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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III - Sentenza 16 novembre 2006 n. 12469
Pres. Baccarini, Est. Tomassetti
A. Cera, PROMO CERT s.r.l., SOA NAZIONALE COSTRUTTORI ORGANISMO DI ATTESTAZIONE s.p.a. (Avv.ti S. Cammareri, A. Colantoni) c/ Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. (Avv. dello Stato)


Contratti della p.a. – Trasferimento di partecipazioni azionarie in una SOA – Art. 8, co. 5, d.p.r. 34/2000 - Sospensione del termine per l’esercizio del potere di veto da parte dell’Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. – Illegittimità – Ove disposta in ragione dell’avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione ex art. 10 d.p.r. 34/2000 – Ragioni.

In tema di trasferimento di partecipazioni azionarie in una SOA, è illegittima la sospensione, da parte dell’Autorità per la Vigilanza sui LL.PP., del termine per l’esercizio del suo potere di veto alla cessione delle predette quote ex art. 8, d.p.r. 34/2000, ove motivata in ragione dell’avvio del procedimento di revoca dell’attestazione di qualificazione nei riguardi della medesima SOA, ex art. 10, d.p.r. 34/2000, posto che tale circostanza non rileva in alcun modo in base al predetto art. 8. Difatti, il potere di controllo attribuito all’Autorità dalla citata disposizione, risponde al solo fine di impedire l’acquisto delle azioni da parte di determinate categorie di soggetti ovvero il trasferimento delle medesime azioni, a tutela della corretta gestione della SOA nonchè della sua indipendenza.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Sezione Terza

 

Composto dai Signori Magistrati: Stefano BACCARINI Presidente; Germana PANZIRONI Componente; Alessandro TOMASSETTI Componente-Relatore
ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 3079/2006 proposto dal

 

sig. Aniello CERA, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Sergio Cammareri e Andrea Colantoni ed elett.te dom.to presso il loro studio in Roma, via Lombardia n. 30; nonché dalla PROMO CERT S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, via Lombardia n. 30 presso lo studio degli avv.ti Sergio Cammareri e Andrea Colantoni che la rappresentato e difendono, congiuntamente e disgiuntamente; nonché della SOA NAZIONALE COSTRUTTORI ORGANISMO DI ATTESTAZIONE S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, via Lombardia n. 30 presso lo studio degli avv.ti Sergio Cammareri e Andrea Colantoni che la rappresentato e difendono, congiuntamente e disgiuntamente

 

CONTRO

 

- l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dalla Avvocatura dello Stato.

 

PER L’ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE
- del provvedimento emesso dall’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici – Servizio Ispettivo prot. n. 5002/06/ISP. Del 2 febbraio 2006 avente ad oggetto “riscontro Vs nota del 16.01.06 (Vs rif. 28/06): istanza di cessione quote azionarie” comunicato solo alla SOA NAZIONALE S.p.a. a mezzo fax il 2 febbraio 2006 e, a mezzo lettera raccomandata, il 6 febbraio 2006;
- del provvedimento del Consiglio dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici del 19 gennaio 2006 citato dal provvedimento emesso dall’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici – Servizio Ispettivo prot. n. 5002/06/ISP. Del 2 febbraio 2006, mai comunicato alla SOA NAZIONALE e di cui non si conoscono gli estremi;
- di ogni ulteriore atto e/o provvedimento noto o ignoto, anche interno al procedimento, antecedente e/o susseguente, presupposto, connesso e/o consequenziale.

 

Visti i ricorsi con i relativi atti.
Visti gli atti tutti di causa.
Vista la costituzione dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.
Designato Relatore il Primo Referendario Alessandro Tomassetti.
Udite le parti alla udienza dell’11 ottobre 2006, come da verbale di udienza.

