T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 5 ottobre 2006 n. 4236
Pres.G. Vacirca - Est. G. Del Guzzo
C. Bartaloni (Avv. P. Ciampalini) contro il Comune di Certaldo (Avv. F. Falorni ) e nei confronti dell'Associazione sportiva tennis certaldo-circolo arci (non costituita) |
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1. Espropriazione per pubblica utilità – Atto di acquisizione ex art.43 d.P.R. n. 327 del 2001 - Valutazione degli interessi in conflitto – Necessità – Motivazione particolarmente rigorosa ed esaustiva - Necessità
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2. Processo – Processo amministrativo – Contestazione del provvedimento di acquisizione ex art.43 d.P.R. n. 327 del 2001- Dimidiazione dei termini processuali - Inapplicabilità
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1. L’atto di acquisizione ex art. 43 del T.U. n. 327/2001 deve trovare la sua giustificazione nella particolare rilevanza dell’interesse pubblico posto a raffronto con l’interesse del privato. E ciò a maggior ragione a seguito della parziale reintroduzione, ad opera del decreto legislativo n. 302 del 2002, dell’istituto dell’occupazione d’urgenza. La sua motivazione dovrà quindi essere particolarmente rigorosa ed esaustiva della valutazione degli interessi in conflitto
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2. La dimidiazione dei termini processuali non si applica nel caso di contestazione in sede giurisdizionale del provvedimento di acquisizione previsto dall’art. 43 del T. U. n. 327/2001
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE –
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ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 1625/05 proposto da
BARTALONI CRISTINA, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Ciampalini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, Via Cavour n. 85;
contro
- il COMUNE DI CERTALDO in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Fausto Falorni con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, Via dell'Oriuolo n. 20;
e nei confronti
- l'ASSOCIAZIONE SPORTIVA TENNIS CERTALDO-CIRCOLO ARCI in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;
per l’annullamento
dell'atto Dirigenziale n. 1 del 29.06.2005 di rep. emesso dal Comune di Certaldo, notificato a mezzo di messo comunale all'avv. Cristina Bartolini quale rappresentante della sig.ra Lazzeri Nila l'1.7.2005, con il quale veniva disposta l'acquisizione al patrimonio indisponibile del comune di Certaldo del terreno posti in Certaldo e rappresentato al N.C.T., F.M. 58 dal mappale 1649 della superficie catastale di mq. 3.250, avendo l'Ente Pubblico modificato detto terreno in assenza di valido ed efficace provvedimento di esproprio, ex art. 43 T.U. 327/01, nonchè di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale.
Contestualmente, disponeva il pagamento della somma di € 18.208,77, a titolo di risarcimento del danno, di cui € 10.070,00 per valore del terreno ed € 8,138,77 per interessi motori, da corrispondere entro il termine di giorni trenta dal 29.06.2005.
Veniva altresì disposta la notifica di detto decreto di acquisizione e contestualmente effettuata la trascrizinoe presso la competente Agenzia del Territorio;
e per la condanna
dell'Amministrazione interessata, all'integrale risarcimento del danno nei confronti della ricorrente che si quantifica, in via equitativa, in € 50.000,00 o in quella diversa maggiore o minore somma che sia ritenuta di Giustizia, in relazione alle conseguenze negative dell'atto impugnato sul patrimonio della ricorrente;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio del Comune di Certaldo;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza dell'11 aprile 2006, il Presidente dott. Giovanni Vacirca;
Uditi, altresì, per le parti gli avv.ti P.Ciampalini e F.Falorni;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
L’avv. Bartaloni agisce in giudizio, quale curatrice della signora Nila Lazzeri (a seguito della inabilitazione di quest’ultima dichiarata dal Tribunale di Firenze con sentenza n. 1536/2001), al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il Dirigente dell’Area assetto del territorio del Comune di Certaldo ha decretato, ai sensi dell’art. 43 del T. U. 8 giugno 2001 n. 327, l’acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune di un terreno di proprietà della signora Lazzeri, terreno utilizzato dal Comune per la realizzazione di attrezzature sportive di interesse comunale e modificato in assenza di valido provvedimento di esproprio.
L’impugnazione è sorretta dalle seguenti censure:
I) Violazione di legge per violazione dell’art. 43 del T.U. n. 327/2001. Eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti e travisamento dei fatti.
L’art. 43 del T.U. n. 327/2001 non potrebbe trovare legittima applicazione in quanto:
a) preesisteva tra le parti un rapporto contrattuale già perfezionato, che prevedeva l’acquisto da parte del Comune dei terreni oggetto del provvedimento di acquisizione, con le modalità ed alle condizioni esattamente indicate e recepite da ambo le parti; b) il provvedimento di acquisizione sarebbe stato adottato strumentalmente in pendenza di una controversia giudiziaria tra le parti volta al riconoscimento della piena validità ed efficacia dell’accordo contrattuale sopra indicato, controversia che presupporrebbe necessariamente la proprietà dell’area in capo alla signora Lazzeri.
