha ritenuto con tanta evidenza di voler sopprimere, si tratta di valutare se le opere contestate all’odierno ricorrente rientrino o meno nella richiamata previsione.

5.Il quarto comma del citato art. 20 precisa in proposito che “Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 2 e 3 sono da considerare strutture precarie tutte quelle realizzate in modo tale da essere suscettibili di facile rimozione”.
Per effetto di tale disposizione, che introduce una definizione legale della condizione di precarietà legittimante la liberalizzazione, il legislatore siciliano ha inteso circoscrivere all’unico requisito della facile rimovibilità della struttura l’accesso al regime di favore previsto dall’art. 20: conseguentemente, non può essere accolta la prospettazione posta a fondamento delle difese comunali, incentrata sulla ritenuta necessità di una serie di elementi ulteriori e diversi, desunta da alcune pronunzie giurisprudenziali relative a fattispecie non ricadenti nell’ambito – territoriale – di applicazione della norma siciliana.
Onde è palese che, mentre in sede di ordinamento nazionale, la precarietà di un manufatto (la cui realizzazione non necessita di concessione edilizia) dipende dall'uso temporaneo al quale il manufatto stesso è destinato e non dai materiali utilizzati o dal suo sistema di ancoraggio al suolo (Cfr. Cons. Stato, V Sez., 15 giugno 2000 n. 3321; T.A.R. Lazio II, 8326 - 13 ottobre 2003; T.A.R. Em. Rom. Bologna 952 - 10 luglio 2003; T.A.R. Cal. Catanzaro 225 - 5 febbraio 2004; T.A.R. Lombaria Brescia, 146 - 12 febbraio 2003; Cons. St., Sez. V, 696 - 11 febbraio 2003; - C.g.a. 20 gennaio 2003, n. 28), per il legislatore siciliano (dotato di competenza legislativa primaria nella materia di che trattasi) l’opera è "precaria" (quindi sottratta alla necessità di qualsiasi titolo abilitativo ai sensi dell’art. 20 L.reg. n. 4/2003) con riguardo alle caratteristiche del manufatto ed alla sua agevole rimovibilità, indipendentemente dall’uso realmente precario e temporaneo che se ne inteda fare (ossia con riguardo alle sole caratteristiche “strutturali” e non anche “funzionali” dell’opera).
Va quindi in proposito precisato che la norma in esame individua come condizione per la sua applicazione la nozione di “strutture precarie”: non, dunque, quella di “materiali precari” (come ritenuto dall’amministrazione resistente nel provvedimento con il quale ha disatteso la comunicazione inviata dal ricorrente ex art. 20 l.r. 4/2003, e come ribadito nella memoria depositata in giudizio).
Ciò che rileva non è dunque la qualità del materiale utilizzato (parametro, oltretutto, in suscettibile di valutazioni obiettive), ma l’oggettiva caratteristica di precarietà della struttura, intesa come facile rimovibilità della stessa.

