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T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 11 ottobre 2006 n. 3405
Pres. Gomez de Ayala – Est. Lotti
Fabio Cosi ed altri (avv. Lobera, Savatteri, Minutillo Turtur) c. ENAC (avv. Stato)


Pubblico Impiego – Transito dall’Azienda di Stato al Ministero – Determinazione del trattamento economico – Considerazione del “compenso annuale di incentivazione” nonché del “premio industriale” già percepiti – Assenza - Illegittimità – Non sussiste

In materia di determinazione del trattamento economico del lavoratore che sia transitato dall’Azienda di Stato al Ministero non è illegittimo il comportamento del datore di lavoro pubblico che omette la considerazione del “compenso annuale di incentivazione” nonché del “premio industriale” già percepiti dal dipendente.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
- I sezione -




ha pronunciato la seguente


SENTENZA



sul ricorso n. 2776-00, proposto da

Cosi Fabio, Nicosia Pietro, Piccolo Giuseppe, Ingrosso Fernando, rappresentati e difesi dagli avv.ti Elivia Lobera, Alberto Savatteri e Roberto Minutillo Turtur ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Torino, Via Pietro Micca n. 3,


contro




l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), in persona del Presidente legale rappresentante por tempore, rappresentato e difeso dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale domicilia, in corso Stati Uniti n. 45,


per l'annullamento



dei seguenti decreti emessi dal Reggente dell'Ufficio del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale dell'Aviazione Civile – 1° Servizio AA.GG. e Personale – Ufficio 12 – Assegni e Pensioni aventi ad oggetto la determinazione del trattamento economico: - per il sig. Fabio Cosi: decreto del 30 marzo 1994, n. 12/73; - per il sig. Pietro Nicosia: decreto 8 marzo 1994, n. 12/140; - per il sig. Giuseppe Piccolo: decreto 24 febbraio 1994, n. 12/07; per l'ing. Fernando Ingrosso: decreto 24 febbraio 1994, n. 12/103,


per l'accertamento



del diritto dei ricorrenti alla corresponsione del "compenso annuale di incentivazione", nonché del "premio industriale" già percepiti nell'Amministrazione di provenienza,


e per la condanna



dell'Ente resistente a rideterminare il trattamento economico dei ricorrenti, includendo tali voci, nonché al pagamento delle somme maturate dall'inizio della prestazione di servizio sino al saldo.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Enac;
Vista la memoria difensiva di parte ricorrente;
Relatore il dott. Paolo Lotti.
Uditi, alla pubblica udienza del 5 luglio 2006, per la parte ricorrente l’avv. Ingicco per delega dell’avv. Lobera, e, per l’Amministrazione resistente, l’avv. Carotenuto.


