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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio
Sezione III
composto dai Magistrati:
Stefano Baccarini - Presidente
Germana Panzironi - Consigliere, relatore
Giulia Ferrari - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2267/2006 proposto dalla
Regione LAZIO, in persona del Presidente p.t., on.
Pietro Marrazzo, rappresentata e difesa dall’avv.
prof. Gennaro Terracciano, ed elettivamente domiciliata
presso lo stesso, in Roma, piazza di Spagna n. 35;
contro
l’ANAS s.p.a., il Ministero infrastrutture e trasporti,
la Presidenza del Consiglio Ministri, in persona dei
legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura
generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via
dei Portoghesi n. 12;
e nei confronti
di TOTO s.p.a., in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuliano Milia
e Mirco D’Alicandro, con domicilio eletto in Roma,
viale Mazzini n. 119, presso lo studio dell’avv.to
Oreste B. Terracini;
di Strada dei Parchi s.p.a., in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti
Mario Sanino, Gianpaolo Ruggiero e Carlo Celani, con domicilio
eletto in Roma, presso lo studio dell’avv.to Sanino,
viale Parioli n. 180;
di Autostrade per l’Italia s.p.a., in persona
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli
avv.ti prof. Giuseppe Bernardi e Antonio Grieco, con domicilio
eletto in Roma, presso lo studio dell’avv.to Bernardi,
via Montezebio n. 28;
della Regione Abruzzo, in persona del Presidente
pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Vincenzo
Cerulli Irelli, Sandro Pasquali e Paola di Salvatore, con
domicilio eletto in Roma, presso lo studio del prof. Cerulli
Irelli, via Dora n. 1;
della Provincia di Teramo, in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv.
Antonio Zecchino e dal Prof. avv. Paolo Grassi, con domicilio
eletto in Roma, presso lo studio dell’avv.to Grassi,
via G. Avezzana n. 8;
della Comunità Montana del Gran Sasso zona “O”,
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata
e difesa dall’avv. Stelio Mangiameli e dal prof. avv.
Polo Grassi, con domicilio eletto in Roma, presso lo studio
dell’avv.to Grassi, via G. Avezzana n. 8;
con intervento
della Provincia di Pescara, in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv.
Giulio di Berardino, con domicilio eletto in Roma, presso
lo studio del prof. Cerulli Irelli, via Dora n. 1
per l'annullamento
quanto al ricorso principale:
gli atti, non conosciuti, né pubblicati, né
comunicati alla ricorrente, con i quali è stato disposto
dalla Strada dei Parchi s.p.a, e autorizzato dall’ANAS
s.p.a., con decorrenza dal 1° gennaio 2006, l’incremento
delle tariffe di pedaggio autostradale applicate sulla rete
autostradale A24 e A25 in concessione alla predetta Strada
dei Parchi s.p.a.;
il bando di gara, non conosciuto, la conseguente aggiudicazione
e la convenzione stipulata tra l’Ente Nazionale per
le strade, ANAS e l’A.T.I. Società Autostrade
p.a. e TOTO s.p.a., per l’affidamento della concessione
per la rete autostradale costituita dalle Autostrade A24
ed A25, nella parte in cui prevedono un incremento delle
tariffe non in linea con il sistema del price cap;
nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o
consequenziale;
nonché l’accertamento dell’inadempimento
dell’ANAS ai doveri di vigilanza in ordine alla gestione
del servizio autostradale da parte della concessionaria
e in relazione agli adeguamenti tariffari dalla stessa disposti,
e degli inadempimenti della concessionaria quanto al piano
di investimenti previsti e non effettuati, sempre in relazione
ai suddetti adeguamenti tariffari;
quanto ai motivi aggiunti:
il provvedimento ANAS – Direzione Centrale Autostrade
e trafori prot. n. 10259 del 29 dicembre 2005, avente ad
oggetto “adeguamento tariffario per l’anno 2006”;
nonché – per quanto di interesse, nella misura
in cui si assumano quali atti presupposti del suddetto provvedimento
ANAS del 29.12.2005 - della nota della concessionaria Strada
dei Parchi s.p.a. in data 28 settembre 2005 n. 297/R, avente
ad oggetto “aggiornamento tariffario per l’anno
2006”; e della nota della medesima concessionaria
in data 30 dicembre 2004 n. 404/R, relativa agli “incrementi
tariffari 1.1.2005”.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione delle parti resistenti e
dei controinteressati, nonché gli atti di intervento;
visti i documenti depositati in esito al decreto presidenziale
n. 223/06;
visti tutti gli atti difensivi depositati;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla camera di consiglio del 21-6-2006, il Consigliere
Germana Panzironi e uditi i procuratori delle parti.
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato, la Regione Lazio,
ha impugnato gli atti indicati in epigrafe ed ha chiesto
l’accertamento di inadempimenti dell’ANAS e
della concessionaria in relazione agli adeguamenti tariffari
per il 2006.
Premette che a seguito del d.l. 10 febbraio 1977, n. 19,
conv. in legge 6 aprile 1977, n. 106, la Società
Autostrade Romane ed Abruzzesi (S.A.R.A.) è stata
dichiarata decaduta dalla concessione di costruzione ed
esercizio delle autostrade A24 e A25 e che l’ANAS
è succeduta in tutti i rapporti attivi e passivi
in corso costituiti dalla concessionaria (art. 2) ed è
stata autorizzata ad affidare in concessione l’esercizio
delle predette autostrade (art. 5).
Con bando del 2000 l’ANAS, in attuazione dell’art.
5 del d.l. 19/77, ha indetto la gara per l’affidamento
della concessione per la gestione “delle Autostrade
Roma – L’Aquila – Traforo del Gran Sasso
– Teramo con diramazione Torano – Pescara, A24
ed A25, nonché per la progettazione e la costruzione
della seconda carreggiata … del tronco Villa Vomano
– Teramo, e dell’adeguamento del tratto a tre
corsie dell’Autostrada A24, tra via Palmiro Togliatti
e la barriera di Roma Est, compreso l’adeguamento
della Stazione di Lunghezza e l’armonizzazione con
la viabilità ordinaria”.
Successivamente è risultata aggiudicataria l’A.T.I.
Autostrade s.p.a. – TOTO s.p.a., mandataria Autostrade
concessioni e costruzioni s.p.a.; nel dicembre 2001 l’ANAS
(allora Ente nazionale per le strade) ha stipulato con la
stessa la convenzione per l’affidamento della concessione,
approvata, ai sensi dell’art. 3, comma 5 del d.lgs
26 febbraio 1994, n. 143, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro
dell’economia e delle finanze; la scadenza della concessione
è stata fissata al 31 dicembre 2029; è stata
costituita la società Strada dei Parchi S.p.A. che
ha assunto la titolarità della concessione; il passaggio
alla nuova gestione è avvenuto il 1° gennaio
2003.
