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n. 10-2006 - © copyright

 

T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE II - Sentenza 1 settembre 2006 n. 3156
Pres. Calvo– Est. Correale
Aimeri Ambiente srl (avv. Lentini, Ferrentino, Casavecchia) c. C.E.C. Consorzio Ecologico Cuneese (avv. Montanaro) e S.E.A srl (avv. Barosio, Sarzotti, Quaranta), Doks Lanterna spa (avv. L. Acquarone, G. Acquarone)


1. Contratti della PA – Appalto di servizi – Gara – Offerta economicamente più vantaggiosa – Valutazione dell’offerta tecnica – Capacità tecnica – Merito tecnico – Differenza – Attribuzione di punteggio non proporzionale al numero di mezzi offerti – Illegittimità in re ipsa – Carenza.

 

2. Contratti della PA – Appalto di servizi – Gara – Offerta economicamente più vantaggiosa – Valutazione dell’offerta economica – Rispetto dei parametri previsti dalla lex specialis – Necessità - Fattispecie

1. In materia di valutazione dell’offerta tecnica in sede di applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’aggiudicazione di appalto di servizi, l’attribuzione da parte della Commissione di un punteggio non proporzionale al numero dei mezzi impiegati non è di per sé illegittimo, in assenza di diverse previsioni della lex di gara, vista la differenza fra capacità tecnica e merito tecnico.

 

2. In materia di valutazione dell’offerta economica in sede di applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’aggiudicazione di appalto di servizi, la valutazione della Commissione deve comunque tenere conto dei parametri per la formulazione del prezzo come previsti nella legge di gara (nel caso di specie, la complessiva somma offerta corrispondeva ad una durata media della prestazione di mezzo minuto quando nelle proprie giustificazioni il concorrente aveva chiarito che il limite minimo indispensabile era pari a un minuto, ma il Giudice ha ritenuto legittimo il comportamento della Commissione che ha ritenuto accettabile l’offerta in quanto la legge di gara non prevedeva parametri per la formulazione dell’offerta che “congelassero” la durata della singola prestazione)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Sent. n. 3156
Anno 2006
R.g. n. 85
Anno 2006

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
– 2^ Sezione –

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 85/2006 proposto da

 

AIMERI AMBIENTE s.r.l., con sede in Legnano, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Massimo Delbecchi, in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo R.T.I. con Ge.Se.Nu.-Gestione Servizi Nettezza Urbana s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Lorenzo Lentini, Feliciana Ferrentino e Marco Casavecchia ed elettivamente domiciliata in Torino, via Sacchi n.44, presso lo studio del terzo,

 

contro

 

il C.E.C. Consorzio Ecologico Cuneese, con sede in Cuneo, Via Roma n.28, presso il Municipio di Cuneo, in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, Sig. Livio Lanzavecchia, rappresentato e difeso dall’avv. Riccardo Montanaro ed elettivamente domiciliato in Torino, via del Carmine n.2, presso lo studio Montanaro e Associati;

 

e nei confronti di

 

- S.E.A. – Soluzioni Ecologiche Ambientali s.r.l., con sede in Torino, via Livorno 60, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica signor Marco Origliasso, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Vittorio Barosio, Bruno Sarzotti e Mariateresa Quaranta ed elettivamente domiciliata in Torino, corso Galileo Ferraris 120, presso lo studio del primo,

 

- DOCKS LANTERNA s.p.a., in persona del legale rappresentante, Amministratore Unico, dott. Santino Pesce, con sede in Genova, via Corsica n. 21/6, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Lorenzo Acquarone e Giovanni Acquarone ed elettivamente domiciliata in Torino, corso Galileo Ferraris 120, presso lo studio del prof. avv. Vittorio Barosio,