FATTO




A seguito della riforma del settore delle telecomunicazioni (l. 29 gennaio 1992, n. 58) i ricorrenti, dipendenti dell'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici, optavano per la permanenza nel pubblico impiego (art. 4, comma 3, l. n. 58 del 1992) e transitavano attraverso le procedure per la mobilità (D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325) nei ruoli del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.
Più precisamente, l'ing. Fernando Ingrosso transitava nei ruoli della Direzione Generale dell'Aviazione Civile in data 22 novembre 1993, i sigg.ri Giuseppe Piccolo e Fabio Cosi in data 6 dicembre 1993 ed il sig. Pietro Nicosia in data 16 dicembre 1993.
Con i decreti di cui in epigrafe il Ministero dei Trasporti e della Navigazione determinava il trattamento economico dei ricorrenti unicamente sulla base dello stipendio annuo lordo goduto, oltre alla R.I.A., non tenendo conto dei compensi e dei premi percepiti presso la soppressa Azienda, in violazione del disposto di cui all'art. 5, comma 2, D.P.C.M. n. 325 del 1998.
I ricorrenti, tutti dipendenti dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile – Struttura Direzione Generale dell'Aviazione Civile – in servizio presso la Direzione Circoscrizione Aeroportuale di Torino Caselle, richiedevano dapprima al Ministero dei Trasporti e della Navigazione e successivamente all'Ente resistente la corresponsione del "compenso annuale di incentivazione", nonché del "premio industriale", mediante un assegno ad personam, al fine di conservare il trattamento economico più favorevole in godimento all'atto del trasferimento. All'uopo i ricorrenti richiedevano alla Telecom Italia s.p.a. di precisare l'ammontare degli importi liquidati nell'anno 1993 a titolo delle indicate competenze accessorie.
L'Ente resistente non provvedeva a rideterminare il trattamento economico dei ricorrenti, né a corrispondere le indicate competenze accessorie.
I ricorrenti hanno, quindi, presentato il ricorso in oggetto per i seguenti motivi:
- Violazione di legge con riferimento agli artt. 2, 7, 8 e 10 l. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto e/o insufficiente istruttoria; ciò in quanto la pubblica amministrazione, ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso (art. 2, comma 1, l. n. 241 del 1990). Nel caso in esame i ricorrenti hanno più volte richiesto alla amministrazione di appartenenza la rideterminazione del trattamento economico e la corresponsione di quello di fatto goduto presso l'amministrazione di provenienza senza ricevere risposta alcuna, allegando all'uopo la dichiarazione della Telecom Italia s.p.a. relativa all'ammontare degli importi liquidati nell'anno 1993 a titolo di premio industriale e compenso annuale di incentivazione. L'Amministrazione ha omesso di comunicare ai ricorrenti l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, nonché l'ufficio presso il quale prendere visione degli atti ed eventualmente presentare memorie scritte e documenti (artt. 7, 8 e 10, l. n. 241 del 1990, n. 241), violando in tal guisa il loro diritto di partecipare al procedimento con possibilità di influire sull'esito dello stesso;
- Violazione di legge con riferimento all'art. 4, comma 3, l. 29 gennaio 1992, n. 58, nonché all'art. 5, comma 2, D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325. Eccesso di potere per disparità di trattamento; afferma il ricorrente che nelle disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni è statuito che al personale che ha optato per la permanenza nel pubblico impiego si applicano le procedure per la mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325 (art. 4, comma 3, 29 gennaio 1992, n. 58). L'indicato decreto prevede che "il dipendente trasferito è collocato nel ruolo dell'amministrazione ricevente nell'ordine spettategli in base all'anzianità di qualifica e conserva, ove è più favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento mediante l'attribuzione "ad personam" della differenza con il trattamento economico previsto per la qualifica di inquadramento…". Secondo il ricorrente, dunque, nel caso in esame l'Amministrazione resistente, nella determinazione del trattamento economico dei ricorrenti, non ha tenuto conto del "premio industriale" (art. 2, l. 11 febbraio 1970, n. 29; artt. 28 e 19 dell'allegato a detta legge; art. 66, D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269), nonché del "compenso annuale di incentivazione" (art. 4, l. 22 dicembre 1980, n. 873; art. 41, 24 e 25, D.P.R. 4 agosto 1990, n. 335), corrispondendo in tal guisa un trattamento economico inferiore al dovuto. L'art. 5, comma 2, D.P.C.M. n. 325 del 1988, cit., prevede che il dipendente trasferito conservi l'insieme del trattamento economico di fatto ed in atto al momento del trasferimento; trattamento economico di fatto comprensivo dunque anche delle voci retributive di carattere contrattuale e non solo della retribuzione gabellare per le rispettive qualifiche (Cass. civ., sez. lav., 15 aprile 1996, n. 3518). Nella presente fattispecie entrambe le competenze accessorie indicate dalle leggi sopra riportate e disciplinate dalla contrattazione collettiva vigente all'epoca del trasferimento sono riconosciute quali componenti del trattamento economico dovuto a prescindere dalle mansioni effettivamente espletate e dalle modalità delle stesse. In casi analoghi, ricordano, infine, i ricorrenti, altre amministrazioni hanno attribuito "ad personam" le indicate competenze al personale proveniente dalla soppressa Azienda di Stato per i Servizi Telefonici, nella misura indicata dalla Telecom Italia s.p.a.
Si costituiva l’Amministrazione chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza istruttoria di questa Sezione n 21/06, veniva rilevata la necessità di verificare quali fossero le voci stipendiali godute dai ricorrenti successivamente al transito sopra indicato, e se le voci in contestazione (premio industriale e premio d’incentivazione) appartenessero al c.d. trattamento accessorio, o fossero, invece, elementi retributivi erogati in connessione con le particolari modalità della prestazione svolta.
L’Amministrazione ottemperava alla suddetta ordinanza istruttoria, depositando atti in data 5.9.2006.
Parte ricorrente depositava ulteriore memoria difensiva.
Alla pubblica udienza dell’11 ottobre 2006 il ricorso veniva posto in decisione.


