REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE –
-
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi nn.239/2006,240/2006 e 286/2006 proposti:
-il primo ricorso (n.239/06), da
Sbragia Glauco, rappresentato e difeso dall’avv.Giovanni Calugi, con elezione di domicilio presso lo studio del medesimo, in Firenze,via Gino Capponi, n.26
contro
Il Consorzio di Bonifica “Ufficio dei Fiumi e Fossi” di Pisa, in persona del suo legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avv.Paolo Carrozza, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Francesco Brizzi, in Firenze, via della Cernaia,n.31;
-la Provincia di Pisa, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Antonietta Antoniani e Silvia Salvini, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Raffaella Poggianti, in Firenze,via degli Artisti, n.8/b;
- la Regione Toscana, in persona del presidente della Giunta Regionale pro tempore, non costituita in giudizio;
e nei confronti di:
Casella Silvano, Cini Luciano, Raglianti Giuliano e Benvenuti Piero, gli ultimi tre rappresentati e difesi dall’avv. Alberto Giovannelli, con domicilio presso la Segreteria del TAR in Firenze, Via Ricasoli n. 40;
nonché nei confronti di:
Ghigliotti Marcello, Caridi Giovandomenico, Bozzi Daura, Stefanucci Ulisse, Chiarini Stefano, La Scala Anna Maria, Benotto Gabriele, Zalum Paolo, Del Torto Ranieri, Atorino Vincenzo, Poli Riccardo, Federighi Federigo e Azzena Luisa, rappresentati e difesi dall’avv. Alberto Giovannelli con elezione di domicilio presso la Segreteria del TAR in Firenze, Via Ricasoli n. 40;
per l’annullamento
1) della deliberazione n.317/XXII/05 del 7 dicembre 2005 con cui la Deputazione Amministrativa del Consorzio di bonifica “ufficio dei Fiumi e Fossi “ha disposto “ di fare propri i risultati elettorali riportati sul verbale relativo allo spoglio dei verbali dei presidenti dei seggi” e ha quindi proclamato i nominativi dei 18 delegati eletti al Consiglio dei delegati,
2) della deliberazione della Deputazione Amministrativa del consorzio n.319/XXII/05 del 7 dicembre 2005 di convocazione del nuovo Consiglio dei delegati del consorzio;
3) della deliberazione n.313/XXII/05 del 7 dicembre 2005 della Deputazione Amministrativa del Consorzio con cui è stato rigettato il reclamo presentato da Sbragia Glauco in ordini alle elezioni consortili svoltesi il 27 novembre 2005;
4) della deliberazione n.312/XX/II/05 del 7 dicembre 2005 della Deputazione Amministrativa del Consorzio con cui è stato rigettato il ricorso di altro interessato;
5) della deliberazione n.240/XX/II/2005 del 14 settembre 2005 della Deputazione Amministrativa del Consorzio di approvazione degli aventi diritto al voto;
6) della deliberazione n.16/V/05 del Consiglio dei delegati del Comnsozio recante convocazione del corpo elettorale per il 27 novembre 2005;
7) dei provvedimenti di data e di estremi ignoti recanti l’approvazione delle liste dei candidati all’elezione del Consiglio dei delegati svoltesi il 27/11/2005, dei verbali delle relative operazioni elettorali, delle deliberazioni delle Deputazione Amministrativa n.314,315 e 316 del 7 dicembre 2005 recanti modifiche ai risultati elettorali riportati syui verbali dei presidenti di seggio;
8) dell’atto 7 dicembre 2005 prot. n.16128/01.09.00 del Presidente della Provincia di Pisa recante decisione del ricorso presentato dal ricorrente,della nota n.16 del 4 gennaio 2006 del Direttore del Consorzio e della nota n.254 del 16 gennaio 2006 del presidente del Consorzio.
