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| n. 10-2006 - © copyright |
T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE III BIS - Sentenza 24 ottobre 2006 n. 11011
Pres. Giulia Est.Cogliani
SOC TELECOM ITALIA SPA ( Avv.ti M. Sanino, C. Celani) c/ Comune di Nepi (Avv.ti F. Bianca, M.C. Cardarelli) |
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Ambiente – Elettrosmog - Stazioni radio base per telefonia cellulare – Possibilità per il Comune di vietarne l’installazione per intere zone omogenee del territorio – Esclusione – Ragioni – L. 36/2001 – Determinazione dei limiti di radiofrequenza– Competenza normativa statale esclusiva .
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L’Amministrazione Comunale non può,
mediante l’impiego degli strumenti di natura urbanistico-edilizia,
vietare l’installazione delle stazioni radio-base
(SRB) di telefonia mobile per intere aree omogenee del territorio
comunale, atteso che, in tal modo, essa verrebbe ad esercitare
sostanzialmente un potere riservato in via esclusiva allo
Stato. Difatti la l. 36/2001 (sulla protezione dall’esposizione
a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) ha demandato
alla normativa statale la fissazione dei criteri e limiti
rilevanti ai fini della protezione della popolazione dalle
potenzialità nocive insite nell’esposizione
a campi elettromagnetici, escludendo che l’ente locale,
al quale spettano solo funzioni residuali, aventi rilievo
attuativo e di vigilanza, possa introdurre, in modo surrettizio,
limiti ulteriori1.(Ne
deriva che, nella specie, il Comune ha illegittimamente
rigettato l’istanza di autorizzazione per la realizzazione
di una SRB, in ragione dell’incompatibilità
con il PRG e con la previsione della variante che esclude
la possibilità di istallare tali SRB in intere zone
territoriali).
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_________________________
1) Cfr. TAR LAZIO-Sez. II, Sentenza 25
agosto 2001 n. 7015
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Sezione Seconda bis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso 5861/2006 proposto da:
SOC TELECOM ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante
rappresentata e difesa da:
SANINO AVV. MARIO
CELANI AVV. CARLO
con domicilio eletto in ROMA
V.LE PARIOLI, 180
presso
SANINO AVV. MARIO
< i>
Contro
Comune di Nepi, in persona del sindaco p.t.;
rappresentato e difeso da:
BIANCA AVV. FEDERICO
CARDARELLI AVV. MARIA CECILIA
con domicilio eletto in ROMA
V.LE DELLE MILIZIE, 9
presso
CARDARELLI AVV. MARIA CECILIA
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per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
del provvedimento prot. 105/EM del 31.3.2006 e di ogni altro provvedimento comunque connesso, ivi compreso, per quanto di ragione, il P.r.G. del comune di Nepi, approvato con D.G.R. n. 71/79 e sua successiva variante, adottata con delibera n. 29/05;
e per la dichiarazione
del diritto della società ricorrente ad essere autorizzata all’attivazione ed all’esercizio della SRB del comune di Nepi in applicazione delle norme del d.lg. n. 259/03;
e del diritto della società ricorrente al risarcimento del danno ingiusto dalla stessa subito ai sensi e per gli effetti ci cui agli artt. 33 e ss. d.lg. n. 80 del 1998, da quantificarsi in corso di causa;
e per la conseguente condanna
del comune di Nepi al pagamento delle relative somme, unitamente ad interessi e rivalutazione monetaria;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista l’atto di costituzione dell’amministrazione;
Udito il relatore Cons. SOLVEIG COGLIANI e uditi, altresì, i difensori delle parti come da verbale di udienza;
Considerato l’accoglimento della domanda cautelare con ordinanza n. 4154 del 2006;
Considerato, altresì, che la causa può essere decisa in forma semplificata, ai sensi dell’art. 9, l. n. 205 del 2000;
Considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso indicato in epigrafe, la società istante impugnava il provvedimento di rigetto dell’istanza di autorizzazione per la realizzazione della SRB in via G. Di Vittorio nel comune di Nepi. Rappresentava che la società Telecom aveva presentato istanza di autorizzazione in data 28.3.2006, ai sensi del d.lg. n. 259 del 2003, acquisendo il parere tecnico-sanitario favorevole dell’ARPA Lazio.
