REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA CAMPANIA – NAPOLI
PRIMA SEZIONE
Registro Sentenze: 9178/06
Registro Generale: 4312/2006
nelle persone dei Signori:
ANTONIO GUIDA Presidente
PAOLO CORCIULO Primo Ref.
PAOLO SEVERINI Primo Ref., estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
all’udienza pubblica dell’11 ottobre 2006;
Visto il ricorso n. 4312/2006, proposto da:
GENER SERVICE S.R.L.
in persona dell’amministratore unico – legale rappresentante p. t.
rappresentato e difeso da:
SALVATORE VINCENZINA
con domicilio eletto in Napoli
VIA PORTA POSILLIPO, 60
presso
CAMMAROTA MARIA
contro
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI BENEVENTO
in persona del Comandante p. t.
MINISTERO DELL'INTERNO
in persona del Ministro p. t.
rappresentati e difesi da:
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
con domicilio eletto in Napoli
VIA A. DIAZ, 11
presso la sua Sede
e nei confronti di
CONSORZIO MILES SERVIZI INTEGRATI
In persona del Presidente – legale rappresentante p. t.
rappresentato e difeso da:
SORRENTINO GIANCARLO
CARDI MARCELLO
con domicilio eletto in Napoli
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 2
presso
SORRENTINO GIANCARLO
per l’annullamento
- del verbale di gara del 14.03.2006, conosciuto solo il 10.04.2006, con il quale la Commissione valutatrice ha ritenuto l’offerta di parte ricorrente non congrua, aggiudicando la gara al Consorzio Miles;
- ove esistente, del provvedimento di aggiudicazione definitiva, di contenuto ed estremi ignoti;
- ove esistente e per quanto occorra della graduatoria definitiva di merito;
- di ogni altro atto presupposto, connesso ovvero consequenziale, anche d’estremi ignoti;
visto, altresì, il ricorso incidentale, proposto dal Consorzio Miles Servizi Integrati contro il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento ed il Ministero dell’Interno e nei confronti della Gener Service s.r.l., tutti come sopra rappresentati e difesi,
per l’annullamento
- del verbale di gara del 14 marzo 2006 con cui la Commissione valutatrice ha ritenuto non congrua l’offerta della Gener Service s.r.l., nella parte in cui non ha rilevato che la stessa era da escludere (anche) in quanto il costo del personale si discostava dalle tabelle di riferimento e l’offerta prevedeva un costo zero per macchinari ed attrezzature, nonché una quota insufficiente di spese generali ed utili;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Letto il ricorso incidentale;
Lette le memorie, depositate dalla parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti di causa;
Udito il relatore, Primo Ref. Paolo Severini;
Uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.
FATTO
La ricorrente, premesso d’aver partecipato alla gara a licitazione privata indetta, ai sensi del d. l.vo 157/95, per l’affidamento del servizio di pulizia presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento, con aggiudicazione al prezzo più basso e previa verifica dell’anomalia delle offerte, ex art. 25 d. l.vo 157/95; premesso, inoltre, che la Commissione di gara l’aveva invitata a giustificare il ribasso offerto, attraverso la presentazione d’adeguata documentazione e di un prospetto, relativo ai costi orari del personale impiegato; che, pertanto, la ricorrente aveva presentato tale relazione giustificativa, la quale tuttavia non era stata ritenuta congrua, sicché la gara era stata aggiudicata al Consorzio Miles Servizi Integrati; che la ragione per la quale non erano state ritenute valide le giustificazioni addotte, consisteva nel fatto che né la ricorrente, né altre ditte pure escluse, avevano prodotto il certificato di disoccupazione dei dipendenti da assumere e di quelli già in servizio, requisito necessario per la concessione dei benefici previsti dalla legge 407/90.
Avverso tali atti formulava, quindi, le seguenti censure:
- 1) Violazione o falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di valutazione delle offerte presuntivamente anomale; violazione dell’art. 3 della l. 241/90; erroneità della motivazione; violazione o falsa applicazione dell’art. 25 del d. l.vo 157/95; violazione o falsa applicazione della l. n, 327/00; eccesso di potere per difetto d’istruttoria; contraddittorietà, perplessità, illogicità, travisamento dei fatti, sviamento: premesso che la l. 407/90 prevedeva un totale sgravio contributivo – per un periodo non superiore a tre anni – per i dipendenti assunti a tempo determinato o che fossero disoccupati da almeno ventiquattro mesi, previa esibizione di attestato d’iscrizione al Centro per l’Impiego, la ricorrente sosteneva che nella fase dei chiarimenti circa la congruità dell’offerta la Commissione avrebbe dovuto limitarsi a verificare il costo della manodopera risultante dal prospetto esibito, senza pretendere la dimostrazione dello stato di disoccupazione del personale da assumere, costituente un adempimento successivo all’aggiudicazione;
- 2)Violazione o falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di valutazione delle offerte presuntivamente anomale; violazione o falsa applicazione del bando di gara e delle lettera d’invito; eccesso di potere per contraddittorietà; illogicità; sviamento: era contestato come il giudizio d’incongruità dell’offerta si fosse basato sull’unica circostanza sopra evidenziata, senza la formulazione d’un complessivo giudizio tecnico sulle varie voci componenti l’offerta medesima:
Si costituivano in giudizio l’Amministrazione dell’Interno ed il controinteressato Consorzio Miles, la prima depositando relazione e documenti pertinenti al ricorso ed il secondo memoria difensiva in cui, preliminarmente eccepita la irricevibilità del ricorso, per tardività della notifica, sosteneva, nel merito, l’infondatezza del medesimo.