- il secondo ricorso(n.240/06), da
Magagnini Marco, Sbragia Daniela, Turchi Maristella, Daini Giancarlo e Novi Luciano, rapp.ti edifesi dall’avv. Giovanni Calugi, con elezione di domicilio presso lo studio del medesimo, in Firenze via Gino Capponi, 26
contro
-Il Consorzio di bonifica “ufficio dei Fiumi e Fossi” di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Carrozza, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv.Francesco Brizzi, in Firenze, via della Cernia, n.31;
- la Provincia di Pisa, in persona del presidente dell’Amministrazione provinciale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Antonietta Antoniani e Silvia Salvini, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv.Raffella Poggianti, in Firenze, via degli Artisti n.8/b;
- la Regione Toscana, in persona del presidente della Giunta regionale pro tempore, non costituita in giudizio;
e nei confronti di:
Cini Luciano, Benvenuti Piero e Ragianti Giuliano, rappresentati e difesi dall’avv. Alberto Giovannelli, con elezione di domicilio presso la Segreteria del TAR in Firenze, Via Ricasoli n. 40;
per l’annullamento
degli atti e provvedimenti sopra specificati ai punti 1)-8)
- il terzo ricorso (n.286/06) proposto
dall’Associazione provinciale proprietà Edilia - Confedilizia di Pisa, in persona del suo presidente provinciale e da Silvestri Nino, Conforti Franco, Costia Luca,Miceli Antonio e Gianfaldoni Ferruccio, tutti rappresentati e difesi dall’avv.Giovanni Montana, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Nino Scripelliti, in Firenze,via S., Reparata n.40
contro
Il Consorzio di Bonifica “ufficio dei Fiumi e dei Fossi” di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Carrozza, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Francesco Brizzi, in Firenze, via della Cernaia, n.31;
e nei confronti di:
Azzena Luisa, Pieroni Odino, Raglianti Giuliano, Benvenuti Piero, Bozzi Daura, Caridi Giovandomenico, Chiarini Sergio, Del Torto Ranieri, Stefanucci Ulisse, Casella Silvano, Benotto Gabriele, Cini Luciano, Federighi Federigo, Ghigliotti Marcello, Poli Riccardo, Zalum Paolo, Atorino Vincenzo e La Scala Anna Maria, rappresentati e difesi dall'avv. Alberto Giovannelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, Via Ricasoli n. 40;
per l’annullamento
a) della deliberazione della Deputazione del consorzio di Bonifica 2ufficio fiumi e Fossi” di Pisa n.317/XXII/05 con cui sono stati fatti propri i risultati delle elezioni del Consiglio dei delegati del Consorzio svoltesi i 27/11/2005 riportati sul verbale relativo allo spoglio dei verbali dei presidenti di seggio, proclamati gli eletti e respinto il reclamo formulato dall’Associazione provinciale proprietà privata;
b) del verbale relativo alle operazioni elettorali, di spoglio e scrutinio della Sezione 2 del seggio elettorale di Pisa redatto dai componenti del seggio in data 27 e 28 novembre 2005;
c) della deliberazione della Deputazione Amministrativa del Consorzio n.312/XXII/05 del 7/12/05 di approvazione dei risultati,
d) della nota del direttore del Consorzio prot. n. 15 del 4/1/06 nonché della deliberazione della deputazione del Consorzio n.282/XIX/05 di nomina dei componenti dei seggi.
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio “ufficio Fiumi e Fossi” di Pisa , della Provincia di Pisa e dei controinteressati meglio indicati in epigrafe;
Viste le memorie difensive prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 27 giugno 2006, relatore il Cons. Andrea Migliozzi, gli avv.ti G.Calugi, P.Carrozza, R.Poggianti per M.Antonietta Antoniani, ed A.Giovannelli;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
Al fine di procedere al rinnovo delle cariche consortili per il quinquennio 2006/2010, il giorno 27 novembre 2005 si sono svolte le elezioni per la nomina del Consiglio dei delegati del Consorzio di Bonifica “Ufficio dei Fiumi e Fossi” di Pisa.