 

per l’annullamento – previa sospensione -
a – del verbale 26/10/2005, n.18, con il quale la Commissione Giudicatrice, ha escluso il costituendo R.T.I. tra Aimeri Ambiente e Ge.Se.Nu. dall’appalto concorso indetto dal Consorzio Ecologico Cuneese per la raccolta, il trasporto e il conferimento di rifiuti solidi urbani e assimilati ed altri servizi di igiene ambientale;
b – del provvedimento della Commissione Giudicatrice con cui è stata disposta l’aggiudicazione in favore del R.T.I. S.E.A. S.r.l. – Docks Lanterna S.p.A.;
c – della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del suddetto Consorzio 26/10/2005 n.33, con la quale sono stati approvati i verbali della Commissione Giudicatrice, nonché definitivamente aggiudicato l’appalto in questione al R.T.I. S.E.A. Soluzioni Ecologiche Ambientali s.r.l. – Docks Lanterna s.p.a.;
d – della nota del Consorzio Ecologico Cuneese 7/11/2005, prot. n. 2645, con la quale è stata trasmessa ad Aimeri Ambiente la menzionata deliberazione 26/10/2005, n.33, nonché comunicata l’aggiudicazione dell’appalto concorso;
e - della nota del Consorzio Ecologico Cuneese n. 3067 prot. del 16.12.2005, con cui è stata comunicata all’Aimeri Ambiente la cessazione dal servizio alla data del 31.12.2005, con subentro della nuova aggiudicataria con decorrenza dal 1.1.2006;
f – del verbale del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Ecologico Cuneese 4/5/2005, n.5 – e della deliberazione ivi riportata (senza numero di protocollo) –
e/o la declaratoria di nullità
del contratto di servizio eventualmente stipulato tra C.E.C. – Consorzio Ecologico Cuneese e l’R.T.I. S.E.A. Soluzioni Ecologiche Ambientali s.r.l. – Docks Lanterna s.p.a., avente ad oggetto la raccolta, il trasporto e il conferimento di rifiuti solidi urbani e assimilati e di altri servizi di igiene ambientale
nonché per la condanna
di C.E.C. – Consorzio Ecologico Cuneese al risarcimento del danno ingiusto subito dal costituendo raggruppamento tra Aimeri Ambiente e Ge.Ne.Su., anche, se del caso, attraverso la reintegrazione in forma specifica,
Visti l’atto di costituzione a seguito di adesione a regolamento di competenza ai sensi dell’art. 31 l.n. 1034/1971, con i relativi allegati, depositato dalla società ricorrente il 25 gennaio 2006;

 

Visti l’atto di costituzione in giudizio del Consorzio Ecologico Cuneese ed i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio della S.E.A.-Soluzioni Ecologiche Ambientali s.r.l. ed i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione e difesa della Docks Lanterna s.p.a. ed i relativi allegati;
Viste le memorie depositate dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa e le produzioni documentali delle parti;
Relatore alla pubblica udienza del 27 aprile 2006 il Referendario Ivo Correale;
Uditi l’avv. F. Ferrentino, per la società ricorrente, l’avv. R. Montanaro, per il Consorzio Ecologico Cuneese, gli avv.ti B. Sarzotti e M. Quaranta, per la S.E.A. Soluzioni Ecologiche Ambientali s.r.l., l’avv. A. Salustri, su delega dell’avv. L. Acquarone, per la Docks Lanterna s.p.a.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO

 