II) Violazione dell’art. 43 del T.U.n. 327/2001 per assenza della motivazione sotto il profilo della valutazione degli interessi da comparare. Eccesso di potere sotto il profilo della perplessità ed incongruità della motivazione.
Richiamati i principi affermati al riguardo dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella decisione n. 2 dell’11 maggio 2005, la parte ricorrente rileva come, nell’atto impugnato, sia assente il contenuto motivatorio ritenuto imprescindibile dall’Adunanza Plenaria (valutazione degli interessi da comparare; motivazione congrua in ordine alla pubblica utilità dell’opera afronte del sacrificio imposto all’interesse privato).
La motivazione del provvedimento sarebbe costituita da un insieme di statuizioni , peraltro non corrispondenti al vero, irragionevoli e confuse, che attesterebbero esse stesse come il Comune non abbia seguito l’iter valutativo previsto per legge. III) Violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del T.U. n. 327/2001 sotto il profilo della perplessità ed incongruità della motivazione.
L’atto impugnato sarebbe, altresì, illegittimo per essere stato l’art. 43 applicato ad opere, la cui dichiarazione di pubblica utilità è stata pronunciata nel 1990 (delibera consiliare n. 283 del 7.12.1990).
Le SS. UU. della Corte di cassazione, con sentenza n. 11336 del 30.5.2005, hanno affermato che la detta norma non può trovare applicazione ai progetti per i quali, al 30.6.2003, data di entrata in vigore del T.U., sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, “continuandosi ad applicare per questi le norme vigenti alla stessa data.”
IV) Violazione dell’art. 43, lett. d), comma 2, del T.U: n. 327/2001. Inefficacia dell’atto per mancato rispetto delle norme in materia di notificazioni degli atti civili.
La notifica del provvedimento di acquisizione avvenuta per mezzo del messo comunale, anziché tramite ufficiale giudiziario, sarebbe in contrasto con quanto previsto dalla normativa e, pertanto, sarebbe inefficace.
Detta inefficacia si riverbererebbe sull’intero procedimento ed, in particolare, comporterebbe il mancato trasferimento della proprietà dell’area dal privato all’Amministrazione ed il mancato inizio della decorrenza del termine di impugnazione.
V) Violazione dell’art. 43, comma 6, lett. a) e b), del T.U. n. 327/2001. Eccesso e/o sviamento di potere.
L’importo risarcitorio previsto nell’atto impugnato sarebbe del tutto arbitrario e non corrispondente a quanto prefissato per legge.
L’atto sarebbe, anche, affetto dai vizi di eccesso di potere sopra indicati atteso che il Comune ha adottato l’atto impugnato pur essendo esistente un precedente rapporto contrattuale, che obbligava l’Amministrazione al rispetto dei patti ivi contenuti.
Il Comune sarebbe, infatti, dovuto addivenire all’acquisto dell’area de qua tramite accordo applicando le condizioni concordate tra le parti.
Il Comune, peraltro, avrebbe adottato il provvedimento nella pendenza di una controversia instaurata al fine di pervenire al trasferimento dell’area per via contrattuale, perciò vi sarebbe l’intento di eludere la futura decisione giurisdizionale.
L’atto sarebbe, in definitiva, totalmente privo di una qualche valutazione degli interessi in conflitto e sarebbe stato adottato per evitare lungaggini processuali.
Conclude la ricorrente per l’accoglimento delle proprie ragioni e per il risarcimento del danno subito.
Il Comune di Certaldo, costituitosi in giudizio in data 17.10.2005, con memoria 25.10.2005 ha contestato le censure e chiesto la reiezione del ricorso.
Con Ordinanza collegiale n 867, emessa all’esito della Camera di Consiglio tenuta in data 26 ottobre 2005, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare proposta in uno al ricorso.
La ricorrente ed il Comune, con memorie, rispettivamente, in data 24 e 31 marzo 2006, hanno confermato tesi e conclusioni.
Alla pubblica Udienza, tenuta in data 11 aprile 2006, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Il Collegio ritiene necessario, per una migliore comprensione della controversia, richiamare i fatti all’origine della stessa, quali emergono dalla documentazione depositata in giudizio.
I signori Nila e Mario Lazzeri, quali “proprietari del terreno adiacente agli impianti sportivi del Comune di Certaldo posti in via Don Minzoni, in considerazione che il Comune di Certaldo intende procedere all’ampliamento degli stessi con la realizzazione di nuovi campi da tennis” in data 2 novembre 1990 dichiaravano (con atto redatto su carta intestata del Comune) “irrevocabilmente e per il periodo di anni uno a partire dalla data odierna di essere disposti a cedere bonariamente il terreno interessato di circa Mq. 3250 (foglio di mappa n. 58 particelle n. 195 in parte) al prezzo di L. 6.000 il mq. dietro stipula di apposito contratto di compravendita.”
