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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II BIS - Sentenza 19 ottobre 2006 n. 10647
Pres.Giulia, Est. Giordano
B. Colantoni, R. Palana, A. Fraioli (Avv.ti L. Gnisci, Prof. M. Prosperetti) c/ Comune di Roma (Avv. C. Sportelli), C. Tabacchiera (Avv.ti M.G. Sodano, M. Sodano), G. Sorianello e M. Martinelli (n.c.)


1. Concorsi pubblici - Concorso interno per titoli, integrato da colloquio – Previsione di un punteggio minimo per il colloquio – Ex. art. 21 , co. 2, d.p.c.m. 439/94 – Funzione – Determinazione – Costituisce una soglia minima di accesso alla graduatoria – Conseguenze – Attribuzione di un punteggio inferiore al minimo – Giudizio d’inidoneità ed esclusione dalla graduatoria.

 

2. Concorsi pubblici – Valutazione delle prove d’esame – Assegnazione di un voto numerico – Sufficienza - Obbligo di ulteriore motivazione – Non sussiste – Ragioni.

1. In tema di concorsi interni per titoli, integrati da colloquio, ai sensi dell’art. 21, co. 2, d.p.c.m. 439/94 (sull’accesso alla qualifica di dirigente, ora abrogato dall’art. 10, d.lgs. 287/99), il punteggio minimo di otto decimi previsto per il suddetto colloquio non costituisce una soglia di partenza per la valutazione di tutti i candidati, salva l’eventuale assegnazione di un punteggio superiore –fino a dieci decimi- a discrezionale giudizio della commissione giudicatrice, ma rappresenta viceversa una soglia minima di accesso alla graduatoria, con conseguente legittima esclusione dalla graduatoria finale del candidato che abbia riportato un punteggio inferiore al minimo (1). Tale conclusione, oltre che aderente al dato testuale, risponde all’esigenza cui i concorsi pubblici sono preordinati, ossia soddisfare l’interesse pubblico alla scelta dei migliori, anche nella progressione professionale relativa ad una carriera già avviata nell’ambito della p.a.

 

2. Il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni esaminatrici alle prove d’esame di un concorso pubblico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della medesima commissione, contenendo in sé stessa la sua motivazione, senza necessità di ulteriori chiarimenti. Difatti, la motivazione espressa in forma numerica, oltre che rispondere al principio di economicità, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni di merito compiute dalla commissione (2). (Ne deriva, nella specie, la legittima attribuzione da parte della commissione di un punteggio inferiore al minimo, con conseguente esclusione dalla graduatoria, pur in difetto di ulteriori chiarimenti).

 

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(1) Così Tar Lazio-Sez. IIbis, n.5600/2001, n. 2577/1999
(2) Cfr., ex multis, Cons. di Stato, Sentenza 5 agosto 2005 n. 4165; contra cfr. TAR Sicilia-Catania.Sez. IV, Sentenza 1446/2006



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
-SEZIONE II BIS-




ha pronunciato la seguente


SENTENZA



sul ricorso n. 2375/2001 proposto da

COLANTONI Bruno, PALANA Roberto e FRAIOLI Angelo, rappresentati e difesi dagli avvocati Leonardo Gnisci e prof. Marco Prosperetti, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Via Giuseppe Pisanelli n. 2;


contro



COMUNE DI ROMA
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Sportelli ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura comunale in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21;


e nei confronti di



TABACCHIERA Cesare
, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Grazia Sodano e Marzia Sodano, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Via Emilio Faà di Bruno n. 79;

SORIANELLO Giovanni e MARTINELLI Massimo, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento



della determinazione dirigenziale n. 3777 dell’11 novembre 2000, con cui è stata approvata la graduatoria del concorso interno per titoli professionali e di cultura, integrato da colloquio, a 7 posti della figura professionale di ingegnere industriale primo dirigente, e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, tra i quali, in particolare e nella parte risultante dal concorso, i criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione esaminatrice e gli atti tutti del procedimento concorsuale, ivi compresi i verbali della Commissione, il giudizio di non idoneità attribuito ai ricorrenti, con conseguente esclusione dalla graduatoria, nonché gli atti di nomina dei vincitori del concorso;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Roma e del controinteressato Cesare Tabacchiera;
Viste le memorie prodotte dai ricorrenti e dal controinteressato costituito a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, per la pubblica udienza del 22 giugno 2006, il Consigliere Francesco GIORDANO;
Uditi gli avvocati come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO



I ricorrenti hanno partecipato al concorso interno per titoli di servizio professionale e di cultura, integrato da colloquio, indetto dal Comune di Roma per il conferimento di 7 posti nella figura professionale di Ingegnere Industriale Primo Dirigente.
Essi non hanno ottenuto l’iscrizione nella graduatoria finale, nella quale figurano soltanto tre dipendenti, in quanto non hanno conseguito l’idoneità per non aver riportato il punteggio minimo di 0,8 punti stabilito dalla Commissione esaminatrice.
Il presente gravame è rivolto avverso gli atti specificati in epigrafe e risulta affidato ai seguenti motivi di doglianza:
1) Violazione dell’art. 28 D.Lgs. 29/93, dell’art. 21 del DPCM 439/94 e del bando di concorso. Violazione dei principi generali in materia di determinazione delle procedure concorsuali e predeterminazione dei punteggi. Eccesso di potere per incompetenza, difetto di motivazione.
Assumono i ricorrenti che, esistendo una precisa disposizione regolamentare che escludeva la previsione di un’idoneità nel concorso, la Commissione non poteva arrogarsi il potere di procedere all’interpretazione delle prescrizioni stabilite dall’Amministrazione, introducendo immotivatamente un punteggio minimo di idoneità non richiesto né dal bando, quale lex specialis del concorso, né dalla norma a cui questo si richiamava.
2) Violazione dell’art. 28, comma 9° D. Lgs. 29/93, dell’art. 21 DPCM 439/94 e del bando di concorso. Eccesso di potere per errata valutazione di presupposti, difetto di motivazione.
Ad avviso dei deducenti, poiché il richiamato art. 28 del D. Lgs. n. 29/93 individuava una procedura concorsuale per titoli di servizio, attribuendo al colloquio un’esclusiva funzione integrativa e non di prova concorsuale, coerentemente il DPCM 439/94 avrebbe escluso la previsione del conseguimento di un’idoneità, proprio in ragione della natura meramente integrativa del colloquio e della particolare natura del concorso.
Non vi era, dunque, spazio per un’interpretazione della norma regolamentare, che ha condotto ad una vera e propria modifica della norma speciale.
3) Violazione dell’art. 3, L. 241/90. Difetto di motivazione.
La Commissione esaminatrice non ha motivato il giudizio negativo espresso nei confronti dei ricorrenti, limitandosi ad attribuire un punteggio inferiore a quello minimo previsto.
Concludono gli istanti con la richiesta di accoglimento del ricorso, con tutte le conseguenze di legge anche in ordine alle spese, competenze ed onorari di giudizio.
Nella sua memoria di costituzione in giudizio il Comune intimato ha sostenuto l’infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Anche il controinteressato costituito ha argomentato, nei suoi scritti difensivi, in senso opposto alle tesi di parte ricorrente, concludendo per il rigetto dell’impugnativa, con ogni conseguenziale statuizione anche in ordine alle spese di giudizio.
Hanno insistito gli istanti nelle proprie memorie difensive, ribadendo le conclusioni precedentemente rassegnate.
Con sentenza interlocutoria n. 11282 del 15 novembre 2005 la Sezione ha disposto un incombente istruttorio, per acquisire al processo atti e documenti ritenuti necessari ai fini del decidere.