DIRITTO




Con il ricorso in oggetto, i ricorrenti, dipendenti della soppressa Azienda di Stato per i Servizi Telefonici transitati tra il novembre ed il dicembre 1993 nei ruoli dell'allora Direzione Generale dell'Aviazione Civile, ai sensi del D.P.C.M. 5.8.1988, n. 325, chiedono la conservazione del premio industriale e del premio di incentivazione in godimento presso l'Azienda di provenienza.
Con i decreti del 1994 richiamati nel ricorso, l’Amministrazione convenuta ha provveduto a determinare il trattamento economico spettante agli interessati dalla data del trasferimento nei ruoli dell'ex D.G.A.C., successivamente riliquidato con decreti dirigenziali del 1998 per effetto di un nuovo inquadramento giuridico-economico.
L’Amministrazione, nel procedere alla definizione delle singole posizioni retributive, ha ritenuto che l’interpretazione delle disposizioni in materia non poteva che portare alla conservazione del solo trattamento economico fondamentale e non anche del trattamento accessorio, quali sono qualificati i compensi i cui corrispettivi vengono ora rivendicati dai ricorrenti, con ciò evitando un inammissibile effetto di cumulo con emolumenti similari goduti dal personale dell'ex D.G.A.C.
Le voci stipendiali richiamate (premio industriale e premio incentivante), dunque, non sono rientrate in quelle da riconoscere.
Ritiene il Collegio che dall’analisi della normativa rilevante nel caso concreto, e dalla documentazione in atti, emergano sufficienti elementi per condividere la soluzione della P.A. resistente.
In primo luogo, come ha statuito la giurisprudenza richiamata da parte ricorrente (in tema di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, il dipendente trasferito dall'Ente ferrovie dello Stato ad un comune), la conservazione del diritto, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.P.C.M. 5 agosto 1988 n. 325, di continuare a percepire l'intero trattamento economico di fatto erogatogli al momento del trasferimento, comprensivo quindi anche delle voci retributive di carattere contrattuale, escludono gli elementi retributivi erogati in connessione con le particolari modalità della prestazione svolta (cfr. per analogia, la sentenza Cassazione civile, sez. lav., 15 aprile 1996, n. 3518).
La giurisprudenza amministrativa, in un caso similare, ha affermato che i dipendenti del Ministero delle Poste che, in attuazione della mobilità nel pubblico impiego, siano stati trasferiti alle dipendenze del Ministero dell'ambiente, non hanno il diritto alla conservazione nella nuova posizione retributiva delle indennità già percepite e denominate premio industriale e premio di incentivazione (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 30 ottobre 2001, n. 5672).
Infatti, l'inquadramento economico dei ricorrenti è stato disposto in applicazione dell'art. 5, comma II, del D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325, in base al quale il dipendente trasferito "conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento mediante l'attribuzione ad personam della differenza con il trattamento economico previsto per la qualifica di inquadramento".
Innanzi tutto, il "premio industriale", previsto dall'art. 28 della legge n. 29/70, è un emolumento "commisurato alle responsabilità, ai rischi e ai disagi che derivano dalle funzioni effettivamente espletate" (v. comma 1 del citato art. 28) ed erogabile solo in caso di effettivo svolgimento del servizio
Si tratta proprio di un emolumento, erogato in connessione con le particolari modalità della prestazione svolta, analogo all'indennità di utilizzazione collegata alla gravosità dell'attività svolta, esclusa pacificamente dalla Cassazione proprio al fine della determinazione del trattamento economico da conservare nel passaggio ad altra amministrazione (Cass. Sez lav., n. 3518/96).
Anche il "premio di produzione", previsto originariamente dall'art. 4 della legge n. 49/79 era legato all'obiettivo di una determinata produzione e non spettava nel caso in cui la produzione individuale o di gruppo non fosse stata conseguita per negligenza (v. art. 4, ultimo comma, della legge n. 49/79).
Inoltre, annualmente venivano stabiliti differenti rapporti di produttività, in base a cui veniva corrisposto in misura variabile, non fissa, né continuativa, il citato "premio di produzione" (v. art. 3 della citata legge n. 49/79).