 

FATTO

 

Con ricorso n. 3079/2006, notificato in data 29 marzo 2006 e depositato il 7 aprile 2006, i ricorrenti chiedevano l’annullamento dei provvedimenti impugnati deducendo i seguenti fatti:
Con raccomandata a mano del 12 gennaio 2006, il Sig. Aniello Cera comunicava alla Soa Nazionale la sua intenzione di vendere parte della propria partecipazione azionaria della Soa Nazionale e, precisamente, n. 150 azioni, alla Promo Cert S.r.l., al prezzo di Euro 516,46 ciascuna.
Con successiva raccomandata del 13 gennaio 2006, la Soa Nazionale comunicava tale intenzione del Sig. Cera all’altro socio, Sig.ra Filomena Mautone, al fine di permettere a quest’ultima l’eventuale esercizio del diritto di prelazione: quest’ultima, però, con propria lettera raccomandata a mano del 14 gennaio 2006, comunicava alla Soa Nazionale di non essere intenzionata ad esercitare detto diritto di prelazione.
Così, la Soa Nazionale, con propria lettera raccomandata A.R. del 16 gennaio 2006 anticipata via fax in data 16 gennaio 2006, comunicava all’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici detta volontà del socio di maggioranza di cedere parte della propria partecipazione azionaria (ed esattamente n. 150 azioni) alla società Promo Cert S.r.l., intenzionata ad acquistarla, avendo la Sig.ra Filomena Mautone, unico altro socio della Soa Nazionale, rinunciato al diritto di prelazione previsto in suo favore dallo statuto della stessa società. In tale circostanza, la Soa nazionale faceva altresì presente di restare in attesa del nulla osta dell’Autorità al fine di poter procedere al trasferimento della suddetta partecipazione azionaria.
Con rispettive lettere raccomandate A.R. del 17 gennaio 2006, poi, sia il Sig. Cera che la Promo Cert s.r.l. comunicavano all’Autorità la rispettiva volontà di cedere ed acquistare n. 150 azioni della Soa Nazionale.
Successivamente, in data 2 febbraio 2006, la Soa Nazionale riceveva, a mezzo fax, il provvedimento emesso dall’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici – Servizio Ispettivo prot. n. 5002/06/ISP del 2 febbraio 2006; con il suddetto provvedimento l’Autorità comunicava che il Consiglio dell’Autorità aveva deliberato, nella seduta del 19 gennaio 2006, la sospensione del termine di cui all’art. 8, comma 5, D.P.R. n. 34/2005, per la necessità di concludere preliminarmente il procedimento di revoca avviato nei confronti della Soa Nazionale.
Deducono i ricorrenti la illegittimità dei provvedimenti impugnati sotto i seguenti profili:
- violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 7, 8 e 10 della L. n. 241/1990; violazione e falsa applicazione dell’art. 4 L. n. 109/1994; violazione e falsa applicazione dell’art. 8 D.P.R. n. 34/2000; violazione e falsa applicazione dell’art. 5 D.P.R. n. 554/1999; eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà, erroneità, illogicità, irragionevolezza, mancanza dei presupposti, travisamento dei fatti e sviamento.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione resistente deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All’udienza dell’11 ottobre 2006 il ricorso era assunto in decisione dal Collegio.

 

DIRITTO

 