DIRITTO



Il ricorso è destituito di fondamento giuridico.
Premesso che, come si evince dalla documentazione depositata agli atti del processo (cfr. verbale n. 2 in data 16.11.1999), la Commissione esaminatrice non ha aggiunto alcunché a quanto stabilito dall’art. 21 del DPCM n. 439/94, ma ha soltanto tratto utili indicazioni dall’interpretazione giurisprudenziale del comma 2° dell’art. 21 DPCM citato, esplicitata da questo Tribunale in occasione di ricorsi proposti da alcuni candidati in precedenti concorsi indetti dal Comune di Roma (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II bis, n. 5600/2001 e n. 2577/99) si osserva che il dato testuale non giustifica la chiave di lettura che i ricorrenti propongono della menzionata norma, la quale si limita semplicemente a prescrivere che “Il colloquio verte sulle materie indicate dall’amministrazione nel bando di concorso. Il punteggio da attribuire al colloquio è compreso fra un minimo di otto decimi ed un massimo di dieci decimi.
Ad avviso del Collegio, l’espressione usata dal legislatore non consente, in un’ottica interpretativa letterale, di affermare che la previsione di un punteggio minimo per il colloquio integrativo indurrebbe a conferire almeno quella votazione (otto decimi) a tutti i candidati, quasi che essa costituisse una specie di soglia minima di partenza per la valutazione di ciascun aspirante alle posizioni dirigenziali messe a concorso, salva poi l’eventuale assegnazione di un punteggio superiore fino al massimo stabilito di dieci decimi, a discrezionale giudizio della Commissione esaminatrice.
Neppure può, d’altro canto, sostenersi che, ove del caso, l’attribuzione di un punteggio inferiore al minimo (o perfino di zero punti) dovrebbe risultare ininfluente ai fini della formazione della graduatoria finale, non essendo richiesto alcun limite minimo idoneativo ma solo l’espletamento di un colloquio meramente integrativo, in una procedura concorsuale affidata essenzialmente alla valutazione dei titoli di servizio, professionali e di cultura.
In realtà, deve ritenersi, in senso contrario all’assunto di parte ricorrente, che il livello minimo previsto per il colloquio cosiddetto integrativo, costituiva una soglia minima di accesso alla graduatoria degli aspiranti, considerati in grado di rivestire la nuova e superiore qualifica professionale e, perciò, idonei ad occupare una posizione di lavoro di maggior spessore e di più elevata responsabilità.
Diversamente opinando, occorrerebbe chiedersi perché il legislatore non si sia limitato a stabilire soltanto il punteggio massimo attribuibile al colloquio, unitamente alla ragione per la quale detta prova orale non sia stata contemplata come facoltativa -invece che integrativa e, quindi, comunque obbligatoria- così come normalmente disposto per alcune prove d’esame (vedi, ad esempio, quella di lingua straniera) nella maggior parte delle procedure concorsuali finalizzate all’assunzione nel pubblico impiego.
Pertanto, la forbice compresa fra un minimo di otto ed il massimo di dieci decimi rappresentava non già una gamma di punteggio che doveva essere utilizzata per tutti i candidati, calibrandola fra gli stessi a seconda della loro maggiore o minore preparazione ed esperienza acquisite sulle cinque materie oggetto del colloquio; bensì la graduazione dell’attitudine e della capacità professionale degli aspiranti dimostrate in un contesto necessariamente idoneativo, stante che il punteggio attribuito per i titoli era verosimilmente finalizzato ad accertare una professionalità precostituita e consolidata, sulla base di pregresse attività svolte, e non precludeva certo l’effettuazione di una prova attuale di idoneità all’espletamento delle più pregnanti e significative mansioni, connesse alla nuova e più qualificata posizione dirigenziale.
Ove così non fosse, dovrebbe ammettersi che anche ad un candidato poco brillante o, addirittura, scarsamente o punto preparato, la Commissione giudicatrice sarebbe stata tenuta ad assegnare il punteggio minimo di otto decimi, includendo il suo nominativo nella graduatoria definitiva di tutti i candidati esaminati.
Una tale conclusione, peraltro, sarebbe a dir poco illogica, giacché non risponderebbe all’esigenza fondamentale cui i concorsi, non esclusi quelli interni, sono istituzionalmente preordinati, vale a dire quella di soddisfare l’interesse pubblico alla scelta dei migliori, anche nella progressione professionale relativa ad una carriera già avviata nell’ambito di un ordinamento proprio di una pubblica amministrazione, in conformità al precetto costituzionale del buon andamento dell’azione amministrativa.
Aggiungasi che la non felice e/o incompleta espressione adoperata dal legislatore, non vale ad accreditare la valenza meramente “integrativa” del colloquio, come se questo fosse un quid pluris rispetto alla valutazione dei titoli.
La realtà è che il colloquio forma parte integrante della procedura selettiva e concorre in maniera determinante al risultato finale, perché può condurre, come nel caso di specie, ad un giudizio negativo in ordine all’idoneità dei candidati, anche se appare giustamente preponderante nella votazione complessiva il punteggio specificamente previsto per i titoli di servizio, professionali e di cultura (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 27 marzo 2002, n. 1739).