Successivamente, un altro Organo del Consorzio di che trattasi , la Deputazione Amministrativa ha approvato i risultati elettorali riportati sul verbale di spoglio dei verbali dei Presidenti di seggio e proclamato i nominativi risultati eletti al Consiglio dei delegati.
Con il primo dei suindicati ricorsi, il sig. Glauco Sbragia nella dichiarata qualità di contribuente del Consorzio e già vice presidente uscente dello stesso nonché candidato alle elezioni in questione, impugna gli atti del procedimento relativo alla elezione del Consiglio dei delegati, ivi comprese le operazioni elettorali del 27 novembre 2005 e la proclamazione degli eletti nonchè i provvedimenti meglio specificati in epigrafe, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi:
1)Violazione e falsa applicazione degli artt. 17,21 e 24 della legge regionale n.34794;violazione e falsa applicazione degli artt. 7,8,9,10,13,14,15,16,17,18 e 26 dello Statuto consortile approvato con delibera del Consiglio regionale 19 luglio 2005 n.63;Violazione e falsa applicazione dell’art.3 della legge n.241/90,eccesso di potere per irrazionalità manifesta,difetto di istruttoria, contraddittorietà, travisamento dei fatti,incompetenza;
2)violazione e falsa applicazione degli artt.17 e 21 della l.r. 5/5/1994 n.34,degli artt.7 e da 15 a 19 dello statuto consortile. Violazione e falsa applicazione dell’art.14 della legge 21/3790 n.53.
Si sono costituiti in giudizio l’intimato consorzio di Bonifica, la provincia di Pisa e alcuni controinteressati che hanno, in via preliminare eccepito la inammissibilità del ricorso sotto vari profili e contestato nel merito la fondatezza del medesimo.
Il secondo ricorso, il n.204/2006 è stato proposto dai sigg.ri Magagnini, Sbragia, Turchi,Daini e Novi meglio in epigrafe indicati nella loro dichiarata qualità di contribuenti del Consorzio “Ufficio dei Fiumi e Fossi" di Pisa: costoro contestano la regolarità delle elezioni svoltesi il 27 novembre 2005 per la nomina del Consiglio dei delegati e delle stesse chiedono l’annullamento.
A sostegno del gravame hanno dedotto oltrechè i vizi di legittimità esattamente già denunciati col ricorso239/2006,
i seguenti ulteriori motivi:
1)Violazione e falsa applicazione degli artt.17 e 21 della legge regionale n.34794 nonché degli artt. 7,8,9,10,11,12 e 13 dello Statuto consortile;
2)Violazione e falsa applicazione degli artt.17,19e 21 della legge regionale n.34794. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7,11 e 26 dello statuto Consortile.Incompetenza;
3)Illegittimità derivata dall’invalidità dell’art.21 dello Statuto consortile per le censure denunciate nel ricorso a questo TAR n.1841/2005.
Anche per questo ricorso si sono costituiti il Consorzio di bonifica intimato, la provincia di Pisa e i controinteressati Cini Luciano,Benvenuti Piero e Raglianti Giuliano le cui difese hanno in via preliminare eccepito l’inammissibilità del ricorso, chiedendo altresì, quanto al merito, la reiezione del gravame.