All’udienza in camera di consiglio del 12 luglio 2006 la Sezione, rilevato che ad un primo esame s’evidenziava l’illegittimità dell’atto impugnato e la sussistenza di un grave pregiudizio per la società ricorrente, letto l’art. 23 bis della legge 1034/1971, fissava la discussione del ricorso nel merito.
Seguiva il deposito di ricorso incidentale da parte del controinteressato Consorzio Miles Servizi Integrati, fondato sui seguenti motivi:
- 1) Violazione della lettera d’invito – violazione dell’art. 1 della l. 327/2000: la lettera d’invito prevedeva chiaramente che non sarebbe stata ritenuta congrua l’offerta, per la quale il costo del lavoro non rispettava il contratto collettivo nazionale delle imprese esercenti servizi di pulizia, i contratti integrativi e le leggi in materia previdenziale ed assistenziale, risultanti da atti ufficiali; la Gener Service, che aveva presentato un’offerta recante un costo orario medio che si discostava dalla tabella FISE di riferimento, avrebbe dovuto, pertanto, essere immediatamente esclusa;
- 2) Eccesso di potere per travisamento ed illogicità – violazione della par condicio e dei principi della libera concorrenza: la Commissione di gara, nell’esame delle giustificazioni fornite sulle offerte anomale, non aveva rilevato due aspetti di palese incongruità ed inammissibilità dell’analisi dei costi, fornita dalla ricorrente, la quale aveva precisato di non dover sostenere alcun costo per macchinari ed attrezzature ed aveva indicato una quota insignificante di spese generali e di utili.
Erano quindi prodotte, nell’interesse della ricorrente e del controinteressato, memorie difensive.
All’udienza dell’11.10.06 il ricorso era trattenuto in decisione.
DIRITTO
Dev’essere preliminarmente esaminata l’eccezione di irricevibilità del ricorso principale, per tardività della notifica, sollevata dalla difesa del controinteressato.
L’eccezione è infondata.
S’è dedotto il decorso del termine di sessanta giorni, ex art. 21 l. 1034/71, per l’impugnativa del verbale di gara del 10 aprile 2006, poiché la notifica del ricorso al Consorzio Miles, a mezzo posta, giusta l’attestazione apposta in calce dall’ufficiale giudiziario, sarebbe avvenuta in data 10 giugno 2006 (vale a dire il sessantunesimo giorno dall’intervenuta conoscenza dell’atto impugnato).
L’eccezione non tiene conto, peraltro, della circostanza che, seppur spedito in data 10 giugno 2006, a mezzo posta, dall’ufficiale giudiziario, il ricorso era stato tuttavia consegnato al medesimo ufficiale giudiziario, che aveva apposto la relativa attestazione sul suo frontespizio, il giorno precedente, vale a dire il 9 giugno 2006 (quindi nel sessantesimo giorno dall’intervenuta conoscenza dell’atto impugnato).
Al riguardo si tenga presente che: “A seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 26 novembre 2002 n. 477, dichiarativa dell’incostituzionalità del combinato disposto degli artt. 149 c. p. c. e 4 comma 3, l. n. 890 del 1982 (sulla notificazione a mezzo posta), la notificazione deve intendersi perfezionata, per il notificante, anziché alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario, a quella antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario” (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 01 marzo 2006, n. 1529): ne consegue la tempestività della notifica in oggetto ed il rigetto dell’eccezione.
Dev’essere quindi esaminato, con priorità rispetto al principale, il ricorso incidentale proposto dal controinteressato: esso tende infatti all’esclusione della ricorrente dalla gara, sia pur per motivi diversi da quelli ritenuti dalla Commissione (e censurati con il ricorso principale).
S’è osservato, a tal proposito, che: “Va esaminato in via preliminare il ricorso incidentale che, pur ponendosi in rapporto di accessorietà a quello principale, assume priorità logica rispetto ad esso, in quanto diretto a contestare l’ammissione alla gara della società concorrente che lo ha proposto” (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 09 aprile 2005, n. 2596).
Ciò posto, rileva il Collegio che lo stesso è fondato.
Viene in rilievo, in particolare, la seconda censura del gravame incidentale, nella parte in cui si ritiene che le giustificazioni fornite dalla società ricorrente, in sede di verifica circa l’anomalia dell’offerta, fossero palesemente incongrue, poiché prevedenti – per l’intero triennio di svolgimento dell’appalto – un costo per spese generali di soli € 592,75, ed un utile aziendale di appena € 1.086,70.