Con nota n. 52752/05/ISP in data 28 dicembre 2005, l’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici comunicava alla SOA Nazionale Costruttori l’avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di qualificazione ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n.34/2000.
Con nota del 16 gennaio 2006 la SOA Nazionale Costruttori comunicava all’Autorità di Vigilanza la volontà del socio di maggioranza di cedere parte della propria partecipazione azionaria alla Promo Cert S.r.l. comunicando altresì che l’altro socio della SOA Nazionale Costruttori aveva rinunciato al diritto di prelazione statutariamente previsto in suo favore; con la stessa nota, poi, la SOA Nazionale Costruttori chiedeva il nulla-osta all’Autorità ai sensi del disposto di cui all’art. 8 D.P.R. n. 34/2000.
Con nota del 2 febbraio 2006 n. 5002/06/ISP, l’Autorità di Vigilanza comunicava che il Consiglio nella seduta del 19 gennaio 2006 aveva deliberato di sospendere il termine entro il quale, ai sensi dell’art. 8, comma 5, D.P.R. n. 34/2000, avrebbe dovuto essere esercitato il potere relativo al divieto di trasferimento delle quote azionarie alla SOA, valutando la “necessità di concludere preliminarmente il procedimento di revoca avviato nei confronti di codesta Soa, in quanto le ragioni pubblicistiche che hanno dato luogo all’avvio di quest’ultimo procedimento sono ritenute in questa fase prevalenti rispetto alle ragioni privatistiche sottese alla cessione di quote azionarie”.
Deducono i ricorrenti la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 7, 8 e 10 della L. n. 241/1990 oltre che l’eccesso di potere per contraddittorietà, erroneità, illogicità ed irragionevolezza della motivazione.
La censura è fondata.
Rileva il Collegio, preliminarmente, che la causa di sospensione indicata dalla Autorità di Vigilanza non appare in alcun modo prevista e disciplinata dal disposto dell’art. 8 D.P.R. n. 34/2000.
La norma richiamata, infatti, è volta ad operare un controllo sulle partecipazioni azionarie al solo fine di impedire l’acquisto delle azioni da parte di determinate categorie di soggetti ovvero il trasferimento delle stesse azioni qualora tale circolazione possa influire sulla correttezza della gestione della SOA ovvero compromettere il requisito della indipendenza.
Né, del resto, il potere di sospensione esercitato dalla Autorità di Vigilanza può trovare la sua giustificazione nel disposto di cui all’art. 14 del Regolamento sul funzionamento dell’Autorità di Vigilanza sui lavori Pubblici (“I termini di cui al precedente articolo 13, prescritti per la conclusione dei procedimenti, sono sospesi quando la domanda od istanza di parte non sono regolari o complete. In questo caso il responsabile del procedimento invia comunicazione scritta all’interessato assegnandogli un termine adeguato per provvedere alla loro regolarizzazione od integrazione. Dalla data della comunicazione fino all’acquisizione delle domande o istanze regolarizzate o complete i termini procedimentali sono interrotti.Decorsi inutilmente i termini sarà adottato un provvedimento finale per la conclusione del singolo procedimento amministrativo.I termini sono sospesi nei casi di richiesta istruttoria, fino all’acquisizione dei chiarimenti e documenti necessari”).
Tutte le ipotesi descritte dalla norma regolamentare, infatti, afferiscono ad esigenze intrinseche allo stesso procedimento oggetto di sospensione (domanda irregolare o incompleta, esigenze istruttorie), mentre, nella odierna fattispecie, la sospensione è stata espressamente giustificata dall’Autorità con riguardo alla preminente esigenza di concludere altro procedimento amministrativo.
D’altra parte, la sospensione che non può essere disposta ad libitum dall’amministrazione precedente, nemmeno potrebbe giustificarsi invocando una pretesa connessione per presupposizione: l’autorizzazione al trasferimento di una partecipazione azionaria non costituisce procedimento presupposto di quello di revoca dell’attestazione di qualificazione, ma ne è autonomo.
Quanto, poi, all’asserita protezione, da parte dell’Autorità, dell’interesse privato dell’acquirente (dedotte ragioni privatistiche), è sufficiente rilevare che tale interesse – attinente alla materia della circolazione dei beni – non rientra tra quelli oggetto di protezione e controllo da parte dell’Autorità di Vigilanza che, infatti, sulla base del disposto di cui all’art. 8 D.P.R. n. 34/2000 è tenuta alla sola verifica in ordine alla insussistenza, in capo all’acquirente, di fattispecie impeditive all’acquisto delle partecipazioni azionarie.
Conseguentemente, il ricorso deve essere accolto e per l’effetto devono annullarsi i provvedimenti impugnati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna l’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro 3.000,00 (tremila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2006.



   

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