La dichiarazione veniva sottoscritta dalla sola signora Nila Lazzeri.
Il Consiglio comunale, con delibera n. 283 del 7.12.1990, “sentite le pressanti richieste dell’Associazione Sportiva Tennis Certaldo per la costruzione di 2 nuovi campi da tennis nella zona sportiva, in aggiunta a quelli esistenti per fronteggiare e soddisfare le numerose richieste di aree disponibili a questa attività sportiva-ricreativa” e tenuto conto del fatto che “L’Associazione Tennis si è impegnata con l’Amministrazione comunale con lettera del 10.11.1988 n. 14748 a coprire con una struttura adeguata alla vigente normativa i nuovi campi richiesti” e che “In comuni limitrofi tali strutture sono state realizzate con oneri comunali” approvava il progetto, la cui predisposizione era stata affidata all’Ufficio Tecnico comunale, ed impegnava la relativa spesa, nell’ambito della quale l’acquisizione dell’area “50 x 65 = 3250 mq. a L. 6.000” veniva prevista in L. 19.500.000.
Con delibera n. 44 del 29.4.1991 il Consiglio comunale approvava la perizia estimativa giurata redatta dall’Ufficio tecnico comunale e si impegnava a pagare “al momento del contratto di compravendita, la somma di L. 19.500.000 (già prevista nelle somme a disposizione dell’A. C. nella delibera del C.C. n. 283/1990) ai fratelli Lazzeri Mario e Nila di Certaldo.”
Con delibera n. 174 del 21 dicembre 1991, il Consiglio comunale, ritenuta necessaria una variante al P.R.G. vigente per la realizzazione delle coperture dei nuovi campi e delle centrali termiche necessarie, approvava il progetto ai sensi dell’art. 1 della L. 3.1.1978 n. 1.
Peraltro, con delibera n. 51 del 29.4.1992, il Consiglio comunale, ritenuta non necessaria la variante al P.R.G., revocava la delibera n. 174/1991.
Nel frattempo, il Comune aveva richiesto (nota n. 7277 del 31.5.1991) ed ottenuto (decreto n. 601/1991) l’autorizzazione prefettizia (all’epoca necessaria) per l’acquisto del terreno.
In data 30.9.1991, la signora Nila Lazzeri , sottoscriveva un atto con il quale, “in proprio e nell’interesse del proprio fratello Lazzeri Mario” “in riferimento all’impegno assunto in data 2.11.1990, nel riconfermare tale impegno, considerato che, in data odierna ha ricevuto la somma di L. 19.500.000 (diciannovemilionicinquecentomila) a saldo dell’intero suo avere dal Circolo ARCI – A.S. Tennis Certaldo” autorizzava “l’Amministrazione Comunale di Certaldo a prendere possesso del terreno in questione dopo la data del 15.10.1991 e comunque dopo la raccolta dell’uva.”
Dichiarava, anche, la signora Lazzeri “di niente altro avere da pretendere per tale cessione” e s’impegnava “al momento del rogito notarile a restituire tale somma, che le verrà versata dall’Amministrazione Comunale, al Circolo ARCI - A.S. Tennis Certaldo.”
L’atto veniva sottoscritto, oltre che dalla signora Lazzeri, dal Sindaco e dal Presidente del Circolo ARCI – A. S. Tennis di Certaldo.
Quest’ultimo provvedeva ad anticipare il pagamento con assegno bancario.
In data 28.12.1991 il Comune consegnava all’impresa appaltatrice i lavori per la realizzazione dei due campi da tennis.
Detti lavori terminavano in data 30.7.1993 e la Giunta Comunale, con delibera n. 452 dell’8.6.1994, approvava lo stato finale e svincolava le polizze fidejussorie.
Il contratto per l’acquisto del terreno non veniva mai stipulato.
I campi da tennis venivano affidati in gestione alla A.S. Tennis Certaldo, che li gestiva (e li gestisce ancora all’atto dell’instaurazione della controversia) sulla base di convenzioni con il Comune, nelle quali è fatto riferimento alle finalità di interesse pubblico che sono perseguite nella gestione degli impianti sportivi.
Il signor Mario Lazzeri decedeva in data 20.3.2002.
Con lettera 3.3.2004, l’avv. Bartaloni, quale curatrice della signora Lazzeri, “considerate le condizioni urgenti di bisogno economico della Lazzeri Nila ed i continui avvisi alla curatrice da parte dei vicini di casa su tali condizioni”, rendendosi “necessario iniziare su tutti i fronti un possibile recupero economico di ciò che spetta o spetterebbe all’inabilitata malgrado la sua inerzia” chiedeva al Comune di Certaldo “di essere notiziata sull’esproprio” dei terreni, di cui aveva avuto
notizia dai vicini della signora Lazzeri, ed “in particolare sul pagamento dell’indennità di esproprio….”