Con bando di gara del 28 dicembre 2004, pubblicato nei termini e con le modalità di legge, il Consorzio Ecologico Cuneese-C.E.C. indiceva un appalto-concorso per l’aggiudicazione del servizio di raccolta, trasporto e conferimento di rifiuti solidi urbani ed assimilati ed altri servizi di igiene ambientale, meglio descritti nel relativo Capitolato speciale d’appalto, in riferimento a diciannove comuni del territorio della provincia di Cuneo elencati al punto II.1.7 del citato bando di gara.
Tra le altre prescrizioni, per quel che rileva nella presente sede, al punto II.2.1 di tale bando, era indicato in euro 39.940.000, i.v.a. esclusa, l’importo complessivo a base di gara per l’intera durata dell’appalto e, al punto IV.3.2, era specificato che “Il bando integrale, la richiesta di partecipazione (fac-simile) e il capitolato speciale d’appalto sono scaricabili sul sito internet all’indirizzo htpp://www.cec-cuneo.it”.
Il Disciplinare di gara, poi, indicava all’art. 1, in sette anni la durata dell’appalto, dal 1 ottobre 2005 al 30 settembre 2012, salve eventuali proroghe tecniche; all’art. 2 ribadiva l’importo complessivo a base dell’appalto in euro 39.940.000,00 i.v.a. esclusa; all’art. 6 ribadiva altresì l’indicazione del sito internet da cui “scaricare” i documenti di gara; all’art.7.2 specificava che l’offerta economica doveva indicare i costi dettagliati per singoli servizi (escluse le aree ecologiche) e i singoli comuni suddivisi per le voci: personale, costi di gestione, ammortamenti.
Il Capitolato Speciale di gara, infine, per quel che rileva, ribadiva le disposizioni sopra richiamate e, in più, specificava quanto segue:
- all’art. 6, che “I documenti di gara sono scaricabili dal sito internet: www.cec-cuneo.it. Eventuali richieste di informazioni complementari sul capitolato dovranno pervenire non oltre il 15° giorno antecedente alla scadenza del termine fissato per la ricezione dell’offerta. Le comunicazioni ai candidati verranno effettuate almeno sei (6) giorni prima del termine per la ricezione delle offerte. Le informazioni complementari di carattere generale verranno riportate sul sito (FAQ)”;
- all’art. 11, elencava in apposita tabella i diciannove comuni interessati dal servizio, con il relativo numero di abitanti, specificando però: “Per il Comune di Centallo l’affidamento del servizio è differito. L’Appaltatore dovrà comunque presentare per questo Comune tutti i conteggi occorrenti che saranno tenuti in considerazione al momento della scadenza dell’attuale contratto, previsto per il 30.4.2007. Al momento del conferimento del servizio, previsto per l’1 maggio 2007, verranno applicati i valori presentati in sede di offerta adeguati secondo gli indici ISTAT come previsto dall’art. 25.”;
- all’art. 29, ribadiva l’importo complessivo a base di gara per tutti i servizi e per l’intera durata dell’appalto, di euro 30.940.000,00;
- all’art. 30 indicava, infine: “Costituisce motivo di esclusione dalla gara, la presentazione di offerte in aumento o alla pari rispetto alla somma a base d’asta”.
Entro la prescritta data del 22 febbraio 2005 pervenivano al Consorzio appaltante dieci domande di partecipazione di ditte interessate.
Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, con deliberazione n.7 del 9 marzo 2005, approvava l’elenco delle ditte da invitare e in data 15 marzo 2005 erano inviate le relative raccomandate contenenti l’invito alla gara.
Alla luce di tali disposizioni, rilevando incertezza in ordine all’effettivo importo a base di gara, in relazione alle disposizioni di cui all’art. 11 e all’art. 29 del Capitolato, tenuto conto che per il Comune di Centallo il servizio non sarebbe partito prima del 1 maggio 2007 e dubitando se il valore ad esso riferito poteva non essere considerato quale importo a base di gara, alcuni partecipanti facevano pervenire alla stazione appaltante, tra altre, una specifica richiesta di chiarimento, riportata sul richiamato sito internet del C.E.C. tra le altre FAQ ( vale a dire le domande e risposte più frequenti – “Frequently Asked Question”)
In particolare, al relativo quesito: “Con riferimento all’articolo 29 del Capitolato ed in relazione alla diversa data di attivazione del servizio presso il comune di Centallo rispetto a tutti gli altri comuni, si chiede di conoscere se il canone posto a base di gara debba ritenersi forfetariamente già comprensivo del canone relativo al comune di Centallo o se all’atto dell’attivazione del servizio questo debba essere diversamente remunerato in aggiunta al canone precedentemente percepito, sulla base dei conteggi analitici dei servizi per singolo comune, indicati in offerta”, la stazione appaltante pubblicava la seguente risposta: “Si precisa che, stante quanto previsto nel Capitolato Speciale di Appalto (art.11) in merito alla decorrenza del servizio per il Comune di Centallo a far data dal 1 maggio 2007, l’importo complessivo a base di gara deve intendersi pari a Euro 30.650.000, anziché Euro 30.940.000”.
Il Consorzio appaltante, comunque, faceva seguire tale indicazione in forma telematica da singole lettere raccomandate inviate a tutti i soggetti invitati, in cui era indicato testualmente che “…sul sito internet…sono disponibili in formato PDF, alcune FAQ pervenute d alcuni concorrenti.”, allegando in forma cartacea il testo contenente il quesito e la risposta sopra riportati.
Entro la data del 4 giugno 2005 pervenivano alla stazione appaltante quattro offerte.
Nella prima sessione dei lavori, nella seduta del 22 giugno 2005, la Commissione di gara esaminava i documenti ed ammetteva i partecipanti, dando lettura dell’oggetto e delle modalità di gara, dichiarando, tra l’altro, che l’importo a base d’asta ammontava a euro 30.650.000,00.
Nelle successive sedute dell’8 e 25 luglio 2005, 31 agosto 2005, 8-14-17-21-23-28-30 settembre 2005, 1-6-14-19 ottobre 2005 erano compiute le verifiche delle offerte tecniche, on attribuzione dei relativi punteggi.
Nella seduta del 26 ottobre 2005, aperti i plichi contenenti le offerte economiche, la Commissione di gara rilevava che due offerte erano superiori alla base d’asta, come risultante dal bando di gara rettificato con comunicazione del 9 maggio 2005 pervenuta ad entrambe le A.T.I. offerenti, e pertanto provvedeva ad escludere le due ATI in questione, tra cui quella tra l’Aimeri Ambiente s.r.l. e la Ge.Se.Nu. s.p.a.
La Aimeri Ambiente s.r.l., con ricorso avanti al T.A.R. Campania, sez. Salerno, chiedeva l’annullamento, previe misure cautelari, anche interinali, di tale verbale, degli atti presupposti e del provvedimento di aggiudicazione della gara.
In seguito ad adesione a regolamento di competenza proposto avanti a quel Tribunale da tutte le altre parti costituite in giudizio ed in virtù della relativa ordinanza n. 70/2006, con la quale si disponeva la trasmissione del fascicolo d’ufficio al T.A.R. Piemonte, ai sensi dell’art. 31 l.n. 1034/1971, la medesima società si costituiva avanti a questo Tribunale con atto depositato in data 25 gennaio 2006, ove era riportato il testo del ricorso già proposto avanti al TAR Campania, sez. Salerno, con il quale lamentava:

 

I. Violazione art.8 e ss., d.lgs. n. 157/1995. Violazione art. 97, Cost. – Violazione art. 6, capitolato speciale – Difetto di istruttoria, illogicità e irragionevolezza. Contraddittorietà. Ingiustizia grave e manifesta.
La società ricorrente evidenziava che tanto il bando di gara quanto la lettera d’invito, il disciplinare di gara e il capitolato d’appalto riportavano il valore di euro 30.940.000,00 come importo a base d’asta e che il capitolato speciale, all’art.11, prevedeva espressamente la situazione del Comune di Centallo, a proposito del quale era rammentata la diversa scadenza contrattuale.
Tale importo, quindi, era stato surrettiziamente modificato dopo circa due mesi dalla trasmissione delle lettere invito, andando ad incidere su un elemento essenziale della gara, che non poteva più essere modificato dopo la pubblicazione del bando e la spedizione degli inviti ai concorrenti.
Né tale variazione, comunque, poteva essere disposta sotto forma di “informazione complementare”, di cui all’art. 6 del Capitolato, disposizione che consentiva l’integrazione solo di elementi propri di tale fonte normativa di gara ma non di altre, quali il bando, il disciplinare e la lettera invito.
Né la precisazione di cui alla risposta al quesito n. 2 pubblicata sul sito internet poteva considerarsi esplicitazione di elementi già desumibili dalla documentazione di gara, in quanto tutte le clausole della legge di gara erano univoche sul punto e non necessitavano di alcuna integrazione o esplicitazione.
Inoltre, non era sufficiente la mera pubblicazione sul sito internet per dare adeguata pubblicità ad una modifica di un elemento essenziale della gara, tenuto conto anche che i moduli per la dichiarazione predisposti ugualmente in sede informatica, la dichiarazione di accettazione della legge di gara da presentare unitamente ai documenti a corredo dell’offerta, il capitolato da restituire siglato in ogni pagine riportavano tutti l’importo originario di euro 30.940.000,00.
Secondo la società ricorrente, quindi, la clausola modificativa doveva essere espunta e doveva essere ripristinata la clausola originaria sull’importo a base d’asta, conforme alla sua offerta economica.