In base alla convenzione e al piano economico–finanziario
ad essa allegato, il concessionario, oltre alla gestione
delle predette autostrade, si è impegnato a realizzare
nei primi cinque anni di concessione, a pena di decadenza
dalla concessione stessa (art. 24 della convenzione), interventi
infrastrutturali di completamento e adeguamento (per un
impegno complessivo di 253 miliardi circa delle vecchie
lire nei primi quattro anni della concessione), “un
articolato piano di investimenti” per realizzare interventi
di manutenzione straordinaria e ordinaria (per un importo
di vecchie lire di 218.816.248.000), e lavori di manutenzione
ordinaria per tutta la durata della concessione (con una
spesa netta annua di 50 miliardi di vecchie lire).
Al fine di garantire la realizzazione del suddetto programma
di investimenti, il bando ha previsto, a favore dell’aggiudicataria,
un incremento tariffario non inferiore al 50% della tariffa
esistente, nell’arco di cinque anni che l’aggiudicataria
ha introdotto nel proprio piano economico-finanziario in
asserita applicazione del metodo del price cap (in particolare
attraverso il fattore X della formula del price-cap).
La convenzione (art. 9) ha poi così prefissato il
valore dell’indicatore di produttività (X)
che compone la formula del price cap in violazione di quanto
disposto dalla delibera CIPE del 20 dicembre 1996 che, nello
stabilire le direttive per la revisione delle tariffe autostradali
con il metodo del price cap, impone che l’incremento
della tariffa debba sempre ancorarsi all’attuazione
del programma di investimenti, in conformità a quanto
previsto dal piano finanziario.
La ricorrente sostiene che nonostante l’articolato
piano di investimenti programmato dalla concessionaria,
e al quale, in base al price cap, è stato direttamente
legato l’incremento tariffario, non sia stato effettuato,
le tariffe applicate sulla rete in concessione alla società
“Strada dei Parchi” sono state più volte
aumentate e, dal 1° gennaio 2006, è stato disposto
un ulteriore incremento delle stesse della percentuale del
5,87%.
Deduce a fondamento del ricorso articolati motivi di diritto,
che possono sintetizzarsi come segue:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 della
l. 23 dicembre 1992, n. 498; dell’art. 10 della l.
24 dicembre 1993, n. 537 e dell’art. 21 del d.l. 24
dicembre 2003 conv. In l. 27 febbraio 2004, n. 47- violazione
e falsa applicazione delle delibere CIPE in materia di price
cap: 21 settembre 1993, n. 73; 7 dicembre 1994, n. 141;
24 aprile 1996 e 20 dicembre 1996, n. 319 – erronea
applicazione del metodo del price cap – irragionevolezza,
illogicità e sproporzione dell’aumento tariffario
– perplessità e contraddittorietà del
procedimento – difetto di motivazione
L’incremento delle tariffe di pedaggio sulle autostrade
A24 e A25 si pone in contrasto con i principi e i criteri
dettati per la determinazione delle tariffe autostradali
dalle norme e dalla delibera CIPE n. 319 del 20.12.1996.
Con la delibera 319/96 il CIPE ha introdotto il metodo del
price cap per la revisione delle tariffe di pedaggio autostradale,
al fine di determinare le variazioni tariffarie massime
consentite, prevedendo un adeguamento, con decorrenza dal
1° gennaio di ciascun anno, sulla base della formula
“ -
+ Q”, la quale impone che la variazione
della tariffa si ancori all’attuazione del programma
di investimenti previsto dal piano finanziario, secondo
l’indicatore di produttività (X).
Ciò comporta che nel sistema del price cap, gli adeguamenti
annuali della tariffa non possono essere automatici, ma
si giustificano in relazione agli investimenti che il concessionario
effettua (e di cui ha dato indicazione nel piano economico-finanziario),
essendo volti a garantire la remunerazione degli interventi
compiuti.
La concessionaria ha invece assegnato un valore negativo
ad X (-20% per il 2003 e il 2004 e oggi –4,17%) ed
ha quindi considerato fortemente improduttiva l’attività
di impresa in ragione degli investimenti da effettuare,
comportando che all’inflazione programmata non sia
stato sottratto, ma aggiunto, il valore del fattore X, con
un incremento della tariffa della percentuale corrispondente
a tale somma.
Nella specie, per l’anno in corso: 1,70% (inflazione)
+ 4,17% (x) + 0 (variazione indice qualità) = 5,87%
(variazione tariffa).
E la realizzazione del piano di investimenti, a garanzia
della quale era stato stabilito l’incremento della
tariffa autostradale, non si è verificata, non essendo
stati realizzati i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
previsti, e non essendo state realizzate le opere di completamento
e di adeguamento imposte al concessionario.
2. Violazione del combinato disposto degli artt. 7 d.l.
8 luglio 2002 n. 138, conv. in l. 8 agosto 2002, n. 178
e 2, comma 1, lett. d) d.lgs 143/1994 – omessa vigilanza
da parte dell’ANAS – inadeguatezza e insufficienza
dei controlli – difetto di istruttoria e motivazione
- inadempimento dei compiti istituzionali – violazione
art. 11 della convenzione.
Per quanto attiene specificamente agli aspetti tariffari,
sia in base alla convenzione (art. 11), che alle norme di
legge (art. 21 d.l. 355/03 cit.) e alle direttive CIPE (24
aprile 2006) riportate nel primo motivo, l’ANAS deve
vigilare sull’aggiornamento annuale della tariffa.
In particolare, l’ANAS era tenuta a controllare l’attuazione
dei programmi e la realizzazione degli investimenti ivi
indicati, nonché la correttezza dei valori inseriti
nella formula di revisione della tariffa e dei relativi
conteggi effettuati dal concessionario, secondo il metodo
del price cap.
L’attività di vigilanza dell’ANAS nei
confronti delle concessionarie è particolarmente
penetrante e si estende sia agli aspetti tecnico-progettuali
dell’attività delle concessionarie, dovendo
l’ANAS approvare e verificare la realizzazione dei
progetti dei lavori dati in concessione (art. 7, comma 2
d.l. 138/02 cit.), sia agli aspetti economico-finanziari
e qualitativi del servizio reso all’utenza, dovendo
l’ANAS controllare i processi di revisione delle tariffe
secondo il metodo del price cap e il rispetto degli standard
di qualità e sicurezza del servizio autostradale.