Con successiva lettera 22.3.2004, l’avv. Bartaloni diffidava il Comune a rilasciare i terreni, dei quali contestava l’abusiva occupazione.
Il Comune (nota n. 7107 dell’8.4.2004) ricostruiva le vicende relative ai rapporti con la proprietà Lazzeri.
Precisava, al riguardo, il Comune che “Una volta completata la documentazione tecnica e notarile per la stipula del contratto, il notaio incaricato dott.ssa Stella Bartoletti, preso atto, come risulta dall’allegata relazione a firma dello stesso notaio, che uno dei venditori (sig. Mario Lazzeri) aveva difficoltà ad intervenire personalmente all’atto, si attivava per predisporre una procura in favore della sorella Nila, procura che, peraltro, non riuscì a far sottoscrivere al sig. Mario Lazzeri a causa dell’atteggiamento tale da far dubitare della capacità di intendere e di volere dello stesso. Successivamente, per alcuni anni, il notaio ha più volte tentato di procedere al rogito, senza, tuttavia, pervenire ad alcun risultato. Ad oggi il rogito notarile non è stato ancora stipulato.
Il Comune concludeva, dichiarandosi disponibile “alla stipula del contratto” “al fine di regolarizzare la situazione di fatto.” In data 21.4.2004 con lettera (pervenuta al Comune in data 3.5.2004 e protocollata al n. 8826) l’avv. Bartaloni manifestava la disponibilità “ad addivenire ad una composizione bonaria della vicenda, previa naturalmente autorizzazione del Tribunale di Firenze alla vendita del bene di cui si discute, purchè Vi impegniate a far stimare il terreno in questione” e “conseguentemente a pagare il prezzo che sarà accertato dal perito nonchè a corrispondere all’inabilitata un corrispettivo corrispondente all’indennità di occupazione del terreno a far data dall’occupazione stessa alla stipula della transazione, corrispettivo da accertarsi anch’esso con l’ausilio di un consulente.”
Il Comune comunicava (nota n. P11434 del 7.6.2004) all’avv. Bartaloni la propria intenzione “di procedere all’acquisto del terreno con le modalità da Lei indicateci nella Sua del maggio 2004 protocollo n. 8826 ovvero con nomina di un perito per la stima giurata del terreno in questione tenuto conto della presente destinazione urbanistica del medesimo nonché per la quantificazione dell’indennità di occupazione a far data dall’occupazione stessa ad oggi e con impegno del Comune di Certaldo ad acquistare a tali condizioni.”
Il Comune concludeva sottoponendo all’attenzione della curatrice “le modalità del progetto di acquisto per l’ottenimento del Suo parere favorevole” e precisando che “la presente proposta acquisterà validità una volta sottoposta al parere favorevole della Giunta Comunale.”
In data 6.10.2004 l’avv. Bartaloni trasmetteva al Comune l’autorizzazione del Giudice tutelare, avvertendo che le condizioni finali sarebbero state vagliate ed autorizzate dalla Procura della Repubblica e da Tribunale di Firenze, ai quali l’avv. Bartaloni stessa avrebbe rimesso gli atti non appena eseguita la perizia di stima del bene.
In assenza di notizie sul prosieguo della pratica di acquisto da parte del Comune, sia l’attuale difensore avv. Ciampalini che l’avv. Bartaloni sollecitavano (10 e 14. 3. 2005) il Comune a formalizzare l’offerta di acquisto.
Con nota n. 6622 del 29.3.2005 il Comune comunicava l’avvio del procedimento per l’emissione del provvedimento di acquisizione, precisando che “A giudizio della scrivente Amministrazione, nella fattispecie si è verificata l’ipotesi, elaborata dalla giurisprudenza, comunemente definita come accessione invertita, di acquisto della proprietà da parte del Comune a titolo originario, con il conseguente diritto del precedente proprietario al risarcimento del danno da esercitare entro un termine di prescrizione quinquennale dalla avvenuta irreversibile trasformazione del fondo.
Se pur si volesse dubitare della avvenuta accessione invertita, la realizzazione di una opera pubblica, approvata dal Consiglio comunale per il soddisfacimento di una esigenza della collettività verrebbe a sostanziare una ipotesi di occupazione usurpativa, comunque impeditiva della restituzione dell’area, con un conseguente diritto del proprietario ad ottenere il controvalore della stessa; diritto da esercitarsi entro il termine prescrizionale ordinario di durata decennale.
Entrambi i termini di prescrizione, quinquennale nella prima ipotesi e decennale nella seconda, sono trascorsi alla data della richiesta del curatore (05.03.2004).”