Il terzo ricorso(n.286/2006) è stato proposto cumulativamente dall’Associazione provinciale Proprietà edilizia- Confedilizia di Pisa,quale organismo rappresentativo della proprietà immobiliare,dai sigg.ri Silvestri Nino,Conforti Franco e Costia Luca, nella loro qualità di candidati alle elezioni per la nomina del Consiglio dei delegati del Consorzio nelle elezioni del 27/11/2005 in una lista promossa dalla succitata Associazione nonché da Miceli Antonio e Gianfaldoni Ferruccio nella veste di aventi diritto al voto alle anzidette elezioni
I predetti soggetti hanno impugnato i risultati elettorali e gli altri atti già indicati in epigrafe, denunciandone la illegittimità per i seguenti motivi:
1) Violazione e/o falsa applicazione di legge sub specie dell’art.15 comma 5 lett.a), art.17 comma 1, art.21 della legge regionale n.34/94, come modificata dalla legge n.38/2003 e 3/2004.Violazione e/o falsa applicazione di leegge sub specie degli artt.7,8,9,10,13,14,15,16,17,18.19 e 57 dello Statuto del Consorzio approvato con deliberazione della Regione Toscana n63/2005:Eccesso di potere per illogicità manifesta,carenza di istruttoria,violazione del principio del giusto procedimento;
2)Violazione e/o falsa applicazione di legge sub specie art.17 comma 8 l.r. n.34/94 e sue modificazioni.Violazione e7o falsa applicazione di legge sub specie dell’art.16 comma 1 e comma 2 dello Statuto consortile. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta;illogicità, travisamento dei fatti,violazione del principio del giusto procedimento,sviamento;
3) Violazione e/o falsa applicazione di legge sub specie dell’art.16 comma 4 dello Statuto consortile. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti,violazione del principio del giusto procedimento,sviamento;
4) violazione e/o falsa applicazione di legge sub specie dell’art.17 dello Statuto del Consorzio approvato con deliberazione della Regione Toscana 19/7/2005 n.63. Eccesso di potere per contraddittorietà;violazione del principiodel giusto procedimento, carenza di istruttoria,travisamento dei fatti;sviamento;
5) Violazione e/o falsa applicazione di legge sub specie dell’art.17 comma 1 dello Statuto consortile. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, illogicità manifesta,Violazione del principio del giusto procedimento;sviamento;
6) violazione e/o falsa applicazione di legge sub specie degli artt.14 e 16 dello Statuto consortile.eccesso di potere per ingiustizia manifesta,contraddittorietà;travisamento dei fatti,violazione del principio del giusto procedimento e di segretezza delle operazioni di voto.Eccesso di potere;
7) Sviamento;
8) illegittimità derivata ai sensi dell’art.21 comma 5 legge regionale n.34/94 e sue modificazioni e dell’art.10 comma 4 dello Statuito consortile.
Si è costituito il Consorzio di Bonifica intimato che ha eccepito la inammissibilità del ricorso, concludendo per la reiezione del medesimo.
Tanto premesso, va preliminarmente disposta la riunione dei tre ricorsi all’epigrafe in ragione degli evidenti profili di connessione sia soggettiva che oggettiva esistenti tra i proposti gravami.
Il Collegio deve innanzitutto darsi carico di esaminare l’ eccezione di inammissibilità del ricorso n.239/2006 sollevata sotto vari profili dalle difesa del Consorzio di Bonifica, della Provincia di Pisa e degli altri controinteressati.
Viene così dedotta la “inammissibilità” del predetto gravame per tardiva impugnazione del presupposto atto di convocazione delle elezioni per il giorno 27 novembre 2005, ma il rilievo non ha pregio ove si osservi che l’onere di tempestiva impugnazione insorge indubbiamente all’esito della competizione elettorale e a quest’ultimo momento si ha la possibilità, così come avvenuto nella fattispecie, di proporre gravame altresì avverso un atto endoprocedimentale, come la convocazione delle elezioni,unitamente, appunto, a tutti gli altri atti relativi all’espletamento della procedura elettorale(cfr AD.Pl. Cons.Stato n.10/2005).
Va pure disatteso il profilo di inammissibilità, per carenza di interesse, sollevato con riferimento al fatto che le lamentate irregolarità non sono tali da sovvertire il risultato finale ed in ogni caso l’eventuale accoglimento del ricorso non comporterebbe l’elezione del ricorrente, candidato in altra lista.
Invero, il sig. Glauco Sbragia si dichiara contribuente del consorzio di bonifica ed in tale veste, come tutti gli iscritti al catasto consortile appare soggetto legittimato a proporre impugnativa e ad ottenere una decisione favorevole.
