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n. 10-2006 - © copyright

T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 11 ottobre 2006 n. 3374
Pres. Gomez de Ayala – Est. Lotti
Aldo Nobile (avv. Pagani, Scaparone) c. Comune di Bogogno (avv. Calderara)


1. - Giustizia amministrativa – Ricorso – Decorrenza dei termini - Permesso di costruire – Rilascio in sanatoria – Impugnazione – Pubblicazione – Principio della piena conoscenza dell’atto – Inapplicabilità.

 

2. - Giustizia amministrativa – Ricorso – Decorrenza dei termini - Permesso di costruire – Rilascio in sanatoria – Impugnazione – Pubblicazione – Qualità di interventore del ricorrente ex l. 241/1990 s.m.i. – Irrilevanza.

1. - I termini per l’impugnazione di permesso di costruire rilasciato in sanatoria decorrono dalla data di pubblicazione, non ricorrendo le condizioni per l’applicazione del diverso principio della piena conoscenza dell’atto.

 

2. - La qualità di interventori nel procedimento di sanatoria ai sensi dell’art. 9 della l. n. 241 del 1990 non esime i ricorrenti dall’osservanza della predetta regola della pubblicazione, atteso che, ai sensi del medesimo art. 9 cit., gli interventori non hanno anche il diritto di ricevere la notificazione individuale del provvedimento conclusivo.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
- I sezione -




ha pronunciato la seguente


SENTENZA




sul ricorso n. 1100-06 proposto da

NOBILE Aldo, rappresentato e difeso dall’avv. Ignazio Pagani e dall’avv. prof. Paolo Scaparone, presso lo studio degli stessi elettivamente domiciliato in Torino, via San Francesco d’Assisi n. 14,


contro




il Comune di BOGOGNO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Michele G. Calderara, domiciliato presso lo studio dell’avv. Marcello Bossi in Torino, c.so e Umberto n. 71,


e nei confronti di



SACCO Sergio Luigi, SACCO Piergiorgio, non costituiti in giudizio,

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,



del permesso di costruire in sanatoria n. 12/ cond. 2003 rilasciato ex art. 32 del decreto legge n. 269/2003 dal responsabile del servizio tecnico del comune di Bogogno ai signori Sacco Sergio e Sacco Piergiorgio in data 23.9.2005, del quale il ricorrente ha avuto conoscenza in data 7.6.2006.
Di ogni altro atto allo stesso presupposto, propedeutico, conseguente, collegato o comunque connesso ed afferente la procedura.

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata, con memoria e documenti;
Relatore il dott. Paolo Lotti;
Uditi, all’udienza camerale del 29 settembre 2006, per la parte ricorrente l’avv. Pagani e per l’Amministrazione, l’avv. Umberto Calderara per delega dell’avv. Michele G. Calderara;
Ritenuto di doversi pronunciare sul ricorso ai sensi dell’art. 21, comma 9, L. n. 1034-71, nel testo sostituito dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;

Ritenuta l’irricevibilità del ricorso atteso che:
- l’art. 21, comma 7, del d.p.r. n. 380 del 2001 stabilisce che il provvedimento finale di sanatoria “che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro quindici giorni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dall'esito della conferenza di servizi di cui al comma 6. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio”;
- la pubblicazione del provvedimento di sanatoria sull’albo pretorio è stabilità, altresì, dall’art. 8, comma 2, del Regolamento comunale n. 12 del 19.5.2003 (come modificato dai regolamenti n. 39 del 2004 e n. 21 del 2005), come da doc. n. 4 resistente;
- la giurisprudenza amministrativa ha affermato, in casi analoghi, che, in presenza di attività edilizia "ex post" sanata, ma comunque già percepibile nella sua consistenza fisica e nella sua valenza assunta come lesiva degli interessi e/o diritti dei terzi, non vale il principio della piena conoscenza dell'atto, ma ritorna in tutta la sua efficacia il principio generale di decorrenza dei termini dalla pubblicazione. Non esiste infatti alcuna ragione di temperamento indotta per le concessioni ordinarie dalla non immediata percezione della lesività dell'atto che il solo provvedimento concessorio formalmente emanato può non evidenziare (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 14 marzo 2002, n. 1436 e T.A.R. Campania, Napoli, 6 maggio 2005, n. 5552);
- nel caso di specie la pubblicazione del provvedimento impugnato è avvenuta dal 23.9.2005 al 9.10.2006, mentre il ricorso è stato notificato in data 14.9.2006;
- la qualità di interventori nel procedimento di sanatoria ai sensi dell’art. 9 della l. n. 241 del 1990 non esime i ricorrenti dall’osservanza della predetta regola della pubblicazione, atteso che, ai sensi del medesimo art. 9 cit., gli interventori hanno soltanto diritto “di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24” e il diritto “di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento”, ma non anche il diritto di ricevere la notificazione individuale del provvedimento conclusivo;
Ritenuto, pertanto, irricevibile il ricorso;
Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate, sussistendo giusti motivi;


P.Q.M.



il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - 1^ Sezione, pronunciandosi sul ricorso ai sensi dell’art. 21, comma 9, L. n. 1034-71 nel testo sostituito dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, lo dichiara irricevibile.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio dell’11 ottobre 2006, con l’intervento dei signori magistrati:

- Alfredo GOMEZ DE AJALA - Presidente
- Bernardo BAGLIETTO - Consigliere
- Paolo LOTTI - Primo Referendario, estensore.

Depositata in segreteria a sensi di legge 11 ottobre 2006



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