Nel caso di specie, invece, l’ANAS ha omesso di svolgere
i compiti di vigilanza e controllo assegnati dalle disposizioni
normative.
In via istruttoria chiedeva il deposito in giudizio di tutti
gli atti, documenti, dati ed elementi in base ai quali è
stato calcolato e disposto l’incremento della tariffa
di pedaggio autostradale per l’anno 2006, nonché
di tutta la documentazione relativa all’attività
di vigilanza compiuta dall’ANAS sulla gestione della
concessione, di cui si discute, unitamente al bando di gara
per l’affidamento della medesima concessione, e al
testo integrale della convenzione con tutti gli atti allegati.
L’istanza istruttoria veniva specificata e reiterata
dalla Regione Lazio con successiva istanza depositata in
data 13.3.06
In data 16.3.2006 si costituiva la soc. Strada dei Parchi
Spa che nella successiva memoria del 03.04.2006, in sintesi,
deduceva:
1) il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, per
non aver dimostrato il danno ricevuto dal provvedimento
impugnato.
2) L’inammissibilità del ricorso per tardività,
in quanto l’incremento tariffario trova la sua fonte
di prescrizione nella disciplina di gara per l’affidamento
della concessione e nella convenzione stipulata tra l’ANAS
e Strada dei Parchi, atti entrambi risalenti all’anno
2001.
3) Sul primo motivo della ricorrente, l’insindacabiltà
di una condizione fissata nell’ambito della convenzione
ANAS – Strada dei Parchi da parte della Regione Lazio
che, rispetto alla convenzione stessa, è un terzo
estraneo al rapporto. Aggiungeva inoltre che l’aumento
tariffario applicato da gennaio 2006 è pienamente
legittimo perché costituisce mera attuazione di previsioni
convenzionali nelle quali è stata recepita l’offerta
formulata in sede di gara ed è stato applicato sulla
base del medesimo meccanismo che aveva portato agli incrementi
del 2003 e 2004; che l’offerta formulata in sede di
gara prevedeva un aumento delle tariffe nel primo quinquennio
di durata della concessione del 50% ed era perfettamente
allineata alla soglia minima di aumento prevista dalla lettera
di invito; che l’indicazione di una soglia minima
per la proposta di un aumento tariffario costituisce una
scelta tecnica della stazione appaltante basata su un contesto
di inefficienza della gestione delle tratte in cui le tariffe
di pedaggio non subivano aumenti dal 1997; che, nella formula
di adeguamento delle tariffe del CIPE, gli investimenti
non rappresentano l’unico elemento che concorre a
determinare il valore dell’indicatore di produttività
X, ma vi rientrano anche i progetti di investimento futuri
che sono cosa diversa rispetto agli investimenti effettivamente
realizzati. La Strada dei Parchi inoltre contestava le censure
che sono state ad essa sollevate sull’inadempimento
relativo alla realizzazione delle opere e agli interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria.
In pari data (3/4/2006) si costituiva anche la resistente
Autostrade per l’Italia Spa, che eccepiva e deduceva:
1) la carenza di legittimazione ad agire della Regione Lazio,
2) il proprio difetto di legittimazione passiva, ritenendo
la Strada dei Parchi unica titolare della concessione e
unica titolare di diritti ed obblighi derivanti dalla concessione
stessa, 3) la tardività e inammissibilità
del ricorso, 4) sul primo motivo di ricorso della regione
Lazio, l’incensurabilità dell’aumento
tariffario in quanto contenuto nella convenzione e finalizzato
a salvaguardare l’equilibrio economico della convenzione,
al fine del perseguimento dell’interesse pubblico
ad un corretto andamento della gestione. La Autostrade Spa
sostiene anche la corretta applicazione della formula del
price cap nella quale il valore X non è una sintesi
matematica degli investimenti effettuati ma deve essere
il risultato di una valutazione caso per caso che tenga
conto della specificità di ciascuna situazione, deve
consentire una remunerazione congrua del capitale investito
e deve considerare i progetti di investimenti futuri. Afferma
anche la corretta attribuzione del valore negativo al parametro
X dimostrato dai bilanci in perdita del Concessionario nel
primo periodo della concessione, l’insindacabilità
da parte del G.A. degli aumenti tariffari che sono frutto
di discrezionalità tecnica dell’amministrazione,
l’avvenuta realizzazione degli interventi relativi
al piano economico finanziario. 5) Sul secondo motivo di
ricorso (mancata vigilanza dell’ANAS), l’insussistenza
di inadempienze della Strada dei Parchi che ha adempiuto
sotto la costante e puntuale vigilanza del Concedente.
In data 03.04.2006 si costituiva in giudizio la Regione
Abruzzo, che dichiarava di aver promosso ricorso avanti
il TAR Abruzzo analogo a quello presentato dalla Regione
Lazio chiedendo anch’essa, in qualità di utente
delle autostrade A24 e A25 e in qualità di ente esponenziale
della comunità territoriale, l’annullamento
dei provvedimenti che avevano disposto gli aumenti tariffari
a partire da gennaio 2006, proponendo avverso tali atti
censure dello stesso contenuto di quelle avanzate dalla
Regione Lazio.
Nel presente giudizio la Regione Abruzzo, in quanto destinataria
della notificazione del ricorso, si è costituita
nella qualità cointeressata, chiedendo, in adesione
alle censure proposte dalla Regione Lazio, l’accoglimento
del ricorso medesimo.
Si costituiva anche la resistente TOTO Spa in data 04.04.2006.
Eccepiva, per le stesse ragioni delle altre resistenti,
la carenza di legittimazione ad agire della Regione Lazio,
la tardività, la carenza di legittimazione passiva
della TOTO Spa in quanto unica legittimata passiva sarebbe
la Strada dei parchi Spa in qualità di nuova titolare
della concessione. Sul primo e sul secondo motivo di ricorso
della ricorrente deduceva quanto già dedotto dalla
Strada dei Parchi Spa e dalla Autostrade Spa.
In data 04.04.2006 la Regione Lazio depositava ulteriore
memoria difensiva e documenti.
La Regione, in considerazione dell’oggetto principale
del giudizio (ossia il provvedimento adottato dall’ANAS,
nell’esercizio dei propri poteri di vigilanza e controllo
sulle concessionarie autostradali), sostiene la competenza
del G.A.