Infatti, al di là e a prescindere dagli esiti della competizione elettorale alcuni dei vizi dedotti in ricorso investono l’intero svolgimento della procedura di espletamento delle operazioni elettorali e non solo quindi la fase dell’espressione del voto, di talchè non può negarsi in capo allo Sbragia l’interesse qualificato ad eccepire la “pretesa” irregolarità della procedura elettiva e quindi a vedere, eventualmente, rinnovato il procedimento relativo all’espletamento delle operazioni elettorali.
Le predette osservazioni, poi, valgono, a rigettare analoga eccezione di inammissibilità fatta valere ex adverso per il ricorso n.240/2006, atteso che anche i sigg.ri Magagnini e gli altri ricorrenti rivestono la qualità di contribuenti del Consorzio.
Quanto alla mancata notifica del gravame a tutti i controinterssati, l’avvenuta integrazione del contraddittorio ha consentito la regolare instaurazione del rapporto processuale.
Anche il terzo ricorso(il n.286/2006) deve considerarsi ammissibile e tanto a prescindere dai dubbi di legittimazione in capo alla ricorrente Confedilizia, dal momento che unitamente a tale Associazione hanno proposto ricorso soggetti (vedi i sigg.ri Miceli e Cianfaldoni) iscritti nelle sezioni elettorali in quanto contribuenti del Consorzio e per ciò stesso vantano una posizione qualificata a contestare la regolarità della procedura elettorale.
Passando all’esame del merito,col primo mezzo d’impugnazione sostanzialmente identico nei tre ricorsi viene messa in discussione la regolarità dello svolgimento della competizione elettorale, con specifico riguardo agli aspetti organizzativi della procedura elettorale predisposta per consentire l’esercizio del voto e tanto con riferimento alla violazione delle norme che regolano tale procedura e ai profili di eccesso di potere nella fattispecie parimenti evidenziatisi.
Le censure dedotte si rivelano fondate.
Viene dunque in contestazione lo svolgimento delle operazioni elettorali del 27 novembre2005 per l’elezione del Consiglio dei delegati del Consorzio di Bonifica di che trattasi e al riguardo giova qui richiamare le disposizioni legislative e statutarie che si occupano della materia per cui è causa.
La legge della regione Toscana n.34 del 5 maggio 1994 recante norme in materia di bonifica prevede all’art.19 il Consiglio dei delegati quale organo dei consorzi di bonifica; al successivo art.20 prevede poi che tale Organo è composto da un numero di membri stabiilito dallo statuto del consorzio dei quali il 51% eletto dai consorziati, mentre al precedente art.17 è stabilito che ogni consorziato ha diritto ad un voto e che ai fini dell’esercizio del voto(comma 6) “è ammessa la delega a favore di un altro iscritto nella medesima sezione elettorale”.
Sovvengono, quindi, sempre in proposito le disposizioni dello Statuto dl Consorzio di Bonifica “Ufficio Fiumi e Fossi” approvato dalla Regione Toscana con deliberazione consiliare n. 63 del 19 luglio 2005 e precisamente:
a)l’art.l’art.21 che in ordine al Consiglio dei delegati prevede che esso è costituito da trentacinque componenti di cui diciotto eletti dai consorziati e diciassette nominati dalla Provincia”;
b)l’art.4 secondo cui il comprensorio del Consorzio in parola ha una superficie che ricade nelle due province di Pisa e di Livorno e comprende relativamente alla prima provincia 15 Comuni tra cui quello di Pisa;
c) l’art.7 che così recita:”1 il corpo elettorale è compostola tutti i consorziati.2 unica attribuzione del corpo elettorale è quella di eleggere i membri del Consiglio dei delegati la cui nomina è di competenza dei consorziati ai sensi dell’art.21 del presente Statuto. 3 il numero dei seggi elettorali non può essere inferiore a sedici….5 hanno diritto al voto gli iscritti nel catasto consorziale che abbiano compiuto diciotto anni,godano dei diritti civili e paghino il contributo consortile”;
d)l’art.9 che dal canto suo prevede quanto segue:”1 ogni iscritto nell’elenco degli aventi diritto di voto, indipendentemente dal numero degli immobili iscritti nel perimetro di contribuenza, può esprimere un solo voto.2 ogni avente diritto al voto può delegare per l’esercizio del voto un altro avente diritto iscritto nella medesima sezione e nel medesimo seggio elettorale. Ogni consorziato non può essere titolare di più di due deleghe.4 le deleghe devono essere consegnate al presidente del seggio elettorale.”;
e) l’art.16 secondo cui :1 le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto.nelle sale delle votazioni è ammesso soltanto chi è iscritto nell’elenco degli aventi diritto al voto della sezione.3 tra l’apertura e la chiusura delle votazioni debbono trascorrere almeno dodici ore.4 gli aventi diritto al voto che al momento stabilito per la chiusura delle votazioni si trovino nella apposita sala saranno ammessi a votare.5 il presidente del seggio consegnerà la scheda debitamente timbrata a ciascun votante secondo la sezione di appartenenza e previo accertamento del diritto all’esercizio del voto.”