 

II – Violazione art. 8 e ss. D.lgs. n. 157/1995. Violazione art. 3, legge n. 241/1990. Violazione art. 6, Capitolato Speciale. Difetto di istruttoria. Illogicità e irragionevolezza. Contraddittorietà. Ingiustizia grave e manifesta. Difetto di motivazione.
Prescindendo dalla legittimità di una modifica di un elemento essenziale di gara, la Aimeri Ambiente s.r.l. lamentava di non essere stata informata correttamente di tale modificazione.
Variazioni di tal genere, infatti, possono essere disposte unicamente attraverso forme di pubblicità identiche a quelle con le quali è stato diffuso originariamente l’atto poi modificato.
Nel caso di specie, il Consorzio si era limitato a comunicare genericamente che erano state pubblicate sul sito internet alcune “FAQ”, senza altro aggiungere e senza fare alcuno specifico riferimento all’intervenuta modificazione della base d’asta.
In subordine, la società ricorrente lamentava che ove l’art. 6 del Disciplinare avesse consentito una siffatta modifica, esso era da considerarsi gravemente illegittimo per violazione dell’art. 10 d.lgs. n. 157/1995 e dei principi generali in tema di pubblicità, imparzialità e “par condicio” dei concorrenti.

 

III. Violazione art. 8 e ss., d.lgs. n. 157/1995. Violazione art. 3 legge n. 241/1990. Violazione art. 6, Capitolato Speciale. Violazione dell’art. 97 Cost.. Difetto di istruttoria. Illogicità e irragionevolezza. Contraddittorietà. Ingiustizia grave e manifesta. Difetto di motivazione.
La società ricorrente rilevava che, da un’istanza di accesso appositamente presentata, era pervenuto alla sua attenzione il verbale del Consiglio di Amministrazione del Consorzio del 4 maggio 2005 che si era occupato della modifica dell’importo a base d’asta senza motivare sul punto in relazione alle chiare disposizioni della “lex specialis” di gara.
Inoltre, non si comprendeva perché nella comunicazione del 9 maggio 2005 inviata alle partecipanti non era fatto cenno alla seduta del Consiglio di Amministrazione del 4 maggio precedente.

 