Al momento della soppressione del premio di produzione, questo è stato inglobato nel premio industriale, descritto in precedenza, senza che venissero alterate le caratteristiche di quest'ultimo, che ha continuato ad essere erogato a seconda delle diverse modalità delle prestazioni svolte nel senso che anche a parità di qualifica il premio poteva essere determinato in modo diverso in ragione delle mansioni svolte (v. Decreto interministeriale 6-8-92).
Pertanto, entrambi gli emolumenti non hanno mai costituito una misura fissa, continuativa da poter includere nel trattamento economico in godimento al momento del trasferimento ad altra amministrazione, ma rappresentano somme, la cui erogazione e la cui quantificazione dipende dalla specifica posizione di ciascun dipendente e dalle contingenti modalità della prestazione.
Il "compenso annuale di incentivazione", di cui all'art. 4 della legge n. 873/1980 è emolumento analogo a quello oggetto del giudizio conclusosi con la sentenza n. 142/2001 del Consiglio di Stato.
In tale sentenza, il giudice amministrativo d’appello ha affermato che tale voce stipendiale ha mutato natura giuridica dapprima in seguito all'entrata in vigore del CCNL 1994/97 e poi del successivo CCNL 1996/97.
Mentre a seguito dell'entrata in vigore dei citati contratti collettivi, il premio di produzione è stato determinato in misura fissa e prestabilita, è stato svincolato dalla presenza in servizio e da qualsiasi modalità di espletamento del servizio stesso o dal rendimento, fino al 1 ottobre 1994 il "compenso annuale di incentivazione" era stabilito in misura determinata annualmente dal Ministro, era legato alla presenza in servizio e, soprattutto, dipendeva dall'assenza di alcune sanzioni disciplinari e dall'effettiva spettanza del premio di produzione, di cui al punto precedente.
In sostanza, nei casi, sopra esposti, in cui il premio di produzione non spettava, veniva meno anche il compenso incentivante, che quindi risultava indirettamente legato alle caratteristiche del premio di produzione, che, come già detto, non consentono l'inclusione nel trattamento economico da conservare al momento del passaggio ad altra amministrazione.
In secondo luogo, deve, comunque, osservarsi che parte ricorrente non dimostra che il trattamento finale sia deteriore rispetto a quello originario; pertanto, anche sotto questo profilo la domanda deve esser respinta per carenza di prova del fatto allegato.
Infine, si rileva che la giurisprudenza amministrativa, seppur al diverso fine del calcolo della base di determinazione dell'indennità di anzianità, ha ritenuto l'inclusione del compenso incentivante la produttività, stante il carattere di fissità, continuità e periodicità, che assimilano tale cespite alle componenti stipendiali della retribuzione (Cons. Stato, VI, n. 32/95; n. 929/92; n. 437/91; n. 705/88). Come ha già statuito la giurisprudenza contabile, il premio incentivazione produttività percepito antecedentemente all'entrata in vigore della l. n. 335 del 1995, che ha dettato nuova nozione, più ampia della precedente, del concetto di retribuzione annua, non può ritenersi compreso in tale concetto, dovendosi allora far riferimento all'elaborazione giurisprudenziale dell'art. 30 d.l. n. 55 del 1983, conv. in l. n. 131 del 1983, per cui è da ricomprendere nella nozione di retribuzione annua ogni emolumento elargito in modo fisso e continuativo, dovuto obbligatoriamente, per legge o contratto di lavoro, quale corrispettivo per l'attività esplicata (C.Conti reg. Emilia Romagna, sez. giurisd., 25 novembre 2003, n. 2427).
Pertanto, atteso che, nel caso di specie, i ricorrenti, dipendenti della soppressa Azienda di Stato per i Servizi Telefonici sono transitati tra il novembre ed il dicembre 1993 nei ruoli dell'allora Direzione Generale dell'Aviazione Civile, ai sensi del D.P.C.M. 5.8.1988, n. 325, non possono pretendere la conservazione del premio industriale e del premio di incentivazione in godimento presso l'Azienda di provenienza.
Conseguentemente, il ricorso è infondato e, come tale, deve essere respinto.
Le spese di lite devono essere compensate, sussistendo giusti motivi.


P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - I sezione -, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino. nella camera di consiglio del 11 ottobre 2006, con l’intervento dei magistrati:

Alfredo Gomez de Ayala, Presidente;
Bernardo Baglietto, Consigliere;
Paolo Lotti, Primo Referendario, estensore.

Depositata in segreteria a sensi di legge il 16 ottobre 2006



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