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n. 10-2006 - © copyright

T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE II - Sentenza 5 ottobre 2006 n. 4224
G. Petruzzelli Pres. - R. Pupilella Est.
G. Bellini (Avv.ti A. Pettini e P. Rizzo) contro il Comune di Firenze (Avv.ti S. Peruzzi ed A. Cappelletti)


Edilizia ed urbanistica – Edilizia residenziale pubblica - Subentro e regolarizzazione previsti per gli alloggi ERP - Ingresso di un parente nel nucleo familiare del beneficiario dell’alloggio – Formale comunicazione all’ente gestore – Necessità - Mero trasferimento di residenza - Insufficienza

In tema di subentro e regolarizzazione previsti per gli alloggi ERP l’ingresso di un parente nel nucleo familiare del beneficiario dell’alloggio assume rilievo solo in quanto sia reso noto all’ente gestore, così che questi possa verificarne la non preordinazione al raggiungimento di indebiti benefici e quindi trarne tutte le conseguenze di legge in ordine alla legittimità della permanenza dell’assegnazione ed alla quantificazione del canone. A tal fine non può ritenersi sufficiente il mero trasferimento di residenza in quanto procedimento del tutto separato dalla gestione degli alloggi di ERP e non idoneo allo scopo sopra descritto.


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
- II^ SEZIONE -




ha pronunciato la seguente:


SENTENZA



sul ricorso n. 2454/2004 proposto da:

Bellini Graziano, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Pettini e Pietro Rizzo, e domiciliati presso lo studio del primo in Firenze, via Landucci,17;


contro




- Comune di Firenze, in persona del Sindaco in carica, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Peruzzi ed Alessandra Cappelletti e domiciliato presso gli uffici dell’avvocatura municipale;


PER L’ANNULLAMENTO



- del provvedimento dirigenziale 1/10/2004 prot. 2004/DD/08791 di rilascio dell’alloggio ERP di via dell’Argingrosso n.139/4 occupato senza titolo dal ricorrente e di tutti gli atti connessi alla presente procedura.

Visto il ricorso e la relativa documentazione;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 29/3/2006 relatore il Consigliere Roberto Pupilella - gli avvocati P. Rizzo e A. Cappelletti per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:


FATTO




Con ricorso regolarmente notificato e depositato il ricorrente impugnava il provvedimento dirigenziale 1/10/2004 prot. 2004/DD/08791 di rilascio dell’alloggio ERP di via dell’Argingrosso n.139/4 occupato senza titolo dal ricorrente e di tutti gli atti connessi alla procedura.
Due i motivi posti a fondamento del ricorso:
Con il primo motivo di censura la difesa del ricorrente lamenta la violazione della normativa regionale che disciplina i provvedimenti di subentro e regolarizzazione previsti per gli alloggi ERP.
In particolare si lamenta l’eccesso di potere del comune che avrebbe ignorato la circostanza dell’avvenuto trasferimento della residenza nell’alloggio in questione fin dal maggio 2002, con la conseguenza di aver maturato un tempo sufficiente alla morte del padre per poter subentrare nella titolarità del bene.
Con il secondo motivo si censura invece la illogicità di un provvedimento che nega il subentro ad un soggetto in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge per beneficiare di un alloggio di edilizia popolare.
Si costituiva in giudizio il comune di Firenze che depositava la documentazione a corredo della causa e confutava nel merito le argomentazioni difensive del sig. Bellini affermandone la convivenza di mero fatto inidonea a costituire un titolo legittimo al subentro nell’alloggio del precedente inquilino.
All’udienza fissata per la discussione nel merito del ricorso, la causa veniva trattenuta in decisione dal Collegio.


DIRITTO




Il ricorso non è fondato.
Il ricorrente, contrariamente a quanto vuole dimostrare non ha mai portato alla conoscenza dell’ente la sua convivenza come richiesto ai sensi della l.r Toscana n.96/96.
In realtà, poiché la disponibilità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è strettamente collegata alla persona del destinatario che può ottenere l’assegnazione solo in presenza di determinate condizioni personali e reddituali, ne discende la necessità per l’amministrazione di verificare nel tempo il perdurare di questi requisiti iniziali.
Tra questi la composizione e variazione del nucleo familiare è quello che più si presta ad aggirare le norme che disciplinano l’assegnazione degli alloggi.
Ne deriva la conseguenza, già evidenziata dal giudice civile (Tribunale Firenze n.3237 del 2/7/2004) “che l’ingresso di un parente nel nucleo familiare del beneficiario dell’alloggio assume rilievo in quanto sia reso noto all’ente gestore, così che questi possa verificarne la non preordinazione al raggiungimento di indebiti benefici e quindi trarne tutte le conseguenze di legge in ordine alla legittimità della permanenza dell’assegnazione ed alla quantificazione del canone”.
Conferma di quanto sopra ricordato si può rinvenire nei documenti 7 e 8 depositati dal comune dal quale si rileva che a tutto il 2004 il Bellini continuava ad essere intestatario delle utenze domestiche nell’abitazione di via XXV aprile nel comune di Lastra Signa, anche se le dichiarazioni dei condomini dei due stabili non erano coincidenti nel confermare la presenza del ricorrente nell’immobile assegnato al padre da un epoca precisa.
Appare comunque certo che il ricorrente non ha mai portato a conoscenza dell’ente gestore il suo trasferimento nell’alloggio per accudire il padre malato, non potendosi ritenere sufficiente il mero trasferimento di residenza procedimento del tutto separato dalla gestione degli alloggi di ERP e non idoneo allo scopo sopra descritto.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese possono essere interamente compensate tra le parti in lite..


P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze, il 29/3/2006 dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:

Giuseppe PETRUZZELLI - Presidente
Giuseppe DI NUNZIO - Consigliere
Roberto PUPILELLA -Consigliere, est.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 5 ottobre 2006



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