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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 20 ottobre 2006 n. 4558
Pres.G. Petruzzelli, Est.V. Fiorentino
R. Costa (Avv. M. Paoletti ) contro il Comune di Pisa (Avv.ti L. Giannotti, G. Lazzeri ed R. Ridondelli)


Pubblico impiego – Provvedimenti disciplinari - Dipendente in congedo straordinario per malattia a seguito di infortunio – Controllo al domicilio nell’orario di reperibilità – Assenza del dipendente da casa - Valutazione delle effettive circostanze di fatto – Necessità – Sanzioni disposte esclusivamente per assenza da casa “senza giustificato motivo” - Illegittimità

In tema di controlli domiciliari del dipendente in congedo straordinario per malattia a seguito di infortunio ed irrogazione delle eventuali sanzioni, l’Amministrazione è tenuta ad una ragionevole valutazione delle effettive circostanze di fatto anche a mezzo, se necessario, di una più approfondita attività istruttoria, dovendosi conciliare gli opposti interessi, secondo una logica di proporzionalità e di graduazione, dando sempre prevalenza alle esigenze del fondamentale diritto alla salute (art. 32 Cost.), rispetto alle non secondarie necessità connesse al contenimento della spesa pubblica. Ne consegue che, nella specie, è illegittima l’irrogazione delle sanzioni disposta esclusivamente per assenza da casa “senza giustificato motivo”, nell’orario di reperibilità, in quanto tale motivazione è del tutto insufficiente ed anche contraddittoria con il contenuto legislativo (art. 5, comma 14, della L. 11.11.1983 n. 638) il cui rigorismo non deve essere accentuato acriticamente, ma valutato caso per caso


N. 4558 REG. SENT.
ANNO 2003
N. 466 REG. RIC.
ANNO 1996

 

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- II^ SEZIONE -




ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso n. 466/1996 proposto da
COSTA ROSSELLA rappresentata e difesa dall’ avv.Maria Paoletti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di tale difensore in Firenze, Piazza Beccaria n. 1

contro



il Comune di Pisa in persona del sindaco pro-tempore costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Giannotti, Gloria Lazzeri e Renata Ridondelli ed selettivamente domiciliati presso la Segreteria di questo Tribunale in Firenze, via Ricasoli n. 40;

per l’annullamento
del provvedimento n. 3664 del 15 novembre 1995 con il quale l’assessore al Personale del Comune di Pisa ha inflitto ad essa ricorrente la sanzione disciplinare della censura disponendo altresì la decadenza dal trattamento economico per 10 giorni.

Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio del comune intimato
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 20 gennaio 2006 relatore il Consigliere Vincenzo Fiorentino, gli avv.ti Leonardo Liberti delegato dall’avv. Maria Paoletti e Nicola Favati delegato dall’avv. Gloria Lazzeri;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO



Con atto notificato il 7 gennaio 1996 e depositato il 2 febbraio successivo Costa Rossella, dipendente del comune di Pisa, quale educatrice d’infanzia, adiva a questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento n. 3664, del 15 ottobre 1995, con cui tale comune le aveva comminato la sanzione disciplinare della censura disponendo altresì la decadenza dal trattamento economico per un periodo di dieci giorni e ciò perché essa ricorrente, in congedo straordinario per malattia a seguito di infortunio avvenuto il 29 marzo 1995, era risultata il giorno 30 agosto successivo, in fascia oraria pomeridiana di reperibilità, assente senza giustificato motivo, all’accertamento domiciliare del sanitario della U.S.L. incaricato della visita di controllo.
L’Amministrazione, in particolare, aveva ritenuto inidonea a giustificare tale assenza la circostanza che l’interessata nel pomeriggio del 30 agosto, si fosse recata presso lo studio del suo medico di fiducia, dato che ai sensi dell’art. 83 del R.G.O avrebbe dovuto avvertire il responsabile del proprio servizio della sua necessità di assentarsi. A fondamento della domanda la ricorrente deduceva i seguenti motivi:
- Eccesso di potere per inadeguata valutazione delle circostanze di fatto;
L’Amministrazione non avrebbe tenuto conto delle ragioni per cui la ricorrente si era assentata dal proprio domicilio.
- Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, ultimo comma del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, come convertito nella L. 11 novembre 1983 n. 683, e dell’art. 83 del Regolamento Generale Organico del personale;
Il provvedimento per cui è causa sarebbe stato adottato sulla base di una lettura eccessivamente rigida delle suindicate disposizioni.
- Mancata applicazione del C.C.N.L. del Comparto Regioni-Enti Locali, siglato il 6 luglio 1995;
L’Amministrazione avrebbe dovuto valutare la fattispecie tenendo conto del disposto di cui all’art. 25 del suddetto accordo, dato che con il provvedimento impugnato era stato esercitato il potere disciplinare.
Si costituiva in giudizio, con atto depositato il 20 febbraio 1996 il comune intimato contestando la pretesa.
Nella Camera di Consiglio del 22 febbraio 1996, come da ordinanza n. 94, veniva respinta la domanda cautelare proposta.
La causa veniva trattenuta per la decisione, sulla memoria di parte ricorrente, alla pubblica udienza del 20 gennaio 2006.

