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| n. 10-2006 - © copyright |
T.A.R. VENETO - SEZIONE II - Sentenza 6 ottobre 2006 n. 3304
Pres.Claudio Rovis - rel. Mauro Springolo |
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Negozio giuridico – Obbligo di buona fede e correttezza – Comune creditore che faccia valere l’incremento del dovuto previsto da una norma regionale senza valersi della fideiussione offerta dal debitore – Viola il suddetto principio
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E’ contrario ai doveri di correttezza e buona fede il comportamento del Comune creditore che, anziché valersi della fideiussione “a semplice richiesta” offerta dal debitore, faccia valere una norma di legge regionale che prevede un incremento del credito commisurato al ritardo nel pagamento. Richiedere a distanza di tempo il pagamento non è oggettivamente corrispondente ad un comportamento corretto e diligente, così come imposto dall’art. 1175 c.c.: donde la non imputabilità al debitore, in applicazione dell’art. 1227, II comma c.c. (che pone a carico del creditore i danni che questi avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza) del danno conseguente al ritardo nel pagamento dei ratei di contributo, dovendo il creditore imputare alla sua inerzia ed al suo comportamento il danno conseguente al mancato pagamento di quanto dovuto, non avendo egli escusso né l’obbligato principale né il fideiussore.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
seconda Sezione
con l’intervento dei signori magistrati:
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Claudio Rovis Presidente f.f.
Mauro Springolo Consigliere, relatore
Alessandra Farina Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 1830/2006 proposto dalla
S.R.L. TREPORTI E.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Pier Vettor Grimani, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Venezia, S.Croce 466/g;
contro
il Comune di Cavallino Treporti, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Franco Zambelli, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Mestre, Via Cavallotti 22;
PER
l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento comunale 19.5.2006 n. 16518 con il quale è stato ordinato il pagamento della somma di € 60.490,72 quale sanzione per ritardato pagamento degli oneri di urbanizzazione relativi al permesso di costruire n. 2003/0032 del 4.5.2004.
Visto il ricorso, notificato il 31.7.2006 e depositato presso la Segreteria il 19.9.2006, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cavallino Treporti, depositato il 20.9.2006;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi alla camera di consiglio del 4 ottobre 2006, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 - relatore il Consigliere Mauro Springolo - l’avv. Grimani per la parte ricorrente e l’avv. Cervesato, in sostituzione dell’avv. Zambelli, per il Comune intimato
Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;
considerato
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quanto segue
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E’ fondata ed assorbente di ogni altra considerazione di merito la censura con cui la ricorrente ha dedotto la violazione da parte del Comune di Cavallin o Treporti dei basilari doveri di correttezza e buona fede cui è tenuto il creditore per rendere meno gravosa la posizione del debitore nell’adempiere all’obbligazione.
Si controverte nel presente giudizio della applicazione dell’art. 81 della LR n. 61/85 che prevede, in relazione al ritardato pagamento delle singole rate del contributo, un aumento percentuale di quanto dovuto.
Va precisato che a fronte dell’obbligo del pagamento degli oneri di urbanizzazione e del contributo di costruzione, la ricorrente aveva consegnato al Comune una fideiussione (n. 4825 del 5.5.2004 della S.Remo S.p.a.) in cui era espressamente prevista la rinuncia al beneficium excussionis ed inoltre l’obbligo del fideiussore di versare al Comune quanto dovuto “a semplice richiesta”.
Si trattava, quindi, di una obbligazione di garanzia del tutto autonoma rispetto al rapporto creditore-debitore principale.
A fronte del mancato pagamento, per mera dimenticanza, della seconda e terza rata di contributo al Comune sarebbe stata sufficiente la semplice richiesta al fideiussore - iniziativa non gravosa né esposta a rischi di sorta - per conseguire il pagamento di quanto dovuto.
Attivando tale iniziativa il Comune avrebbe evitato un consistente aggravamento della posizione debitoria della ricorrente, ed avrebbe conseguito tempestivamente il credito.
Il creditore, pertanto, deve imputare alla sua inerzia ed al suo comportamento il danno conseguente al mancato, puntuale pagamento di quanto dovuto, non avendo escusso né l’obbligato principale né il fideiussore.
Ritenere di potersi avvalere del disposto dell’art. 81 della LR n. 61/85 a distanza di tempo non è, oggettivamente, corrispondente ad un comportamento corretto e diligente, così come imposto dall’art. 1175 c.c.: donde la non imputabilità al debitore, in applicazione dell’art. 1227, II comma c.c. (che pone a carico del creditore i danni che questi avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza) del danno conseguente al ritardo nel pagamento dei ratei di contributo.
Si deve concludere che nel caso in esame il Comune di Cavallino Treporti non ha fatto quanto era possibile e necessario per evitare alla ricorrente il prodursi di danni ulteriori e nessun valore avrebbe, poi, il richiamo alla automaticità della applicazione dell’art. 81 della LR n. 61/85: una volta accertato che non vi è stato inadempimento imputabile all’obbligato, invero, l’art. 81 in questione non è semplicemente applicabile.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, dunque, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, accertata l’infondatezza della pretesa del Comune di Cavallino Treporti al pagamento degli importi richiesti in applicazione dell’art. 81 della LR n. 61/85, annulla gli atti impugnati.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 4 ottobre 2006.
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