T.A.R. PUGLIA - LECCE - SEZIONE II - Sentenza 10 ottobre 2006 n. 4900
Pres. Antonio Cavallari –Est. Giulio Castriota Scanderbeg
Coop. soc. Spazi Nuovi (avv. P. Balducci) c. Azienda U.S.L. TA/1. |
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1. Contratti della pubblica amministrazione – Giurisdizione e competenza – Clausola revisionale di cui all’art.6 comma 4, l. n.537 del 1993 – Applicazione – Controversie – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
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2. Contratti della pubblica amministrazione – Concessione di servizi – Sussistenza – Requisiti.
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3. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Appalto del servizio riabilitativo in favore di un’a.u.s.l. – Revisione prezzi ai sensi dell’art.6, l. n.537 del 1993 – Mancata previsione contrattuale – Inserzione automatica ex art.1339, c.c..
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4. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Revisione prezzi ai sensi dell’art.6, l. n.537 del 1993 – Meccanismo legale di aggiornamento del canone d’appalto – Dati rilevati e pubblicati semestralmente dall’ISTAT sull’andamento dei prezzi dei principali beni e servizi acquisiti dalle pubbliche amministrazioni – Mancata pubblicazione – Criterio sostitutivo.
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1. Ai sensi dell’art. 6 comma 19, l. 24 dicembre 1993 n.537, il giudice amministrativo è investito di giurisdizione esclusiva anche nelle controversie derivanti dall’applicazione della obbligatoria clausola revisionale di cui al comma 4 del medesimo articolo.
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2. Ai fini della sussistenza di una concessione, secondo la stessa definizione che si rinviene nelle direttive comunitarie in materia di lavori pubblici e di servizi, è necessario che l’affidatario del servizio ricavi in tutto o in parte la remunerazione del servizio dalla cessione frazionata che ne faccia al pubblico degli utenti (in genere secondo una tariffa prefissata o concordata con la amministrazione concedente) e non già in virtù di un canone o di un prezzo corrisposto dalla Amministrazione.
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3. In caso di appalto del servizio riabilitativo in favore di un’a.u.s.l., va accolta la domanda della ricorrente volta ad ottenere la revisione del prezzo, posto che la mancata previsione contrattuale in ordine al compenso revisionale dà senz’altro luogo alla inserzione automatica, ai sensi dell’art. 1339, c.c., della disposizione normativa ( avente carattere imperativo in quanto mirante a soddisfare interessi di ordine pubblico) di cui all’art. 6, l. 24 dicembre 1993 n.537 (come modificata dall’art.44, l. 23 dicembre 1994 n.724) prevedente la obbligatoria previsione della clausola di revisione prezzi per i contratti ad esecuzione continuativa e periodica.
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4. In forza dell’art. 6, l. 24 dicembre 1993 n.537, il meccanismo legale di aggiornamento del canone d’appalto prevede che la revisione venga operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati rilevati e pubblicati semestralmente dall’ISTAT sull’andamento dei prezzi dei principali beni e servizi acquisiti dalle pubbliche amministrazioni; tuttavia, a fronte della mancata pubblicazione da parte dell’Istituto di statistica di tali dati, la revisione deve essere operata sulla base dell’indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (c.d. FOI) mensilmente pubblicato dall’ISTAT.
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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
LECCE
SECONDA SEZIONE
Registro Decis.: 4900/06
Registro Generale: 1426/2006
nelle persone dei Signori:
ANTONIO CAVALLARI Presidente
GIULIO CASTRIOTA SCANDERBEG Primo Ref. , relatore
TOMMASO CAPITANIO Ref.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso 1426/2006 proposto da:
COOPERATIVA SOCIALE SPAZI NUOVI
rappresentato e difeso da:
BALDUCCI PIERLUIGI
con domicilio eletto in LECCE
VIA ZANARDELLI, 60
presso
MASSA FEDERICO
contro
AZIENDA U.S.L. TA/1
per l'accertamento
- del diritto della ricorrente alla revisione del prezzo
di appalto ai sensi dell’art. 6, L. n. 537 del 24.12.1993
e successivamente modificata ed integrata;
- per la condanna dell’Azienda al pagamento delle
somme determinate a titolo di revisione del prezzo alla
data di presentazione del ricorso;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
AUSL TA/1
Udito nella Camera di Consiglio del 28 settembre 2006 il
relatore Primo Ref. GIULIO CASTRIOTA SCANDERBEG e uditi
per le parti gli avv.ti Balducci e Caricato;
Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:
- Violazione di legge: art. 6 L. n. 537/1993 e successive
mod. e int.;
Considerato che il ricorso è fondato onde può
essere accolto con sentenza resa in forma semplificata ai
sensi dell’art. 26 l.TAR;
considerato, anzitutto, con riguardo al profilo della contestata
giurisdizione di questo giudice a conoscere della presente
controversia, che la questione è palesemente infondata,
posto che ai sensi dell’art. 6 comma 19 della L. 537/93
il giudice amministrativo è investito di giurisdizione
esclusiva anche nelle controversie derivanti dall’applicazione
della obbligatoria clausola revisionale di cui al comma
4 del medesimo articolo;
considerato, quanto al merito della pretesa azionata col
ricorso all’esame, che il rapporto inter partes
ha pacifica natura di contratto di appalto di servizi come
risulta evidente, oltre che dal chiaro tenore letterale
dei contratti esibiti ( in particolare del contratto rep.