DIRITTO



Il Collegio ritiene apprezzabile ai fini dell’accoglimento della pretesa azionata il motivo con cui viene dedotta l’illegittimità del provvedimento impugnato sul rilievo che l’Amministrazione nel qualificare priva di giustificato motivo l’assenza della ricorrente, in fascia oraria pomeridiana di reperibilità del 30 agosto 1995, non avrebbe tenuto conto delle ragioni di tale assenza dando una interpretazione eccessivamente rigida dell’arto. 5, comma 14 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463; come convertito nella L. 11 novembre 1983 n. 638 e non corretta dell’art. 83 del Regolamento Organico del Personale.
Dispone il suindicato art. 5, comma 14 del D.L 12 settembre 1983 n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica) convertito nella L. 11 novembre 1983 n. 638 (riprodotto nella delibera consiliare n. 67, del 13 novembre 1991, espressamente richiamata nel provvedimento impugnato) che “qualora il lavoratore pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l’intero periodo sino a dieci gironi e nella misura della metà per l’ulteriore periodo, esclusi quelli del ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo”.
L’art. 83 del R.G.O. del personale, dispone, invece che “durante la malattia il dipendente non può allontanarsi dalla residenza abituale salvo che ciò non sia certificato dal medico curante in relazione al particolare tipo di malattia. In caso di particolari contingenze che rendono necessario il trasferimento altrove il dipendente è tenuto a darne immediata comunicazione al responsabile del proprio servizio ai fini degli eventuali conseguenti accertamenti”.
Entrambe le disposizioni quindi, con riferimento all’obbligo della reperibilità del dipendente nel proprio domicilio nelle fasce orarie indicate dalla legge o dagli accordi di categoria, prevedono, quindi, che qualora questi se ne debba allontanare deve sussistere un giustificato motivo, ovvero una certificazione del medico curante.
La previsione di cui al comma secondo del suddetto art. 83 del Regolamento Organico del personale del comune di Pisa va, invece, ritenuta, attinente all’ipotesi, che qui non ricorre, di assenza domiciliare per periodi di apprezzabile durata che, in quanto tali, impongono al dipendente in congedo straordinario per malattia, di preavvisare l’amministrazione al fine di non vanificare l’esercizio del potere di controllo previsto dalla legge.
Inesattamente, pertanto, l’Amministrazione, nell’adottare il provvedimento impugnato, ne ha assunto a fondamento anche il mancato preavviso da parte della ricorrente della sua esigenza di sottoporsi a visita presso il proprio medico di fiducia.
Con riferimento all’ulteriore presupposto sulla cui base è stato adottato il provvedimento ed individuato nell’ ’”assenza senza giustificato motivo all’accertamento domiciliare”, è da rilevare che il certificato esibito dalla ricorrente all’Amministrazione attesta che la predetta il giorno 30 agosto 1995 dalle ore 17, 30 alle ore 19, (orario questo coincidente con quello della fascia oraria di reperibilità) era stata presso lo studio del proprio medico curante per essere sottoposta a visita.
Ora vero è che l’art. 5, comma 14, della già citata L. 11 novembre 1983 n. 638, con il far derivare dall’assenza “senza giustificato motivo” la sanzione della decadenza dal trattamento economico, ha inteso rafforzare la collaborazione del dipendente nella fase del controllo domiciliare attraverso l’obbligo della reperibilità nelle fasce orarie, ma è altrettanto vero che l’Amministrazione è tenuta ad una ragionevole valutazione delle circostanze tutte a mezzo, se necessario anche di una più approfondita attività istruttoria dovendosi conciliare gli opposti interessi, secondo una logica di proporzionalità e di graduazione dando sempre prevalenza alle esigenze del fondamentale diritto alla salute (art. 32 Cost.), rispetto alle non secondarie necessità connesse al contenimento della spesa pubblica.
Nel caso in esame giustamente parte ricorrente lamenta una violazione di legge (vista l’ampia dizione della norma) ed un eccesso di potere in quanto la mera affermazione di assenza “senza giustificato motivo” è del tutto insufficiente ed anche contraddittoria con il contenuto legislativo, il cui rigorismo non deve essere accentuato acriticamente, ma valutato caso per caso, non potendosi ignorare l’insegnamento della Corte Costituzionale che con sentenza n 78 del 25 gennaio 1988, nel ricordare come la funzione della norma (art. 5) è quella di assicurare l’efficienza del sistema assicurativo e di evitare il fenomeno dell’assenteismo, ha giustificato la sanzione della decadenza dal trattamento di malattia per i primi 10 giorni, solo e in quanto essa prevede la possibilità di addurre un “giustificato motivo”.
In forza della suindicata considerazione, quindi, l’Amministrazione, ai fini di una corretta adozione del provvedimento avrebbe dovuto procedere ad una più puntuale istruttoria e motivazione, verificando, ad esempio, d’ufficio se tra le fasce orarie di reperibilità e l’orario di ambulatorio, vi fosse o meno coincidenza o, comunque , richiedendo alla ricorrente una giustificazione estesa anche alla necessarietà della visita medica in orario ricompreso nelle fasce orarie di reperibilità e ciò per contemperare il “rigorismo” con cui i principi di “ragionevolezza” che debbono ispirare l’azione della Pubblica Amministrazione, senza limitarsi ad apoditticamente affermare che le giustificazioni fornite erano “insufficienti”.
Ed è peraltro da rilevare che, come affermato in ricorso e non contestato, la ricorrente aveva prodotto oltre al certificato attestante la visita presso il proprio medico di fiducia quello dell’Uffico del Medico Legale della U.S.L. di Pontedera, presso cui si era recata in seguito alla comunicazione di accertamento domiciliare lasciata presso l’abitazione, dal medico fiscale, in base al quale era stata ritenuta non ancora in grado di riprendere l’attività lavorativa.
In base a quanto delineato, concludendo il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese ed onorari di causa liquidati come in dispositivo seguono la soccombenza.

P. Q. M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato;
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese ed onorari di causa liquidati in € 3.000 (tremila) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze, il 20 gennaio 2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Dott. Giuseppe PETRUZELLI - Presidente
Dott. Vincenzo FIORENTINO - Consigliere est.
Dott. Lydia Ada Orsola SPIEZIA - Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20 ottobre 2006



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