Pertanto, il Comune riteneva di provvedere tramite acquisizione ex art. 43 del T.U. n. 327/2001, cioè, “con l’emissione di un provvedimento amministrativo di carattere ricognitivo” e precisava che “la previsione dell’art. 43 sul risarcimento del danno, a giudizio di chi scrive, va peraltro intesa laddove non si siano verificati effetti prescrittivi.”
In data 29.6.2005, infatti, il dirigente comunale competente adottava l’atto impugnato, con il quale veniva disposta l’acquisizione della particella n. 1649 (già n. 195/b) del Foglio di mappa n. 58 al patrimonio indisponibile del Comune.
La motivazione del provvedimento (nella quale vengono, anche, sinteticamente ripercorse le vicende sopra richiamate dal Collegio) si fonda sui seguenti argomenti:
- la realizzazione dell’opera ha comportato una radicale trasformazione del terreno, che ne pregiudica comunque una utilizzazione analoga a quella antecedente alla occupazione da parte del Comune;
- per la realizzazione dei campi da tennis sono state impegnate risorse pubbliche per la soddisfazione di esigenze della collettività;
- l’art. 43 del D.P.R. n. 327/2001 “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” consente al Comune di disporre l’acquisizione al proprio patrimonio indisponibile dell’area in argomento, che è stata utilizzata per scopi di interesse pubblico pur mancando un valido ed efficace provvedimento di esproprio;
la misura del danno va determinata sulla base del valore del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità , computando gli interessi moratori a decorrere dal giorno dell’occupazione senza titolo del bene;
- l’area, in virtù del P.R.G. vigente e del Piano Strutturale adottato è classificata sottozona OM1.3 – Verde pubblico per impianti sportivi coperti;
- il valore dell’area era stato determinato ed accettato in L. 19.500.000 corrispondenti ad E. 10.070,00;
- applicando al suddetto importo gli interessi moratori dall’1.10.1991 al 29.6.2005 si perviene alla somma di E. 8.138,77;
- la somma totale dovuta alla signora Lazzeri ammonta, quindi, a totali E. 18.208,77.
Il Collegio, prima di passare all’esame del merito della controversia, ritiene utile ricordare le ragioni che hanno condotto all’introduzione dell’istituto di cui all’art. 43 del T.U. n. 327/2001 nell’ordinamento italiano.
Come rilevato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (Ad. Plen. n. 2 del 2005) “le idee affermate dalla Corte europea dei Diritti dell’Uomo, che ha ritenuto il nostro quadro normativo non aderente alla Convenzione europea e, in particolare al Protocollo addizionale n. 1, hanno trovato attuazione nella disciplina alla quale si è dato vita con il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico sulle espropriazioni).
L’articolo 43 del testo unico, nel disciplinare la “utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico”, stabilisce che “l’autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di espropriazione o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni”.
Il che significa riconoscimento all’autorità amministrativa del potere di acquisire al patrimonio pubblico anche un bene occupato senza titolo idoneo, purchè ciò avvenga sulla base di un formale atto amministrativo fondato sulla “valutazione degli interessi in conflitto” e con il riconoscimento al privato del ristoro del danno.
La norma postula quindi, accomunando nel regime ogni forma di occupazione senza titolo, la possibilità dell’acquisto della proprietà da parte dell’amministrazione, con un formale provvedimento amministrativo, “valutati gli interessi in conflitto”.
Una valutazione – quella degli interessi in conflitto – da condurre con particolare rigore.
L’atto di acquisizione, che assorbe dichiarazione di pubblica utilità e decreto di esproprio, deve, infatti, non solo valutare la pubblica utilità dell’opera, secondo i parametri consueti, ma deve altresì tener conto che il potere acquisitivo in parola - avente, in qualche misura, valore “sanante” dell’illegittimità della procedura espropriativa, anche se, come si è detto, solo ex nunc - ha natura “eccezionale” e non può risolversi in una mera alternativa alla procedura ordinaria. Il nuovo provvedimento deve perciò trovare la sua giustificazione nella particolare rilevanza dell’interesse pubblico posto a raffronto con l’interesse del privato. E ciò a maggior ragione a seguito della parziale reintroduzione, ad opera del decreto legislativo n. 302 del 2002, dell’istituto dell’occupazione d’urgenza.
La motivazione dell’atto di acquisizione dovrà essere, quindi, particolarmente esaustiva della valutazione degli interessi in conflitto, e conseguentemente più stringente dovrà essere il sindacato giurisdizionale.
E gli stessi requisiti per l’ammissibilità del provvedimento di acquisizione dovranno essere valutati rigorosamente, dovendosi escludere, per esempio, come rilevato anche in dottrina, che il provvedimento possa far leva sulla semplice utilizzabilità dell’immobile ovvero sulla sua astratta idoneità a essere utilizzato per il soddisfacimento di un interesse generale, facendo per contro riferimento la norma all’utilizzazione in atto per un interesse pubblico specifico e concreto.
