T.A.R. LIGURIA - GENOVA - SEZIONE II - Sentenza 13 novembre 2006 n. 1528
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Pubblica amministrazione – Atto amministrativo – Articolo 21-octies – Norma eccezionale – In presenza della violazione di norme di carattere sostanziale o del vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti – Non si applica.
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1. La speciale sanatoria di cui all’art. 21-octies, l. 241/90, non concerne la violazione di norme di carattere sostanziale o il vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti.
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2. L’articolo 21-octies, l. 241/90, ha una natura eccezionale, che deroga alla regola generale sull’annullabilità dei provvedimenti amministrativi adottati in violazione di legge o viziati da eccesso di potere o da incompetenza. Pertanto se ne impone una interpretazione restrittiva.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
Sezione Seconda
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ha pronunciato la presente
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SENTENZA
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Sul ricorso numero di registro generale 01279 del 2003, proposto da:
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Cice Arjan, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni di Meo e Pierangelo Petronio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maria Borra in Genova, alla via XX Settembre, 19/6;
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contro
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Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, con domicilio presso gli uffici della stessa in Genova, al V.le Brigate Partigiane 2;
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per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento prefettizio di rigetto della dichiarazione di emersione di lavoro irregolare.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25/10/2006 l’avv. Angelo Vitali e uditi l’avv. Pierangelo Petronio per il ricorrente nonché l’avvocato dello Stato Claudina Signorile per l’amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
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FATTO
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Con ricorso notificato in data 7.10.2003 e depositato il successivo 17.10.2003 il signor Cice Arian, cittadino albanese, ha impugnato il provvedimento 21.6.2003, con il quale il Prefetto di Imperia ha rigettato la dichiarazione di emersione per lui presentata dal datore di lavoro signor Kanina Shaqir, con la motivazione che il lavoratore è stato destinatario di un provvedimento di espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera, ostativo alla regolarizzazione ex art. 1 comma 8 lettera a) della legge 9.10.2002, n. 222.
A sostegno del ricorso deduce: violazione di legge per errata indicazione della normativa di riferimento; falsa applicazione dell’art. 1 comma 8 lettera a) della L. n. 222/2002 nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti; illegittimità costituzionale dell’art. 1 comma 8 lettera a) della L. n. 222/2002.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione dell’Interno, instando per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 706/03 la Sezione ha accolto la domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, in considerazione della pendenza della questione di legittimità dell’art. 1 comma 8 lettera a) della legge 9.10.2002, n. 222 dinanzi alla Corte costituzionale.
Alla pubblica udienza del 25.10.2006 il ricorso è stato trattenuto dal Collegio per la decisione.
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DIRITTO
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Il primo motivo di ricorso è infondato.
L’errata indicazione degli estremi della normativa di riferimento (l’art. 33 comma 7 L. 189/2002, in luogo dell’art. 1 comma 8 lettera a L. n. 222/2002) non impedisce di individuare né i presupposti di fatto (il precedente provvedimento di espulsione) né le ragioni di diritto del provvedimento impugnato, com’è fatto palese dalla circostanza che lo stesso ricorrente ha argomentato il ricorso con riferimento all’art. 1 comma 8 lettera a della legge 9.10.2002, n. 222, addirittura prospettandone l’illegittimità costituzionale.
E’ fondato, invece, il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta falsa applicazione dell’art. 1 comma 8 lettera a L. n. 222/2002 nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, essendo stato il decreto di espulsione 1.2.99 del Prefetto di Genova (doc. 1 delle produzioni 16.2.2004 di parte resistente) emesso mediante intimazione piuttosto che – come erroneamente ritenuto nel provvedimento impugnato - con accompagnamento coattivo alla frontiera.
Sennonché la Questura di Imperia, con le note 5.2.04 (produzioni del 16.2.2004) e 22.11.05 (produzioni del 29.11.2005), sollecita in via di eccezione l’applicazione dell’art. 21-octies L. 241/1990, facendo presente che la revoca del provvedimento di espulsione non poteva in ogni caso disporsi in quanto il ricorrente, che si era allontanato dal territorio nazionale successivamente al decreto di espulsione (avendo presentato, in data 18.2.2002, istanza di autorizzazione al rientro presso l’Ambasciata d’Italia a Tirana), vi ha fatto successivamente ritorno (avendo presentato in Italia istanza di emersione di lavoro irregolare) senza la speciale autorizzazione ministeriale ex art. 13 comma 13 D. Lgs. n. 286/1998.
L’art. 1 comma 8 lettera a della legge 9.10.2002, n. 222 stabilisce infatti che la revoca del provvedimento di espulsione non può essere in ogni caso disposta nell'ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 13, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.
L’eccezione non merita accoglimento.
La speciale sanatoria di cui all’art. 21-octies L. 241/1990 concerne infatti i soli vizi concernenti la violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, non già la violazione di norme di carattere sostanziale (qual è sicuramente l’art. 1 comma 8 lettera a della legge n. 222/2002) o il vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti.
D’altronde, stante la natura eccezionale della norma, che deroga alla regola generale sull’annullabilità dei provvedimenti amministrativi adottati in violazione di legge o viziati da eccesso di potere o da incompetenza (art. 26 R.D. 26.6.1924, n. 1054; art. 21-octies comma 1 L. 241/1990), se ne impone una interpretazione restrittiva.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con l’annullamento del provvedimento impugnato.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
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P.Q.M.
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Accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
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Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 25/10/2006 con l'intervento dei signori:
Mario Arosio, Presidente
Luca Morbelli, Primo Referendario
Angelo Vitali, Referendario, Estensore
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/11/2006
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
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