D’altra parte osserva il Collegio, nell’ambito di un percorso ermeneutico a carattere logico-sistematico più strettamente aderente al dettato normativo riguardato nel suo complesso, che, come già statuito da questa Sezione giudicante in precedenti occasioni (sentenze n. 5600/2001 e n.2577/1999), la selezione di cui all’art.28, comma 11° del D.Lgs. n.29/93, per espressa qualificazione della norma stessa, poi ribadita nell’art. 19, secondo comma, del citato DPCM, è un e, pertanto, come per tutte le procedure concorsuali, l’idoneità si acquisisce unicamente con il raggiungimento di un punteggio minimo, attesa la finalità di selezione competitiva del concorso stesso.
Conseguentemente, “la disposizione di cui all’art. 21, comma secondo del richiamato DPCM non può che interpretarsi alla luce della disciplina generale dettata dallo stesso testo normativo per il concorso per esami a regime, dalla quale quella transitoria differisce unicamente (oltre che per una particolare riserva di posti) per il contenuto delle prove concorsuali che consistono, nel sistema a regime, (v. art.4, primo comma) e nel periodo transitorio nel solo colloquio, unitamente alla valutazione dei titoli.
Invero, entrambe le procedure di selezione sono denominate e per entrambe è previsto un , con la conseguenza che il criterio di valutazione del colloquio nel regime transitorio non può che interpretarsi alla luce del criterio generale fissato dall’art. 4, secondo e terzo comma, per il concorso per esami, secondo il quale il colloquio concorre alla valutazione della professionalità del candidato e della sua conoscenza delle problematiche delle pubbliche amministrazioni e , corrispondente, cioè, al punteggio minimo di otto decimi previsto per la valutazione del colloquio nel regime transitorio.
(cfr. TAR Lazio, II bis, n. 5600/2001, cit.)
Alla stregua di quanto sopra esposto, legittimamente la Commissione esaminatrice nel verbale n.2 ha fissato un punteggio minimo, al fine del superamento del colloquio de quo.
Dalle superiori considerazioni discende l’infondatezza dei primi due mezzi di gravame.
Parimenti non condivisibile si rivela, altresì, il terzo ed ultimo punto di domanda, con cui gli esponenti hanno evidenziato il vizio di difetto di motivazione a carico del provvedimento sfavorevole emesso nei loro confronti.
La giurisprudenza amministrativa si è andata, invero, attestando, pur con qualche dissonanza, sul canone di sufficienza, sotto il profilo motivazionale, della votazione numerica attribuita in esito alle prove d’esame concorsuali.
E’ stato, al riguardo, ritenuto che anche successivamente all’entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 741, il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte ed orali di un concorso pubblico o di un esame di abilitazione esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stessa la sua motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti. La motivazione espressa numericamente, infatti, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità dell’attività amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni di merito compiute dalla Commissione e del potere amministrativo da quest’ultima espletato (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 5 agosto 2005, n. 4165; id., Sez. VI, 6 settembre 2005, n. 4529; id., Sez. V, 15 dicembre 2005, n. 7136).
In effetti, ove la valutazione di una prova d’esame sia espressa mediante un punteggio (o voto), ossia con una cifra numerica in sé significativa e, per costante giurisprudenza, anche esplicativa del giudizio della commissione sulla prova stessa, il voto non costituisce una sorta di dispositivo di cui occorra fornire la motivazione, ma sintetizza ed esprime in forma numerica siffatto giudizio, in cui e' inscindibile la valutazione dei singoli elementi e quella finale sulla prova sotto i vari profili considerati. Pertanto, la mera espressione del voto non vulnera la possibilità di un utile sindacato sul giudizio della commissione giudicatrice - che deriva piuttosto da errori materiali o macroscopiche incongruenze ed illogicità del giudizio stesso- ne' viola l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi ex art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241, perché quest'ultimo concerne la sola attività provvedimentale e non anche l'attività' di giudizio conseguente a valutazioni d'esame (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 7564/03)
Va, infine, dichiarata inammissibile l’ulteriore censura formulata dagli intimanti nella memoria difensiva recante la data del 29 settembre 2005 (pag. 7) ed inerente alla mancata fissazione preventiva dei criteri di valutazione del colloquio da parte della Commissione esaminatrice, atteso che tale nuova doglianza è, da un lato, palesemente tardiva in quanto non ancorata alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi ritraibili da una documentazione anteriormente non acquisita al fascicolo processuale e, dall’altro, risulta formulata senza l’osservanza delle forme di rito.
In conclusione, la ravvisata infondatezza del proposto gravame conduce al suo rigetto, pur con la determinazione relativa all’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti in causa.


P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda bis, respinge il ricorso meglio specificato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II bis, nella Camera di Consiglio del 22 giugno 2006, con l’intervento dei signori Giudici:

Patrizio GIULIA - Presidente
Francesco GIORDANO - Consigliere rel. estensore
Solveig COGLIANI - Consigliere



 

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