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n. 11-2006 - © copyright

T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 20 ottobre 2006 n. 4557
Pres.G. Petruzzelli Est.V. Fiorentino
A. Ligori ed altri (Avv. C. D'Antone) contro l'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Livorno (Avv. S. Grassi)


Sanità pubblica – Unità sanitarie locali – Soppressione – Art. 6, 1° comma, della L. n. 724/94, come integrato dall'art. 2, 14° comma, della L. n. 549/95 - Effetti – Debiti pregressi – Fanno capo alle apposite gestioni liquidatorie.

Con la soppressione della U.S.L. e con la conseguente creazione della ASL (D.Lgs. 30 dicembre 1999 n. 502) non si è verificata una successione a titolo universale delle seconde nei rapporti giuridici di cui erano titolari le prime, in quanto l'art. 6 comma 1 della L. 28 dicembre 1994 n. 724 e l'art. 2, comma 14 della L. 28 dicembre 1995 n. 549, hanno espressamente individuato nelle sole regioni i soggetti obbligati ad assumere a proprio carico i pregressi rapporti delle soppresse U.S.L., mediante le apposite gestioni stralcio (ora gestioni liquidatorie) dalla legge affidate ai direttori generali delle neocostituite ASL. Ne consegue che è inammissiible il ricorso notificato esclusivamente alla ASL e non alla gestione liquidatoria della relativa soppressa U.S.L..

 

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Cfr. T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 14 agosto 2002 n. 1775 in questa Rivista, n. 7/2002.


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- II^ SEZIONE -






ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso n. 916/1995 proposto da
LIGORI Alessandro, MAMMOLI Paola, MASTROJENI Lucia, BISAGLI Roberto, TADDIA Maria Rosaria, RE Franca, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Carmelo D'Antone ed elettivamente domiciliati presso la Segreteria di questo Tribunale in Firenze, Via Ricasoli n. 40;

contro



- l'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Livorno, in persona del Direttore Generale pro tempore, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Grassi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di tale difensore in Firenze, Corso Italia n. 2;

PER L’ANNULLAMENTO
del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di Farmacista coadiutore pubblicato dalla U.S.L. 13 di Livorno sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 21.12.1994, in esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario n. 950, del 28.11.1994, del pari impugnata;

Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Sanitaria n. 6 di Livorno;
Visto l'atto di intervento ad opponendum di Rubinelli Marina, rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico Iaria, Giulio Padoa e Vittorio Chierroni ed elettivamente domiciliata presso lo studio di tali difensori in Firenze Via de' Rondinelli n. 2;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 16 febbraio 2006 - relatore il Consigliere Vincenzo Fiorentino -, gli avv.ti A. Cuccurullo delegato da C. D'Antone, N. Baldi delegato da S. Grassi e D. Iaria;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO



Con atto notificato il 15 febbraio 1995 i ricorrenti in epigrafe indicati, dipendenti della U.S.L. n. 6 di Livorno con la qualifica di Farmacisti Collaboratori, corrispondente al primo livello dirigenziale (seconda fascia economica) di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, adivano questo Tribunale al fine di ottenere l'annullamento del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 2 posti di farmacista coadiutore, pubblicato dalla U.S.L n. 13 di Livorno sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, del 21 dicembre 1994, in esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario n. 950, del 21 novembre 1994, deliberazione del pari impugnata.
I ricorrenti a fondamento della domanda deducevano la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 18 del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, come modificato dal D.lgs. 7 dicembre 1993 n. 571 e dell'eccesso di potere desumibile da più sintomi.
Assumevano in particolare gli interessati che indizione del concorso sarebbe stata disposta disattendendo che le suindicate disposizioni non prevedevano più la qualifica di Farmacista coadiutore, e che in base alle stesse disposizioni i dipendenti ricompresi, come i ricorrenti, nella posizione funzionale corrispondente al nono livello del ruolo sanitario, in possesso dell'anzianità di 5 anni nella posizione medesima, potevano accedere a domanda, ai posti di prima fascia del primo livello dirigenziale che si sarebbero via via resi disponibili.
Sui costituiva in giudizio, con atto depositato il 24 aprile 1995, l'Azienda sanitaria n. 6 resistendo.
Con atto notificato il 5 gennaio 1997 e depositato il 20 dello stesso mese, interveniva in giudizio a sostegno delle ragioni dell'Azienda sanitaria resistente, Rubinelli Marina, che aveva partecipato, risultandone vincitrice al concorso di cui al bando impugnato con l'atto introduttivo di giudizio.
Con memoria del 3 febbraio 2006, l'Azienda sanitaria n. 6 di Livorno eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso in quanto notificato ad essa Azienda sanitaria e non alla U.S.L. 13, che aveva adottato gli atti impugnati e la cui soggettività giuridica era proseguita nella gestione stralcio-liquidatoria, organo della Regione Toscana.
Eccepiva inoltre la difesa dell'Azienda sanitaria la tardività del ricorso per essere la relativa notifica stata effettuata oltre i termini decandenziali di rito decorrenti nella specie dalla data di adozione della delibera n. 950/94 e l'improcedibilità dello stesso ricorso per non avere i ricorrenti impugnato nessuno dei provvedimenti successivi all'indizione del concorso.
Nel merito la difesa dell'Amministrazione contestava la fondatezza della pretesa.
La causa veniva trattenuta per la decisione alla pubblica udienza del 16 febbraio 2006.

DIRITTO



E' Fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso dedotta dalla difesa dell'Azienda sanitaria intimata sul rilievo che la relativa notifica era stata effettuata nei confronti di essa Azienda e non nei confronti della autorità che aveva adottato gli atti impugnati costituita appunto dalla U.S.L. 13, la cui soggettività giuridica era proseguita nella gestione stralcio-liquidatoria, organo della Regione Toscana.
Difatti in base all'art. 6, comma 1, della L. 23 dicembre 1994 n. 724, come integrato dall'art. 2, comma 94 della L. 28 dicembre 1995 n. 549, i rapporti obbligatori afferenti alle soppresse U.S.L. non sono trasferiti alla responsabilità della ricostituite A.S.L., ma spettano alla competenza esclusiva delle apposite gestioni liquidatorie costituite presso le regioni (cfr. Cons. St. V Sez. 6 febbraio 2001 n. 484).
In sostanza con la soppressione della U.S.L. e con la conseguente creazione della ASL (D.Lgs. 30 dicembre 1999 n. 502) non si è verificata una successione a titolo universale delle seconde nei rapporti giuridici di cui erano titolari le prime, in quanto l'art. 6 comma 1 della L. 28 dicembre 1994 n. 724 e l'art. 2, comma 14 della L. 28 dicembre 1995 n. 549, hanno espressamente individuato nelle sole regioni i soggetti obbligati ad assumere a proprio carico i pregressi rapporti delle soppresse U.S.L., mediante le apposite gestioni stralcio (ora gestioni liquidatorie) dalla legge affidate ai direttori generali delle neocostituite ASL (cfr. Cons. St. V Sez. 26 gennaio 2001 n. 275).
Sulla base di tali rilievi, in accoglimento dell'eccezione dedotta dall'Azienda sanitaria intimata, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Sussistono ragioni per compensare tra le parti le spese ed onorari di causa.

P. Q. M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara INAMMISSIBILE.
Spese ed onorari di causa compensati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze, il 16 febbraio 2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
Dott. Vincenzo FIORENTINO - Presidente
Dott. Vincenzo FIORENTINO - Consigliere rel. est.
Dott. Lydia Orsola SPIEZIA - Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20 ottobre 2006



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