N. 433 del 21.12.2000 relativo alla struttura di Taranto
e del contratto n. 423 del 13.10.2000 relativo alla struttura
di Massafra) nonchè dai riferimenti normativi ivi
operati, dall’elemento scriminante ( rispetto all’istituto
concessorio) secondo cui la cooperativa ricorrente si è
impegnata ad eseguire il servizio riabilitativo in favore
dell’intimato presidio sanitario verso il corrispettivo
di un prezzo fissato in contratto in un importo annuo prestabilito,
da corrispondersi da parte della ridetta AUSL;
considerato, per vero, che ai fini della sussistenza di
una concessione, secondo la stessa definizione che si rinviene
nelle direttive comunitarie in materia di lavori pubblici
e di servizi, è necessario che l’affidatario
del servizio ricavi in tutto o in parte la remunerazione
del servizio dalla cessione frazionata che ne faccia al
pubblico degli utenti ( in genere secondo una tariffa prefissata
o concordata con la amministrazione concedente) e non già
in virtù di un canone o di un prezzo corrisposto
dalla Amministrazione;
considerato, pertanto, che non ha pregio la eccezione della
AUSL intimata a tenor della quale nella specie si verterebbe
in ipotesi di concessione di servizio riabilitativo e non
già di appalto, avuto riguardo al rapporto trilatero
instaurato tra la Asl, la cooperativa ricorrente ed il pubblico
dei fruitori del servizio di significativa rilevanza sul
piano della tutela della salute, atteso al contrario l’evidente
carattere bilaterale del rapporto quanto alle obbligazioni
vicendevolmente assunte;
considerato che a diverse conclusioni non può condurre
il richiamato arresto del Consiglio di Stato n. 1865/06,
in cui peraltro in modo non condivisibile si fa discendere
l’inapplicabilità dell’istituto revisionale
alle concessioni dalla difficoltà di ricomprendere
queste ultime nell’alveo dei contratti di durata cui
espressamente si riferisce l’art. 6 della L. 537/93;
considerato, infatti, che l’inapplicabilità
dell’istituto revisionale alle concessioni non è
ricollegabile alla natura del rapporto nascente dal titolo
concessorio ( solitamente regolato da un contratto di durata
cui in tesi potrebbe applicarsi il ridetto art. 6 L.537/93)
quanto al fatto che normalmente nella concessione manca
un prezzo cui applicare la revisione medesima ( giacchè
-come detto- il corrispettivo del concessionario è
rappresentato nella maggior parte dei casi dal diritto di
utilizzare l’opera o il servizio che ne forma oggetto
mediante cessione frazionata dello stesso al pubblico degli
utenti);
considerato che alla luce dei rilievi che precedono, ed
alla sicura qualificazione in termini di contratto di appalto
del rapporto inter parte, merita di essere accolta
la domanda della ricorrente cooperativa volta ad ottenere
nella specie la revisione del prezzo, posto che la mancata
previsione contrattuale in ordine al compenso revisionale
dà senz’altro luogo nella specie alla inserzione
automatica, ai sensi dell’art. 1339 cc, della disposizione
normativa ( avente carattere imperativo in quanto mirante
a soddisfare interessi di ordine pubblico) di cui all’art.
6 della L. 537/93 (come modificata dall’art.44 della
L. 724/94) prevedente appunto la obbligatoria previsione
della clausola di revisione prezzi per i contratti- quale
quello in esame- ad esecuzione continuativa e periodica;
considerato che, come questo TAR ha di recente precisato
nella sentenza del 14 giugno 2006 ( nella causa Sieco c.
Comune di Laterza) il meccanismo legale ( art. 6 cit.) di
aggiornamento del canone d’appalto prevede che la
revisione venga operata sulla base di una istruttoria condotta
dai dirigenti responsabili della acquisizione di beni e
servizi sulla base dei dati rilevati e pubblicati semestralmente
dall’ISTAT sull’andamento dei prezzi dei principali
beni e servizi acquisiti dalle pubbliche amministrazioni;
considerato che a fronte della mancata pubblicazione da
parte dell’Istituto di statistica di tali dati, la
giurisprudenza si è interrogata sulla sorte della
disposizione legislativa, concludendo in modo unanime che
in mancanza di questi la revisione debba essere operata
sulla base dell’indice di variazione dei prezzi per
le famiglie di operai e impiegati ( cd FOI) mensilmente
pubblicato dall’ISTAT (Consiglio di Stato, sez. V,
8 maggio 2002 n. 2461; Consiglio di Stato, sez. V, 13 dicembre
2002, n. 4801; Consiglio di Stato, sez. V, 16 giugno 2003,
n. 3373) e che pertanto anche nel caso all’esame il
diritto al compenso revisionale in favore della ricorrente
cooperativa va riconosciuto nei suddetti limiti;
considerato in definitiva che per quanto detto il ricorso
merita di essere accolto e che, sulle spese di lite, giusti
motivi depongono per la loro compensazione tra le parti;
Sentiti i difensori in ordine alla definizione nel merito
del giudizio, ai sensi degli artt. 3 e 9 della Legge n.
205 del 2000;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia –
Seconda Sezione di Lecce accoglie il ricorso indicato in epigrafe
e per l’effetto ordina alla intimata Azienda sanitaria
di provvedere alla liquidazione della revisione del prezzo
d’appalto in favore della cooperativa ricorrente, oltre
interessi dalla domanda al soddisfo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del
28 settembre 2006
Dott. Antonio Cavallari - Presidente
Dott. Giulio Castriota Scanderbeg – Estensore
Pubblicata il 10 ottobre 2006
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