Ciò detto, circa il quadro normativo di riferimento, in punto di fatto risulta che per lo svolgimento delle operazioni elettorali, relativamente agli elettori del Comune di Pisa, il Consorzio ha istituito un solo seggio a fronte di circa 40.000 aventi diritto al voto lì dove tale ultimo dato è pacificamente ammesso dalla stessa parte resistente ed inoltre come da avviso di convocazione delle elezioni dell’ottobre 2005, le votazioni si sarebbero dovute svolgere il giorno 27 novembre 2005 dalle ore 8 alle ore 20 “secondo le modalità previste dallo Statuto consorziale presso i seggi elettorali istituiti presso ogni comune del comprensorio consorziale”.
Ora, l’istituzione di un solo seggio per ben quarantamila aventi diritto al voto è una determinazione assolutamente irrazionale proprio perché pone in essere una misura organizzativa inidonea a consentire un ordinato e satisfattivo svolgimento delle operazioni elettorali, mettendo seriamente in dubbio la regolarità della votazione.In particolare, tenuto conto che l’arco temporale delle votazioni è stato fissato in dodici ore, riesce veramente difficile comprendere con quali modalità gli aventi diritto del Comune di Pisa avrebbero potuto esercitare il loro diritto di voto.
In altri termini, l’aver deciso che a fronte di un elevatissimo numero di soggetti legittimati ad esercitare il proprio diritto di voto (ben quarantamila) bastasse la predisposizione di un unico seggio elettorale è determinazione che di per sé non vale ad assicurare le condizioni di ottimale modalità di esercizio del voto da parte di tutti gli aventi diritto ove si consideri, appunto,la complessità delle operazioni di votazione, così come evincibile dalla lettura delle disposizioni dello stesso art.16 dello Statuto, in relazione al lasso di tempo complessivo messo a disposizione per l’espletamento delle votazioni.
Così, è quasi lapalissiano constatare che operazioni del genere come l’identificazione dell’elettore,la sua iscrizione nella lista elettorale,l’eventuale esame della delega, la consegna delle schede e l’espressione del voto richiedono per ogni elettore la messa a disposizione di un lasso di tempo di almeno tre/quattro minuti, condizione temporale questa di garanzia della serietà della votazione che nella specie non poteva essere soddisfatta ove si consideri che anche a non voler ipotizzare la totale affluenza di tutti gli aventi diritto al voto all’unico seggio elettorale,il tempo a disposizione per ogni elettore, anche in presenza di una bassa percentuale di affluenza sarebbe stato di pochissimi secondi, veramente troppo pochi per assicurare un pacifico, ordinato e tranquillo esercizio del diritto di voto da parte degli aventi diritto e non v’è chi non veda come una misura organizzativa del tipo di quella assunta dal Consorzio sia tale da incidere negativamente sul procedimento delle operazioni elettorali.