6.La specificazione del quarto comma va comunque ulteriormente indagata, perché la condizione di facile rimovibilità della struttura non è, in assoluto, univoca, potendo essere più o meno facilmente rimovibili strutture ascrivibili a tipologie costruttive fisicamente e funzionalmente anche molto diverse.
Punto di partenza dell’indagine è il rilievo normativo della rimovibilità come sottocategoria della precarietà.
6.1 Il significato della scelta lessicale compiuta dal legislatore regionale, mediante l’utilizzazione dell’attributo “precario”, riferito al sostantivo “struttura”, ad una prima lettura appare di difficile ricognizione, atteso che nella comune accezione comune detto aggettivo indica un condizione di instabilità, di insicurezza o di provvisorietà.
Un simile significato letterale è da escludere, in base ad una interpretazione adeguatrice della disposizione in esame, che altrimenti sarebbe viziata da irragionevolezza, per avere il legislatore assegnato un regime di maggior favore ad opere edilizie (anche di un certo rilievo statico, come la copertura di spazi interni) caratterizzate da “instabilità” o da “insicurezza”.
Neppure può farsi direttamente riferimento alla dimensione di “provvisorietà”: il legislatore regionale non ha condizionato la liberalizzazione degli interventi, contrariamente a quanto afferma in memoria la difesa comunale, alla “temporaneità” degli interventi medesimi.
La disposizione in esame, come già rilevato, non si occupa infatti del profilo diacronico dell’uso dell’immobile oggetto dell’intervento, ma solo, come si dirà, dell’aspetto della destinazione funzionale conseguente a tale uso.
6.2. Se dall’approccio puramente linguistico si passa ad una possibile variante tecnico-giuridica, non può non osservarsi che nel linguaggio giuridico, e segnatamente in materia di diritti reali, si definisce solitamente “precario” ogni forma di godimento di un bene che il legittimo proprietario concede ad altra persona e che può revocare in qualsiasi momento, ad arbitrio del concedente.
Il diritto romano conosceva, al riguardo, la figura del “precarista”, cioè di colui che ha ottenuto la cosa dal possessore con la facoltà di goderla, ma con l’obbligo di restituirla a richiesta: in materia di diritti reali immobiliari, la riserva contenuta nell’interdetto uti possidetis indica nella precarietà (accanto alla violenza ed alla clandestinità) una circostanza tale da obbligare il possessore attuale, che abbia conseguito il possesso in forza di concessione revocabile ed abbia successivamente rifiutato la restituzione, a recedere nel conflitto con il non possessore.
La disposizione in esame, tuttavia, ha ad oggetto un dato fisico (la struttura con cui si opera la chiusura o la copertura), e non una condizione giuridica.
Inoltre non pare ipotizzabile, per il principio di affidamento, che il legislatore abbia inteso concedere tale regime derogatorio, a condizione della provvisorietà delle opere, con una - difficilmente sostenibile - equiparazione del diritto di edificare al possesso del precarista, e con una altrettanto improponibile assimilazione della volontà legislativa all’arbitrio del concedente.
6.3. Deve dunque ritenersi che alla formula normativa in esame non debba essere attribuito un significato strettamente letterale, ma che ad essa vada piuttosto riconosciuta la funzione di differenziare le opere liberalizzate, rispetto alla struttura portante dell’immobile: in tal senso la facile rimovibilità identifica parti oggettivamente separabili.
Il legislatore regionale, in altre parole, ha consentito la libera chiusura e copertura degli spazi considerati non nel corpo della struttura portante dell’immobile, ma con strutture aggiuntive, suscettibili di separazione fisica da questa.
La ratio legis è, in quest’ottica, quella di aver posto la condizione della precarietà, sub specie di facile rimovibilità, come attributo da valutare non in assoluto, ma nel contesto di un giudizio relazionale, con riferimento alla struttura dell’immobile ritualmente assentito, rispetto alla quale la struttura precaria deve integrarsi ma con la quale non deve tuttavia confondersi (in ciò consistendo la facile rimovibilità).
La funzione normativa dell’attributo in esame, è dunque quella di evitare che possano essere liberamente eseguite, nelle nuove edificazioni, opere (consistenti in coperture e chiusure incorporate nella struttura dell’immobile da costruire) in difformità dal progetto assentito; e, con riferimento agli immobili già esistenti, attività di ristrutturazione – mediante demolizione e ricostruzione - consistenti in ampliamenti volumetrici e mutamenti di sagoma.
Viceversa le stesse opere, eseguite – in sede di nuova edificazione, o di ristrutturazione – con strutture che non vanno ad essere incorporate nella struttura dell’immobile, ma che su questa si inseriscono ab extrinseco, possono essere liberamente realizzate (alle condizioni riferite), senza che ciò comporti un contrasto logico e giuridico con l’esigenza di evitare che vengano eseguite immobili in difformità dai relativi progetti.
Non colgono dunque nel segno le difese dell’amministrazione resistente, nella parte in cui oppongono alla precarietà le dimensioni degli interventi, asseritamene tali da escluderne, appunto, il carattere precario: a parte il fatto che si tratta della comparazione di profili disomogenei, ciò che appare tranciante è che il legislatore regionale, pur parlando di precarietà, si riferisce comunque a interventi consistenti nella “chiusura” e nella “copertura” di spazi chiusi, vale a dire ad interventi che da un punto di vista dimensionale possono assumere caratteristiche non predeterminabili a priori, in quanto dipendenti dall’ampiezza delle superfici coperte.