Ciò che maggiormente rileva, peraltro, è che la norma individua nel provvedimento amministrativo di acquisizione - e non già in un mero fatto - l’unico titolo idoneo a costituire il diritto di proprietà in capo all’amministrazione, prevedendo in ogni caso per il privato il diritto al ristoro integrale, cioè al risarcimento del danno “senza pregiudizio per l’eventuale azione già proposta”.
Ne consegue - ad avviso di questa Adunanza plenaria - che, in caso di illegittimità della procedura espropriativa e di realizzazione dell’opera pubblica, l’unico rimedio riconosciuto dall’ordinamento per evitare la restituzione dell’area è l’emanazione di un (legittimo) provvedimento di acquisizione ex articolo 43, in assenza del quale l’amministrazione non può addurre l’intervenuta realizzazione dell’opera pubblica quale causa di impossibilità oggettiva e quindi come impedimento alla restituzione: la realizzazione dell’opera pubblica è un fatto, e tale resta; la perdita della proprietà da parte del privato e l’acquisto in capo all’amministrazione possono conseguire unicamente all’emanazione di un provvedimento formale, nel rispetto del principio di legalità e di preminenza del diritto.
In tal senso, e con le precisazioni esposte, deve convenirsi che l’istituto dell’acquisizione c.d. sanante di cui all’articolo 43, co. 1 e 2, rispetta i parametri imposti dalla Corte europea e dai principi costituzionali, perché:
a) l’acquisto del bene avviene in virtù di un provvedimento previsto dalla legge e, soprattutto, con efficacia ex nunc, sicché sono rispettate le esigenze di chiarezza dell’ordinamento e di preminenza del diritto;
b) il provvedimento è sindacabile e l’esercizio della discrezionalità è circondato da particolari cautele di cui va verificato il rispetto in sede giurisdizionale;
c) è in ogni caso assicurato il risarcimento del danno;
d) in assenza di provvedimento, la restituzione dell’area non può essere impedita, se non per scelta autonoma del privato che rinunci alla restituzione.”
Tanto premesso, il Collegio può procedere all’esame del contenzioso sottopostogli. Il Comune, costituitosi in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso perché depositato oltre il termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso stesso, dovendosi, ad avviso della difesa del Comune, applicare, nella specie, la riduzione alla metà dei termini processuali prevista dall’art. 23 bis, primo comma, lett. b), della L. n. 1034/1971, introdotto dalla L. n. 205/2000, trattandosi di procedimento giurisdizionale concernente una procedura di occupazione ed espropriazione di aree destinate all’esecuzione di opere pubbliche.
L’eccezione deve essere respinta.
Il Collegio ritiene, infatti, che l’art. 23 bis citato non possa, nella specie, trovare applicazione.
La riduzione alla metà dei termini processuali trova, infatti, ragione nella necessità di conciliare l’esigenza di pervenire alla realizzazione delle finalità di interesse pubblico, a cui sono preordinati i procedimenti indicati nella norma, con l’esigenza di garantire in sede giurisdizionale la tutela degli interessi dei soggetti privati coinvolti nei procedimenti stessi.
Dette esigenze non risultano caratterizzare il provvedimento previsto dall’art. 43 del T. U. n. 327/2001, che, da un canto, non si collega all’ urgenza o necessità di realizzare opere pubbliche (o, comunque, al perseguimento di finalità pubbliche, in relazione alle quali il legislatore, nella discrezionalità che gli compete, abbia optato per una tutela processuale da ottenersi con il rispetto di termini abbreviati rispetto all’ordinario regime) essendo state le opere pubbliche, ormai, da tempo realizzate; dall’altro, risponde ad evidenti esigenze equitative e risarcitorie nei confronti del soggetto che è stato privato di un bene immobile nell’assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo di pubblica utilità (ovvero, allorchè l’atto di esproprio sia stato annullato).
Non vi sono, ragioni, dunque, che giustifichino un’abbreviazione dei termini processuali, nel caso di contestazione in sede giurisdizionale del provvedimento di acquisizione previsto dall’art. 43 del T. U. n. 327/2001, provvedimento che configura, in sostanza, una sanatoria a fronte della situazione di fatto conseguente all’inesistenza od illegittimità del procedimento dichiarativo della pubblica utilità di un’opera o del procedimento espropriativi.
Il ricorso è, pertanto, ammissibile.