IV. Violazione artt. 8 e ss., d.lgs. n. 157/1995. Violazione art. 3, legge n. 241/1990. Violazione dell’art. 97 Cost. Difetto di istruttoria. Illogicità e irragionevolezza. Contraddittorietà. Ingiustizia grave e manifesta. Difetto di motivazione.
La società ricorrente osservava che l’art. 6 del Capitolato speciale non consentiva la variazione dell’importo a base d’asta mediante informazioni complementari. Diversamente opinando, tale clausola si palesava illegittima per le ragioni già esposte con i motivi illustrati sub I) e II).
La società ricorrente, inoltre, avanzava anche domanda di risarcimento del danno, in principalità in forma specifica e in subordine per equivalente, anche ai sensi dell’art. 35, comma 2, d.lgs. n. 80/1998.
Si costituiva in giudizio il Consorzio Ecologico Cuneese, rilevando genericamente l’inammissibilità, irricevibilità e, comunque, l’infondatezza del ricorso.
Si costituiva in giudizio la S.E.A.-Soluzioni Ecologiche Ambientali s.r.l., rilevando anch’essa genericamente l’inammissibilità, irricevibilità e, comunque, l’infondatezza del ricorso.
Si costituiva in giudizio la Doks Lanterna s.p.a., rilevando principalmente l’inammissibilità del ricorso per nullità/inesistenza della sua notificazione. Il ricorso, infatti, risultava notificato senza l’ausilio dell’Ufficiale giudiziario ma solo via fax diretta e senza l’indicazione del numero dell’apparecchio telefax trasmittente, in violazione del decreto del Presidente del TAR Campania, sez. Salerno, del 27 dicembre 2005, che aveva autorizzato tale forma di notifica, nonché delle disposizioni generali di cui agli artt. 137 e 151 c.p.c. applicabili al caso di specie.
Con memoria depositata in prossimità della camera di consiglio per la trattazione della domanda cautelare dell’8 febbraio 2006, il Consorzio Ecologico Cuneese illustrava le sue difese.
In primo luogo, il Consorzio rilevava l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire.
Infatti, il ricorso risultava proposto da Aimeri Ambiente s.r.l., in proprio e quale mandataria di un costituendo – ma non costituito - raggruppamento di imprese, contestando l’esclusione e pretendendo la riammissione di tale raggruppamento.
La giurisprudenza, però, ha rilevato che non è impugnabile da una sola delle imprese associate il provvedimento di esclusione del RTI costituendo, in assenza di apposito mandato, non sussistendo utilità per una sola delle imprese ad essere riammessa, sia pure come mandataria del costituendo RTI.
Il Consorzio rilevava anche l’inammissibilità del ricorso sotto altro profilo, atteso che i chiarimenti relativi all’importo a base d’asta erano stati comunicati personalmente ai singoli partecipanti, con raccomandata del 9 maggio 2005, per cui non vi era interesse da parte della società ricorrente a contestarne la mancata pubblicazione, avendone comunque avuto piena conoscenza.
Ad ogni modo, la Aimeri Ambiente s.r.l. avrebbe dovuto impugnare nei termini di decadenza la suddetta raccomandata contenente i chiarimenti.
Nel merito, il Consorzio resistente rilevava comunque l’infondatezza del ricorso.
Anche la S.E.A. s.r.l. depositava in prossimità della suddetta camera di consiglio una memoria ad integrazione delle sue difese.
In particolare, la S.E.A. s.r.l. rilevava anch’essa l’inammissibilità del ricorso per essere stato presentato da una sola impresa del costituendo RTI, secondo le conclusioni cui era pervenuta anche la Corte di Giustizia in alcune sue pronunce, nonché l’infondatezza nel merito.
Alla camera di consiglio dell’8 febbraio 2006 la domanda cautelare era rinviata alla trattazione del merito.
In prossimità dell’udienza pubblica, la società ricorrente, il Consorzio resistente e la S.E.A. s.r.l. depositavano ulteriori memorie a sostegno delle proprie tesi difensive e a confutazione di quelle avversarie.
All’odierna udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
In data è stato pubblicato il dispositivo della presente sentenza.

 

DIRITTO

 