Anche la legittimazione ad agire della Regione viene sostenuta
sulla base della potestà legislativa concorrente
della regione in materia di “grandi reti di trasporto
e navigazione” ex art. 117 comma 3 Cost.; sul fatto
che le Regioni sono enti territoriali esponenziali delle
comunità stanziate sul proprio territorio e curano
gli interessi di dette collettività (pregiudicati
dagli aumenti tariffari contestati e dai disservizi); che
in ogni caso la Regione riceve evidente pregiudizio dai
provvedimenti impugnati in qualità di utente dell’autostrada,
mediante mezzi di sua proprietà e che detto interesse
risulta anche dalla partecipazione della Regione alla stipula
del protocollo di intesa per la realizzazione della viabilità
a carattere urbano della complanare all’Autostrada.
In merito alla tardività la Regione sostiene che
la lesività dei provvedimenti impugnati (e quindi
il termine ad impugnare) si è verificato solo a partire
dall’applicazione effettiva degli aumenti tariffari
applicati a partire dal gennaio 2006. Nel merito la Regione
rafforza la propria tesi difensiva facendo riferimento alla
nota prot. 8333 del 29 novembre 2004 e del 29 dicembre 2004
con cui l’ANAS ha prima richiesto elementi e poi disposto
la sospensione dell’incremento tariffario stabilito
in convenzione per l’anno 2005, così ritenendo
che l’incremento della tariffa è condizionato
in modo imprescindibile ad una serie di interventi ed investimenti
che la stessa concessionaria si è impegnata a realizzare
con il piano finanziario e in base ai quali è stato
possibile prefissare, ex ante, l’incremento medesimo.
Motivo per cui l’incremento della tariffa, sebbene
prefissato in convenzione per un periodo pluriennale, non
è affatto automatico, ma necessita di un controllo,
in sede di applicazione annuale, da parte dell’ANAS,
al fine di verificare l’effettiva realizzazione degli
interventi ed investimenti indicati nel piano finanziario,
cui sono condizionati gli incrementi.
In data 04.04.2006 proponevano intervento ad adiuvandum
(quali enti locale esponenziali degli interessi della collettività
ad essi facenti capo) la Provincia di Teramo e la Comunità
Montana del Gran Sasso a sostegno dei motivi di ricorso
dedotti dalla Regione Lazio. Si sono riportate a tutti i
motivi di ricorso della regione ed hanno sostenuto in particolare
l’inammissibilità della censura relativa alla
tardività del ricorso sostenuta dalle resistenti,
poiché in via principale la Regione ha impugnato
gli atti non conosciuti con i quali è stato disposto
l’aumento delle tariffe e solo in via incidentale
del bando e della convenzione; oggetto di censura non sono
gli atti presupposti ma i singoli provvedimenti con i quali
sono stati attuati gli aumenti in asserita applicazione
del bando e della convenzione. Contrastano le eccezioni
delle resistenti in merito all’incompetenza del TAR
sostenendo che l’oggetto del giudizio è costituito
non da questioni attinenti ai rapporti individuali di utenza
del concessionario con soggetti privati, ma investe in via
principale i provvedimenti e le scelte discrezionali del
concedente e del concessionario nella gestione del servizio
pubblico. Anche i due enti locali depositano le note prot.
8333 del 29 novembre 2004 e del 29 dicembre 2004 dell’ANAS
depositate dalla Regione Lazio.
Alla Camera di Consiglio fissata per il 05.04.2006 interveniva
l’accordo di tutte le parti costituite sul rinvio
della domanda cautelare al merito, con richiesta di fissazione
con urgenza e prelievo del merito, e veniva reiterata la
richiesta istruttoria dal ricorrente avente ad oggetto l’acquisizione
al processo della documentazione relativa al calcolo della
tariffa di pedaggio autostradale per l’anno 2006.
La Sezione disponeva il deposito della suddetta documentazione
con ordinanza presidenziale n. 223 del 20 aprile 2006 a
cui le resistenti provvedevano nei termini.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti depositati in
data 4.5.06, proposti a seguito dei documenti depositati
dalle resistenti, la Regione Lazio ha proposto ulteriore
impugnazione, come indicato in epigrafe.
Deduceva a fondamento del ricorso gli stessi motivi del
ricorso principale a cui si aggiungono censure relative
alla violazione di norme della convenzione. La ricorrente,
in risposta alle censure delle resistenti sul difetto di
legittimazione attiva della Regione Lazio, sostiene che
il rapporto concessorio non muta il sistema di relazione
tra concedente e concessionario e non rende tale rapporto
di esclusiva natura privatistica, quasi a dire che quanto
contenuto nel contratto concessorio finisce per costituire
obbligazioni che, in caso di loro violazione, possono essere
fatte valere solo dalle parti contrattuali. Quando gli inadempimenti
si riflettono negativamente su terzi, ed in particolare
in modo indistinto sulla intera collettività, i terzi
e la collettività, anche attraverso gli enti rappresentativi
massimi (gli enti territoriali) possono contestare detti
inadempimenti impugnando gli atti di rilevanza esterna,
quali le approvazioni da parte del concedente inerenti gli
aumenti tariffari.
La ricorrente promuove avverso gli ulteriori atti impugnati
le stesse censure promosse nel ricorso principale a cui
aggiunge le ulteriori considerazioni in merito al fatto
che l’ANAS, in sostanza, recepisce, in assenza di
qualsivoglia istruttoria e in difetto assoluto di motivazione,
oltre che in violazione delle norme di legge e delle disposizioni
delle delibere CIPE, quanto proposto dalla concessionaria.
Non dà conto degli eventuali controlli effettuati,
né di cosa si sia modificato, sul piano della realizzazione
degli interventi e degli investimenti previsti in convenzione
e nel piano finanziario, a distanza di un solo anno dall’intervenuta
sospensione degli incrementi tariffari per il 2005, da consentirle
di autorizzare l’aumento del 5,87% della tariffa autostradale
per l’anno successivo.
Viene censurata anche la richiesta della Società
Strada dei Parchi di volere applicare per il 2006, quarto
anno della concessione (se si considera che la stessa ha
avuto inizio nel 2003) l’incremento tariffario stabilito
in convenzione per il terzo anno di concessione (-4,17%
cui si somma l’inflazione), incremento, quest’ultimo
non applicato a causa del provvedimento di sospensione dell’ANAS.
In questo modo si arriverebbe all’abnorme conseguenza
che la concessionaria ottenga due volte l’incremento
tariffario del 4,17%, previsto solo per il terzo anno: la
prima volta nel 2006 e la seconda in sede di recupero del
differenziale degli introiti da pedaggio relativi all’anno
2005 (richiesto dalla Società Strada dei Parchi).