Tuttavia, il provvedimento impugnato respingeva la domanda assumendo un contrasto con il PRG e con la Variante. In particolare, ai sensi del P.R.G. del 1979 l’area interessata ricadrebbe nella zona B3 – ristrutturazione urbanistica, mentre la variante generale, adottata in data 28.7.2005, classifica l’area di sedime come B2, non prevedendo né per la zona B2 né per la zona B3 la possibilità di installare l’impianto in oggetto ed essendo determinato la collocabilità degli impianti solo in zona F1 destinata ai servizi pubblici e privati di uso collettivo.
La società ricorrente lamentava:
- in primo luogo, la violazione e falsa applicazione del d.lg. n. 259 del 2003, della l. n. 241 del 1990 e s.m., del d.P.R. n. 380 del 2001, nonché il vizio di eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare per difetto assoluto di motivazione e istruttoria, confusione e perplessità dell’azione amministrativa, illogicità manifesta, grave sviamento di potere e contraddittorietà, per non aver, l’amministrazione dato avviso dell’avvio del procedimento né dei motivi ostativi all’accoglimento;
- ancora, la violazione e la falsa applicazione del P.R.G. e della variante del Comune di Nepi ed il vizio di eccesso di potere in relazione alla non applicabilità delle norme degli strumenti urbanistici agli impianti di telefonia mobile;
- la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 36 della l. n. 1150 del 1942, della l. n. 36 del 2001 e del d.lg. n. 259 del 2003, per mancata sottoposizione della variante alla approvazione regionale;
Si costituiva il Comune, chiedendo il rigetto della domanda. In particolare, l’amministrazione contestava la necessità delle comunicazioni di avvio del procedimento e dei motivi ostativi, dovendosi considerare che l’iter si sarebbe interrotto al momento introduttivo. Altresì deduceva la necessità di applicazione delle norme urbanistiche anche ai fini della realizzazione dei manufatti consistenti nell’impianto per cui si procede. Ne’ sarebbe necessaria l’approvazione regionale dei provvedimenti urbanistici.
Preliminarmente, peraltro, il Comune eccepiva;
1 - la tardività del ricorso in relazione al decorrere della scadenza del termine di pubblicazione,
2 – l’insindacabilità delle scelte di merito operate dal comune;
3 – l’inammissibilità della richiesta generica all’attivazione del servizio .
Deduceva, ancora, l’infondatezza della domanda risarcitoria.
Preliminarmente, va rilevato che l’eccezione di tardività sollevata da parte resistente non merita accoglimento. In vero, il termine per l'impugnazione, come nella fattispecie all’esame, decorre dal momento della effettiva e piena conoscenza dell'atto deliberativo del diniego, ovvero dal momento della notifica del medesimo, non già dalla sua pubblicazione, per i soggetti direttamente interessati dal procedimento, che sono destinatari diretti e determinati dell'atto e che devono considerarsi, quindi, "soggetti direttamente contemplati nell'atto o provvedimento" nel senso di cui all'art. 2 r.d. 17 agosto 1907 n. 642.
Nel merito, va rilevato che il ricorso appare fondato, atteso che, come più volte affermato dalla giurisprudenza amministrativa, il Comune non può, servendosi delle proprie potestà in materia urbanistica, dettare in modo surrettizio ulteriori limiti per ridurre l'esposizione ai campi elettromagnetici, né vietare l'istallazione delle stazioni radio base per intere aree omogenee del territorio comunale, atteso che tale divieto da un lato risulterebbe come un’irragionevole compressione dell’attività delle società di telefonia e di diffusione del servizio pubblico e dall’altro costringerebbe, il gestore ad utilizzare impianti molto più potenti e potenzialmente pericolosi per la salute umana (cfr. T.A.R. CAMPANIA NAPOLI, Sez. I, 17 dicembre 2004, n. 19382)
Come appare evidente, il Comune ha ridotto in maniera rilevante le aree del territorio comunale ritenute idonee ad ospitare gli impianti di telefonia cellulare.
