T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 13 ottobre 2006 n. 2680
C. Piscitello Pres. B. Lelli Est.
D. Benvenuti (Avv.ti S. Petrangeli ed M. Mattucci) contro la Questura di Ravenna (Avvocatura dello Stato) |
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Giochi e scommesse - Sport – Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive ex art. 6 L. 401/89 – Individuazione del soggetto responsabile del danneggiamento non avvenuta nell’immediatezza Motivazione - Esplicitazione delle ragioni per le quali sussiste la ragionevole certezza dell’esattezza di tale individuazione - Necessità
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In tema divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, laddove l’individuazione del soggetto responsabile del danneggiamento non sia stata fatta nell’immediatezza, bensì in occasione di una successiva partita, la motivazione del provvedimento DASPO deve dar conto, con la necessaria precisione, delle ragioni per le quali sussiste la ragionevole certezza dell’esattezza di tale individuazione, pena l’illegittimità per difetto di istruttoria e motivazione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Registro Sentenze: 2680/06
Registro Generale: 913/2006
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA - SEZIONE I
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nelle persone dei Signori: CALOGERO PISCITELLO Presidente; GIANCARLO MOZZARELLI Cons.; BRUNO LELLI Cons. , relatore
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nella Camera di Consiglio del 21 Settembre 2006
Visto il ricorso 913/2006 proposto da:
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BENVENUTI DANIELE rappresentato e difeso da: PETRANGELI AVV. SIMONE MATTUCCI AVV. MAURO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA C. BATTISTI N. 33 presso LUPOI AVV. MICHELE ANGELO
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contro
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QUESTURA DI RAVENNA rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA RENI 4 presso la sua sede
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per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
del provvedimento Daspo nr. 08/2006 del 8.6.2006 del Questore di Ravenna, notificato al ricorrente il giorno 15 giugno 2006 presso gli Uffici della Digos della Questura di Rieti;
ove occorra della nota prot. car. A4/06/Gab 18.5.2006 del Commissariato di P.S. di Faenza;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
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Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di: QUESTURA DI RAVENNA
Designato relatore il Cons. BRUNO LELLI
Uditi, alla Camera di Consiglio del 21.9.2006, gli Avvocati presenti come risulta dal verbale d’udienza;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Visti gli atti tutti della causa;
Ritenuto che è possibile procedere in forma semplificata per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.
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FATTO e DIRITTO
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1. Il ricorrente ha impugnato i divieti di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive adottato dal Questore di Ravenna ai sensi dell’art. 6 l. n. 401 del 1989 e successive modificazioni deducendo censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili.
L'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio deducendo, con varie argomentazioni, l'infondatezza del ricorso.
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2. E’ infondata la censura di incompetenza del Questore di Ravenna (in quanto, deduce il ricorrente, il provvedimento poteva essere assunto unicamente dal Questore del luogo di residenza) alla luce della giurisprudenza più recente secondo cui, in tema di provvedimenti previsti dall'art. 6 l. n. 401 del 1989 e successive modificazioni, conseguenti a turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, l'atipicità delle prescrizioni rispetto alle ordinarie misure di prevenzione esclude l'applicabilità automatica della regola di determinazione della competenza dettata dall'art. 4 l. n. 1423 del 1956.
Al contrario, il radicamento della competenza in capo al Questore del luogo in cui sono stati commessi i fatti ( gli episodi di violenza o le condotte di incitamento alla violenza) trova solidi elementi a sostegno nella circostanza che la misura "de qua" è collegata ad una situazione di pericolosità desunta in via esclusiva dai fatti specifici commessi in occasione di manifestazioni sportive e non dalla complessiva personalità dell'obbligato (Cass. pen., I, 15 giugno 2004, n. 29114; T.A.R. Lombardia, I, 5 febbraio 2004, n. 477; T.A.R. Umbria, 31 agosto 2004, n. 489; TAR Toscana I, n. 1752/2005).
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3. Infondato, inoltre, è il motivo attinente alla violazione dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, modificata dal d.l. n. 336 del 2001 convertito nella legge n. 377 del 2001, per insufficiente specificazione dell’oggetto.
Detto articolo, invero, prevede che l'Amministrazione possa disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime.
Il provvedimenti impugnato, limitando l’accesso agli impianti in cui si svolgono manifestazioni sportive relative a tornei nazionali ed internazionali è sufficientemente preciso e, quindi, rispettoso del criterio dettato dalla norma.
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4. Ciò posto devono essere esaminati i motivi con cui viene censurato il contenuto del provvedimento.
Appare fondato ed assorbente il dedotto vizio di difetto di istruttoria e di motivazione, in relazione alle modalità di individuazione del soggetto responsabile del danneggiamento.
Dalla documentazione in atti emerge che tale individuazione non è stata fatta nell’immediatezza, bensì in occasione di una successiva partita e non vengono spiegate con la necessaria precisione le ragioni per le quali sussiste la ragionevole certezza dell’esattezza di tale individuazione, ragioni che non emergono neppure dai fatti rappresentati.
Ciò posto, ferma restando la facoltà di rinnovare il provvedimento in relazione ad una nuova istruttoria o ad altri elementi probatori in possesso dell’Autorità di Polizia, il provvedimento deve essere annullato.
Valutata la vicenda nel suo complesso e tenuto conto del diverso esito processuale dei vari motivi di ricorso, sussistono giuste ragioni per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sede di Bologna, Sezione Prima, accoglie il ricorso in epigrafe ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione e per l’effetto ed annulla il provvedimento impugnato del Questore di Ravenna.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
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Così deciso in Bologna in data 21.9.2006.
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Depositata in Segreteria in data 13/10/2006
Bologna li 13/10/2006
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