REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
SEDE DI BARI - SEZ. I
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso (n.2217/1997) proposto dalla
s.p.a. Emilio Alfano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’ avv. Michele Spagna ed ope legis domiciliata in Bari, P.za Massari n. 6, presso la Segreteria del TAR per la Puglia - Sede di Bari, in mancanza di elezione di domicilio nella città di Bari,
contro
il Comune di Biccari, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Follieri ed elettivamente domiciliato in Bari, Via P. Fiore n. 14/9, presso lo studio dell’avv. Fabrizio Lo foco,
per l'annullamento, previa sospensione degli effetti,
della delibera consiliare n. 26 del 30 aprile 1997, e relativa nota di comunicazione in data 13 maggio 1997, pervenuta il successivo 21 maggio 1997, con cui il Comune di Biccari ha deliberato di non addivenire alla rinnovazione del rapporto di concessione per la costruzione e gestione dell’impianto di illuminazione elettrica votiva cimiteriale di cui alla delibera consiliare n. 63 del 25 luglio 1969, e
per la declaratoria
dell’avvenuta rinnovazione del suddetto rapporto di concessione.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Biccari;
Vista la memoria depositata in giudizio in data 8 agosto 1997 dal Comune di Biccari a difesa delle proprie ragioni;
Vista l’ord. coll. n. 802 del 28 agosto 1997 con la quale la II Sez. del TAR per la Puglia – Sede di Bari ha rigettato per carenza di presupposti l’istanza della ricorrente società di sospensione cautelare degli effetti dell’impugnato provvedimento;
Vista la nuova memoria depositata in giudizio dal Comune di Biccari in data 7 luglio 2006 a difesa delle proprie ragioni;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 27 settembre 2006 il Presidente Gennaro Ferrari; udito per il Comune di Biccari l’avv. Lofoco, su delega dell’avv. Follieri; nessuno comparso per la ricorrente s.p.a. Alfano, come da verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. – Con atto (n. 2217/1997) notificato in data 18 luglio 1997 e depositato il successivo 30 luglio la s.p.a. Emilio Alfano ha proposto ricorso a questo Tribunale avverso il provvedimento in epigrafe indicato, con il quale il Comune di Biccari ha deliberato di non procedere alla sua scadenza al rinnovo della concessione del servizio di illuminazione votiva nel Cimitero comunale e di procedere all’affidamento dello stesso a mezzo di gara di appalto ad evidenza pubblica, e ne ha chiesto l’annullamento subordinatamente ad una declaratoria di avvenuta rinnovazione del rapporto concessorio per mancata disdetta entro il sesto mese antecedente la data di scadenza.
Queste le censure:
a) in via preliminare: violazione art. 3 L n. 241 del 1990, atteso che né l’impugnata delibera né la nota di comunicazione recano l’indicazione del termine di impugnazione e dell’ Autorità alla quale proporla;
b in via principale: avvenuta rinnovazione tacita della concessione per mancata disdetta nel termini di cui al relativo disciplinare, atteso che non è applicabile nella specie il disposto dell’art. 6 L. n. 537 del 1993, come modificato dall’art. 44 L. n. 724 del 1994, il cui divieto di rinnovo tacito riguarda le sole ipotesi di contratto o concessione di forniture di beni o servizi laddove il contratto intercorso fra le parti in causa aveva ad oggetto la costruzione dell’impianto elettrico per l’illuminazione votiva delle strutture funerarie private insistenti nell’area del cimitero comunale;
c) in via subordinata: illegittimità dell’impugnato provvedimento con riguardo al mancato rinnovo per violazione di legge ed eccesso di potere per vizio dell’istruttoria e della motivazione atteso che l’intimato Comune ha negato la rinnovazione tacita del rapporto senza valutare i vantaggi che da essa avrebbe ricavato anche sul piano prettamente economico.
2. - Si è costituito in giudizio il Comune di Biccari il quale ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità (rectius, irricevibilità) del ricorso perché notificato oltre il termine dimidiato fissato dall’art. 19 d.l. 25 marzo 1997 n. 67, convertito in L. 23 maggio 1997 n. 135 ed ha escluso la possibilità di una rimessione in termini per errore scusabile.