Il Collegio deve preliminarmente esaminare le eccezioni di inammissibilità del ricorso.
In primo luogo, il Collegio non ritiene condivisibile l’eccezione di nullità della notificazione del ricorso, perché avvenuta via fax, senza indicazione del numero dell’apparecchio trasmittente, e non attraverso l’Ufficiale Giudiziario competente, in violazione del decreto all’uopo pronunciato dal Presidente del TAR Campania, sez. Salerno.
Dalla documentazione depositata in giudizio, infatti, risulta che il ricorso è stato anche notificato nelle forme ordinarie, attraverso l’Ufficiale Giudiziario ed a mezzo del servizio postale, con consegna al medesimo in data 27 dicembre 2005 delle copie indirizzate al Consorzio resistente e alla S.E.A. Soluzioni Ecologiche Ambientali s.r.l.
Ne consegue che è sufficiente la consegna all’Ufficiale Giudiziario, secondo le recenti pronunce della giurisprudenza, anche della Corte Costituzionale, per perfezionare la procedura di notificazione in capo al soggetto notificante.
Il ricorso, quindi, è ammissibile in quanto notificato nelle forme di legge e nei termini di decadenza, all’autorità emanante e ad almeno uno dei controinteressati.
La mancata prova della notifica anche all’altra controinteressata Docks Lanterna s.p.a. nei suddetti termini e con le descritte modalità avrebbe comportato, semmai, una integrazione del contraddittorio, integrazione che non si rende, però, necessaria data la costituzione spontanea in giudizio da parte di tale società.
Deve essere invece accolta l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse sollevata dal Consorzio resistente e dalla S.E.A. s.r.l.
E’ indubbio infatti che l’offerta esclusa era stata formulata dal costituendo raggruppamento di imprese tra Aimeri Ambiente s.r.l. e Ge.Se.Nu. s.p.a., indicando le parti del servizio che sarebbero state eseguite da ciascuna, per le rispettive percentuali dell’84,96% (Aimeri Ambiente s.r.l.) e del 15,04 (Ge.Se.Nu. s.p.a.).
Inoltre, nell’offerta economica, le singole ditte specificavano, ai punti 2) e 3), “…2) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a raggrupparsi ad e conformarsi alla disciplina prevista dall’art. 11 del D.Lgs. n. 157/95 e s.m.i.; 3) di impegnarsi, in caso di affidamento del servizio, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza e procura ad AIMERI AMBIENTE S.r.l., nella sua qualità di impresa designata ‘Capogruppo Mandataria”, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e della mandante;”.
Ne consegue che il raggruppamento non si è mai costituito e che non è mai stato conferito alcun mandato da parte di Ge.Se.Nu. s.p.a. alla potenziale e futura capogruppo a rappresentare i suoi interessi.
Sul punto il Collegio, pur consapevole dell’oscillazione giurisprudenziale in merito, a proposito del quale alcune pronunce sono state richiamate anche dalla società ricorrente nella sua memoria (per tutte Cons. Stato, sez. V, n.6200/2005 e 2148/2004 nonché, aggiunge il Collegio, anche TAR Lombardia, Mi, sez. I, n. 4958/2005), ritiene di aderire all’orientamento che considera carente di interesse l’impresa di un costituendo RTI che, da sola, impugna in sede giurisdizionale un provvedimento di esclusione dell’offerta (presentata invece in forma congiunta), perché nessuna concreta utilità potrebbe derivarle da una eventuale decisione favorevole (Cons. Stato, sez. V, 17.7.01, n. 3950 e sez. VI, 9.7.04, n. 5032; TAR Lazio, sez.III, 19.4.2006, n. 2799 e TAR Campania-Sa, 1.12.05, n.2492).
La mancata costituzione del RTI, infatti, impedisce di configurare unitariamente un centro di imputazione di interessi e, per tale ragione, la singola associata – sia pure essa futura e potenziale “capogruppo” – difetta di interesse ad impugnare da sola l’esclusione della relativa offerta congiunta, quando l’altra impresa non risulti aver impugnato il provvedimento di esclusione che pure la riguardava, prestando così acquiescenza ad esso.
Come già rilevato da questo Tribunale (di questa Sezione, n. 3263/2005) nell’ipotesi di interesse ad agire da parte di singole imprese di costituendi RTI, vi è differenza tra l’impugnazione di un provvedimento di aggiudicazione a terzi e quella riferita ad una esclusione dell’offerta del costituendo RTI.
In tale ultima ipotesi, infatti, l’omessa impugnazione dell’esclusione da parte di una impresa che ha presentato un’offerta congiunta - e che si è posta, quindi, come destinataria di un’aggiudicazione unitaria - comporta l’impossibilità di una sua separata riammissione, nell’ipotesi dell’accoglimento del ricorso proposto unicamente dall’altra impresa raggruppanda, sia per l’assenza di qualunque mandato alla ricorrente di far valere in via d’azione pure le sua ragioni sia per la ricordata inesistenza di una concreta utilità in capo all’unica impresa ricorrente, che non può essere comunque riammessa da sola alla gara e non potrebbe comunque eseguire da sola il servizio, essendosi impegnata ad eseguirne solo una parte – nel caso di specie l’84,96%. Ciò soprattutto quando il servizio oggetto di gara non è frazionabile o eseguibile per lotti, secondo quanto indicato dalla legge di gara, che nel caso di specie, non risulta neanche impugnata sul punto.