7.Il comma 6 dell’art. 20 in esame stabilisce poi che non “può in alcun modo essere variata la destinazione d'uso originaria delle superfici modificate”.
Deduce in proposito l’amministrazione resistente, nella memoria prodotta in giudizio, che “i materiali impiegati e le tecniche di costruzione rendono l’opera assolutamente e sicuramente autonoma, idonea cioè a determinare una modifica di destinazione d’uso incompatibile con la nozione di facile ‘amovibilità’ che, fa riferimento, di contro, ad un uso temporaneo e precario di una cosa. (....) le modificazioni di destinazione d’uso hanno determinato la possibilità di un uso delle strutture stesse completamente diverso da quello originario”.
Un simile ordine di argomentazioni appare tautologico: è evidente che, nel momento in cui il legislatore regionale consente la chiusura, ad esempio, di terrazze di collegamento, verande o balconi, implicitamente – ma inequivocamente – prevede che quegli spazi non saranno più destinati a tali usi, giacché il vano ottenuto a seguito della chiusura non può più essere destinato, già sul piano ontologico, alla fruizione come balcone o come terrazza.
Il limite del rispetto della destinazione d’uso non va pertanto riferito alla analitica disciplina urbanistica della singola area, ma alle macro-categorie indicate dal d.m. 2 aprile 1968: diversamente, la normativa in esame sarebbe inapplicabile, a causa della insanabile contraddizione, nel prevedere, da un lato, la possibilità di modificazioni fisiche della struttura comportanti una conseguente e di regola inevitabile alterazione funzionale della struttura medesima (ma sempre all’interno della medesima tipologia di utilizzo, ad esempio – come nel caso in esame – abitativo); e nell’esigere, d’altro canto, il rispetto della originaria destinazione d’uso.
Del resto, l’intervento risultante dalla chiusura o copertura ex art. 20 cit., si pone in relazione di accessorietà con la parte dell’immobile su cui insiste, sicché la cosa accessoria non può che seguire la destinazione della cosa principale.

8.Date le superiori premesse, ritiene il collegio, avuto riguardo alla documentazione, anche fotografica, prodotta in atti, che le opere in questione possano essere ricondotte alla fattispecie disciplinata dal citato art. 20 della l.r. n. 4 del 2003.
Va infatti disattesa, per le considerazioni fin qui svolte, l’argomentazione espressa in memoria dall’amministrazione resistente, secondo la quale “Le opere de quibus, in buona sostanza, non possono essere definite ‘precarie’ perché realizzate con tecniche e materiali tradizionali, di non facile rimozione e con caratteristiche di non temporaneità”.
Quanto alla “copertura di una parte di fabbricato, avente dimensioni interne ml 3,00x7,90 e altezza variabile da mt. 2,50 a mt. 3,20 assentita originariamente come spazio esterno delimitato da soli muri perimetrali provvisti di due forature (aventi forma di vano finestra e vano porta) e di soli listelli di legno per copertura”, è emerso che il Comune di Termini Imprese ha assentito la realizzazione di un vano completamente chiuso con mura perimetrali nei suoi quattro lati, ma con due aperture (denominate “forature”), aventi forma di vano finestra e di vano porta, in due delle quattro pareti; ha inoltre assentito una copertura in listelli di legno.
Rispetto a tale immobile, ritualmente assentito, il ricorrente ha collocato, un manto di tegole sopra i listelli di legno, ed ha collocato due infissi porta nelle due “forature”.
E’ di palese evidenza che si sia trattato di “copertura di spazi interni con strutture precarie”: quanto agli infissi applicati nelle due aperture perimetrali, null’altro devesi aggiungere circa la loro precarietà (nei termini sopra specificati, ma anche in termini assoluti); quanto al manto di tegole, va osservato che lo stesso si sovrappone alla copertura in listelli di legno già assentita, onde la sua natura precaria va valutata non come se una copertura non esistesse, ma come aggiunta delle tegole (la cui precarietà, oltre che dalla precisata condizione di alienità rispetto alla struttura dell’immobile, è data dalle notorie modalità di collocazione e di rimozione) ad una copertura in legno ritualmente assentita.
Considerazioni identiche valgono per le altre opere contestate, di minore entità rispetto a quella ora esaminata, dal momento che lo stesso provvedimento impugnato riconosce che era stata originariamente assentita una copertura mediante struttura lignea, e che il ricorrente ha collocato un manto di tegole sopra tale struttura (ciò che non altera né forme, né volumi, né l’identità fisica dell’opera, e nemmeno la sua fruibilità).

9.Il ricorso è pertanto fondato.
Sussistono giusti motivi, in relazione alla parziale novità di alcune delle questioni affrontate, per compensare fra le parti le spese del giudizio.


P.Q.M.




Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 4 ottobre 2006 con l’intervento dei signori magistrati

Calogero Adamo - Presidente
Giovanni Tulumello - Primo Referendario-estensore
Mara Bertagnolli - Referendario

Depositata in Segreteria il_13 novembre 2006



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