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n. 10-2006 - © copyright

T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 29 settembre 2006 n. 3319
Pres. Gomez de Ayala – Est. Lotti
Stefania Amateis (avv. Negro) c. Ministero della Pubblica Istruzione (avv. Stato)


Pubblica Istruzione – Maturità – Esame – Giudizio della Commissione – Merito dell’azione amministrativa – Sindacato del GA – Limiti – Fattispecie

Il giudizio della commissione di esame riguarda il merito stesso dell’azione amministrativa, che si sottrae come tale al sindacato del giudice amministrativo, salvo che le relative previsioni siano ictu oculi irragionevoli, arbitrarie, illogiche o contraddittorie (nel caso di specie, il Giudice ha rilevato che il punteggio di “non del tutto sufficiente” era del tutto compatibile con il giudizio sintetico espresso contestualmente dalla Commissione d’esame, la quale ha evidenziato, oltre ad una sufficiente conoscenza e una coerenza del discorso, anche l’esistenza di tre errori gravi e di “limiti nella proprietà linguistica”; che l’uniformità di valutazione da parte della Commissione è indice di omogeneità di giudizio; che nessun rilievo poteva avere la difformità del giudizio tra prova scritta e prova orale, essendo del tutto fisiologica una differenza tra tali due prove.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
- I sezione -




ha pronunciato la seguente


SENTENZA




sul ricorso n. 1039-06 proposto da

AMATEIS Stefania, rappresentata e difesa dall’avv. Fabio Negro, elettivamente domiciliata in Torino, via Brofferio n. 1, presso lo studio dello stesso,


contro




il Ministero della PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso cui domicilia in corso Stati Uniti n. 45,


per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,



del provvedimento del 3.7.2006 con cui la commissione d’esame dell’Istituto di istruzione secondaria “Otto Marzo” di Settimo Torinese ha sancito che Amateis Stefania non ha superato l’esame di Stato (maturità).

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dalla ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata, con relativi documenti;
Relatore il dott. Paolo Lotti;
Uditi, all’udienza camerale del 29 settembre 2006, per la parte ricorrente l’avv. Negro e, per l’Amministrazione, l’avv. Bonanno;
Ritenuto di doversi pronunciare sul ricorso ai sensi dell’art. 21, comma 9, L. n. 1034-71, nel testo sostituito dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;

Ritenuto infondato il ricorso con riferimento alla valutazione della prova d’inglese, atteso che il punteggio di 9/15 (non del tutto sufficiente) è del tutto compatibile con il giudizio sintetico espresso contestualmente dalla Commissione d’esame, la quale ha evidenziato, oltre ad una sufficiente conoscenza e una coerenza del discorso, anche l’esistenza di tre errori gravi e di “limiti nella proprietà linguistica”;
Atteso che il giudizio della commissione di esame riguarda il merito stesso dell’azione amministrativa, che si sottrae come tale al sindacato del giudice amministrativo, salvo che le relative previsioni siano ictu oculi irragionevoli, arbitrarie, illogiche o contraddittorie;
Atteso, dunque, che nella specie non risulta alcuna manifesta illogicità o contraddittorietà del punteggio nella prova d’inglese, che, come detto, è coerente con il giudizio espresso dalla Commissione in forma discorsiva;
Ritenuto, parimenti, infondato il ricorso con riferimento alla valutazione della prova orale, poiché l’uniformità di tale valutazione, espressa in modo concorde da parte di tutti i membri della Commissione, è indice di omogeneità di giudizio e, semmai, conferisce massima credibilità e coerenza alla valutazione finale, contrariamente a quanto sostiene, immotivatamente, la difesa di parte ricorrente;
Ritenuto, inoltre, che nessun rilievo può avere la difformità nel giudizio, peraltro minima, tra prova scritta e prova orale, essendo del tutto fisiologica una differenza tra tali due prove;
Ritenuto, con riferimento alla questione relativa ai crediti scolastici, che anche nell’ipotesi in cui venisse accolta la tesi della ricorrente e fossero attribuiti 4 ulteriori punti alla stessa, nessun beneficio potrebbe trarne quest’ultima, atteso che conseguirebbe 57 punti, comunque inferiori alla sufficienza (60);
Ritenuto, pertanto, infondato il ricorso;
Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate, sussistendo giusti motivi;


P.Q.M.



il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - 1^ Sezione, pronunciandosi sul ricorso ai sensi dell’art. 21, comma 9, L. n. 1034-71 nel testo sostituito dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, lo respinge. Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 29 settembre 2006, con l’intervento dei signori magistrati:

- Giuseppe CALVO - Presidente
- Roberta VIGOTTI - Consigliere
- Paolo LOTTI - Primo Referendario, estensore

Depositata in segreteria a sensi di legge il 29 settembre 2006



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