Con il secondo motivo la ricorrente reitera le censure riguardanti
il mancato esercizio dei poteri di controllo da parte dell’ANAS.
Ritiene il provvedimento dell’ANAS impugnato illegittimo,
avendo autorizzato il contestato incremento delle tariffe,
in assoluto difetto di istruttoria e di motivazione, in
assenza dei presupposti prescritti dalle leggi, dalle delibere
CIPE e dagli atti convenzionali, nonché in immotivata
e irragionevole contraddizione con precedenti proprie determinazioni.
Infatti, l’ANAS, a fronte della mancata realizzazione
dei lavori e degli investimenti previsti, così come
accaduto l’anno precedente, avrebbe dovuto sospendere
l’incremento della tariffa anche per il 2006, inducendo
in tal modo la concessionaria ad adempiere agli impegni
assunti con la sottoscrizione della convenzione, e garantendo,
altresì il perseguimento dell’interesse pubblico
ad una efficiente gestione del servizio autostradale e ad
una ragionevole corrispondenza tra variazione della tariffa
e qualità del servizio erogato.
In data 09.06.2006 deposita memoria di costituzione ed intervento
ad adiuvandum anche l’Amministrazione Provinciale
di Pescara, con atti non notificati alle parti di giudizio
.
In data 09.06.2006 deposita memoria il Ministero delle Infrastrutture
e l’ANAS. Eccepiscono il difetto di legittimazione
attiva della Regione Lazio, l’inammissibilità
dell’azione di accertamento dei comportamenti omissivi
dell’ANAS, in quanto l’inadempimento presunto
rileverebbe solo all’interno del rapporto obbligatorio
intercorrente tra concedente e concessionaria rispetto al
quale la Regione è terza.
In data 10.06.2006 la Regione Lazio deposita ulteriore memoria
difensiva, nella quale reitera le principali considerazioni
degli atti precedenti, avvalorate dai depositi documentali
avvenuti in data 30.5.06 e 1.6.06 da parte delle resistenti
Società Strada dei Parchi e ANAS. Pone in risalto
il contenuto dalla nota dell’ANAS del 30.11.2005 prot.
9209 al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e al
Ministero dell’Economia e Finanze, con la quale, informando
i Ministeri degli aumenti a partire dal 1 gennaio 2006,
riferisce anche che nell’esercizio dei propri compiti
istituzionali sta procedendo alle verifiche relative all’applicazione
dei meccanismi di adeguamento annuale di dette tariffe di
pedaggio e che tali verifiche necessitano di approfondimenti.
Così sottolineando non soltanto un procedimento di
controllo in corso che in realtà dovrebbe essere
concluso nel momento in cui si consentono incrementi gli
tariffari, ma anche evidenti difficoltà nell’attività
di verifica in se.
Pone in risalto anche l’”informativa al Consiglio
di Amministrazione del 1 novembre 2005 in merito alle tariffe
autostradali decorrenti il 1 gennaio 2006” nella quale
l’ANAS, ritenendo di poter autorizzare l’applicazione
dell’incremento tariffario del 4,17%, adduce, quale
giustificazione, lo scopo di voler sospendere o comunque
incidere su un ricorso promosso avanti il TAR dalla Strada
Dei Parchi. Una giustificazione, quindi, che sottintende
un’autorizzazione degli incrementi tariffari, da parte
dell’ANAS, del tutto estranea alla verifica del rispetto
degli specifici impegni assunti nel piano finanziario dalla
concessionaria.
L’ANAS ammette palesemente di non consentire l’incremento
tariffario a seguito dell’esito positivo della sua
attività di vigilanza e controllo sugli investimenti
effettuati e sulla corretta applicazione dei criteri della
formula del price-cap, ma di consentirlo al solo
scopo di porre fine ad una controversia giudiziaria pendente
con la concessionaria, con evidente sviamento di potere
e difetto di verifica dei presupposti necessari. La ricorrente
sottolinea l’importanza anche di tutta una serie di
altri documenti e note dai quali emerge non soltanto l’inadempimento
dell’ANAS nell’esercizio dei suoi poteri di
controllo ma anche l’incapacità della stessa
(per questioni organizzative e strutturali), di far fronte
al suo precipuo compito di vigilanza.
In data 10.06.2006 deposita ulteriore memoria difensiva
anche la Regione Abruzzo ulteriormente sostenendo le ragioni
della ricorrente ed approfondendo la problematica della
legittimazione delle Regioni a contestare gli atti impugnati.
In data 10.06.2006 depositano memorie anche le tre resistenti.
La TOTO Spa e la Soc. Strada dei Parchi aggiungono che nelle
delibere CIPE e nella convenzione non vi è alcun
collegamento tra incrementi tariffari e tempistica degli
investimenti previsti nel piano e che le deduzioni della
ricorrente condurrebbero ad esiti paradossali se fosse possibile
sospendere gli aumenti tariffari sul presupposto di una
identica sospensione avvenuta l’anno precedente.
All’udienza del 21 giugno 2006, sentiti i difensori
delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il Tribunale, preliminarmente, deve rilevare che l’intervento
ad adiuvandum della Provincia di Pescara risulta inammissibile
in quanto non notificato alle parti del giudizio. Rituali
risultano tutte le altre costituzioni in giudizio.
Le parti resistenti ed i controinteressati eccepiscono l’inammissibilità
del ricorso e dei motivi aggiunti per carenza di legittimazione
della Regione e per tardività, in ragione delle argomentazioni
riportate in punto di fatto.
Al fine di valutare la fondatezza o meno delle eccezioni
occorre rilevare che la questione oggetto di giudizio è
relativa alla legittimità dell’aumento tariffario
intervenuto per l’anno 2006 riguardante la rete autostradale
A24 e A25, con richiesta di annullamento dei relativi atti
di determinazione dello stesso, previo accertamento del
mancato adempimento delle obbligazioni assunte dal concessionario
nella convenzione attuativa e delle manchevolezze nell’attività
di vigilanza dell’ANAS.
Le autostrade prese in considerazione ricadono nei territori
della Regione Lazio e della Regione Abruzzo. In convenzione,
secondo la documentazione versata in atti, risulta che il
concessionario si è obbligato, tra l’altro,
ad eseguire opere di manutenzione ordinaria e straordinaria
e nuove opere per la realizzazione di infrastrutture di
completamento ed adeguamento della rete autostradale, sia
in territorio della Regione Abruzzo (ad esempio la seconda
carreggiata del tratto villa Vomano-Teramo), sia in territorio
della Regione Lazio (ad esempio, adeguamento del tratto
a tre corsie tra via Palmiro Togliatti e la Barriera di
Roma Est), di ingente valore economico.