La prima censura, con la quale si sostiene, da un lato, che la corrispondenza intercorsa tra la curatrice della signora Lazzeri ed il Comune configurerebbe un rapporto contrattuale già perfezionato che impedirebbe l’adozione del provvedimento previsto dall’art. 43 del T. U.; dall’altro, che, nella pendenza innanzi all’ A.G.O. di una controversia volta al riconoscimento della validità dell’indicato accordo, l’adozione del provvedimento impugnato sarebbe finalizzata ad eludere la decisione del giudice adito, è infondata.
Come emerge dall’esposizione delle vicende che precedono l’adozione del provvedimento impugnato, il Comune, che aveva deciso l’acquisto iure privatorum del terreno necessario all’ampliamento delle strutture sportive comunali, fin dal 1991 occupava il terreno, di cui la signora Lazzeri era comproprietaria, in assenza del perfezionamento di un titolo legittimante, ma con il consenso della signora Lazzeri medesima, la quale aveva percepito la somma, individuata e pattuita, a seguito di formali trattative tra i signori Lazzeri ed il Comune stesso, quale corrispettivo della compravendita.
Questa la situazione di fatto che la curatrice dell’inabilitata ha trovato nel 2004, allorché ha preso contatto con il Comune al fine di tutelare la propria assistita.
Il Comune, inizialmente ha espresso concreta disponibilità al perfezionamento dell’acquisto per via contrattuale, ma, poi, ha deciso di utilizzare l’istituto pubblicistico previsto dall’art. 43 del T.U. delle espropriazioni.
L’avv. Bartaloni, a fronte del mutato orientamento del Comune e prima dell’adozione del provvedimento di acquisizione, con atto dell’aprile del 2005, ha citato innanzi al Tribunale di Firenze – Sezione distaccata di Empoli – il Comune, chiedendo, in via principale, l’accertamento dell’avvenuta conclusione di un accordo finalizzato all’acquisto del terreno ed, in via subordinata, la restituzione del bene ovvero il risarcimento del danno ove l’A. G. avesse ritenuto possibile e sussistente il trasferimento dell’area ai sensi dell’’art. 43 del T. U..
Dalla lettura delle deliberazioni consiliari depositate in giudizio dalla ricorrente (delibere n. 134 del 5.11.2002 e n. 63 del 7.7.2005) emerge, in sostanza, che il provvedimento di acquisizione ex art. 43 è stato ritenuto dal Comune lo strumento più rapido per consentire – al Comune stesso – di regolarizzare, a seguito di istanza in sanatoria di permesso di costruire presentata dall’A.S. Certaldo, la realizzazione (accanto ai due campi da tennis già realizzati sul terreno di proprietà Lazzeri) di un campo di calcetto.
La realizzazione del detto campo di calcetto, era, infatti, difforme dal progetto, che era stato approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 134/2002 ed, in particolare, tra le altre difformità, risultava che il campo era andato ad occupare una porzione della particella n. 1649, cioè del terreno di proprietà Lazzeri.
Orbene, alla luce dello svolgimento dei fatti sopra riportato, il Collegio ritiene che la pendenza innanzi all’A.G.O. del giudizio, in cui si controverte della qualificazione giuridica dei rapporti intercorsi tra la curatrice ed il Comune di Certaldo, non fosse ostativa all’adozione del provvedimento di acquisizione, poichè il Comune, nella coesistenza dell’interesse pubblico al mantenimento della situazione di fatto e dell’interesse del privato al riconoscimento dei propri diritti di carattere economico, ha inteso pervenire alla soluzione dell’annosa e complessa vicenda, che, iniziata con un accordo prodromico all’acquisto del terreno, si è trasformata, nel tempo, in occupazione cd. usurpativa, cioè priva di titolo.
Peraltro, la decisione della presente controversia non impedisce, ovviamente, che l’instaurato giudizio civile pervenga al suo esito; mentre, ove l’importo del risarcimento del danno fosse stato fissato in misura soddisfacente per la signora Lazzeri, probabilmente, tale fatto avrebbe potuto influire sulla decisione della curatrice di proseguire – o meno – il giudizio civile.
Anche la seconda censura, con la quale si denuncia difetto, perplessità ed incongruità della motivazione, è infondata.
Il provvedimento di acquisizione dà conto, infatti, della vicenda sotto il profilo fattuale (come venuta in essere nel corso degli anni); dell’esistenza dell’interesse pubblico all’utilizzazione del bene immobile per la destinazione di interesse collettivo a cui il bene stesso è stato - sin dall’origine e continuativamente - adibito; dell’esistenza di strutture sportive realizzate con risorse pubbliche.
Quanto all’interesse della parte privata, il Comune, dopo aver constatato che l’irreversibile trasformazione del bene ne preclude un’utilizzazione analoga a quella precedente (che era agricola) ed aver escluso la possibilità di restituzione del bene stesso, ha, sinteticamente, individuato tale interesse in quello a percepire un ristoro economico del danno subito.
