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n. 10-2006 - © copyright

T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA - TRIESTE - Sentenza 28 settembre 2006 n. 608
Pres.ed Est.: Borea
Nafi Berisha(Avv. G. Carbone) c/ Questura di Trieste (Avv. a Distr. Stato)


Stranieri - Domanda di riconoscimento dello status di rifugiato - Competenza territoriale - Art.12, comma 2, DPR n. 304/04 - Interpretazione

L’art. 12, comma 2, DPR n.304/04, secondo cui “competente a conoscere delle domande presentate dai richiedenti asilo presenti nei centri di identificazione o nei centri di permanenza temporanea o assistenza è la commissione territoriale nella cui circoscrizione territoriale è collocato il centro. Negli altri casi è competente la commissione nella cui circoscrizione è presentata la domanda”, va interpretato nel senso che la commissione competente si deve individuare a seconda se la domanda di riconoscimento venga presentata prima o dopo l’accesso nel centro di identificazione o di assistenza. Soltanto se presentata dopo, risulta competente la commissione ricompresa nella circoscrizione in cui si trova il centro, mentre, se presentata prima, la competenza si radica in ragione del luogo di presentazione della domanda, a prescindere dalla localizzazione del centro nel quale l’interessato venga (successivamente) ospitato.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia




nelle persone dei magistrati:
Vincenzo Borea - presidente est.
Enzo Di Sciascio - consigliere
Vincenzo Farina – consigliere
ha pronunciato la seguente


SENTENZA




sul ricorso n. 368/06, proposto dal

sig. Nafi BERISHA, rappresentato e difeso dall’avv. Gianfranco Carbone con domicilio eletto in Trieste presso il medesimo, Via Romagna n. 30;


contro




Questura di Trieste, rappresentata e difesa dall’Avv.tura distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege;


per l’annullamento



del provvedimento 5 luglio 2006 con il quale si è disposto il trattenimento del ricorrente presso il centro di identificazione di Foggia e si è demandata alla commissione territoriale di quella città la competenza a conoscere della sua domanda di riconoscimento dello status di rifugiato.;

Visto il ricorso,con i relativi allegati;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio della P.A. intimata e la documentazione da questa depositata;
Visti gli atti di causa;
Nominato relatore alla camera di consiglio del 30 agosto 2006 il pres. Borea e uditi altresì i difensori delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:


FATTO E DIRITTO




Il ricorso, ben istruito in fatto, di agevole soluzione in diritto, può essere direttamente deciso nel merito in sede cautelare, una volta accertata l’integrità del contraddittorio.
Il ricorso (il cui atto introduttivo è stato seguito pochi giorni dopo da ulteriori argomentazioni integrative, impropriamente definite motivi aggiunti in quanto notificate abbondantemente prima della scadenza del termine per l’impugnazione e, non a caso, depositate congiuntamente all’atto introduttivo) è fondato e merita accoglimento, dovendosi preliminarmente ritenere priva di pregio l’eccezione addotta dalla difesa della P.A. di inammissibilità del ricorso stesso per assserita carenza nell’atto impugnato delle caratteristiche proprie di un provvedimeto autoritativo.
Occorre ricordare che, il ricorrente, di cittadinanza serbo-montenegrina, entrato in Italia illegalmente in un punto imprecisato del confine sloveno in data 11 giugno 2006, il successivo 5 luglio si presentava alla questura di Trieste chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi del D.L. n. 416/89 e successive modifiche. Lo stesso giorno la Questura di Trieste, in applicazione dell’art. 1 bis, comma 2, del suddetto D.L., ottenuta via fax indicazione dal Ministero che il centro di identificazione con posti disponibili più vicino (disponendo la norma che in tali centri devono essere trattenuti gli interessati in attesa dell’esame della domanda da parte della commissione territoriale competente) era quello di Foggia, disponeva che l’interessato si presentasse colà entro 48 ore, ad un tempo precisando, per ciò che qui più interessa, che la commissione territoriale investita dell’esame della domanda dell’interessato era quella insediata nella medesima città di Foggia.
Di tale ultima determinazione si duole appunto il ricorrente, il quale ritiene che la commissione territoriale competente a valutare la propria domanda sia invece quella di Gorizia.
La doglianza è ammissibile e fondata.
E’ ammissibile perché, contrariamente a quanto vorrebbe la P.A. con la suaccennata eccezione, non sembra consentito porre in dubbio la natura provvedimentale della determinazione suddetta, la quale riveste certamente natura di ordine impartito all’interessato (di recarsi al centro di identificazione di Foggia entro 48 ore) la cui elusione comporterebbe in sostanza come sanzione la rinuncia all’istanza di riconoscimento dello status di rifugiato, come si evince dallo stesso atto impugnato.
E’ vero che l’atto fornisce un’interpretazione della norma, ma non è altrettanto vero che a tale intepretazione esso si limiti, posto che da questa prende corpo l’ordine impartito al ricorrente, di natura certamente autoritativa e di contenuto lesivo per l’interessato, il cui pregiudizio sta nel dovervi prestare ossequio pena il venir meno dell’obiettivo perseguito con l’istanza presentata: e che l’atto sia un vero e proprio provvedimento risulta dal tenore del medesimo, ove si conclude con la clausola dell’impugnabilità giurisdizionale al TAR ovvero in via gerarchica al Prefetto.
Nel merito la dedotta censura di violazione di legge è fondata, perché, seppur con conseguenze nella specie forse discutibili sul piano logico, appare incontrovertibile sul piano letterale che la commissione territoriale competente nella specie è quella di Gorizia (nella cui circoscrizione si trova Trieste, ove la domanda era stata presentata) e non già quella di Foggia, a nulla rilevando che l’interessato venga contestualmente destinato al centro di identificazione di Foggia, individuato soltanto perché il più vicino (sic!) con posti disponibili.
Giustamente infatti si richiama
Questa essendo la norma da applicare, è evidente che l’individuazione della commissione competente va operata distintamente a seconda se la domanda di riconoscimento venga presentata prima o dopo l’accesso nel centro di identificazione o di assistenza: soltanto se presentata dopo, risulta competente la commissione ricompresa nella circoscrizione in cui si trova il centro, mentre, se presentata prima, la competenza si radica in ragione del luogo di presentazione della domanda, a prescindere dalla localizzazione del centro nel quale l’interessato venga (successivamente) ospitato.
Questo dice la norma, e non vale rilevarne nella specie le incongruenze applicative, essendo evidente che non si può far colpa al legislatore di non aver messo in conto l’eventualità che gli interessati, una volta presentata la domanda in una determinata località, potessero essere inviati, per ragioni di necessità, ad un centro di identificazione di una diversa e (come nella specie) lontanissima circoscrizione.
Il ricorso deve dunque essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo a favore del ricorrente, cui viene concesso il patrocinio a spese dello Stato.


P.Q.M.




Il Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza o eccezione, lo accoglie, e per l’effetto annulla in parte qua l’atto impugnato.
Condanna la soccombente Amministrazione alla rifusione delle spese e competenze giudiziali a favore dello Stato ex art. 133 DPR n. 115/02 che liquida in complessivi euro 500 (cinquecento) e del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa;

Così deciso in Trieste, in Camera di Consiglio, il 30 agosto 2006.

Depositato nella Segreteria del Tribunale il giorno 28.09.2006



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