Ogni valutazione sulla legittimazione della ricorrente deve
essere condotta, quindi, avendo in considerazione l’interesse
fatto valere, l’oggetto dell’impugnativa e la
natura delle censure.
Non pare dubitabile, in proposito, che la Regione abbia
una competenza legislativa concorrente in materia di governo
del territorio e di grandi reti di trasporto e navigazione,
ai sensi dell’art. 117 della Costituzione. La stessa
Corte Costituzionale ha avuto modo di precisare che la realizzazione
di opere e lavori previsti nell’ambito delle concessioni
autostradali interferisce con la competenza delle regioni
in materia, ed ha dichiarato l’incostituzionalità
dell’art. 5, comma 5, del d.l. n. 35 del 2005 proprio
in ragione del mancato coinvolgimento regionale nell’individuazione
delle opere da realizzare (Corte Cost. 1 giugno 2006 n.
214). Le parti resistenti ed i controinteressati non contestano
tale competenza, ma deducono che essa non comporta anche
competenze amministrative e che, comunque, non rileva quanto
alla fissazione delle tariffe autostradali.
In realtà, ciò che la ricorrente intende tutelare
non pare essere semplicemente un interesse alla determinazione
di tariffe meno onerose per l’utenza, ma l’interesse
ad una corretta gestione del servizio autostradale con particolare
riferimento all’adempimento degli obblighi inerenti
la realizzazione di opere e lavori previsti nella concessione
autostradale. L’aumento tariffario non è impugnato
solo perché determina un maggior onere per l’utenza,
ma in quanto non corretta espressione della potestà
di controllo e vigilanza dell’Anas sul concessionario
e, quindi, in ragione della lesione provocata dalla denunciata
violazione degli obblighi assunti dal concessionario, che,
se accertati, non possono che incidere negativamente sull’andamento
della viabilità, della circolazione e dei trasporti
in ambito regionale.
Del resto, la Regione è ente territoriale esponenziale
degli interessi delle comunità stanziate sul suo
territorio e non può essere negato l’interesse
dell’ente a tutelare il proprio interesse alla corretta
azione amministrativa in materia e la legittimazione ad
agire anche nell’interesse dell’intera sua collettività
(essa ha in materia anche una competenza regolamentare ai
sensi del sesto comma dell’art. 117 Cost.).
Peraltro, risulta agli atti ed è evidenziato dalla
stessa società Strada dei Parchi s.p.a. nella sua
memoria per l’udienza del 21 giugno 2006 (precisamente
a pag. 38) che la Regione abbia anche partecipato attivamente
al procedimento teso ad approvare modifiche all’originario
progetto di realizzazione dell’adeguamento del tratto
a tre corsie dell’autostrada A24 tra via Palmiro Togliatti
e la barriera di Roma Est: la Regione è ritenuta
in via amministrativa titolare di funzioni e ente che cura
interessi pubblici in materia, al punto da richiedersi la
sua sottoscrizione al protocollo d’intesa del 14 dicembre
2004, che avrebbe comportato la realizzazione di una serie
di complanari in sostituzione delle opere prima previste.
Sarebbe sufficiente detta partecipazione procedimentale
a legittimare, qualora residuassero dubbi in proposito,
la Regione Lazio ad impugnare atti che si ritengono lesivi
dell’interesse alla corretta attuazione della convenzione
di concessione e del protocollo sottoscritto.
Anche l’eccezione di tardività è infondata.
Il ricorso, come già specificato, riguarda l’adeguamento
tariffario per l’anno 2006 e le obbligazioni previste
in convenzione a carico del concessionario correlate, a
dire della ricorrente, alla tariffa.
In mancanza di elementi probatori, non forniti dalle parti
in giudizio, circa una specifica data di conoscenza da parte
della Regione dell’aumento tariffario, ed in mancanza
di forme di pubblicità legale che possano far presumere
(con rilevanza giuridica) una tale conoscenza, deve ritenersi
che la conoscenza possa ritenersi acquisita quantomeno dal
momento di esecuzione degli atti determinativi dell’aumento,
e quindi a decorrere dal 1 gennaio 2006. Ma anche se si
volesse assumere, in via presuntiva, tale data, il ricorso
appare tempestivo, essendo stato notificato in data 01.03.2006
e depositato in data 13.3.2006.
Viene contestato che nella sostanza gli aumenti erano già
previsti in convenzione, in quanto scaturenti dalla gara
svolta per l’assegnazione della concessione. Ma tale
circostanza, oltre a non costituire elemento probatorio
utile a far presumere la conoscenza della Regione (che ha
sempre sostenuto di non avere mai avuto modo di conoscere
gli atti di gara e la convenzione stipulata, tanto da richiedere
che venisse depositata in giudizio), non pare rilevante,
in quanto la mera previsione di aumenti tariffari (peraltro
attraverso la procedimentalizzazione della concreta determinazione)
non appare di per sé lesiva, fin quando non si traduce
nella fissazione della misura del pedaggio autostradale,
imposto all’utente.
Del resto, la controversia non attiene tanto alla correttezza
del procedimento o delle regole che attengono alla determinazione
della tariffa, ma riguarda la correttezza dell’attuazione
delle regole stesse, ritenute violate nella specifica procedura
di determinazione della tariffa dell’anno 2006, in
correlazione con l’andamento del servizio e l’adempimento
contestato degli obblighi di investimento e realizzazione
di lavori ed opere da parte del concessionario.
Il Tribunale, invece, ritiene di dover accogliere l’ulteriore
eccezione proposta da Autostrade per l’Italia s.p.a.,
circa il difetto di legittimazione passiva di detta società.
Invero, la concessione e relativa convenzione risultano
nella titolarità della società Strada dei
Parchi s.p.a., della quale le Autostrade per l’Italia
s.p.a. mantengono una partecipazione. In accoglimento dell’eccezione,
Autostrade per l’Italia s.p.a. è estromessa
dal giudizio.
Nel merito, il ricorso è fondato.
Dagli atti depositati e dalle deduzioni difensive depositate
dall’Avvocatura Generale dello Stato si evince che
gli incrementi tariffari offerti in sede di gara dall’ATI
vittoriosa e poi trasposti nel piano finanziario della convenzione
di concessione non sono stati oggetto di variazione, nonostante
ipotesi e proposte di modifica del piano finanziario siano
state poste in essere dall’Anas e dalla concessionaria.