L’interesse ad una ridefinizione in sede giurisdizionale degli esiti della gara contestata, infatti, si radica nei soggetti partecipanti in costituendo RTI fino a quando tale pluralità di soggetti, che hanno proposto una offerta congiuntamente, mantengono l’obiettivo in tali termini ma se tale “congiunzione” si scioglie, perché solo una delle imprese – in assenza di apposito mandato – insorge avverso gli atti di gara, in particolare avverso un’esclusione, ne consegue che tale obiettivo comune di aggiudicazione della gara non si palesa più attuale.
In proposito, il Collegio intende precisare che non è in discussione la titolarità delle singole imprese costituende di un RTI a proporre autonoma impugnazione degli atti della procedura di gara e quindi il profilo della loro legittimazione ad agire, di cui si occupa la giurisprudenza richiamata nella sua memoria dalla società ricorrente.
Tale giurisprudenza, anzi, rafforza quanto testè illustrato in ordine alla necessità che ciascuna impresa del raggruppamento costituendo impugni gli atti di gara ritenuti illegittimi, avendone, appunto, la legittimazione.
Il Collegio, quindi, precisa che è qui considerato decisivo esclusivamente il profilo legato alla carenza di interesse di una impresa che, pur vedendosi accolto il gravame con conseguente riammissione, non potrebbe vedersi aggiudicato il servizio di cui ha promesso l’esecuzione per una sola parte percentuale (pur se rilevante come nel caso di specie).
Tale posizione trova ulteriore conforto anche nella giurisprudenza della Corte di Giustizia in relazione all’interpretazione della “Direttiva Ricorsi” n. 89/665.
Con la sentenza 8 settembre 2005, C-129/04 la Corte ha precisato che “…non osta a che il ricorso contro una decisione di aggiudicazione di un appalto possa essere proposto unicamente da tutti i membri di un’associazione temporanea priva di personalità giuridica – che ha partecipato, in quanto tale, ad una procedura d’aggiudicazione di un appalto pubblico e non si è vista attribuire il detto appalto – e non da uno solo dei membri della detta associazione a titolo individuale”.
La Corte ha precisato anche che, se l’offerta risulta presentata da una associazione costituenda, è quest’ultima ad aver agito e non i suoi singoli componenti a titolo individuale.
Se è il raggruppamento ad aver partecipato alla gara nei confronti dei terzi e della stazione appaltante è il solo raggruppamento, quindi, ad essere destinatario dell’aggiudicazione o, in parallelo, aggiunge il Collegio, della esclusione.
Sulla base anche delle relative conclusioni dell’Avvocato Generale presentate il 15 marzo 2005, quindi, può affermarsi che la “Direttiva Ricorsi” attribuisce posizione rilevante solo al raggruppamento considerato in sé e non ai singoli componenti.
Il Collegio ritiene individuabile, quindi, un principio comunitario di parallelismo tra partecipazione e impugnazione che non può non trovare applicazione anche nel caso di specie.
Diversamente opinando e consentendo, quindi, l’impugnazione autonoma di provvedimenti di esclusione di offerte congiunte da parte di ciascuna impresa di un costituendo RTI, si arrecherebbe lesione anche al principio di concorrenza e “par condicio”, in quanto si consentirebbe, in questo caso, di impugnare provvedimenti di gara anche in difetto dei requisiti di partecipazione, dato che la singola impresa non potrebbe partecipare singolarmente, e si moltiplicherebbero in tal modo i mezzi di impugnazione.
A ciò si aggiunga che la giurisprudenza ha da tempo rilevato che laddove agiscano in giudizio tutte le imprese del raggruppamento, la rinuncia di singole imprese al ricorso o eventuali cause di inammissibilità o di improcedibilità riferite a queste, si ripercuotono sull’intero giudizio, determinandone conseguente carenza di interesse per tutto il raggruppamento costituendo (Cons. Stato, sez. V, n. 8005/2004 nonché TAR Lazio, sez.III, n. 804/2001).
In definitiva, le singole imprese partecipanti ad un costituendo RTI, la cui offerta è risultata esclusa, sono da considerarsi definitivamente estromesse dalla gara se non impugnano nei termini l’aggiudicazione, essendo legittimate a farlo anche singolarmente (Cons. Stato, sez. V, n. 3950/2001).
Nel caso di specie, quindi, ove non risulta proposto ricorso avverso gli atti di gara da parte della Ge.Ne.Su s.p.a., l’estromissione di tale impresa risulta definitiva e nessun interesse all’accoglimento del ricorso si rinviene in capo alla sola Aimeri Ambiente s.r.l.
Alla luce di quanto illustrato, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
La domanda di risarcimento del danno segue le sorti della domanda principale.
Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – 2^ Sezione – dichiara inammissibile il ricorso per carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino, alla camera di consiglio del 27 aprile 2006 con la partecipazione dei signori magistrati:
Giuseppe Calvo Presidente
Ivo Correale Referendario, estensore
Giorgio Manca Referendario

 

Depositata in Segreteria a sensi di
Legge il 1 SETTEMBRE 2006



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