Così operando l’Amministrazione comunale ha indebitamente e sostanzialmente esercitato un potere riservato in via esclusiva allo Stato, al quale soltanto il legislatore ha demandato, per una condivisibile esigenza di uniformità ed omogeneità in ambito nazionale, il compito di fissare i criteri ed i limiti rilevanti al fine della protezione della popolazione dalle potenzialità nocive insite nell’esposizione a campi elettromagnetici (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II, 25 agosto 2001, n. 7015).
Viceversa, l’ente locale, al quale la legge affida funzioni residuali aventi rilievo attuativo, esecutivo, di controllo e vigilanza, non può introdurre surrettiziamente criteri e limiti ulteriori.
Come è stato evidenziato da questo TAR (Sent. N. 3565 del 2006 TAR Lazio sez. II bis) la legge 22 febbraio 2001, n. 36, concernente appunto la protezione dall’inquinamento derivante da impianti di telecomunicazione radio mobile, ha introdotto specifici valori e criteri di valutazione, quali il limite di esposizione, il valore di attenzione e gli obiettivi di qualità (art. 3), affidandone la determinazione allo Stato in considerazione del preminente interesse nazionale (D.M. n. 381 del 1988 e D.P.C.M. 8.7.2003)
Invece, spetta ai Comuni il potere di “adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.” Mentre ricade nella competenza regionale l’esercizio di varie funzioni, nel rispetto dei criteri e limiti nazionali, tra cui quelle di individuare i siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile.
Pertanto, i Comuni possono esercitare le proprie competenze nei limiti e secondo le modalità preventivamente stabiliti dalle Autorità regionali, spettando loro solo la facoltà di dettare la disciplina regolamentare, “volta a garantire il perseguimento e la realizzazione di un duplice obiettivo: a) il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti; b) la minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
E’, pertanto, da escludere che i Comuni, mediante la formale utilizzazione degli strumenti di natura urbanistico-edilizia, possano adottare misure che nella sostanza costituiscono una deroga ai predetti limiti di esposizione fissati dallo Stato (quali, ad esempio, il generalizzato divieto di installazione delle stazioni radio-base per la telefonia cellulare in tutte le zone territoriali omogenee a destinazione residenziale) ovvero introdurre misure tipicamente urbanistiche (distanze, altezze, localizzazioni, ecc.) che, non rivelandosi funzionali al governo del territorio, ma piuttosto alla tutela della salute dai rischi dell’elettromagnetismo (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 3 giugno 2002, n. 3095; id., 30 maggio 2003, n. 2997), producano l’effetto di sovrapporre una determinazione cautelativa, ispirata al principio di precauzione, alla normativa statale che ha fissato i limiti di radiofrequenza, eludendo in definitiva tale normativa che non prevede misure così radicali (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 16 novembre 2004, n. 7502).”
Per quanto sinora rilevato risultano condivisibili le censure rivolte da parte ricorrente, avverso il provvedimento di diniego dell’autorizzazione, che si fonda sull’illegittimo presupposto del generalizzato divieto di installazione di impianti di telefonia mobile per intere zone omogenee, mentre non possono trovare condivisione le controdeduzioni dell’amministrazione.
In particolare, non può ritenersi precluso il sindacato di questo giudice in ordine all’illegittimo esercizio del potere di disciplina urbanistica, di cui alla previsione della variante al PRG, laddove – come ricordato -. esclude la possibilità di installare stazioni radio base in intere zone territoriali.
Conseguentemente il ricorso deve essere accolto e deve essere annullato il provvedimento di diniego, nonché la presupposta disciplina di cui alla variante impugnata, limitatamente al divieto di installazione delle stazioni radio base per intere zone omogenee.
Non merita, invece accoglimento la domanda risarcitoria, che si presenta generica, senza alcuna determinazione concreta del danno lamentato, peraltro in considerazione dell’avvenuto repentina sospensione del provvedimento di diniego.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda bis, accoglie in parte il ricorso, e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, nei limiti indicati in motivazione.
Respinge la domanda risarcitoria.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma il 12.10.2006 , in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori magistrati:
- Patrizio Giulia, Presidente
- Francesco Giordano
- Solveig Cogliani, Consigliere, estensore
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