Esse non risultano allo stato definite, nonostante la stessa
difesa erariale abbia posto in evidenza come le condizioni
originarie del rapporto concessorio siano mutate, sia in
ragione dello slittamento dell’anno di stipula della
convenzione, sia per lo slittamento degli interventi previsti
in concessione e convenzione, anche dovute alle nuove opere
che hanno modificato gli scenari di traffico. Benché
le parti resistenti ed i controinteressati sottolineino
la natura privatistica degli obblighi assunti dalle parti
all’atto della stipula della convenzione, anche rilevando
che la concessionaria è stata scelta attraverso procedura
di gara, non pare possa contestarsi che il rapporto costituisca
una concessione di servizio pubblico e non certo un mero
appalto di opere o di servizi. Proprio la rilevata qualificazione
giustifica i penetranti poteri di vigilanza e controllo
dell’Anas e del Ministero delle Infrastrutture e trasporti
e, specificamente, la complessa procedura prevista in convenzione
per determinare l’adeguamento tariffario, sulla base
di parametri sui quali tutte le parti non sembrano essere
in contrapposizione.
La ricorrente sostiene, come evidenziato in punto di fatto,
che detto procedimento relativo all’adeguamento della
tariffa per l’anno 2006 è stato condotto in
modo illegittimo, con difetti di istruttoria e motivazione
e, soprattutto, con il risultato di applicare un aumento
che non appare giustificato alla stregua degli inadempimenti
dei correlati obblighi assunti dal concessionario. Richiama,
la ricorrente, la delibera CIPE del 24 aprile 1996, che
ha introdotto il metodo del price cap quale criterio
generale di definizione tariffaria, per imprese che svolgono
servizi di pubblica utilità. Tale criterio prevede,
per un periodo pluriennale predeterminato, la variazione
massima annuale consentita in media alle tariffe dei servizi
di pubblica utilità, ed è stato applicato
nel settore autostradale, con la delibera n. 319 del 20.12.1996,
per la revisione delle tariffe di pedaggio autostradale.
La formula di riferimento, incontestata dalle parti, è:
“ΔT ≤ ΔP -
X + βΔQ”
- ΔT
è la variazione tariffaria ponderata;
- ΔP
rappresenta il tasso d'inflazione programmato;
- ΔQ
rappresenta la variazione percentuale di un indicatore,
anche composito, della qualità del servizio;
- β
è
un coefficiente positivo;
-
X rappresenta il tasso di produttività attesa.
Proprio detto parametro X finisce per influenzare in modo
significativo la determinazione delle tariffe nel caso di
specie.
Infatti, in convenzione, così come era previsto dal
bando di gara, risulta applicato detto criterio, ma fissando
direttamente il fattore X, in conseguenza del contenuto
dell’offerta risultata migliore. La convenzione ha
prefissato la variabile X (indicatore di produttività)
che compone la formula del price cap dandole un valore
di –20% per il primo anno; di –20% per il secondo
anno; di -4,17% per il terzo anno; di 0,72% per il quarto
anno; di 0,67% per il quinto anno.
Nell’ambito della convenzione, ed in particolare nel
piano finanziario, si evincono obblighi di ingenti investimenti
della concessionaria, sia per lavori di manutenzione ordinaria
e straordinaria, sia per nuove opere, di miglioramento e
completamento infrastrutturali. La fissazione del parametro
X e dei livelli di investimento è stata oggetto di
valutazione in sede di gara, rimanendo evidente che il rapporto
concessorio deve trovare un corretto equilibrio finanziario
sul piano degli investimenti e della remunerazione del capitale
attraverso la gestione delle infrastrutture autostradali.
In ciò il Tribunale ritiene di individuare una sostanziale
corretta applicazione del criterio del price cap, rimanendo
valorizzati quegli aspetti che la stessa delibera Cipe ritiene
indispensabili quanto alla determinazione del parametro
X: la remunerazione congrua del capitale investito, i progetti
di investimenti futuri, le modificazioni attese della produttività,
le variazioni attese della domanda e lo sviluppo delle condizioni
competitive dei mercati in cui l’impresa opera.
In altri termini, l’applicazione del price cap
è stata definita in modo specifico già
all’atto della stipula della convenzione, in ragione
di un equilibrio finanziario convenuto tra le parti, a seguito
della gara, ed evidenziato nel piano finanziario di cui
alla convenzione stipulata.
La verifica della correttezza dell’andamento gestionale
e, soprattutto, il rispetto dei vincoli ed obblighi assunti
dal concessionario è regolata in modo esteso nella
convenzione, anche attraverso la fissazione di procedure
e tempi certi, che consentono ed impongono di effettuare
le verifiche proprio in sede di approvazione, e quindi determinazione,
dell’adeguamento tariffario, in applicazione di quanto
previsto dalla convenzione stessa e nelle misure concordate.
L’incremento di tariffa, come anche ben sottolineato
dalla Regione Abruzzo, non è automatico, ma consegue
a tali controlli.
Tale prima conclusione pare avvalorata, come del resto sottolineano
le due Regioni, dalla circostanza che proprio in sede di
procedura di determinazione dell’adeguamento tariffario
per il 2005 l’Anas rilevava (come deduce la stessa
avvocatura erariale nella sua memoria a pag. 9) “che
la Strada dei Parchi risultava inadempiente nella realizzazione
degli investimenti”; conseguentemente, il Ministero
decideva di sospendere l’aumento tariffario legato
al parametro X, e l’ANAS autorizzava il mero incremento
legato all’inflazione programmata.
Giova evidenziare la ragionevolezza della ricostruzione
giuridica prospettata dalla ricorrente, che individua una
diretta e specifica correlazione tra le previsioni di aumenti
tariffari e gli impegni complessivi del concessionario,
tra i quali di particolare rilevanza è la misura
degli investimenti previsti. Invero, sono le stesse parti
resistenti a dare rilevanza a tale correlazione per l’anno
2005 e non v’è motivo per non ritenere che
la correlazione sussista anche per l’esercizio finanziario
successivo, soprattutto in quanto, come rilevato, il piano
finanziario non risulta ad oggi modificato.
Anzi, le proposte di modifica del piano finanziario provenienti
dalla stessa concessionaria, per quanto sia dato leggere
in atti, confermano tale correlazione, posta quale elemento
concorrente alla fissazione di nuove previsioni tariffarie.
D’altra parte, se il fattore X non comprendesse la
valutazione dell’andamento della gestione per gli
aspetti evidenziati, risulterebbe viziata originariamente
la gara e la stessa concessione, per evidente violazione
dei criteri sopradetti fissati dal CIPE.