Se si considera che la società ricorrente ha offerto un prezzo complessivo triennale di € 205.485,70, tali voci appaiono davvero irrisorie (rispettivamente lo 0,25% e lo 0,5% dell’appalto).
E’ difficile, in particolare, ritenere che l’offerta potesse sottrarsi al giudizio d’anomalia, a fronte di un utile previsto, pari a poco più di € 350 all’anno, tanto più se si considera che la ricorrente ha anche precisato di voler subappaltare il 30% delle lavorazioni.
Si consideri, al riguardo che s’è parlato di rilevante esiguità dell’utile di impresa, nel caso di una percentuale del 3% dell’importo dei lavori (cfr. T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 19 agosto 1999, n. 1660).
Nella memoria difensiva in atti la ricorrente ha ritenuto, peraltro, tale valore insindacabile da parte della Commissione: poiché lo stesso indicherebbe esclusivamente i ricavi che l’impresa può trarre dall’espletamento dell’appalto, ben potrebbe quindi anche essere minimo o addirittura pari a zero, se le esigenze aziendali “rendano più conveniente l’utilizzo di risorse a zero ricavi”.
Osserva peraltro il Collegio che, come ritenuto dalla giurisprudenza, con riferimento al sindacato sulle valutazioni amministrative in tema di anomalia, compito primario del giudice è quello di verificare se il potere amministrativo sia stato esercitato con un utilizzo delle regole tecniche conforme a criteri di logicità, congruità, ragionevolezza e corretto apprezzamento dei fatti.
In altri termini, le valutazioni compiute dall’Amministrazione in ordine all’anomalia dell’offerta costituiscono espressione di un potere di natura tecnico – discrezionale, di per sé insindacabile in sede giurisdizionale, salva l’ipotesi in cui le valutazioni siano manifestamente illogiche o fondate su insufficiente motivazione o errori di fatto (cfr. Cons. St., Sez. IV, 7 giugno 2004, n. 3554).
La valutazione della Commissione può essere quindi censurata anche per la sua insufficiente motivazione: tal è il caso che ci occupa, in cui la Commissione ha arrestato la sua analisi alle ragioni (mancata produzione del certificato di disoccupazione dei lavoratori, cui applicare gli sgravi fiscali) censurate col ricorso principale, e con ciò ha omesso di verificare gli altri elementi addotti, dalla ricorrente, a giustificazione, tra cui le voci sopra evidenziate, che si presentano invece, a parere del Collegio, palesemente incongrue e tali da minare la credibilità complessiva dell’offerta.
Si consideri, al riguardo, che la giurisprudenza ha posto in rilievo la necessità – al fine di pervenire ad un giudizio di non anomalia dell’offerta – che essa sia tale da conservare un sufficiente margine di utile per l’impresa (cfr. T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 15 novembre 2005 , n. 2131); è stato ritenuto, del resto, che non può dirsi carente di motivazione il rigetto delle giustificazioni addotte da una società, classificatasi al secondo posto in una gara d’appalto, per la sua offerta ritenuta anomala dalla stazione appaltante, se il relativo atto esclude che l’offerta le consenta di coprire i costi e di assicurarle l’utile di impresa, dati questi ultimi che non sono solo il parametro dell’anomalia dell’offerta in una gara d’appalto pubblico, ma soprattutto la manifestazione sensibile, chiara ed inequivoca della ragione specifica dell’inammissibilità, in concreto, di detta offerta (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 10 luglio 2002, n. 6256).
Non è pertanto condivisibile quanto dedotto dalla ricorrente, vale a dire che l’utile potrebbe anche essere minimo o addirittura pari a zero, se le esigenze aziendali “rendano più conveniente l’utilizzo di risorse a zero ricavi”; in contrario, il Collegio ritiene opportuno richiamare l’altro indirizzo giurisprudenziale in materia: secondo il quale: “In sede di valutazione dell’anomalia dell’offerta, l’impresa concorrente deve giustificare la riduzione dell’utile di impresa solo mediante l’indicazione di specifiche e comprovate economie di scala realizzate, dato che grava sull’impresa offerente l’onere di fornire la prova della congruità della propria offerta, e cioè la dimostrazione che, nonostante il ridotto margine di utile, sia in grado di fornire una prestazione adeguata a soddisfare l’interesse pubblico alla regolare esecuzione dell’opera, essendo insufficiente il semplice richiamo generico all’abbattimento delle spese generali” (T.A.R. Trentino Alto Adige – Trento, 10 agosto 2005, n. 234).
L’accoglimento del ricorso incidentale, per le ragioni dianzi esposte, rende inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso principale.
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione integrale, tra le parti, delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli – Prima Sezione – definitivamente decidendo sul ricorso emarginato (n. 4312 del 2006)
ACCOGLIE
il ricorso incidentale, proposto dal Consorzio Miles Servizi Integrati, nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto
DICHIARA
inammissibile il ricorso principale, proposto dalla Gener Service s.r.l.;
COMPENSA
interamente ogni spesa di giudizio;
ORDINA
all’Autorità Amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio dell’11.10.06.