In proposito è il caso di rilevare come lo Statuto all’art.7 comma 3(sopra riportato) preveda unicamente che il numero dei seggi elettorali non può essere inferiore a 16, ma è evidente che trattasi di un limite minimo in relazione al numero dei Comuni compresi nel comprensorio consorziale, senza che perciò sia impedito al Consorzio l’istituzione di più seggi e tanto specificatamente in relazione alle esigenze del Comune di Pisa che annovera un così elevatissimo numero di elettori.
Il problema della istituzione di più seggi in quel di Pisa si era peraltro già posto, precisamente in occasione della passata tornata elettorale in cui, invece, come ammesso pacificamente dalle parti in sede di discussione della causa, i seggi elettorali istituiti per gli aventi diritto al voto di quel Comune furono due.
Né può valere ad inficiare la fondatezza del rilievo mosso dalle parti ricorrenti l’osservazione secondo cui l’istituzione di un solo seggio si renderebbe necessaria al fine di garantire il funzionamento e il controllo del voto per delega.
Invero,vale ricordare quanto previsto al riguardo dall’art.9 secondo comma dello Statuto secondo cui ogni avente diritto al voto può delegare per l’esercizio del voto un altro avente diritto iscritto nella medesima sezione e nel medesimo seggio elettorale: ma se così è, se ne deve logicamente dedurre che l’esercizio della possibilità di delega del voto non è affatto impedito dal numero dei seggi che ove istituiti in misura maggiore all’unità per il Comune di Pisa avrebbero consentito un più agevole controllo e comunque una meno oneroso svolgimento del voto mediante delega.
Neppure condivisibile appare il rilievo mosso alla censura della costituzione di un unico seggio secondo cui il denunciato vizio seppure in ipotesi fondato avrebbe danneggiato tutte le liste in egual misura senza che perciò le parti ricorrenti possano dolersi di alcunché.
Quello che qui viene posto in discussione dai dedotti profili di illegittimità attiene non già all’attribuzione di voti a questa o a quella lista e quindi non alla influenza dell’espressione del voto in relazione all’esito della competizione elettorale,bensì al procedimento elettorale sic et simpliciter nella sua integrità e non v’è dubbio che i ricorrenti nella loro veste di soggetti consorziati aventi diritto al voto sono legittimati a contestare la regolarità delle espletate procedure al fine di vederle rimosse ove irregolari.
La costituzione di un unico seggio in relazione all’affluenza degli aventi diritti al voto ha poi fatto registrare una serie di ripercussioni sull’esercizio del voto del tutto anomale, lì dove, in particolare è accaduto che, come risulta dalla documentazione versata in giudizio:” che nonostante fosse regolamentata la chiusura del seggio alle ore 20, si è deciso di far votare a tutte le persone dentro la struttura del Consorzio possessori del numero precedentemente distribuito.Le operazioni terminavano alle ore 1,45”. Ora, anche a non voler tener conto del fatto che le attività di votazione sono state protratte per altre cinque ore rispetto all’orario fissato per la chiusura(le 20) non possono certo passare in non cale due circostanze che costituiscono delle vere e proprie abnormità e cioè l’aver consentito di votare a persone che fossero presenti nella struttura (e non nello specifico locale dove erano ubicate le urne per la votazione e dove erano insediati i componenti del seggio) del Consorzio e che fossero in possesso di apposito tagliando di numerazione in precedenza distribuito.
Vero è che la disposizione statutaria di cui al comma 4 del citato art.16 fa salva, riproducendo analoga norma applicata in occasione delle elezioni politiche e amministrativa,l’ammissione al voto di coloro che al momento della chiusura si trovino “nell’apposita sala”,ma altro è la presenza di elettori nel locale dove insistono le urne elettorali e altro ancora è la permanenza di aventi diritto al voto “nella struttura” del Consorzio.