La stessa memoria dell’avvocatura erariale, in definitiva,
pur richiamando il valore di clausola contrattuale delle
previsioni sugli adeguamenti tariffari, rileva anche che
la contestazione attiene proprio alla corretta applicazione
delle clausole contrattuali, quanto agli obblighi del concessionario.
A tal proposito sostiene che l’istruttoria condotta
dall’Anas sarebbe corretta e che gli iniziali inadempimenti
contestati al concessionario sono stati superati con valutazione
positiva delle giustificazioni fornite.
Non può, quindi, non rilevarsi da parte del Tribunale
che esiste una evidente correlazione tra gli adeguamenti
tariffari ed il livello di investimenti effettuati dal concessionario,
in ragione dei vincoli contrattuali che legano, in modo
sinallagmatico, le reciproche prestazioni (come anche si
legge nella nota Anas n. 8333 del 29 dicembre 2004).
Il Concessionario contesta tale correlazione, affermando
che non risultano vincoli sui tempi degli investimenti nella
convenzione. Tale affermazione è smentita dalla documentazione
in atti di formazione dello stesso concessionario, dalla
quale si ricava che il piano finanziario è stato
redatto in ragione di impegni finanziari ben precisati sul
piano dell’importo e del tempo di realizzazione (ad
esempio, per ciascun anno è definito l’importo
della manutenzione straordinaria e, soprattutto, è
fissato il tempo di esecuzione delle nuove opere costituenti
nuovi investimenti, come per il tratto 1 Villa Vomano/Teramo
da realizzarsi entro l’anno 2007 e per il tratto 2
Togliatti/barriera Roma Est da realizzarsi entro il 2008,
in quattro anni di lavori).
Il Tribunale ritiene, allora, che occorre accertare se effettivamente,
alla stregua di quanto valutato, la procedura e i relativi
atti di determinazione della tariffa per il 2006 siano viziati
per difetto di istruttoria e motivazione e per eccesso di
potere.
In proposito, in mancanza di allegazioni e argomentazioni
specifiche da parte dei resistenti, deve rilevarsi come
effettivamente gli atti impugnati non rechino una specifica
motivazione e non diano conto di una istruttoria completa
sul piano delle verifiche inerenti il superamento delle
inadempienze contestate al concessionario nell’esercizio
precedente, con precedente sospensione dell’adeguamento.
Nulla è detto anche quanto alla richiamata sospensione,
dovendo il Tribunale ritenere che se il concessionario fosse
risultato adempiente e con gestione regolare quanto alla
qualità e quantità del servizio, la stessa
sospensione sarebbe dovuta cessare. Invece, nella stessa
richiesta di aumento tariffario da parte del concessionario
(nota n. 297 del 28 settembre 2005), oltre all’adeguamento
per il 2006, si sottolinea il “diritto della scrivente
al ristoro del differenziale degli introiti da pedaggio
relativi all’anno 2005”.
Dunque, il concessionario continua a contestare la sospensione
dell’anno precedente e contemporaneamente chiede l’adeguamento
nella stessa misura prevista per l’anno di sospensione.
Senza specifica motivazione, l’Anas decide di consentire
detto adeguamento, nella stessa misura dell’anno 2005,
anziché nella misura prevista per l’anno 2006
(fattore X pari a 0,72, per il quarto anno di concessione)
e senza chiarire se detta misura assorbe o sostituisce quella
per il 2005.
In ogni caso, senza entrare nel merito delle valutazioni
tecniche, nei limiti in cui risultano effettuate, svolte
dall’Anas (in quanto tali insindacabili da questo
giudice), dalla documentazione versata in atti dalle società
controinteressate costituite e dalle deduzioni difensive
delle stesse si evidenzia una situazione fattuale complessa
e diversificata quanto all’attuazione degli impegni
complessivi assunti dal concessionario, tali da richiedere
una adeguata istruttoria da parte dell’Anas ed una
conseguente motivazione sul totale adempimento degli impegni
assunti dal concessionario che giustificano l’autorizzazione
all’adeguamento tariffario.
È agevole, infatti, rilevare che a fronte dei lavori
di manutenzione ordinaria e straordinaria e delle nuove
opere previste nel piano finanziario, alla data della decisione
risulti tra l’altro: la sola progettazione di alcune
opere e impianti (Galleria di San Rocco, galleria del Gran
Sasso, barriere di sicurezza) e non la realizzazione; la
mera consegna dei lavori di raddoppio della tratta Villa
Vomano/Teramo, anziché la realizzazione e l’imminente
completamento; la mera progettazione definitiva di complanari
e della terza corsia nel tratto barriera est di Roma, via
P. Togliatti e galleria Pittaluga, invece della esecuzione
e definizione nei tempi previsti.
Sembra, in altri termini, che vi siano stati significativi
mutamenti e scostamenti dalle previsioni originarie della
convenzione che, pur senza valutarne i contenuti e gli effetti
in termini di positività o negatività, non
possono non incidere sull’equilibrio del sinallagma
contrattuale. Ed è proprio questo che la ricorrente
censura quanto al comportamento e agli atti impugnati delle
parti resistenti: un difetto si esercizio del potere di
vigilanza e controllo e di istruttoria specifica sull’adeguamento
tariffario per il 2006. Indipendentemente dalle ragioni
che hanno determinato gli scostamenti dalle originarie previsioni
e dalla capacità del concessionario di far fronte
alle proprie obbligazioni, l’eventuale mutamento delle
condizioni complessive imposte al concessionario o si traducono
in un nuovo atto convenzionale o quantomeno in un nuovo
piano finanziario, con relativa nuova determinazione dei
criteri di adeguamento tariffario o almeno del fattore X,
oppure finiscono per contrastare con gli impegni presi e
a non giustificare, in mancanza di specifica motivazione,
l’attuazione della convenzione e del piano finanziario
originario quanto all’adeguamento tariffario.
In tal senso e limiti sono da accogliere le censure di illegittimità
formulate dalla ricorrente Regione, con l’effetto
di ritenere illegittimi gli atti impugnati di autorizzazione
all’adeguamento tariffario per il 2006.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste
in solido a carico dell’ANAS e di Strada dei Parchi
s.p.a nella misura di € 20.000,00 a favore della Regione
Lazio, mentre vanno compensate nei confronti delle interventrici.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione
III, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in
epigrafe e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna, in solido, l’ANAS e Strada dei Parchi s.p.a,
costituite in giudizio, al pagamento delle spese processuali
in favore della Regione Lazio, nella misura di € 20.000,00.
Compensa le spese nei confronti delle interventrici.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
21/06/2006.
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