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T.A.R. CALABRIA - REGGIO CALABRIA - Sentenza 25 ottobre 2006 n. 1642
Giuseppe Caruso – Presidente, Caterina Criscenti – Estensore
Cambareri (avv. A. Tripodi) c. Amministrazione provinciale di Reggio Calabria (avv.ti D. Barresi e A. Mattei)


Contratti della pubblica amministrazione – Giurisdizione e competenza – Appalto di fornitura – Aggiudicazione – Inerzia della p.a. nel richiedere la fornitura – Domanda di risarcimento dei danni – Ricorso – E’ inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

E’ inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo il ricorso col quale il ricorrente chiede che, dopo l’aggiudicazione della gara d’appalto, venga dichiarata l’illegittimità dell’inerzia della p.a. nel non aver richiesto la fornitura oggetto dell’appalto, con conseguente condanna alla rifusione dei danni subiti, perché si tratta di una domanda risarcitoria che trova il proprio presupposto nell’inadempimento, da parte della p.a., degli obblighi contrattuali sorti a seguito dell’aggiudicazione.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CALABRIA
SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA




composto dai Magistrati:
- GIUSEPPE CARUSO - Presidente
- DANIELE BURZICHELLI - Consigliere
- CATERINA CRISCENTI - Primo Referendario rel.,est.
ha pronunciato la seguente


SENTENZA




sul ricorso N. 1189/03 R.G. proposto da

CAMBARERI Antonino, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonino TRIPODI, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Pellicano, 31/d (studio Travia)


CONTRO




Amministrazione provinciale di Reggio Calabria, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Domenico BARRESI e Alessando MATTEI dell’Ufficio legale dell’Ente ed elettivamente domiciliata presso la Sede dell’Ente Provincia in Reggio Calabria, Via S. Anna, 2 Tr. Spirito Santo


avverso



il comportamento di inerzia tenuto dall’amministrazione provinciale di Reggio Calabria – successivamente all’aggiudicazione da parte del ricorrente della gara d’appalto del 23 aprile 2002 per la fornitura di n. 200 cinghiali da destinare al ripopolamento faunistico del territorio provinciale – concretatosi nel mancato avvio della procedura di consegna della selvaggina e nell’ingiustificato diniego a stipulare il relativo contratto con conseguente autorizzazione alla consegna degli animali oggetto di gara, che si riconduce al verbale di aggiudicazione della gara del 23.4.2002 e si estende a tutti gli atti precedenti, prodromici e conseguenziali della gara medesima e dell’intero procedimento

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Vista la memoria difensiva presentata nell’interesse del ricorrente;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato per la pubblica udienza del 22 giugno 2006 il relatore Caterina CRISCENTI ed uditi i procuratori delle parti, come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO



CAMBARERI Antonino, quale legale rappresentante della s.r.l. A.G.E.C., premesso di essere rimasto aggiudicatario della gara indetta dall’Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria con bando del 28 marzo 2002 per la fornitura di 200 cinghiali da destinare al ripopolamento faunistico del territorio provinciale e di aver custodito gli animali dal 10 maggio 2002 (giorno previsto per la consegna) al 26 novembre 2002, data in cui gran parte dei cinghiali, unitamente ad altri animali, venivano rubati, esponeva di aver richiesto all’amministrazione con lettera del 13 dicembre 2002, dopo numerose richieste verbali, oltre al risarcimento dei danni, anche di palesare quale fossero le proprie determinazioni in ordine alla consegna degli animali.
Avendo l’Ente comunicato, in data 10 marzo 2003, l’esistenza di motivi ostativi alla consegna dei cinghiali, consistenti nella vigenza di un vincolo veterinario per malattia vescicolare, col ricorso che si esamina il ricorrente chiede che venga dichiarata l’illegittimità dell’inerzia tenuta dall’Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria, con condanna alla rifusione dei danni subiti.
Si costituisce l’Amministrazione provinciale di Reggio Calabria, chiedendo preliminarmente che il ricorso venga dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione; nel merito che il ricorso venga respinto o, in subordine, che il diritto al risarcimento venga riconosciuto nei limiti dell’art. 345 l.n. 2248/1865 all. F.
All’udienza pubblica del 22 giugno 2006, sentite le parti, la causa è stata posta in decisione.


DIRITTO



Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
Il ricorrente chiede che venga dichiarata l’illegittimità dell’inerzia tenuta dall’Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria dopo l’aggiudicazione della gara d’appalto per la fornitura di 200 cinghiali, consistente essenzialmente nel non aver richiesto la consegna dei capi di bestiame, con condanna alla rifusione dei danni subiti, rapportati al valore dei capi di selvaggina, alle spese di mantenimento della selvaggina, nonché alla perdita di chances per non aver potuto partecipare ad altre gare.
Si tratta, dunque, di una domanda risarcitoria che trova il proprio presupposto nell’inadempimento, da parte della pubblica amministrazione, degli obblighi contrattuali, che sarebbero sorti a seguito dell’aggiudicazione.
Il ricorrente prospetta, dunque, la titolarità di una posizione di diritto soggettivo, che come tale è tutelabile innanzi al giudice ordinario.
Per la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario è sufficiente, infatti, che la pretesa dell'attore si fondi sull'esistenza di una aggiudicazione definitiva in seguito a pubblici incanti o a private licitazioni, la quale, equivalendo al contratto "per ogni legale effetto" (art. 16 del r.d. 18 novembre 1923 n. 2440), conferisce alla posizione giuridica dedotta in giudizio dall'aggiudicatario la natura di diritto soggettivo derivante dal contratto (così Cass. S.U., 15 aprile 2003 n. 5992).
Né è ravvisabile in tale ambito una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: non può invocarsi, infatti, nè l’art. 33 d.lgs. n. 80/98, come modif. dall’art. 7 l.n. 207/00– come prospettato dal ricorrente nella memoria difensiva – atteso che si tratta di disposizione che riguarda espressamente i servizi pubblici, nè l’art. 6 l.n. 205/00, che riguarda esclusivamente le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, mentre, nel caso in esame, la procedura si è ormai conclusa.
Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, ma si ravvisano giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio


P.Q.M.




Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria - Sezione Staccata di Reggio Calabria – definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina all’autorità amministrativa di eseguire la presente sentenza.

Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 22 giugno 2006.


Depositata Il 25 ottobre 2006



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