Nel merito ha diffusamente contestato la fondatezza delle censure dedotte ed ha concluso per una declaratoria di inammissibilità o comunque di rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
3. - Con ord. coll. n. 802 del 28 agosto 1997 la Sez. II del TAR per la Puglia - Sede di Bari, ha rigettato l’istanza della ricorrente società intesa ad ottenere la sospensione in via cautelare degli effetti dell’impugnato provvedimento.
4. - Con memoria depositata in data 7 luglio 2006 il resistente Comune ha sinteticamente riproposto le eccezioni e le contestazioni in ordine alla fondatezza delle censure dedotte dalla ricorrente, che già aveva sollevato nella prima memoria.
5. – All’udienza pubblica di discussione nessuno è comparso per la ricorren te società; dal suo canto il difensore del Comune si è rimesso agli scritti difensivi.
6. - Visti gli atti di causa il Collegio rileva che è fondata l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività, dedotta dal resistente Comune nell’atto di costituzione in giudizio e ripresa nella memoria depositata alla vigilia dell’udienza di discussione.
E’infatti documentato, e non forma neppure oggetto di contestazione, che la ricorrente società ha avuto conoscenza il 21 maggio 1997 della delibera consiliare, che le negava il rinnovo dello scaduto rapporto contrattuale ed esplicitava anche l’intenzione dell’Amministrazione di procedere all’ affidamento del servizio di illuminazione votiva nel Cimitero comunale mediante gara pubblica.
Il ricorso è stato invece notifi9cato solo il 18 luglio 1997, e cioè ben oltre il termine dimidiato di trenta giorni fissato dalla normativa vigente prima dell’ entrata in vigore della L. 21 luglio 2000 n. 205, e cioè dall’art. 19 D.L. 25 marzo 1997 n. 67, convertito in L. 23 maggio 1997 n. 135.
Non può essere assecondato il tentativo della ricorrente di essere rimessa in termine in conseguenza dell’errore scusabile nel quale sarebbe incorsa per effetto della mancata indicazione della nota impugnata del termine e dell’autorità alla quale ricorrere.
In presenza di detta evenienza costituisce presupposto ineludibile per il riconoscimento dell’errore scusabile - secondo quanto chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella decisione n. 1 del 14 febbraio 2001, puntualmente richiamata dal resistente Comune nel suo sintetico ma estremamente puntuale scritto difensivo - una giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario dell’atto, che è situazione che nella specie certamente non ricorre, atteso che l’esistenza di termini decadenziali per la proposizione del ricorso amministrativo e, all’epoca, la loro diversa durata fanno parte del notorio.
7. - In ogni caso, quand’anche si volesse prescindere dalle conseguenze alle quali conduce la riconosciuta fondatezza dell’eccezione di paternità comunale, il ricorso sarebbe comunque da rigettare nel merito atteso che il servizio di illuminazione elettrica votiva all’interno del cimitero comunale costituisce un servizio pubblico locale, con conseguente applicazione degli artt. 6 L. 24 dicembre 1993 n. 537 e 44 L. 23 dicembre 1994 n. 724 che, come ricorda la giurisprudenza del giudice amministrativo (TAR Campania, Napoli, I Sez., 11 marzo 2004 n. 2828), relativamente ai contratti di fornitura di beni e di servizi espressamente vietano la rinnovazione tacita dei rapporti scaduti, sicchè l’Amministrazione non è neppure tenuta a spiegare le ragioni per le quali rigetta la diversa istanza del gestore del servizio (Cons. Stato, V Sez., 1 ottobre 2002 n. 5116).
8. - Il ricorso deve quindi essere dichiarato irricevibile e comunque palesemente infondato nel merito.
La spese e gli onorari del giudizio possono essere integralmente compensati fra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara irricevibile per tardività.
Compensa integralmente fra le parti in causa costituite le spese e gli onorari del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’ Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 27 settembre 2006, dal TAR per la Puglia – Sede di Bari – Sez. I, con l'intervento dei signori:
Gennaro Ferrari - Est. Presidente
Vito Mangialardi - Consigliere
Raffaele Greco - Referendario.