E che gli intenzionati a votare stazionassero lungo i corridoi e/o il giardino interno all’immobili della sede del consorzio e non quindi nell’apposita sala è circostanza agevolmente deducibile
Dal fatto che le operazioni di voto si sono protratte fino alle1,45 del 28 novembre per far fronte evidentemente ad un notevole numero di elettori che è impensabile possa essere stato presente nel solo locale deputato ad accogliere i componenti del seggio, le cabine necessarie per la votazione e le urne volte a raccogliere le schede votate.
Ma ciò che genera maggiori perplessità è l’utilizzo del meccanismo del tagliando di numerazione per “regolamentare” l’afflusso dei votanti: trattasi di una modalità operativa del tutto anomala, non prevista da alcuna norma e neppure consentita dalla prassi.
In mancanza di disposizioni sulla distribuzione di tali tagliandi, sull'identificazione di coloro a cui possono essere consegnati e sull'uso che se ne può fare, non è possibile alcuna verifica in ordine all’ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.
Le anomalie sopra evidenziate, tutte connesse alla decisione di costituire un solo seggio elettorale assurgono per la loro natura ed entità alla “dignità” di vere e proprie irregolarità e come tali non possono non aver inficiato la procedura di espletamento della competizione elettorale (svoltasi il 27 e 28 novembre 2005) per cui è causa.
Così se da un canto non può pretendersi l’osservanza di un criterio formalistico in senso rigoroso come avviene per le competizioni elettorali di tipo politico e amministrativo, ciò nondimeno il procedimento elettorale qui in discussione, per le circostanze anomale su cui si è articolato, a cominciare dalla costituzione di un solo seggio per il Comune di Pisa, risulta essere stato gestito con modalità che non risultano pienamente rispettose della normativa statutaria che disciplina la materia e tanto non può non aver avuto negative ripercussione sulle garanzie di regolarità, genuinità e imparzialità delle votazioni che quella normativa indubbiamente intende assicurare.
Tutto ciò sta a significare che i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere fondatamente denunciati dalle parti ricorrenti hanno finito con l’inficiare il procedimento di espletamento delle operazioni elettorali nella sua totale integralità, di guisa che devono considerarsi illegittimi i verbali riportanti la descrizione delle operazioni elettorali, ivi comprese le relative risultanze,le deliberazioni della Deputazione Amministrativa del Consorzio nn.314,315,316 del 7 dicembre 2005 recanti modifiche ai risultati elettorali, così come illegittima, per invalidità derivata, si appalesa la fondamentale deliberazione della Deputazione Amministrativa del Consorzio,la n.317/XXII/05 del 7 dicembre 2005 recante l’approvazione “dei risultati elettorali riportati sul verbale relativo allo spoglio dei verbali dei presidenti dei seggi”
e la proclamazione dei nominativi dei 18 delegati eletti dal corpo elettorale del Consorzio, spettando eguale sorte alle note del Direttore del Consorzio del 4 gennaio 2006 e del presidente del Consorzio del 16 gennaio 2006 nella parte in cui ribadiscono la legittimità del procedimento elettorale qui impugnato.
Gli atti testè indicati, in quanto invalidi vanno annullati, siccome sono annullati, con la conseguenza che il procedimento elettorale di elezione del Consiglio dei delegati del Consorzio, quanto al suo espletamento,va rinnovato, emendandolo dai vizi sopra illustrati.
Il carattere assorbente dei profili di illegittimità come dedotti dalle parti ricorrente col primo motivo di gravame, comporta l’accoglimento dei relativi tre ricorsi senza che si possa prendere in considerazione tutte le altre censure pure dedotte con gli altri mezzi di impugnazione.
Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, definitivamente pronunziando sui ricorsi in epigrafe, li Riunisce e li Accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze, in camera di consiglio il 27 giugno 2006 con l'intervento dei signori:
Avv. Giovanni Vacirca - Presidente
Avv. Saverio Romano - Consigliere
Dott. Andrea Migliozzi - Consigliere,est.
F.to Giovanni Vacirca
F.to Andrea Migliozzi
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 5 OTTOBRE 2006