Tale individuazione non sembra al Collegio contrastante con le finalità proprie del provvedimento di acquisizione, atteso che l’art. 43 consente all’Amministrazione, anche in corso di causa e di fondatezza della medesima, di chiedere al giudice di escludere la restituzione del bene senza limiti di tempo e di disporre per il risarcimento del danno.
Del resto, l’esistenza, nella vicenda in controversia, di un interesse meramente economico della parte privata trova supporto logico proprio nelle trattative che la curatrice degli interessi della signora Lazzeri ha accettato di intrattenere con il Comune al fine di pervenire all’acquisto da parte di quest’ultimo del bene immobile.
Con la terza censura si sostiene l’illegittimità del provvedimento per essere stato applicato l’istituto dell’acquisizione ad un’opera la cui dichiarazione di pubblica utilità è intervenuta prima del 30.6.2003, data di entrata in vigore del T.U. n. 327/2001.
L’assunto non può essere condiviso.
Nella sopra richiamata decisione n. 2 del 2005, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha affermato, infatti, che il disposto dell’art. 57 del citato T.U. (nel testo modificato dall’art. 5 della L. n. 166/2002) non può trovare applicazione allorché non si tratti di stabilire quale è la normativa che disciplina una procedura espropriativa in itinere, bensì quale sorte vada riservata ad una res modificata dall’Amministrazione, restata nelle mani di quest’ultima senza titolo e che, pertanto, in detta fattispecie, è senz’altro applicabile l’art. 43 del T.U. n. 327/2001.
Nel caso di specie, non vi è, comunque, dubbio che, in origine, il Comune si sia orientato per l’acquisto del terreno iure privatorum, tanto è vero che, nella già ricordata delibera consiliare n. 283 del 7.12.1990 di approvazione del progetto di costruzione di due nuovi campi da tennis (priva, peraltro, di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza), mentre si individua la somma necessaria per realizzare i campi e si dispone in ordine alla gara da bandire per l’affidamento dei lavori, la somma per l’acquisizione dell’area viene prevista, nell’importo di L. 19.500.000, (unitamente ad altri lavori necessari) nell’ambito delle somme “a disposizione”, somme delle quali si disporrà “a suo tempo previa adozione di ulteriori provvedimenti.”
Con deliberazione n. 44 del 29.4.1991, infatti, il Consiglio comunale approvava la perizia estimativa giurata redatta dal proprio Ufficio tecnico ed impegnava, allo scopo di acquistare l’area dai fratelli Lazzeri, la somma di L. 19.500.000.
Così, è altrettanto indubbio che il Comune non abbia mai proceduto all’ esproprio, pur avendo occupato il terreno Lazzeri e realizzato le strutture sportive senza, tuttavia, pervenire alla stipulazione del contratto di acquisto.
Anche la quarta censura, con la quale si deduce la violazione dell’art. 43, comma 2, del T. U., in quanto la notifica del provvedimento impugnato sarebbe dovuta avvenire tramite ufficiale giudiziario, anzichè tramite messo comunale, è infondata.
Ai sensi dell’art.13 della L. reg. 18.2.2005 n.30, infatti, nel territorio della Regione Toscana, le comunicazioni e notificazioni previste dal D.P.R. n. 327/2001 possono essere effettuate anche mediante messi comunali e provinciali.
La quinta ed ultima censura, nella parte in cui riproduce, in sostanza, le argomentazioni difensive esposte nelle precedenti doglianze, configurando quali profili di eccesso di potere quelli già denunciati come violazioni di legge, è infondata per le considerazioni svolte in precedenza al riguardo.
La censura, nella parte in cui è rivolta contro la determinazione del risarcimento del danno effettuata dal Comune in applicazione dell’art. 43 del T.U. n.327/2001 è inammissibile, esulando dalla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia e/o la domanda, con le quali si contesti la quantificazione del danno conseguente ad occupazione sine titulo di beni immobili, cioè, del danno conseguente a comportamenti della P.A. (quali quelli che ricorrono nel caso di specie) costituenti quella che la giurisprudenza ha definito “occupazione usurpativa” (cfr. sentenza Corte cost. n 204 del 6.7. 2004; Cons. Stato, IV Sez., 27.9. 2004 n. 6328.)
In conclusione, il ricorso deve essere in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.
Le spese di giudizio possono compensarsi tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I , definitivamente pronunziando sul ricorso n. 1625/2005 proposto dall’avv. Bartaloni Cristina, quale amministratore di sostegno della signora Lazzeri Nila, in parte rigetta il ricorso ed in parte lo dichiara inammissibile.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’ Autorità amministrativa.
Cosi’ deciso in Firenze, il giorno 11 aprile 2006, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei Signori:
Avv. Giovanni Vacirca - Presidente
dott.ssa Giacinta Del Guzzo - Consigliere est.
dott. Saverio Romano - Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 5 OTTOBRE 2006.
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